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ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE. PIANO DELLA PERFORMANCE Art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Anna Maria Buzzi. ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE. PIANO DELLA PERFORMANCE
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ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE PIANO DELLA PERFORMANCE Art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE • PIANO DELLA PERFORMANCE Art. 10, comma 1, lett. a del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Le amministrazioni pubbliche, redigono annualmente, entro il 31 gennaio, il Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e il bilancio. Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Contenuti del Piano Il Piano della performance individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della Performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. Definisce gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Il Piano della performance contiene la Direttiva annuale del Ministro di cui all’Art.14 del D.lgs 30 marzo 2001, n.165 Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE La finalità del Piano è quella di assicurare: • Qualità • Comprensibilità • Attendibilità dei documenti di rappresentazione della Performance Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Qualità del sistema di obiettivi • Obiettivi rilevanti e pertinenti (rispetto ai bisogni della collettività, alla mansione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’Amministrazione) • Specifici e misurabili in temi concreti e chiari Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE • In grado di migliorare la qualità dei servizi erogati e degli interventi • Riferibili ad un arco temporale determinato • Correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Comprensibilità Il Piano deve essere redatto in maniera comprensibile al fine di esplicitare il contributo che l’amministrazione intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni della collettività Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Attendibile La rappresentazione della Performance è attendibile solo se verificabile ex post la correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target) Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Art. 11 comma 8 lettera b Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare il Piano sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata “Trasparenza, valutazione e merito” Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Art. 11 comma 6 Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla Performance alle associazioni di consumatori o utenti nell’ambito di apposite giornate della trasparenza Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Presentazione del Piano e indiceDelibera n. 112/2010 della CiVIT Il Ministro presenta ufficialmente e sinteticamente il Piano tracciandone i punti salienti e la filosofia di fondo Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni: • Chi siamo • Che facciamo • Come operiamo Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Identità • L’amministrazione in cifre • Mandato istituzionale e Missione • Albero della Performance Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Soggetti coinvolti • Organo di indirizzo politico-amministrativo • Dirigenti di uffici dirigenziali generali • Stakeholder esterni • OIV Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Relazione sulla performance Le amministrazioni pubbliche redigono annualmente, entro il 30 giugno, la Relazione sulla performance Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Art. 14 comma 4 lettera c L’OIV valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione La Validazione della Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE SanzioniArt. 10 comma 5 In caso di mancata adozione del Piano della Performance: • Divieto erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili • Divieto all’amministrazione di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione Anna Maria Buzzi