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Il quadro normativo del prodotto fitoterapico e le sue possibili evoluzioni

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Il quadro normativo del prodotto fitoterapico e le sue possibili evoluzioni

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Presentation Transcript


    1. Il quadro normativo del prodotto fitoterapico e le sue possibili evoluzioni

    2. Direttiva 2002/46/CE Direttiva 2004/24/CE Direttiva 2004/27/CE Regolamento CE 1924/2006

    3. Elevare le garanzie di sicurezza che tali prodotti devono offrire

    4. Prodotti a base di piante officinali

    13. Il Ministero della salute entro il 20 maggio 2010, anche sulla base degli orientamenti assunti in materia dalla Commissione europea e dalla Corte di Giustizia, detta specifiche disposizioni volte a chiarire la linea di demarcazione

    14. Per definire la linea di demarcazione: Gruppo di lavoro ad hoc anche con rappresentanti della direzione farmaci e dell’AIFA

    16. Nel quadro della legislazione alimentare dell’Unione Europea alimenti e ingredienti non ancora utilizzati in “misura significativa per il consumo umano nella Comunitŕ” al 15 maggio 1997 non possono essere commercializzati

    17. Regolamento (CE) 258/97 NOVEL FOOD

    18. Hoodia gordonii Member States use: no history of use for any food use from any part of the plant

    19. A livello comunitario ricognizione sullo status di numerose piante nei vari Paesi

    20. si puň prospettare l’applicazione del regolamento (CE) 258/97 anche per fonti “nuove” di ingredienti “tradizionali”

    21. Ingredienti vegetali

    24. LINEE GUIDA SUGLI INTEGRATORI CON INGREDIENTI ERBORISTICI

    25. Regolamento(CE) 178/2002

    26. Regolamento(CE) 178/2002

    27. Qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento ha particolari proprietŕ nutrizionali benefiche (energia, sostanze nutritive…)

    28. Qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute

    29. Qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana

    30. deve essere contenuta nel prodotto finale in quantitŕ significativa in forma utilizzabile dall’organismo le usuali quantitŕ di assunzione ne devono fornire la quantitŕ significativa

    31. Regolamento (CE) 1924/2006

    32. Regolamento (CE) 1924/2006

    33. Allegato: CLAIMS NUTRIZIONALI

    34. Claims sulla salute Lista claims inviata alla Commissione dagli Stati membri il 31 gennaio 2008 La Commissione, sentito il Parere dell’EFSA, adotta l’elenco delle indicazioni consentite (entro il 31 gennaio 2010) I claims non inclusi possono essere aggiunti secondo la normale procedura di autorizzazione

    35. Claims sulla salute

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