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I CONFERIMENTI NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO.
E N D
Nelle s.r.l la disciplina dei conferimenti e delle quote ha subito notevoli modificazioni e si sono fortemente ridotti i rinvii alle norme in tema di società per azioni. Per la precisione, i nuovi articoli regolano il settore delle s.r.l in misura sufficientemente autonoma rispetto alla corrispondente disciplina delle società. Comunque spesso i principi ispiratori delle regole, di s.p.a. e s.r.l., sono identici
La legge delega, peraltro ha previsto specificatamente per le società a responsabilità limitata all’art. 3, comma 2°, lett.c), come criterio direttivo, di “dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale; consentire ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali”
Il valore globale dei conferimenti non possa essere complessivamente inferiore all’ammontare del capitale sociale. Questo consente di considerare irrilevante che un socio effettui versamenti di misura minore al valore attribuito alla propria partecipazione, purché tale differenza venga compensata dal plusvalore di un altro conferimento: stessa soluzione vige nei confronti dei sovrapprezzi. Funge di ausilio ad un impostazione di tal genere quanto previsto dall’art. 2468, comma 2°, in tema di determinazione delle partecipazioni non proporzionali ai conferimenti. In ogni caso sarà necessario che essa si fondi su di una base causale valutabile secondo le ordinarie regole del diritto civile: donazione, contratto a favore del terzo…
Oltre al denaro sono conferibili (per le s.r.l) tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica (art. 2464 comma 2°). Scompaiono di conseguenza, le previsioni relative alle prestazioni accessorie (vecchio art. 2478). Salvo diversa disposizione del contratto sociale, il conferimento deve farsi in denaro; in ogni caso il valore dei conferimenti non può essere nel complesso inferiore alla misura del capitale sociale (art. 2464, comma 1°). L’atto costitutivo può peraltro prevedere che le partecipazioni siano determinate in misura non proporzionale ai conferimenti (art. 2468, comma 2°).
Nelle s.r.l potranno acquisirsi le opere e i servizi (art.2464 comma 6°) e più in generale potrà apportarsi, come per le società di persone, ogni tipo di vantaggio economico per la società, come un nome, un marchio, un brevetto, know-how, una responsabilità, un contratto… . A seconda del tipo di apporto potrebbe risultare opportuna l’apposizione di un termine finale di efficacia
In ogni caso (in base al conferimento) sarà necessaria un’apposita previsione dell’atto costitutivo, anche generica, che operi in deroga alla già vista regola legale del conferimento in denaro. Detta clausola risulterà utile inoltre per poter operare successivi aumenti di capitale secondo tali differenti modalità. Le prestazioni, ove non consistenti in opere o servizi, saranno da considerare come beni; Essi saranno dunque assoggettati alla perizia di stima (art. 2465); e ciò anche in base al più generale principio a tutela del capitale secondo cui una valutazione debba accompagnare i conferimenti non in denaro
Le prestazioni precedentemente descritte andranno iscritte in bilancio, ma sul punto la legge non sembra prevedere particolari innovazioni; delle esitazioni potrebbero inoltre concernere anche l’apponibilità in bilancio delle polizze bancarie e delle fideiussioni (art. 2464 comma 4° e 6°):
Alla sottoscrizione deve versarsi almeno il 25% dei conferimenti. Essi vanno pagati per intero in caso di società unipersonale; entro 90 giorni nell’ipotesi di passaggio da società pluripersonale. L’eventuale sovrapprezzo va pagato per intero
I versamenti in denaro possono essere sostituiti dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria (art. 2464 comma 4° e 6°) Dal punto di vista della disciplina si deve osservare che: • L’importo della polizza deve essere almeno corrispondente a quello del conferimento • Il socio può in ogni momento sostituire la polizza con il versamento del corrispondente importo in denaro
Una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria garantiscono anche gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi; il socio può sostituire la polizza con il versamento del corrispondente importo in denaro a titolo di cauzione, solo ove l’atto costitutivo lo preveda
Nel conferimento del socio d’opera, la riforma prevede una copertura di tipo fideiussorio o assicurativo. La legge sul punto non è molto chiara e i dubbi investono i nuovi strumenti
