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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di CATANZARO. Corso di Formazione cambiamento organizzativo negli uffici giudiziari alla luce della legge 240/06, del Dlvo 150/09 e del CCNL Integrativo 2010 Anno 2010/2011
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIAUFFICIO FORMAZIONECorte di Appello di CATANZARO
Corso di Formazione cambiamento organizzativo negli uffici giudiziari alla luce della legge 240/06, del Dlvo 150/09 e del CCNL Integrativo 2010 Anno 2010/2011 Acura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER ( Dirigente Tribunale di Vibo Valentia )
I Punti che tratteremo: Modello Organizzativo Burocratico Ministeriale I principi costituzionali dell’azione amministrativa : -rilevanza nel sistemagiustizia Organizzazione centrale e periferica Ministero della Giustizia Nuova organizzazione degli uffici giudiziari alla luce del decreto legislativo 240/06, della legge 150/0 e del CCNL Integrativo 2010 : - Ordinamento negli Uffici Giudiziari - la dirigenza degli Uffici - il sistema di classificazione del personale nell’evoluzioni normativa e contrattualistica - i profili professionali
BUROCRAZIA Ogni potere necessita di un apparato amministrativo che agisca da tramite tra chi detiene il potere ed i sottoposti Con burocrazia si intende l‘organizzazione di persone e risorse destinate alla realizzazione di un fine collettivo secondo criteri di razionalità, imparzialità,impersonalità. Il termine, definito in maniera sistematica da Max weber indica il "potere degli uffici" (dal francese bureau) un potere(o, più correttamente, una forma di esercizio del potere) che si struttura intorno a regole impersonali ed astratte, procedimenti, ruoli definiti una volta per tutti e immodificabili dall'individuo che ricopre temporaneamente una funzione
BUROCRAZIA evoluzione storica (cenni) 1 La burocrazia nella Roma anticaDal punto di vista storico l'introduzione sistematica di un sistema amministrativo suddiviso in numerosi uffici e basato su procedure in qualche modo unificate risale all'imperatore Claudio nel I secolo d.c. una novità rispetto al tradizionale accentramento del potere politico nelle mani del Senato, conseguenza inevitabile di un progressivo svuotamento dei poteri di quest'ultimo. L'interposizione di un corpus di funzionari, seppure inizialmente legati in modo strettissimo al potere imperiale, come intermediario tra il potere e la società romana rappresentò una vera rivoluzione concettuale. Claudio affidò arbitrariamente i vari uffici ai suoi liberti, i cui nomi (Pallante, Narcisso, Callisto) sono ancor oggi sinonimo di corruttela, arbitrio, intrallazzo, cospirazione, finanche omicidio: ben lontani dunque dall'idealizzazione impersonale di rettitudine elaborata molti secoli più tardi. Questi burocrati ante litteram, designati direttamente dall'Imperatore, secondo Tacito nei suoi Annales: "esercitavano poteri regali con animo di schiavi". La burocrazia in epoca ImperialeL'articolazione e l'importanza della burocrazia continuarono a crescere ed espandersi in epoca imperiale, di pari passo con il potere ed il peso politico dei burocrati: un potere, rappresentato dai nobili, formalmente limitato e subordinato a quello imperiale, ma estremamente frammentato, praticamente vitalizio e continuamente espanso nelle sue prerogative da una ininterrotta proliferazione di leggi e regolamenti (in gran parte confluiti nel Corpus Iuris). Questo modo di procedere divenne un tratto peculiare dell'impero Bizzantino e del suo complicatissimo cerimoniale: ancora oggi, infatti, il termine bizantinismo come sinonimo di astrusità, cavillosità, pedanteria, tortuosità è utilizzato quasi esclusivamente in riferimento alla burocrazia ed alle sue procedure
BUROCRAZIA evoluzione storica (cenni) 2 La burocrazia in epoca modernaIn epoca moderna l'introduzione sistematica di una burocrazia rigidamente organizzata risale all'epoca della costituzione dei primi Stati nazionali, con un ruolo di primo piano ricoperto da Napoleone Buonaparte.Napoleone riuscì a realizzare un apparato burocratico estremamente accentrato, fondato sulla funzione dei prefetti, per nulla pachidermico, anzi snello e ben funzionante ; tant'è che dopo la restaurazione alcuni governi tentarono di imitarne il funzionamento, in testa a tutti la famiglia Savoia, senza però riuscirvi del tutto. La burocrazia oggiIn tempi recenti vari fattori, tra i quali i profondi cambiamenti dell'assetto geopolitico ed una migliore consapevolezza dei cittadini, hanno posto al centro dell'attenzione il tema di una nuova sensibilità nei rapporti con la burocrazia, anche in Paesi tradizionalmente deficitari sotto questo aspetto e privi di una normalizzazione dello spoil system I vari Governi hanno preso atto, o cominciano a prendere atto, che i continui mutamenti dell'ambiente sociale ed economico (sviluppo tecnologico, differenziazione e frammentazione della domanda sociale, dispersione del potere politico su nuovi livelli anche transnazionali) richiedono adeguate riforme e ridimensionamenti del "potere degli uffici". Al modello burocratico si sono quindi nel tempo apportate modifiche sia nella pratica che nella teoria, sviluppando forme di amministrazione partecipata, flessibile, contrattata, per progetti .
