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Giovanni B. Camerini Neuropsichiatra infantile e Psichiatra

Danni provocati dagli impedimenti alla bigenitorialità Giornata di studi sulla Bigenitorialità Università Milano-Bicocca, 6 giugno 2014. Giovanni B. Camerini Neuropsichiatra infantile e Psichiatra. Dal “ DOCUMENTO SUL SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI AL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA’ ”.

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Giovanni B. Camerini Neuropsichiatra infantile e Psichiatra

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  1. Danni provocati dagli impedimenti alla bigenitorialità Giornata di studi sulla BigenitorialitàUniversità Milano-Bicocca, 6 giugno 2014 Giovanni B. Camerini Neuropsichiatra infantile e Psichiatra

  2. Dal “DOCUMENTO SUL SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI AL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA’” • Capita talora che il genitore presso il quale il figlio è prevalentemente collocato trasmetta al bambino stesso l’astio verso l’altro genitore. • Ciò può avvenire per via indiretta (il bambino “fa sue” le reazioni emotive del genitore) oppure diretta (il genitore trasmette al bambino i propri giudizi). • Il fenomeno del bambino “ostaggio” di un genitore è purtroppo molto frequente nelle separazioni caratterizzate da un’alta conflittualità.

  3. Le conclusioni della comunità scientifica non consentono di considerare il bambino come “malato” in quanto influenzato negativamente da un genitore; attualmente si ritiene più correttamente che si possa parlare di “Alienazione Parentale” e non di “ Sindrome di Alienazione Genitoriale”, ritenendo che essa coinvolga una relazione tra almeno tre persone, ciascuna delle quali dà il proprio personale contributo in misura variabile da caso a caso. • Il fatto che il maltrattamento non costituisca una sindrome, non significa che il maltrattamento non esista. • Da qui, negare il fenomeno significa commettere un grossolano errore.

  4. Documento SINPIA – Aprile 2013 • La Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza ritiene opportuno esprimere il proprio parere in merito all'eco destata dalla recente sentenza n. 7041 del 20.03.2013 della Corte di Cassazione e dalle affermazioni ivi contenute circa la nozione di PAS (ParentalAlienationSyndrome). • In primo luogo, al di là dell'opportunità che l'autorità giudiziaria si sostituisca alla comunità  scientifica nel rilasciare giudizi su argomenti altamente specialistici, si ritiene che il problema relativo all’esistenza o meno di una "sindrome" legata all'alienazione di una figura genitoriale venga posto in modo incongruo. Fenomeni come il mobbing, lo stalking ed il maltrattamento esistono ed assumono valenze giuridiche a prescindere dal riconoscimento di disturbi  identificabili come sintomatici. La comunità scientifica è concorde nel ritenere che la alienazione di un genitore non rappresenti di per sé un disturbo individuale a carico del figlio ma piuttosto un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore stesso.

  5. La nozione di Alienazione Parentale è inoltre riconosciuta come possibile causa di maltrattamento psicologico dalle Linee Guida in tema di abuso sui minori della SINPIA (2007). • La SINPIA ribadisce come sia importante adottare le precauzioni e le misure necessarie, come impongono le recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per garantire il diritto del minore alla bigenitorialità e tutelarlo dagli ostacoli che lo possono minacciare .

  6. Il DSM-V: • ProblemiRelazionalI(dei quali fanno parte anche l’abuso fisico, sessuale e psicologico e la trascuratezza), al di fuori dai disturbi individuali. • Problema che coinvolge due o più soggetti e che si associa a disagi clinicamente significativi in uno o in entrambi i membri dell’unità relazionale. • Un problema relazionale può sollecitare un’attenzione clinica in ragione del fatto che il soggetto cerca un’assistenza sanitaria o per un problema che riguarda il decorso, la prognosi o il trattamento di un disturbo mentale o di un’altra condizione medica.

  7. Problema relazionale genitore-bambinoOggetto di attenzione clinica  indirizzare la qualità della relazione genitore-bambino Problemi comportamentali: • inadeguato controllo genitoriale • iperprotezione genitoriale • eccessiva pressione genitoriale • discussioni che possono sfociare in minacce di violenza fisica Problemi cognitivi: • attribuzione negativa alle intenzioni altrui • ostilità verso gli altri • sentimenti non giustificati di alienazione Problemi affettivi: • sensazioni di tristezza • apatia o rabbia verso gli altri individui nelle relazioni

  8. Effetti negativi del disagio relazionale tra genitori sul bambinoOggetto di attenzione clinica  effetti negativi della discordia nella relazione genitoriale su un bambino in famiglia • Alti livelli di conflitto disagio denigrazione.  Effetti sul disturbo mentale del bambino.

