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IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO. DETERMINAZIONE DEL REDDITO. Caratteristiche rilevanti ai fini fiscali del lavoro autonomo: Abitualità : esercizio dell’attività in maniera stabile, sistematica e programmata
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DETERMINAZIONE DEL REDDITO Caratteristiche rilevanti ai fini fiscali del lavoro autonomo: • Abitualità: esercizio dell’attività in maniera stabile, sistematica e programmata • Non esclusività: l’artista e/o il professionista può esercitare contemporaneamente altre attività • Professionalità: sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo
DETERMINAZIONE ANALITICA DEL REDDITO Art. 54, D.P.R. n. 917/1986 “Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati a netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde” TOTALE COMPENSI INCASSATI – TOTALE SPESE PAGATE = REDDITO O PERDITA
MOMENTO DI PERCEZIONE DEL REDDITO ASSEGNO CIRCOLARE: consegna materiale dell’assegno. ASSEGNO BANCARIO: consegna materiale del titolo di credito BONIFICO BANCARIO: data di accredito di denaro sul c/c
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Contributi integrativi obbligatori: sono contributi che il lavoratore autonomo è generalmente tenuto a versare alla propria cassa di appartenenza e si sostanziano: • In un contributo soggettivo • Un contributo integrativo • Un contributo, generalmente di importo fisso, di solidarietà o maternità. Il contributo integrativo viene esposto in fattura dal lavoratore autonomo ed in pratica viene corrisposto dal cliente; tale contributo non rientra nei compensi del professionista.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Maggiorazione del 4%: La percentuale del contributo che i professionisti, iscritti alla gestione separata INPS, in quanto non provvisti di autonoma cassa previdenziale, addebitano in fattura al proprio cliente, rientra nella nozione di compenso. Tale maggiorazione del 4%: • Non deve essere considerata contributo previdenziale • Deve essere considerata parte integrante del compenso di lavoro autonomo
RIMBORSI SPESE Tra i compensi non rientrano i rimborsi di spese anticipate in nome e per conto del cliente (tasse pagate per il contribuente, diritti di cancelleria, ecc.). Tra i compensi rientrano invece: • I proventi percepiti dal professionista sotto forma di rimborso spese inerenti all’attività (spese di viaggio, vitto e alloggio ( che il professionista sostiene per lo svolgimento dell’incarico). • I rimborsi forfettari addebitati al cliente.
COLLABORAZIONI E LAVORO AUTONOMO Per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Soltanto in via di eccezione, quando l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale. Principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti che risultino inerenti all’attività artistica o professionale esercitata dal contribuente se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. ESEMPIO Compenso percepito da un dottore commercialista per l’attività di sindaco Compenso di lavoro autonomo.
DISTINZIONE Immobili di tipo abitativo: categorie catastali da A/1 ad A/9 e A/11, inclusi gli immobili censiti in un’altra categoria catastale (ad esempio box, cantina, ecc.) che costituiscono pertinenze di un fabbricato avente destinazione abitativa Immobili strumentali: classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E
ACQUISTO IN PROPRIETA’ O COSTRUZIONE (IMMOBILE STRUMENTALE) IVA IRPEF Acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2009 Deducibilità per competenza, quote annuali di ammortamento, indipendentemente dal momento in cui avviene il pagamento Per le quote, va fatto riferimento ai coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (per gli immobili, 3%) Il valore del fabbricato va assunto al netto del valore del terreno (costo del terreno/20% del costo dell’immobile)
DETRAIBILITA’ IVA (IMMOBILE STRUMENTALE) Per il professionista, l’eventuale IVA sull’acquisto risulterà detraibile in base al principio di inerenza ed all’eventuale pro-rata di detraibilità
ACQUISTO IN PROPRIETA’ O COSTRUZIONE (IMMOBILE AD USO PROMISCUO) IVA IRPEF E’ deducibile il 50% della rendita catastale. Ai fini della deducibilità, è richiesto che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione. Se l’immobile è accatastato come strumentale si seguiranno le regole riportate al punto precedente Se l’immobile è accatastato come abitativo:
DETRAIBILITA’ IVA (IMMOBILE USO PROMISCUO) Nei casi in cui l’acquisto di fabbricati da parte del professionista di un immobile accatastato come abitativo sia soggetto ad IVA, tale imposta non potrà mai essere portata in detrazione dall’esercente l’arte o la professione.