BUROCRAZIA = METODO DI ORGANIZZAZIONE RAZIONALE ED EFFICACE(valenza positiva) L’attuale accezione del termine è principalmente negativa a causa di quelle che nel corso del novecento sono state definite da alcuni "conseguenze inattese" del fenomeno burocratico:. Rigidità ( divisione del lavoro rigidamente determinato da norma), lentezza (dovuto alla miriade di norme e regolamenti da applicare), incapacità di adattamento, inefficienza, inefficacia, lessico difficile o addirittura incomprensibile (il cosiddetto burocratese),mancanza di stimoli, deresponsabilizzazione, eccessiva pervasività, tendenza a regolamentare ogni minimo aspetto della vita quotidiana.
le miserie di Monsù Travet di V. Bersezio È interessante rilevare(cfr: Paolo Testa e Paolo Terranova in la gestione per competenze nelle amministrazioni pubbliche) come la percezione dell’incapacità dell’apparato burocratico di adeguarsi per tempo all’evoluzione della società nasca con la stessa unità d’Italia Il concetto di burocrazia nel comune sentire può essere riassunto: l’Ufficiale di scrittura di L. Vassallo il decalogo del burocrate di A. Camilleri in quasi centocinquanta anni di storia unitaria le critiche alla burocrazia e la richiesta di un apparato pubblico più sensibile ai bisogni dei cittadini sono state, e sono, una costante
E’ fuori dubbio che il comportamento del dipendente pubblico, comportamento inteso quale giusto rispetto dei rapporti “dentro “ l’Ufficio e nei confronti dell’utenza nel rispetto e conforme “applicazione” delle regole di condotta , ha inciso, ed incide, e non poco, non solo nella efficacia e trasparenza dell’azione nel servizio pubblico e sui costi della stessa ma anche e soprattutto nel giudizio da parte dell’utenza. Esempi negativi quali : mancanza di senso di appartenenza , leggere il giornale, litigare con i colleghi, lunghe pause caffè, uscite non autorizzate per spesa o altro , hanno radicato nel cittadino/utente l’immagine del lavoratore pubblico “ parassita” del sistema economico.
visione statocentrica della amministrazione, legata al modello ministeriale di cura di interessi pubblici dello Stato persona, una amministrazione per atti, più che per attività o prestazione di servizi (pur non mancando alcuni riferimenti anche ad amministrazioni di servizio o concernenti beni e programmi pubblici ( v. in particolare gli artt. 41, 42, 43). una concezione essenzialmente di carattere formale del principio di legalità, legata a un’idea dell’amministrazione come potere , in tal senso i profili della imperatività ed esecutività degli atti amministrativi, nonché delle forme di autotutela interne all’amministrazione, senza che emerga in modo esplicito la prospettiva di una amministrazione legata al risultato principi costituzionali dell’azione amministrativa Tre profili Infine, va anche messa in evidenza la commistione tra un modello essenzialmente gerarchico della pubblica amministrazione, imperniata sul governo nazionale, e un modello che potremmo chiamare autonomistico, incentrato su un ruolo amministrativo significativo degli enti territoriali autonomi (peraltro anch’essi in qualche modo legati a un rapporto di strisciante supremazia delle regioni rispetto agli enti locali).
