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Lavoro autonomo nei cantieri edili. Sintesi del documento predisposto dal Gruppo Interregionale edilizia (novembre 2011). Definizione di lavoratore autonomo, secondo art. 89 comma 1 lettera d) D.Lgs. 81/08.
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Sintesi del documento predisposto dal Gruppo Interregionale edilizia(novembre 2011)
Definizione di lavoratore autonomo, secondo art. 89 comma 1 lettera d) D.Lgs. 81/08 • Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione”
Art. 2222 c.c. Contratto d'opera Si ha un contratto d'opera: “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”
Requisiti dell'autonomia: • Assenza di vincolo di subordinazione nella realizzazione di un'opera; • Prevalenza di lavoro proprio.
L'individuazione della figura di riferimento nelle visure camerali • Nelle visure camerali non esiste la voce “lavoratore autonomo”. • Nella pratica, la voce di riferimento è impresa individuale, ovvero, il soggetto imprenditore individuale che può avere o meno dipendenti.
Individuazione contrattuale del lavoratore autonomo: • L'esatta individuazione del lavoratore autonomo avviene al momento dell'affidamento del lavoro da svolgere in cantiere da parte del committente o dell’appaltatore.
Contratto d'opera art. 2222 c.c. Tipologia di lavoro svolta da l lavoratore autonomo Contratto d'appalto/sub. appalto art. 1655 c.c. Tipologia di lavoro svolta dall'impresa I contratti di riferimento:
Adempimenti del committente nell'affidamento dei lavori: • Deve inquadrare correttamente la figura contrattuale di riferimento; • Deve effettuare la valutazione dei requisiti tecnico professionali a seconda che si tratti di contratto d'opera (l'accordo definisce la prestazione del lavoratore autonomo), ovvero, contratto d'appalto/subappalto (l'accordo definisce la natura dell'impresa);
Impresa individuale • Può raffigurarsi in cantiere o in qualsiasi altro ambito lavorativo come: • Lavoratore autonomo, art. 89 comma 1 lettera d) d.lgs. 81/08; • Impresa affidataria e/o impresa esecutrive, art. 89 comma 1 lettera i ed i-bis) d.lgs. 81/08.
Lavoratore autonomo art. 89 comma 1 lettera d) d.lgs. 81/08; • d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; • Quindi, colui che svolge la propria attività: • Senza l'utilizzo di maestranza riferibili ad una sua organizzazione di lavoro; • Senza vincolo di subordinazione.
Impresa affidataria e/o impresa esecutrice, art. 89 comma 1 lettera i ed i-bis) d.lgs. 81/08. • i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; • l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.
Verifica della reale autonomia del lavoratore autonomo: Non devono verificarsi situazioni nelle quali il lavoratore autonomo soggiaccia, in modo continuato e coordinato, al potere: • direttivo, • organizzativo, • disciplinare, di un altro soggetto. Non deve a sua volta essere lui a gestire in qualche modo, uno o più soggetti.
Situazioni pratiche in cantiere:ipotesi A • Lavoratore autonomo che assume un incarico ed è in grado di portarlo a termine autonomamente con le proprie forze ed attrezzature. • La situazione è regolare e il lavoratore autonomo è soggetto ai soli obblighi di cui agli artt. 21, 26, 94, 100, 124, 138 e 152 del D.Lgs. 81/08
Art. 21 TU sicurezza sul lavorodisposizioni relative ai lavoratori autonomi: utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge; • a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
… continua • 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: • a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Ipotesi B: Lavoratore autonomo al servizio di un'altra impresa esecutrice. • Il rapporto risulta regolare se l'autonomo svolge la propria attività in modo indipendente e con reale autonomia operativa e pertanto rientra nel caso precedente.
… continua • In caso diverso, in cui l'autonomo pur mantenendo formalmente la qualifica di impresa individuale, o di libero professionista, svolge di fatto attività con vincolo di subordinazione, la situazione è irregolare. • In questo caso, a seguito di accertamento, si individua il datore di lavoro dell'impresa esecutrice come datore di lavoro di fatto che assumerà tutti gli oneri e responsabilità indicati al precedente capoverso.
Individuazione del datore di lavoro di fatto: • Dall’art. 299 del TU sulla sicurezza sul lavoro, si ricava la seguente prescrizione: È considerato al pari del datore di lavoro il soggetto che, «pur sprovvisto di regolare investitura» esercita in concreto i poteri di datore di lavoro nei confronti del lavoratore.
Ipotesi C • Lavoratori autonomi associati di fatto, di cui solo uno ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano assumendo ordini diretti, quindi con vincolo di subordinazione, nei confronti del primo obbligato (appaltatore). Non importa se c’è o meno un contratto formale.
… continua In questo caso la situazione non è regolare in quanto: 1. Abbiamo un datore di lavoro di fatto che guida la squadra di prestatori d'opera; 2. I prestatori d’opera della sua squadra che prendono ordini diretti dall’appaltatore.
Conseguenze • In quest’ultimo caso, a seguito di accertamento, i prestatori d’opera della squadra potranno essere considerati dipendenti dell’appaltatore e la loro posizione contrattuale e contributiva dovrà essere adeguata.
Ipotesi D • Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con unico fine. Esempio 1. L'esecuzione dell'opera è da ritenersi regolare se questa viene normalmente ripartita in origine in singole lavorazioni che vengano poi assegnate a singoli autonomi.
In caso contrario: • Se su una lavorazione vengono utilizzati più lavoratori «autonomi» si ravvisa la medesima irregolarità rilevata precedentemente (rapporto di subordinazione).
