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La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81). 28 Novembre 2008. Relatore: ROBERTO DE LORENZIS. Norme di Riferimento. PRINCIPI GENERALI ARTT. 32, 35 E 41 DELLA COSTITUZIONE ART. 2087 DEL CODICE CIVILE ARTT. 437 E 451 DEL CODICE PENALE
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La Nuova Normativa sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81) 28 Novembre 2008 Relatore: ROBERTO DE LORENZIS
Norme di Riferimento PRINCIPI GENERALI ARTT. 32, 35 E 41 DELLA COSTITUZIONE ART. 2087 DEL CODICE CIVILE ARTT. 437 E 451 DEL CODICE PENALE ART . 9 Legge 20/05/70 n. 300
Norme di Riferimento NORME SPECIFICHE (come erano) DPR 547/55 (NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI); DPR 164/56 (PREVENZIONE INFORTUNI NELL’EDILIZIA) DPR 303/56 (NORME GENERALI SULL'IGIENE DEL LAVORO); LEGGE 292/63 (ANTITETANICA OBBLIGATORIA); ART. 9 LEGGE 300/70 (STATUTO DEI LAVORATORI); ARTT. DA 20 A 24 LEGGE 833/78 (RIFORMA SANITARIA); D.M. 16/2/82-DPR 577/82-D.M. 10/3/98 (NORME DI PREVENZIONE INCENDI); LEGGE 46/90 (NORME PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI); D. LGS. 277/91 (RISCHI DA AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI); D. LGS. 475/92 (NORME SULL’IMPIEGO DEI D.P.I.) D. LGS. 626/94 (SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO); D.LGS. 242/96 (MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL 626/94); DPR 459/96 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA MACCHINE); D. LGS. 493/96 (NORME SULLA SEGNALETICA DI SICUREZZA);
Norme di Riferimento • D.M. 22/02/06 (PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI) • D. LGS. 494/96 (DIRETTIVA CANTIERI MOBILI); • D.P.R. 459/96 (DIRETTIVE CEE SULLE MACCHINE); • D.M. 10/03/98 (SICUREZZA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE); • D.M. 02/10/00 (LINEE GUIDA ALL’USO DEI VIDETERMINALI); • D.LGS. 151/01 (TUTELA LAVORATRICI MADRI); • D.P.R. 462/01 (IMPIANTI MESSA A TERRA ED ELETTRICI); • D. LGS. 25/02 (TUTELA CONTRO I RISCHI DERIVANTI DALL’IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI); • LEGGE 14/03 (TUTELA LAVORO NOTTURNO); • D.M. 388/03 (GESTIONE EMERGENZE PRONTO SOCCORSO); • D. LGS. 195/03 (REQUISITI PROFESSIONALI R.S.P.P. ED A.S.P.P.); • D. LGS. 187/05 (TUTELA DAI RISCHI VIBRAZIONI MECCANICHE); • D. LGS. 195/06 (TUTELA DAI RISCHI RUMORE).
Norme di Riferimento NORME ABROGATE DPR 547/55 – DPR 164/56 – DPR 303/56 (escluso art. 64) – D.Lgs. 277/91 – D.Lgs. 626/94 – D.Lgs. 493/96 – D.Lgs. 494/96 – D.Lgs. 187/05 – Art. 36-bis, commi 1 e 2 L. 248/06 – Artt. 2, 3, 5, 6 e 7 L. 123/07. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili col D.Lgs. 81/08.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 TITOLO I Principi comuni; TITOLO II Luoghi di Lavoro; TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI; TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili; TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro; TITOLO VI Movimentazione manuale dei carichi; TITOLO VII Attrezzature munite di videoterminali; TITOLO VIII Agenti fisici; TITOLO IX Sostanze pericolose; TITOLO X Esposizione ad agenti biologici; TITOLO XI Protezione da atmosfere esplosive; TITOLO XII Disposizioni in materia penale e di p. penale; TITOLO XIII Norme transitorie e finali.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 15/05/2008 – Entrata in vigore generale; 29/07/2008 – Adeguamento della valutazione dei rischi (e dei POS) alle variazioni normative apportate dal decreto 81/08; 15/11/2008 – Comunicazione da parte del medico competente al Ministero della salute, mediante autocertificazione, del possesso dei titoli richiesti; ANNUALMENTE – Comunicare all’INAIL i nominativi dei RLS ovvero dei RLST 15/05/2009 – Termine per la determinazione dei contenuti minimi della formazione da parte della Conferenza Stato/Regioni e Province Autonome; 26/04/2010 – Entrata in vigore delle disposizioni specifiche in relazione all’utilizzo di radiazioni ottiche; 30/04/2012 - Entrata in vigore delle disposizioni specifiche in relazione alla presenza di campi elettromagnetici; 30/06/2012 – Termine ultimo oltre il quale non è possibile effettuare l’autocertificazione dei rischi.