IMMOBILI STRUMENTALI IVA IRPEF Il canone di locazione è interamente deducibile
DETRAIBILITA’ IVA Per il professionista, l’eventuale IVA risulterà detraibile in base al principio di inerenza ed eventualmente al pro-rata.
IMMOBILI AD USO PROMISCUO IVA IRPEF Risulta deducibile il 50% del canone corrisposto Ai fini della deducibilità, è richiesto che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione. Immobile accatastato strumentale + contratto uso diverso dall’abitativo Regole dei fabbricati strumentali Immobile accatastato abitativo + contratto uso abitativo Sono operazioni esenti
VEICOLI CON LIMITAZIONI FISCALI • Ciclomotori di cui all’art. 52 del Codice della Strada • Motocicli di cui all’art. 53 del Codice della Strada • Autovetture di cui all’art. 54, comma 1, lett. a) del codice della Strada • Autocaravan di cui all’art. 54, comma 1, lett. m) del codice della strada
ACQUISTO DEL VEICOLO IVA IRPEF I vincoli fiscali applicabili alle spese sostenute per l’acquisto di veicoli (autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli) da parte del professionista sono i seguenti: percentuale di deducibilità pari al 40 % possibilità di applicazione del regime agevolativo solo in relazione ad un unico veicolo se l’attività professionale è esercitata individualmente Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede Euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, Euro 4.131,66 per i motocicli, Euro 2065,83 per i ciclomotori L’imposta pagata dal professionista per l’acquisto o l’importazione dei veicoli a motore individuati dalla lett. c), art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972 è detraibile: • Nella misura forfettaria del 40% se i veicoli sono utilizzati solo parzialmente nell’esercizio dell’arte o della professione • Per l’intero importo se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’arte o della professione
IVA • L’IVA relativa a: • acquisto di carburanti e lubrificanti utilizzati per i veicoli in esame • Prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione ed impiego degli stessi, nonché in relazione al leasing e noleggio • è detraibile nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione IVA sull’acquisto del veicolo • IRPEF • Deducibili nella misura del 40% (carburante, …) COSTI CONNESSI AGLI AUTOVEICOLI
SPESE TELEFONICHE IVA IRPEF Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, le spese di impiego e manutenzione degli apparecchi di telefonia sono deducibili nella misura dell’80%. Applicando il principio generale di inerenza il professionista può detrarre integralmente l’IVA assolta in relazione agli acquisti, prestazioni di servizi e alle relative spese di gestione per la telefonia mobile. Per quanto attiene l’IVA relativa alla telefonia fissa la percentuale di detraibilità è pari al 100% e quindi il trattamento IVA diverge da quello attualmente previsto ai fini delle imposte sui redditi.
Nota • Essendo il telefonino un bene strumentale è pertanto possibile distinguere a seconda che il bene abbia un costo unitario fino a Euro 516.46 ovvero superiore. • Beni di costo non superiore a Euro 516.46 • In tale ipotesi, il contribuente può dedurre (nel limite dell’80%) il costo • per intero nell’esercizio in cui il telefono è stato acquistato • per quote di ammortamento calcolate utilizzando i coefficienti ministeriali (DD.MM. 31/12/88 e successive modifiche ed integrazioni • Beni di costo superiore a Euro 516.46 • In tale seconda ipotesi, il bene non può essere spesato (80%) per intero nell’esercizio; il contribuente può solo dedurre l’80% delle quote di ammortamento calcolate con i coefficienti ministeriali.