Articolo 97 I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. principi costituzionali dell’azione amministrativa Articolo 98 I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero
ARTICOLO 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. ARTICOLO 28 I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. principi costituzionali dell’azione amministrativa 2 Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ARTICOLO 113 Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
RAPPORTO DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO Prima dell’attuale normativa e della riforma in materia di lavoro subordinato pubblico, se il datore di lavoro era una persona giuridica pubblica la disciplina del rapporto di lavoro tendeva generalmente a configurarsi secondo l’allora modello del rapporto di “ pubblico impiego” di natura non contrattualistica ma autoritativa I principi generali della materia del pubblico impiego non derivavano dalla legislazione sul lavoro subordinato nell’impresa ma dalla legislazione contenuta nel testo unico delle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato ( T.U. 1 gennaio 1957 n 3 e successive modificazioni). Il rapporto di pubblico impiego non si costituiva con il contratto ma nasceva da un atto unilaterale dell’amministrazione pubblica il c.d. “ provvedimento di nomina”.
A partire dalla costituzione dello Stato unitario il rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici era oggetto di disciplina rigidamente unilaterale, caratterizzata da atti di natura legislativa o regolamentare in seno alla quale non era riconosciuto rilievo alcuno alla fonte contrattuale In particolare ricordiamo che la disciplina del rapporto era regolato dal R.D. 2395/23 ( ordinamento gerarchico) e dal R.D. 2960/23 ( stato Giuridico). All’interno di una tabella di gradi era ricompreso tutto indistintamente il personale statale (civile,militare,magistrati,insegnanti) a sua volta suddiviso in tre gruppi contraddistinti dalle lettere dell’alfabeto A,B,C in forza del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera. In modo autonomo venivano inquadrati i salariati per i quali si richiedeva la sola licenza elementare. Di particolare severità erano i doveri imposti ai dipendenti per i quali era periodicamente prevista la compilazione di note caratteristiche attestanti capacità, zelo, attitudini mentre scarsi risultavano i diritti riconosciuti In coerenza con la caratterizzazione gerarchico-autoritativa il contenzioso del pubblico impiego era devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Lavoro privato soggetto alle leggi non scritte del mercato e alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro Il periodo storico fu caratterizzato da una radicale differenzazione del regime del lavoro privato rispetto a quello pubblico Lavoro pubblico soggetto alle miriadi di disposizioni legislativo-regolamentari la minore tutela nel rapporto di lavoro privato rispetto a quello pubblico veniva in parte compensata dalla differenza retributiva a favore del privato
un primo passo verso una sempre minore differenziazione tra lavoro pubblico e privato si è avuto con il D.P.R. n 3/57 che ha sancito il passaggio dai gruppi e gradi, in cui era distinto il pubblico dipendente, con le carriere e le qualifica , ricordiamo la divisione in quattro carriere (direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria )
L’allora quadro normativo non venne alterato nella sostanza neppure dall’art.37 L. 300/70 ( Statuto dei Lavoratori) secondo il quale le norme della legge n 300 si applicavano anche ai dipendenti degli Enti pubblici ( ma secondo l’allora costante Giurisprudenza mai agli statali ) “salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali“. L’applicabilità dello Statuto dei lavoratori doveva considerarsi meramente sussidiaria, applicabile, cioè, nella sola ipotesi di vistosa lacuna normativa nella legislazione sull’impiego pubblico. con legge 312/80 si è passati all’istituto delle qualifiche funzionali (otto)
PRIVATIZZAZIONE Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n 29(CASSESE) decreto legislativo 15 marzo 1997 n 59 decreto legislativo 31 marzo 1998 n 80 (BASSANINI) decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 Legge delega 4 marzo 2009 n. 15 decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (BRUNETTA)
