170 likes | 888 Views
Le fonti ? diritto primario e principi ? atti delle istituzioni. Diritto primario. Trattato UE e FUEProtocolliTrattato CEEA (Euratom)I principiTrattati modificativi (rinvio)Atti modificativi o integrativi (es art. 269 TFUE risorse proprie). Diritto derivato ? Gli atti delle istituzioni. art
E N D
1. Il diritto dellUnione europeaProf. Bernardo Cortese
2. Le fonti diritto primario e principi atti delle istituzioni
3. Diritto primario Trattato UE e FUE
Protocolli
Trattato CEEA (Euratom)
I principi
Trattati modificativi (rinvio)
Atti modificativi o integrativi (es art. 269 TFUE risorse proprie)
4. Diritto derivato Gli atti delle istituzioni art 288 TFUE (249 CE) ambito comunitario
artt. 25 ss TUE (12 e ss UE) nel settore PESC
art. 34. 2 UE abrogato terzo pilastro interamente comunitarizzato
5. Gli atti dellambito comunitario Classificazioni
Atti tipici e atti atipici
Atti vincolanti e non vincolanti (criterio sostanziale, non formale)
Atti normativi e atti a destinatario individuale (amministrativi) (come sopra)
Atti legislativi, delegati e di esecuzione (v. oltre)
Atti non legislativi (v. oltre)
6. Gli atti tipici dellart. 288 TFUE (249 CE)
Regolamenti
Direttive
Decisioni
Raccomandazioni e Pareri
7. Art. 288 TFUE - 249 CE non č base giuridica generale
Regolamenti, direttive, decisioni:
determinazione atto adottabile: base giuridica e princ. proporzionalitŕ (e sussidiarietŕ) (art. 5 CE)
8. Atti legislativi Definizione procedurale: Art. 289. 3 TFUE
Conseguenze:
Trasmissione ai Parlamenti nazionali (Protocollo 1)
Procedura di controllo del principio di sussidiaretŕ e proporzione (Protocollo 2)
Pubblicitŕ lavori del consiglio e trasparenza procedura (accesso atti preparatori)
9. Gli atti legislativi e non legislativi: rapporto gerarchico?
Atti legislativi e atti non legislativi
Assenza di un generale rapporto gerarchico
Rapporto gerarchico tra atti legislativi e atti delegati (non legislativi)
Rapporto gerarchico tra atti legislativi e atti di esecuzione (non legislativi)
10. Atti legislativi e non legislativi di pari livello esistenza di atti legislativi e non legislativi di pari livello
in ambito comunitario (es. art. 103 TFUE) [principio di specialitŕ]
tra lambito comunitario e lambito PESC (v. art. 31.1 TUE, art. 40 TUE)
11. motivazione
pubblicazione o notifica
rispetto basi giuridiche e procedure adozione (formalitŕ sostanziali v. art. 230 CE)
I requisiti formali(Art. 297 TFUE)
12. art. 297 TFUE 1. Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Gli atti legislativi adottati secondo una procedura legislativa speciale sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.
Gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
2. Gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, quando queste ultime non designano i destinatari, sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.
I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Le altre direttive e le decisioni che designano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtů di tale notificazione.
13.
Controllo giurisdizionale della Corte e del Tribunale in via diretta (ricorso di annullamento) e indiretta (rinvio pregiudiziale) Il controllo giurisdizionale (rinvio)
14. Gli accordi internazionali dellUnione (e della Comunitŕ) Fanno parte del diritto dellUnione e ne acquisiscono i caratteri anche nei rapporti con gli ordinamenti St.membri
Acquisiscono uno status tendenzialmente interposto tra il diritto primario e il diritto derivato
Problema della loro diretta applicabilitŕ
(rinvio)