SPESE DI PUBBLICITA’ IVA IRPEF Le spese di pubblicità non risultano regolamentate, per il professionista, nemmeno ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto, anche in questo caso, trova applicazione il principio generale di deducibilità in base all’inerenza con l’attività svolta: di conseguenza, tale tipologia di spesa risulta deducibile dal reddito di lavoro autonomo del professionista.. L’IVA addebitata per dette spese risulta detraibile per il professionista
SPESE DI RAPPRESENTANZA Come specificato dall’ Agenzia delle Entrate con la Circolare n.34/2009, punto 1, l’inquadramento generale delle spese di rappresentanza fornito dall’articolo 108, comma 2, TUIR e dal relativo Decreto attuativo, nonostante esplicitamente riferito alle imprese, può essere considerato anche per definire se le spese sostenute dei professionisti sono o meno qualificabili “di rappresentanza”. L’articolo 1, comma 1, Decreto attuativo individua nella gratuità la caratteristica essenziale delle spese di rappresentanza e richiede che dette spese siano: sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici; coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore. Il citato comma 1 include, in particolare, nelle spese di rappresentanza: le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte significative attività promozionali di beni o servizi la cui produzione o il cui scambio rappresenta l’attività caratteristica dell’impresa; le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di: ricorrenze aziendali e festività nazionali o religiose; inaugurazioni di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa; mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni o i servizi prodotti/erogati dall’impresa; i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza come sopra individuati; ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza sopra citati.
SPESE DI RAPPRESENTANZA IVA IRPEF Le spese di rappresentanza risultano deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti Art. 19-bis1, comma 1, lettera h), DPR n. 633/1972 L’imposta è: • detraibile se riferita all’acquisto di beni di costo non superiore ad Euro 25,82 • Indetraibile • se riferita all’acquisto di beni di costo superiore a Euro 25,82 • alle prestazioni di servizi, indipendentemente dal valore delle stesse
SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI IVA IRPEF Le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande siano deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta Detrazione integrale dell’IVA per le spese relative: • Alle prestazioni alberghiere, purché inerenti all’attività di lavoro autonomo • La somministrazione di alimenti e bevande a prescindere dal luogo in cui i pasti sono consumati
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA IVA IRPEF
SPESE DI PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI E CORSI IVA IRPEF La deducibilità delle spese sostenute per partecipazione a corsi di aggiornamento, congressi e similari, è permessa nel limite del 50% dell’ammontare delle spese. Le spese di vitto e alloggio sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili, sono ora deducibili nella misura del 37.5% (pari al 50% del 75%). Detraibile al 100% Risulta inoltre integralmente detraibile l’IVA pagata con riferimento alle prestazioni alberghiere ed alle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi
COMPENSI AD ALTRI PROFESSIONISTI Sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo
SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO Le spese relative al personale dipendente ed ai prestatori di lavoro parasubordinato (cococo, cocopro, collaboratori occasionali) sono interamente deducibili dal reddito di lavoro autonomo secondo il principio di cassa. Fanno eccezione al principio di cassa e devono essere imputate in base alla quota di competenza maturata nell’anno considerato ancorché non corrisposta: • le quote di accantonamento del TFR • le rivalutazioni annue del TFR già accantonato
RIMBORSI SPESA A DIPENDENTI/COLLABORATORI Trasferte fuori dal territorio comunale Nel caso di trasferte al di fuori del territorio comunale ove è situata la normale sede di lavoro del dipendente, tre sono i sistemi di rimorso degli oneri sostenuti dal dipendente: • A pié di lista (ovvero analitico) • Forfetario • Misto
RIMBORSI A PIE’ DI LISTA L’ articolo 95, comma 3, TUIR prevede che le spese di vitto ed alloggio sostenute per trasferte fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nella misura massima giornaliera di Euro 180,76, tale importo viene elevato a Euro 258,23 per le trasferte all’estero.