sulla privatizzazione del rapporto di impiego il Consiglio di Stato nel parere espresso all’ Adunanza Plenaria del 31 agosto 1992 ha avvertito che “ la c.d. privatizzazione, se intesa come totale unificazione della disciplina dell’impiego pubblico e del lavoro privato non appare possibile alla luce delle disposizioni costituzionali (artt.28, 97, 100, 103, 113 ) in quanto vi saranno sempre molti aspetti per i quali la natura dell’impiego pubblico risulterà per la sua natura differenziata da quella del lavoro privato “ Tale diversità deriva, secondo il Consiglio di Stato “ dal fatto che la prestazione lavorativa del dipendente pubblico spesso consiste in tutto o in parte nell’esercizio di pubbliche funzioni “
riforma del pubblico impiego c.d. privatizzazione Con il D. L.vo 29/93 è stata sancita quella che viene definita come privatizzazione del pubblico impiego. A seguito delle innovazioni introdotte dalla nuova normativa a disciplinare il rapporto di pubblico impiego non sono più soltanto atti unilaterali ed autoritativa ma incidono anche, attraverso lo strumento della contrattazione collettiva , le OO.SS. Tra gli aspetti più importanti della normativa in oggetto ricordiamo la devoluzione delle cognizioni delle controversie in materia di pubblico impiego al giudice ordinario nella persona dell’allora Pretore del Lavoro
L’art. 1, comma 8, della L. 340/00 ( legge di semplificazione) ha delegato il governo alla predisposizione di un testo unico funzionale al riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile, disciplinanti i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti contrattualizzati La delega ( diversamente per i dipendenti enti locali T.U d.lvo 267/00) è stata esercitata solo parzialmente. Rinunciando al T.U., con il decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 sulle “ norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche“
Sotto il profilo oggettivo il principio della privatizzazione del pubblico impiego trova dei limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l’organizzazione e l’azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate. La legge 23 ottobre 1992 n 421 contenente delega al Governo per la razionalizzazione la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ha sancito il principio fondamentale secondo cui i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti pubblici sono disciplinati dal diritto civile e regolati mediante contratti individuali e collettivi di diritto privato. L’ambito di applicazione soggettivo di tale principio attiene a tutte le P.A. con esclusione delle categorie dei Magistrati ordinari ed amministrativi, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e di polizia e della carriera diplomatica e prefettizia.
i principi fondamentali di organizzazione degli uffici gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro Sono regolati con legge la disciplina delle responsabilità e delle incompatibilità tra impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici; i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva la garanzia di libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica,scientifica e di ricerca.
razionalizzazione dell’attività amministrativa secondo i principi ed i metodi della programmazione e del controllo di gestione privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e nella conseguente contrattualizzazione della relativa disciplina, I principi e gli istituti normativi con i quali il legislatore aveva intrapreso la riforma organizzativa possono essere sinteticamente individuati: diritto dei cittadini e dell’utenza in generale ad avere servizi efficienti e di qualità in un contesto di trasparenza e partecipazione nella distinzione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione
visibilità trasparenza responsabilizzazione nei procedimenti, la legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90) poneva le basi per recuperare i valori fondamentali dell’azione pubblica : partecipazione e controllo dei cittadini diritto di accesso xxx
Di rilievo le azioni volte alla semplificazione e delegificazione dei procedimenti amministrativi ed all ’alleggerimento degli oneri certificativi gravanti sui cittadini. Nel contesto dell’adeguamento organizzativo al fattore umano viene attribuito un ruolo fondamentale come protagonista del rinnovamento culturale che investe il nuovo modo di essere e di agire delle pubbliche amministrazioni. Dalla Premessa al CCNL integrativo del 16.2.1999 leggiamo come “… si intenda qualificare l’offerta dei servizi attraverso la piena valorizzazione delle risorse umane…”
Con la delegificazione si ERANO spostate le fonti regolative di determinati fenomeni dal livello legislativo a livelli regolamentari. Questo aveva consentito il decentramento delle responsabilità alle singole amministrazioni e spostato le responsabilità operative della regolazione dall’alto al basso, dalle amministrazioni centrali alle periferiche, dagli organi politici alla dirigenza.