Disposizioni successive al D.Lgs. 81/08 Con il D.L. 03/06/2008, n. 97, sono stati sospesi, sino al 01/01/2009 • L’obbligo di comunicare all’INAIL gli infortuni della durata di un giorno, oltre a quello dell’infortunio; • Il divieto di effettuare visite mediche preassuntive. • L’adeguamento della valutazione dei rischi alle variazioni normative apportate dal decreto 81/08, prorogato al 01/01/09
Disposizioni successive al D.Lgs. 81/08 Con il D.L. 25/06/2008, n. 112, sono state introdotte le seguenti modifiche al D.Lgs. 81/08 • Abrogazione della sanzione amministrativa (2.500-10.000 €) per mancata fornitura tesserino di riconoscimento; • Esclusione dai motivi validi per la sospensione dell’attività della violazione della normativa sull’orario di lavoro.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Definizioni (Art. 2) Lavoratore: persona che,indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi di cui all’articolo 18 della legge 24/06/1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del modo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,ivi comprese le apparecchiatura fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 01/08/1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 01/12/1997, n. 468 e successive modificazioni. IN ROSSO LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.Lgs. 81/08
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Definizioni (Art. 2) Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice dell’organo stesso. IN ROSSO LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.Lgs. 81/08
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Definizioni (Art. 2) Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. LE FIGURE DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO NON ERANO MAI STATE DEFINITE DALLA PRECEDENTE NORMATIVA AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Compiti del PREPOSTO (Art. 19) Sovrintende e vigila sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezioni collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informa i diretti superiori
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Definizioni (Art. 2) Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro,a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio stesso. IN ROSSO LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.Lgs. 81/08
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Non è stato riproposto l’obbligo di comunicare alla DPL ed all’ ASL il nominativo del RSPP. Chi, in vigenza del D.Lgs. 626/94, non avesse provveduto, non è più sanzionabile.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Definizioni (Art. 2) Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38,che collabora, secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. IN ROSSO LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.Lgs. 81/08
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Definizioni (Art. 2) Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. TERMINI GIA’ UTILIZZATI, MA MAI DEFINITI DALLA PRECEDENTE NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Definizioni (Art. 2) Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. TERMINI GIA’ UTILIZZATI, MA MAI DEFINITI DALLA PRECEDENTE NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Delega di funzioni (Art. 16) La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: • Che essa risulti da atto scritto recante data certa; • Che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • Che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • Che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; • Che la delega sia accettata per iscritto. Alla delega deve essere data adeguata tempestiva pubblicità. La delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoroper le funzioni delegate.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Obblighi non delegabili (Art. 17) Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: • La valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento; • La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Rispetto alla precedente normativa il datore di lavoro può delegare l’obbligo di convocazione della riunione annuale
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Denuncia infortuni (Art. 18) Comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Oggetto della valutazione dei rischi (Art. 28) La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-collegato (accordo europeo 08/10/2004), quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età ed alla provenienza da altri paesi. La valutazione dei rischi deve avere data certa. NON SONO STATE INDICATE LE MODALITA’ PER DIMOSTRARE LA DATA CERTA
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Contenuto della valutazione dei rischi (Art. 28) Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve avere i seguenti contenuti minimi: • I criteri adottati per la valutazione stessa; • L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati in seguito alla valutazione; • Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; • L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbano provvedere (in possesso di adeguate competenze e poteri); • L’indicazione dei nominativi del RSPP, del RLS o del RLST e del MC che ha partecipato alla valutazione dei rischi; • L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento. LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI CONTENUTI MINIMI E’ PENALMENTE RILEVANTE
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi (Art. 29) • La valutazione dei rischi è un compito, NON DELEGABILE, che fa capo al datore di lavoro. • La valutazione dei rischi è effettuata in collaborazione con il RSPP e con il MC, ove previsto. • La valutazione dei rischi è realizzata previa consultazione del RLS. • Il DVR è conservato presso l’unità produttiva interessata. • Per particolari aziende (fino a 10 lavoratori e attività non pericolose) saranno emanate con D.M. procedure standardizzate per effettuare la VR. Fino alla scadenza del 18° mese successivo all’entrata in vigore del D.M. e comunque non il oltre il 30/06/2012 gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. NON SONO STATI INDICATI I CONTENUTI MINIMI DA INSERIRE NELL’EVENTUALE AUTOCERTIFICAZIONE
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Servizio di prevenzione e protezione (Art. 31) Ogni datore di lavoro si deve dotare di un Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) • Gli addetti (ASPP) ed i responsabili (RSPP) dei servizi, interni od esterni all’azienda, debbono possedere le capacità e i requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08. • Il ricorso a persone o sevizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla norma- • L’istituzione del SPP all’interno dell’azienda, ivi compreso il RSPP, è obbligatorio per quelle attività espressamente indicate dall’art. 31 del D.Lgs. 81/08. A DECORRERE DAL 15/05/2008 E’ STATO SOPPRESSO L’OBBLIGO DI COMUNICARE ALLE A.S.L. ED ALLE D.P.L. COMPETENTI PER TERRITORIO IL NOMINATIVO DEL RSPP