RIMBORSO CHILOMETRICO PER I VEICOLI DEL DIPENDENTE Se il dipendente sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
BENI STRUMENTALI MOBILI IVA IRPEF Beni di costo non superiore a Euro 516.46 Deduzione integrale nell’ esercizio in cui sono stati acquistati Ammortamento per quote annuali come da coefficienti ministeriali Beni di costo superiore a Euro 516,46 Deduzione per quote annuali di ammortamento in base ai coefficienti stabiliti per categorie di beni omogenei con decreto del Ministero delle finanze L’IVA assolta sull’acquisto di beni mobili, se strumentali per l’attività, risulta completamente detraibile (si vedano le particolarità relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori e telefoni cellulari)
BENI IMMATERIALI: SOFTWARE E BANCHE DATI SU CD-ROM IVA IRPEF Software Deducibilità in quote, anche variabili, ma non superiori a ½ del costo. Ne consegue un periodo minimo di ammortamento pari a 2 anni Banche dati su cd-rom Deducibilità in quote non superiori a quelle previste dal D.M. 31/12/1988 (15%) Deduzione integrale nell’esercizio di sostenimento se costo inferiore o uguale a Euro 516.46. L’IVA è detraibile per inerenza
INTERESSI PASSIVI IVA IRPEF Se il finanziamento è genericamente concesso per l’attività professionale: deducibilità integrale Se il finanziamento è specificatamente concesso per l’acquisto di beni a deducibilità limitata (ad esempio un autoveicolo) gli interessi sono assoggettati agli specifici limiti di deducibilità; ad esempio, gli interessi pagati per l’acquisto di un autoveicolo, saranno deducibili solo per un importo pari al 40% degli stessi. Ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 gli interessi passivi godono dell’esenzione IVA
Energia elettrica • Cancelleria • Costi per pulizia dello studio Detrazione integrale IVA, deducibilità dal reddito di lavoro autonomo
REGIMI CONTABILI • Regime ordinario • Regime semplificato • Regime delle nuove iniziative produttive • Regime dei contribuenti minimi
PROFESSIONISTA IN CONTABILITA’ ORDINARIA L’esercente arti e professioni che intende tenere la contabilità ordinaria deve effettuare apposita opzione nella dichiarazione annuale IVA (quadro VO) relativa all’anno in cui è stata effettuata la scelta. In caso di inizio attività, l’opzione per la tenuta della contabilità ordinaria sarà comunicata con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata iniziata l’attività; ovviamente, ciò è condizionato dall’effettiva tenuta della contabilità ordinaria (comportamento concludente).
REGISTRI Registri: • Registro cronologico dei compensi, delle spese e delle movimentazioni finanziarie • Registri IVA Ai sensi dell’art. 39, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, in alternativa il contribuente può tenere un registro unico, valido sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte dirette. Ai sensi dell’ articolo 14, comma 3, D.P.R. n. 435/2001, il professionista che ha optato per la contabilità ordinaria ha inoltre facoltà di non tenere i registri IVA a condizione che: • Le registrazione siano effettuate nel registro cronologico, nei termini previsti dalla disciplina IVA per i relativi registri • Su richiesta dell’ Amministrazione finanziaria, siano forniti in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
REGISTRI 3. Registro dei beni ammortizzabili Tale registro può non essere tenuto se le relative annotazioni vengono effettuate: • Sul registro degli acquisti tenuto ai fini IVA • Nel registro cronologico, nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, purché su richiesta dell’amministrazione il professionista fornisca, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe necessario annotare nel registro dei beni ammortizzabili.
PERIODICITA’ DEI VERSAMENTI IVA Versamento dell’IVA: • Mensilmente • Trimestralmente a seguito di opzione (volume di affari anno precedente < 309.874,14) tramite comportamento concludente e comunicazione in dichiarazione IVA.