Attenzione! • Se non si ravvisasse in modo chiaro, la sovra ordinazione di un autonomo rispetto agli altri, tutti sarebbero da ritenersi corresponsabili (tutti datori di lavoro di fatto). Es.: posa di cappotto isolante affidato a tre autonomi con tre identici contratti, che però svolgono di fatto l'attività in collaborazione.
..continua Esempio 2: le singole lavorazioni non possono essere portate a termine in piena autonomia. • In questo caso viene ravvisata una scorretta valutazione dell'idoneità tecnico professionale dei soggetti individuati per l'esecuzione dell'opera da parte del committente o dell’impresa per conto del quale viene svolto il lavoro. Anche in questo caso si è in presenza di uno o più datori di lavoro di fatto come nel punto precedente.
Ipotesi E • Imprese individuali senza dipendenti associate in raggruppamento temporaneo d'impresa finalizzata a realizzare lavori di stessa categoria (con individuazione di un soggetto quale mandatario). Il raggruppamento di imprese individuali R.T.I., pur essendo corretto dal punto di vista della gestione dell'appalto, può presentare irregolarità dal punto di vista dell'applicazione delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Prima ipotesi: R.T.I. Costituita regolarmente in cui il mandatario assume la qualifica di datore di lavoro formale. In questo caso, i mandatari sono da considerare lavoratori subordinati e quindi deve essere stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato tra mandatario e mandante ovvero costituire una società ad hoc. 2 situazioni:
Seconda ipotesi: R.T.I. costituita regolarmente in cui il mandatario non assume la qualifica di datore di lavoro formale ma di datore di lavoro di fatto in quanto quale «capo» della squadra assume nei confronti degli altri l’obbligo di garantire la loro sicurezza. In questo caso il committente o l’appaltatore incorrono in responsabilità derivante dalla non corretta valutazione dell'idoneità tecnico-professionale del mandatario a cui sono stati affidati formalmente i lavori.
… continua Tutti gli obblighi previsti dal TU sulla sicurezza sul lavoro per il datore di lavoro rimangono in capo al mandatario (datore di lavoro di fatto).
Attività ispettiva: In caso di riscontro di situazioni irregolari, come precedentemente descritte (individuazione di uno o più datori di lavoro di fatto), i verificatori dovranno procedere nei loro confronti contestando l’omissione.
… continua • In aggiunta alle singole violazioni specifiche riscontrate (es. mancanza del PIMUS o delle opere provvisionali) si dovrà anche verificare la sussistenza di violazioni a carattere generale da accertare di volta in volta (formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, fornitura DPI, mancanza di POS …)
Sospensione dei lavori In questo caso, l’organo di vigilanza può procedere alla sospensione dei lavori.
Ripresa delle lavorazioni • Le lavorazioni potranno essere riprese solo attraverso la regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato o in alternativa costituendo una nuova società.
Mancata regolarizzazione • In caso di mancata regolarizzazione delle violazioni riscontrate, i lavori potranno essere affidati ad altra impresa esecutrice valutata idonea.
Adempimenti del datore di lavoro di fatto Per regolarizzare, il datore di lavoro di fatto dovrà: 1. Abbandonare immediatamente il cantiere, notificando all’organo di vigilanza la decisione assunta; 2. Regolarizzare i rapporti di lavoro, notificando all’organo di vigilanza la decisione assunta e ottemperando alle sole prescrizioni relative ai reati specifici in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; 3. Cessare immediatamente i rapporti di lavoro irregolare con gli altri soggetti, notificando all’organo di vigilanza la decisione assunta e ottemperando alle sole prescrizioni relative ai reati specifici in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Non corretta valutazione dell’idoneità tecnico professionale e provvedimenti nei confronti del committente/responsabile lavori:
In caso di non corretta valutazione dell’idoneità tecnico-professionale da parte del committente/responsabile lavori nei confronti dell’appaltatore o dell’impresa affidataria è necessario procedere nei confronti del committente/responsabile dei lavori o dell’impresa affidataria, prescrivendo l’affidamento della prosecuzione dei lavori ad un soggetto tecnicamente idoneo.
Articolo 90, co. 9 lettera a)Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
… continua Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva41, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;
All XVII TU sicurezza sul lavoro IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
… continua c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
… continua c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. 3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.
Articolo 97 co. 1Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiDirezione generale per l'Attività Ispettiva CIRCOLARE 16/2012 lavoratori autonomi - attività in cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo
Attività ispettive nel settore edile Sempre più frequentemente nel corso dell'attività di vigilanza svolta nell'ambito del settore edile, si riscontra l'utilizzo improprio di “sedicenti” lavoratori autonomi, formalmente riconducibili alla tipologia contrattuale di cui all'art. 2222 cod.civ., che però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.
Rilevazioni effettuate dall’ANCE sui dati ISTAT relativi all’anno 2011 Il numero di lavoratori autonomi che svolgono attività in cantiere, in assenza di personale alle proprie dipendenze, risulta addirittura superiore rispetto a quello della categoria dei lavoratori subordinati o comunque impiegati in qualità di operai edili (in particolare n. 1.039.000 lavoratori autonomi senza dipendenti a fronte di n. 986.000 lavoratori subordinati).
ulteriori formule “aggregative” • Costituite da associazioni temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene affidata, da parte di committenti privati, l’esecuzione anche integrale di intere opere edili.
Ai fini della verifica va considerato: Ai fini della verifica elemento significativo è senza dubbio quello connesso al possesso e alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.
In particolare: • Occorre constatare se dall’esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante dal registro dei beni ammortizzabili.