Contratto individualedi lavoro • Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria • Nel contratto collettivo di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta sono indicati: • Tipologia del rapporto di lavoro; • data di inizio del rapporto di lavoro; • qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; • mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; • durata del periodo di prova; • sede di destinazione dell’attività lavorativa; • Termine finale in caso di rapporto a tempo determinato. • Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto, senza obbligo di preavviso, per l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Privatizzazione la privatizzazione del pubblico impiego veniva realizzata attraverso l’assoggettamento di questo alla normativa di diritto comune con contestuale contrattualizzazione del rapporto individuale di lavoro e ridefinizione del ruolo della contrattazione collettiva e razionalizzazione del sistema di accesso. devoluzione della cognizione delle controversie al giudice del lavoro, il riconoscimento di maggiore autonomia, con conseguente responsabilità, per la dirigenza pubblica. Conseguenze della privatizzazione : valorizzazione della mobilità verticale ed orizzontale
. In questo mutato quadro normativo le disposizioni previste specificatamente per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dalla L.1196/60 restano in vigore solo in quanto compatibili con la nuova disciplina.
Contrattazione collettiva Il processo di privatizzazione del rapporto del lavoro iniziato con il D.lvo 29/93 aveva subito una forte accelerazione con la legge 59/97 e con i successivi decreti delegati riconducendo alla disciplina negoziale ( CONTRATTAZIONE, ex art.2 c 3 D.lvo 165/01 ) tutti gli istituti del rapporto di lavoro demandati a tale fonte al fine di qualificare l’offerta dei servizi attraverso la piena valorizzazione delle risorse. Le trattative sono svolte dalla Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle PP.AA (ARAN) per la parte pubblica, e le OO.SS. Individuate secondo i criteri di cui all’art. 47 bis D.Lvo 29/93 per la parte sindacale
contratti collettivi In sede di prima applicazione della vigente normativa il 17 maggio 1995 è entrato in vigore il CCNL con validità quadriennale ( 1994-1997) per la parte normativa e biennale per quella economica. Nel CCNL del 1995, oltre alla regolamentazione del rapporto di lavoro nei suoi vari aspetti di rilevante interesse è la parte relativa, per quanto ci interessa,al funzionamento dei servizi essenziali in caso di sciopero. Il secondo contratto collettivo ( 1998-2001) è del 6 febbraio 1999, completato dalle contrattazioni integrative a livello delle singole amministrazioni, ha tra i punti qualificanti: l’introduzione di un nuovo sistema di classificazione del personale, la regolamentazione del rapporto di lavoro, la mobilità e la formazione del personale. il CCNL 2002-2005 ha tra i punti più qualificati : le procedure di conciliazione e arbitrato, il codice di comportamento dei dipendenti delle P.A., lo schema di Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali Con il CCNL 2006-2009 si ha un nuovo sistema di classificazione del personale nel quadro degli obiettivi di ammodernamento della P.A. ( art. 5 CCNL 2006-2009)
Malgrado nelle già richiamate Premesse al CCNL integrativo del 16.2.1999 leggiamo come “… dall’insieme dei CCNL della stagione contrattuale 1994 – 1997 e quella del 1998-2001 emerge un quadro della pubblica amministrazione completamente rinnovato per quanto attiene la politica del personale e proiettato verso la più ampia valorizzazione del personale e mediante una pluralità di meccanismi premianti basati sul merito…” poco nella realtà dei fatti risultava fatto specie in materia premiante,. aspetti negativi erano le resistenze ai cambiamenti, l’atteggiamento , l’adesione psicologica, dei soggetti che operano, ai vari livelli, all’interno della pubblica amministrazione. Certo non mancavano le giustificazioni quali ad esempio l’incalzare di una copiosa produzione legislativa non sempre coordinata , le vischiosità e le incertezze nella realizzazione del decentramento specie riguardo al trasferimento delle necessarie risorse, l’esigenza di una certa gradualità di assorbimento delle innovazioni e, non da ultimo, la disponibilità di risorse da investire nella riorganizzazione.