  9. Le inutili dispute nominalistiche… Non si tratta di diagnosticare un “disturbo”… Si tratta di valutare i comportamenti in gioco.

  10. I diversi comportamenti in gioco • 1) Da un lato, i casi in cui il figlio si trova coinvolto in una immotivata campagna di denigrazione da parte di un genitore (“mobbing genitoriale”) e si allinea passivamente sulle sue posizioni a partire da un “conflitto di lealtà ”; • 2) dall’altro, i casi in cui il “contributo personale” da parte del figlio è molto più accentuato, in ragione di comportamenti negativi (in senso commissivo od omissivo) dei quali si è reso responsabile il genitore rifiutato. • In mezzo, una variegata quantità di condizioni a genesi multifattoriale, accomunate dalla presenza di un conflitto genitoriale all’interno del quale i figli sono più o meno direttamente coinvolti come alleati dell’uno o dell’altro genitore ed ognuno dei soggetti si identifica in un ruolo secondo logiche e nessi causali circolari.

  11.  Comportamenti messi in attoe rivolti all’allontanamento dell’altro genitore (mobbing genitoriale): • Indottrinamento circa i difetti e le mancanze • Estensione delle critiche alla famiglia allargata • Coinvolgimento di altri membri della famiglia del genitore “alienante” • Sollecitazione di un’alleanza • Legame simbiotico • Ostacolo alle visite • Denunce infondate di molestie

  12. Fernando Prodomo, Tribunale di Firenze: • “Queste condotte non devono essere accertate solamente nella consulenza tecnica psicologica…ma devono essere provate attraverso l’utilizzo dei mezzi di prova tipici (interrogatori, testimonianze, documenti, precedenti decisioni) e specifici (relazioni dei servizi territoriali) al fine di evitare l’ingresso nella decisione di elementi spuri, quasi convinzioni pregiudiziali (‘occorre sempre accondiscendere alla volontà del genitore che meglio conosce i suoi figli ed agisce per il loro bene’; ‘la madre è di per sé più adatta a crescere i figli’)”.

  13. Le conseguenze • Ricerche condotte su campioni di figli negli Stati Uniti hanno consentito di individuare almeno 20 modi con i quali i genitori possono coinvolgere il figlio nel loro conflitto: denigrando l’altro genitore, interferendo nella comunicazione tra il figlio e l’altro genitore, oppure evitando ogni riferimento a quest’ultimo cercando di “cancellarlo”. • Tali comportamenti sono in grado di determinare nel bambino un “conflitto di lealtà”, il quale spinge a rifiutare un genitore per compiacere l’altro.

  14. Il “conflitto di lealtà” • Si sviluppa allorquando un genitore viene rappresentato più o meno esplicitamente dall’altro in maniera negativa e dispregiativa. Il figlio può giungere a temere di tradire la fiducia e le aspettative del genitore con il quale prevalentemente vive qualora mostri sentimenti di attaccamento e di affetto percepiti come idiosincrasici. Il bambino inizia ad ostentare i medesimi giudizi nel tentativo di garantirsi l’affetto di almeno uno dei genitori. • Queste dinamiche di angoscia e di colpa sono in grado di compromettere: • i processi d’identificazione • l’autostima • le capacità di adattamento • la fiducia di base.

  15. RISCHI EVOLUTIVO PER IL BAMBINO • Aggressività e tendenza all’acting-out; • Disturbi Psicosomatici ed Alimentari; • Disturbi relazionali e dell’Identità sessuale; • Comportamenti ossessivo-compulsivi e dipendenti; • Disturbo nella sfera narcisistica ed organizzazione • tipo “falso sé”; • Egocentrismo e comportamenti di manipolazione.

  16. Esiti long term: le ricerche • Baker e Verrocchio (2013) hanno rilevato in un’indagine svolta su 257 studenti di Chieti alti tassi di depressione, bassa autostima, abuso di alcol e stili di attaccamento disturbati nel gruppo di coloro che erano stati soggetti durante l’infanzia all’alienazione di un genitore legata a conflitti familiari conseguenti alla separazione e tali da coinvolgere i figli. • In un altro lavoro di Verrocchio e Baker del 2013 compiuto su 730 studenti di Chieti si rilevavano, tra i soggetti esposti a contrasti familiari ed a conflitti di lealtà, importanti effetti dannosi sul loro funzionamento a lungo termine e sul benessere in età adulta.