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Compiti del servizio di prevenzione e protezione (Art. 33) Il SPP è utilizzato dal datore di lavoro per i seguenti compiti: • Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; • Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; • Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; • Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; • Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica annuale; • Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Riunione periodica (Art. 35) Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il SPP, indice almeno una volta l’anno una riunione cui partecipano: • Il datore di lavoro o un suo rappresentante; • Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); • Il medico competente (MC), ove nominato; • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Riunione periodica – Ordine del giorno (Art. 35) Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: • Il documento di valutazione dei rischi (DVR); • L’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; • I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI; • I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e protezione della loro salute.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Riunione periodica – Altri contenuti (Art. 35) Nel corso della riunione possono essere individuati: • Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; • Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Della riunione deve essere redatto un verbale. Tale verbale è a disposizione dei partecipanti.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Informazione ai lavoratori (Art. 36) Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione. L’informazione, il cui contenuto è indicato di seguito, deve interessare anche i lavoratori a domicilio ed i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati. Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Contenuto dell’Informazione (Art. 36) • Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività generale dell’impresa; • Procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; • I nominativi del personale addetto alla gestione dell’emergenza; • I nominativi del RSPP, degli ASPP e del MC, ove previsto; • Rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; • I pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; • Misure e attività di protezione e prevenzione adottate.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Formazione dei lavoratori (Art. 37) Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti, entro il 15/05/2009, mediante accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni e Province Autonome. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: • Della costituzione del rapporto di lavoro; • Del trasferimento o cambiamento di mansioni; • Dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Formazione dei preposti (Art. 37) I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono: • Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; • Definizione e individuazione dei fattori di rischio; • Valutazione dei rischi; • Individuazione delle misure tecniche organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Formazione dei RLS (Art. 37) Le modalità ed i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Formazione addetti all’emergenza (Art. 37 e 45) Nelle more delle nuove disposizioni da emanarsi con uno o più D.M., la formazione del personale addetto alla gestione dell’emergenza avverrà secondo le indicazioni di cui al D.M. 10/03/1998 ed al D.M. 388/03.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Il Medico Competente (Art. 38) I medici in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/08 sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Sorveglianza sanitaria (Art. 41) La sorveglianza sanitaria è a carico del datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: • Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee e dalla Commissione consultiva prevista dal D.Lgs. 81/08; • Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria comprende: • Visita medica preventiva; • Visita medica periodica; • Visita medica su richiesta del lavoratore; • Visita medica in occasione del cambio di mansione; • Visita medica alla cessazione del rapporto nei casi previsti dalla normativa vigente.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Sorveglianza sanitaria (Art. 41) Le visite mediche relative alla sorveglianza sanitaria non possono essere effettuate: • In fase preassuntiva; • Per accertare stati di gravidanza; • Negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Sorveglianza sanitaria (Art. 41) Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio da istituirsi a cura del medico competente. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: • Idoneità; • Idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni; • Inidoneità temporanea; • Inidoneità permanente. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Sorveglianza sanitaria - Ricorsi (Art. 41) Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente. Il ricorso può essere presentato sia dal datore di lavoro che da parte del lavoratore.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Inidoneità del lavoratore (Art. 42) Il datore di lavoro, qualora il giudizio del medico competente preveda una inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. Il lavoratore adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte. Al lavoratore adibito a mansioni superiori si applicano le norme di cui all’art. 2103 del codice civile.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Gestione delle emergenze (Art. 43) Inrelazione alla gestione delle emergenze il datore di lavoro deve: • Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; • Programma gli interventi e adotta i relativi provvedimenti necessari per la gestione dell’emergenza ed Informa i lavoratori dell’eventuale presenza di un rischio grave ed immediato. • Effettua la prescritta formazione per i lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza (D.M. 10/03/98 e D.M. 388/03). I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS (Art. 47) Eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive. N° 1 RLS per aziende fino a 200 lavoratori; N° 3 RLS per aziende da 200 a 1.000 lavoratori; N° 6 RLS per aziende con oltre 1.000 lavoratori. Nelle aziende con oltre 1.000 lavoratori il numero dei rappresentanti può essere aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. Qualora non si proceda alla elezione del RLS le sue funzioni sono svolte dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ovvero dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSP).
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale RLST (Art. 48) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) esercita le proprie competenze nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS). La mancata elezione del RLS comporta la partecipazione, da parte delle aziende, ad un fondo la cui entità e modalità di gestione, verrà stabilita con apposito D.M. entro il 15/05/2009.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo RLSP (Art. 49) E’ individuato nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla competenza di più aziende o cantieri: • Aree portuali; • Centri intermodali di trasporto; • Impianti siderurgici; • Cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno; • Contesti produttivi con complesse problematiche legate alle interferenze delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione (Art. 26) • Verifica l’idoneità tecnico-professionale con: • Acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA; • Acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00). b)Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione (Art. 26) Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili Art. 90 – Nomina del Coordinatore alla progettazione e del Coordinatore all’esecuzione. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, indipendentemente dalla durata del cantiere.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili Art. 99 – Notifica preliminare (da effettuare alla ASL e alla DPL in conformità all’allegato XII) • Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, indipendentemente dalla durata del cantiere. • Nei cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili Art. 99 – Notifica preliminare Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.