La legge non richiede espressamente che le prestazioni di opere e servizi siano sorrette da un’apposita perizia di stima. Un primo motivo, che depone a favore dell’applicazione dell’art. 2465, si può rinvenire ove si concepiscano questi particolari apporti come ipotesi più specifiche di conferimenti di beni in natura o crediti
Si possono creare confusioni concettuali tra l’obbligo di conferimento e quelli connessi alla fideiussione o alla polizza, che non sono equiparati, né sovrapponibili, se non all’apparenza. L’oggetto della fideiussione o della polizza non è l’apporto, e non si sostituisce al conferimento, ma garantisce semmai il suo adempimento. A capitale non andranno dunque imputate la fideiussione o la polizza, ma la prestazione di opere o servizi: ne consegue che l’opera, in quanto oggetto del conferimento in natura o comunque non in denaro, andrà necessariamente valutata
La disciplina delle società per azioni, richiede per i conferimenti in natura e di crediti e per gli acquisti da soci fondatori, soci ed amministratori, la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione; Per le società per azioni l’esperto è nominato dal tribunale, per le società responsabilità limitata no; inoltre per le s.r.l colui che procede alla valutazione, deve essere iscritto nell’albo dei revisori contabili, questo non è richiesto invece per le società per azioni
La relazione deve contenere: • La descrizione dei beni o crediti conferiti • L’indicazione dei criteri di valutazione adottati • L’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo Essa va allegata all’atto costitutivo
L’acquisto da soci fondatori, soci e amministratori, compiuto nei due anni dalla costituzione della società e per un corrispettivo superiore al decimo del capitale sociale, deve essere autorizzato con decisione dei soci. L’atto costitutivo può prevedere diversamente. Non è incluso in tale disciplina, a differenza che nelle s.p.a, l’acquisto dai promotori
Nelle s.r.l una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria garantiscono anche gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi; il socio può sostituire la polizza con il versamento del corrispondente importo in denaro a titolo di cauzione, solo ove l’atto costitutivo lo preveda (art. 2464, comma 6°)
Il socio moroso: Sia per le s.p.a che per le s.r.l si chiariscono i dubbi sulla possibilità di agire in giudizio ordinariamente per l’esecuzione del conferimento: il procedimento previsto all’art. 2466 è alternativo alla domanda di adempimento. Si specifica inoltre che se gli amministratori decorsi 30 giorni per le s.r.l e 15 giorni per le s.p.a dalla diffida non ritengano utile agire per l’esecuzione, possono vendere le azioni del socio moroso agli altri soci, in proporzione delle loro partecipazioni, per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte potranno alienarsi tali azioni a terzi, previa autorizzazione contenuta nell’atto costitutivo. Ove la vendita non abbia luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattengono le somme comunque riscosse e riducono in misura corrispondente il capitale. Nelle s.p.a viene dichiarato decaduto; mentre in questo tipo di società è l’unico caso di esclusione, nelle s.r.l se ne possono prevedere di ulteriori, ex art. 2473 bis
Riepilogo: Capitale sociale e conferimenti nelle s.r.l e nelle s.p.a
L’ammontare del capitale sociale minimo per le s.r.l rimane invariato e fissato a 10.000 € a differenza delle s.p.a aumentato a 120.000 €. Dalla riforma possiamo notare la distinzione tra conferimenti e quote di partecipazione di ciascun socio poiché i loro effetti ed importi possono non coincidere. L’art. 2468 prevede infatti la possibilità, se prevista nell’atto costitutivo, di attribuire ai soci quote in misura non proporzionale ai conferimenti. La disciplina dei conferimenti nelle s.r.l viene a distaccarsi da quella delle s.p.a con la previsione dell’art. 2464 comma 2, secondo la quale “possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica” per quanto riguarda le s.r.l, mentre “non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi” per quanto riguarda le s.p.a (art. 2342, comma 5°)
E’ opportuno ricordare che laddove l’atto costitutivo non stabilisca diversamente, il conferimento deve farsi in denaro (art.2464) In questo caso, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro e, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento iniziale può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (la norma non sarà comunque effettiva fino a quando non sarà emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri). La possibilità della prestazione della garanzia assicurativa o bancaria in luogo del versamento del conferimento può essere esclusa dall’atto costitutivo, con l’imposizione di un versamento contestuale al conferimento.