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n 150attuazione della legge 4 marzo 2009 n 15 in materia di attuazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubbliche amministrazioni ( Gazzetta Ufficiale n 254 del 31 ottobre 2009Testo in vigore dal 15 novembre 2009 Il decreto legislativo 150/09 traduce in norme giuridiche vincolanti i principi contenuti nella legge delega 4 marzo 2009 n 15 che ha imposto una profonda revisione di tutti gli aspetti della disciplina del lavoro presso la pubblica amministrazione La legge 15/09 prevedeva la delega al governo per Introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture finalizzati ad assicurare l’offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità Garanzia della trasparenza dell’organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi Valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relativi strutture amministrative
riforma del pubblico impiego Con il decreto legislativo n 150/09 si è tornati ad un modello fortemente dirigista e centralista rimettendo nelle mani del Governo il potere di unilateralmente incidere sul rapporto di lavoro si ritorna dalla contrattazione alla rilegificazione (inversione di tendenza)
La legge delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che attua la predetta legge, ridefiniscono il ruolo della contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa in relazione a molteplici profili attinenti alla competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, ai controlli, intervenendo anche in merito al procedimento, ai soggetti di parte pubblica ed alle regole per la provvista delle risorse finanziarie. Si tratta di disposizioni legislative che, sebbene non apportino modifiche in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro, che rimane disciplinato prevalentemente dalle norme civilistiche (salve le deroghe stabilite dallo stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), tuttavia modificano incisivamente le regole della contrattazione collettiva.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento della Funzione pubblica CIRCOLARE n. 7 del 13 maggio 2010 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. INDIRIZZI APPLICATIVI DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150. Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza Consiglio dei Ministro Catalogo n. 6, foglio n. 287 Pubblicata sulla G.U. S.G. n. 163 del 15/7/2010
Restano esclusi i lavoratori della Pubblica Amministrazione in regime di diritto pubblico: • Magistrati ordinari, amministrativi e contabili • Avvocati dello Stato • Personale militare e Polizia di Stato • Personale della carriera diplomatica e prefettizia • Corpo nazionale dei vigili del fuoco • Dirigenti penitenziari • Docenti universitari
riforma del pubblico impiego alla luce del decreto legislativo 150/09 Come precedentemente detto con il decreto legislativo n 150/09 si è tornati ad un modello fortemente dirigista e centralista rimettendo nelle mani del Governo il potere di unilateralmente incidere sul rapporto di lavoro. Aspetto già avviato con precedenti interventi normativi ( si pensi alle norme varate con il fenomeno dell’assenteismo Legge 133/08 con le relative circolari “brunetta”)
Persistenza eccessivo divario tra lavoro pubblico e privato. Presa d’atto della modestia degli apporti forniti dalla contrattazione sindacale MOTIVAZIONI ALLA BASE INTERVENTO NORMATIVO Dlvo 150/09 Superamento dell’appiattimento delle retribuzioni Necessità di differenziare le responsabilità e le Valutazioni
Con la riforma vengono “restaurate”: la supremazia del legislatore sulle parti sociali; la supremazia della legge sul contratto collettivo; la supremazia degli atti amministrativi sugli strumenti negoziali. Si supera la logica della concertazione e sembra allontanarsi la convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico a quelli del lavoro privato, in particolare nel sistema della relazioni sindacali
La struttura della riforma Può essere scomposta in due parti: La prima contiene una disciplina autonoma delle valutazioni e del merito la seconda detta vari interventi di modifica e integrazione del d. lgs. n. 165/2001
PRINCIPI GENERALI Art. 1. Oggetto e finalità In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente decreto recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ............. .......intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare............ .......recano altresì norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione........
I principi guida della riforma valorizzazione del merito e riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli sulla base dei risultati; garanzia della trasparenza dell’organizzazione del lavoro nelle p.a. e dei relativi sistemi retributivi; introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare un’offerta di servizi conformi a standard di qualità; affermazione del principio di concorsualità (per accessi e progressioni); previsione dell’obbligo di permanenza di almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione, anche per i vincitori del procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle predette procedure la permanenza nelle sedi carenti di organico