  17. La particolare difficoltà nei casi di AP risiede nella necessità di intervenire non solo su tutti i membri dell’incastro relazionale ma anche di operare tanto su un piano correttivo della realtà (dispositivi di collocamento e di frequentazione del bambino) tanto sul mondo interno del figlio e dei genitori (intervento psicosociale in una prospettiva clinica e preventiva).

  18. Alienazione di una figura genitoriale Lesione dei diritti Fattore di relazionali rischio evolutivo

  19. Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, sentenza 29 gennaio 2013, Lombardo c/ Italia • “Dall’art. 8 della Convenzione, derivano obblighi positividove si tratti di garantire il rispetto effettivo della vita privata o familiare. Questi obblighi possono giustificare l’adozione di misure per il rispetto della vita familiare nelle relazioni tra gli individui, e, in particolare, la creazione di un arsenale giuridico adeguato ed efficace per garantire i diritti legittimi delle persone interessate e il rispetto delle decisioni dei tribunali”.

  20.  Sono da privilegiare le azioni nei confronti del genitore che ostacola le visite (si oppone alle prescrizioni) Coercizione indiretta (c.d. tutela inibitoria)finalizzata all’adempimento dell’ordine. : • Agire per tempo, prima che le reazioni del figlio si stabilizzino e si radichino. • Sanzioni amministrative - applicazione del 709 ter c.p.c. • Provvedimenti di sospensione o di decadenza della potestà. • Sanzioni penali (maltrattamento - art. 572 cp; violazione degli obblighi familiari – art. 570 c.p.; non ottemperanza alla disposizioni del giudice – art. 388 c.p.).

  21. La Carta di Civitanova:22. Ostacoli al diritto alla bigenitorialità • Nel caso in cui un genitore ostacoli e/o osteggi l'esercizio del diritto del minore alla bigenitorialità tali condotte vanno tempestivamente segnalate all'Autorità Giudiziaria, la quale potrà attuare interventi amministrativi, civili eventualmente anche sanzionatori, penali; tali interventi dovranno essere tempestivi onde evitare che la situazione si radichi e si stabilizzi. Nel caso in cui siano stati disposti incontri in spazio neutro tra uno dei due genitori ed il figlio, eventuali difficoltà e rifiuti dovranno essere affrontati non attraverso provvedimenti coercitivi nei confronti di quest’ultimo/a bensì adottando prescrizioni e/o sanzioni anche punitive a carico del genitore che si rifiuti di collaborare e di facilitare il passaggio del figlio all’altro genitore.

  22. Gli interventi sui due piani Utilizzazione della Disposizioni giudiziarie CTU

  23. Dal Protocollo di Milano:il “criterio dell’accesso” • Promuovere il ruolo dell’altro genitore favorendo la sua partecipazione alla vita del figlio, cooperando attivamente nella genitorialità (cogenitorialità/criterio dell’accesso) e salvaguardando i legami generazionali anche con la famiglia allargata.  Valutare le rispettive capacità di negoziazione del conflitto

  24. La CTU: strategie • Attivazione degli incontri genitore-figlio • Utilizzazione di un “facilitatore-traghettatore” (privato sociale) • Prolungamento della CTU • Monitoraggio post-CTU • Coinvolgimento del servizio sociale (affidamento / vigilanza)

  25. Revisione delle tabelle per la valutazione del danno (Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni, in press) • L’art. 709-terc.p.c. prevede che il Giudice, constatato un ostacolo posto da parte di un genitore ai diritti di visita dell’altro, possa disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei due genitori in favore del minore. • Tale danno potrà avere o una natura sanzionatoria ovvero natura compensativa. • Nel primo caso esso corrisponde ad una logica punitiva in relazione alla gravità ed alla intenzionalità della violazione commessa. • Nel secondo caso la natura del risarcimento è compensativa e va commisurata sul pregiudizio del danneggiato a partire dall’esistenza di un danno psichico.

  26. Grazie dell’attenzionegiovanni.camerini@libero.itwww.giovannibattistacamerini.com

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