Sempre in tema di conferimenti in denaro, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soci in un momento successivo alla costituzione, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni (art.2464, comma 7°), a tutela dei terzi. Quanto ai conferimenti di beni in natura o crediti (art. 2463 punto 5), il valore ad essi attribuito deve essere indicato nell’atto costitutivo. Se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza e la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società (art. 2464 comma 6°). Inoltre se l’atto costitutivo lo prevede la s.r.l può emettere titoli di debito (art.2483), prerogativa, fino ad ora concessa esclusivamente alle s.p.a.. La facoltà resta subordinata alla condizione che detti titoli siano sottoscritti esclusivamente da investitori istituzionali e solo successivamente, sotto la responsabilità dell’alienante, potranno circolare presso il pubblico dei risparmiatori
CONFERIMENTO D’AZIENDA NOVITA’ E CONFERME
Il conferimento è l’operazione tramite la quale un’azienda o un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito vengono apportati in una società diversa dall’impresa conferente, ricevendo in cambio una partecipazione nella società cui è stato effettuato l’apporto. L’operazione può essere motivata da varie considerazioni tra cui: • Il carattere propriamente aziendale • La diversificazione degli investimenti • Caratteri puramente fiscali
Il conferimento interessa due distinti soggetti: • Il conferente: soggetto che apporta l’azienda • Il conferitario: soggetto che riceve l’azienda
Con il conferimento si tende a “staccare” da un’impresa un complesso aziendale funzionante, complesso che viene conferito ad un’azienda, già costituita o nata a seguito del conferimento stesso.
L’operazione di conferimento può determinare un risultato rilevante ai fini delle imposte dirette, che rientra nella categoria dei redditi di impresa. in ogni caso, qualunque sia il reddito originato dall’operazione di conferimento, la tassazione avviene solo ai fini IRPEF ed IRPEG e non ai fini IRAP
Il conferimento può essere visto come una cessione in natura, dove il conferitario iscrive nelle sue scritture contabili i valori dei beni che compongono l’azienda e il conferente il valore della partecipazione ottenuta come controprestazione al conferimento. Il problema, nel determinare il risultato del conferimento, è quello di stabilire il valore di realizzo, cioè il corrispondente del corrispettivo di cessione
L’azienda ha generalmente un valore corrente diverso da quello contabile, a causa di plusvalori latenti su cespiti (causa avviamento o perdite), e questo può comportare la determinazione di un valore di realizzo superiore (o inferiore) al valore netto contabile. Le regole stabilite dalla legge per la determinazione di tale valore di realizzo sono caratterizzate dalla volontà di cercare di rendere le operazioni di conferimento neutrali, cioè non produttive di risultati tassabili. I plusvalori latenti al momento del conferimento, saranno tassati quando il conferitario cederà l’azienda o i singoli beni che compongono l’azienda conferita.
NORMATIVA APPLICABILE AL CONFERIMENTO • Equiparazione conferimento (azioni-quote) alla cessione (art. 9) • Nuovo T.U.I.R • Art. 57 plusvalenze patrimoniali-IRE • Art. 87 plusvalenze patrimoniali-IRES • Art. 17 tassazione separata • Art. 66 redditi diversi • Art. 177 conferimenti di aziende, part. contr. colleg. • Art. 178 regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario • Abolizione dell’imposta sostitutiva del 19%
CONFERME RIGUARDANTI IL CONFERIMENTO: • Regime di determinazione del reddito imponibile ex art. 3, D.Lgs 358/97 • Regime di neutralità previsto dall’art. 4, D.Lgs 358/97
NOVITA’ RIGUARDANTI IL CONFERIMENTO: • Abolizione dell’imposta sostitutiva del 19% • Estensione del regime di neutralità ex art. 4, D.Lgs n. 358/97 • Conferimento di azienda – cessione partecipazione • Conferimento dell’unica azienda (capital gain) • Conferimento di partecipazione