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IL PRIMO SOCCORSO NEI LUOGHI DI LAVORO

IL PRIMO SOCCORSO NEI LUOGHI DI LAVORO. Corso teorico-pratico di alfabetizzazione alle tecniche di Primo Soccorso nei luoghi di lavoro ( D.Lgs.81/08 ).

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IL PRIMO SOCCORSO NEI LUOGHI DI LAVORO

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  1. IL PRIMO SOCCORSONEI LUOGHI DI LAVORO Corso teorico-pratico di alfabetizzazione alle tecniche di Primo Soccorso nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/08 ) Il D.Lgs.81/08 ha apportato modifiche sostanziali alla normativa vigente in tema di pronto soccorso aziendale. Tra queste, l’obbligo per il datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.

  2. OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDO DI GRUPPO B,C

  3. LE RISORSE STRATEGICHEDEL PRIMO SOCCORSO Il buon esito di un intervento di primo soccorso è legato a: • la tempestività dell’intervento • le capacità tecniche dei soccorritori Sulla scena di eventuali situazioni di pericolo devono agire soccorritori adeguatamente preparati per intervenire correttamente e tempestivamente.

  4. DESTINATARI del CORSO Il programma formativo riguarda il mondo del lavoro. I principali destinatari del corso sono: - i lavoratori addetti alle squadre di emergenza (“incaricati”) ma anche - gli altri lavoratori - I Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - I dirigenti, i preposti e i datori di lavoro

  5. sapere acquisizione delle conoscenze teoriche indispensabili • saper fare acquisizione di abilità manuali e di schemi operativi • saper essere acquisizione di un approccio comportamentale adeguato a gestire le principali procedure di p.s. FINALITA’ DELL’INTERVENTO FORMATIVO Le manovre presentate (insieme alle nozioni teoriche indispensabili per poterle eseguire in sicurezza ed efficacia) devono dar modo ai partecipanti di:

  6. OBIETTIVI FORMATIVI Al termine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di: • riconoscere le situazioni di emergenza e di urgenza • valutare la gravità del caso • allertare il sistema di Emergenza Sanitaria territoriale 118 • fornire un adeguato Primo Soccorso

  7. Le norme, le prime fasi del soccorso e l’autoprotezione del soccorritore

  8. Normativa vigentesul Pronto Soccorso Aziendale Obbligo giuridico del datore di lavoro di prestare soccorso al lavoratore infortunato (o colpito da malore)

  9. Norme sul Pronto Soccorso Aziendale • Vecchie norme ancora in vigore • D.Lgs.626/94

  10. Altre norme • D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 • D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 • D.M. 28 luglio 1958

  11. D.P.R. 547/55CAPO IV - art. 388 Capo IV - art. 388 (Denuncia dell’infortunio e soccorsi d’urgenza) • ... Il datore di lavoro deve predisporre che per gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, siano immediatamente prestati all’infortunato i soccorsi d’emergenza

  12. D.P.R. 547/55art. 343 art. 343 (istruzione sui soccorsi ai colpiti da corrente elettrica) • tabella con le istruzioni sui soccorsi da prestare ai colpiti da corrente elettrica • officine e cabine elettriche

  13. Norme generali per l’igiene del lavoro(D.P.R. 303/56) Capo III: Servizi Sanitari • Art. 27: Pronto soccorso (PS) • art. 28: Pacchetto di medicazione • art. 29: Cassetta di PS • art. 30: Camera di medicazione • art. 31: Decentramento del PS • art. 32: Personale sanitario • art. 56: Mezzi di PS e profilassi (in az. agricole)

  14. Il D.P.R. 303/56 • pacchetto di medicazione • cassetta di pronto soccorso • camera di medicazione

  15. Caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso (D.P.R. 303/56), in base a: • comparto produttivo (industria, agricoltura, commercio) • numero dei lavoratori • lontananza dell’azienda da centri provvisti di posto permanente di pronto soccorso • attività a rischio di scoppio, di infezione, di asfissia o di avvelenamento • obbligo di sottoporre i lavoratori a visite mediche periodiche ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 303/56

  16. comparto produttivo numero lav. rischio di scoppio, infezione,... lontananza da centri provvisti di PS ... obbligo visite period. pacchetto di medicazione cassetta di pronto soccorso camera di medicazione

  17. Art. 28: Pacchetto di medicazione • E’ obbligatorio tenere il pacchetto di medicazione nelle aziende industriali che non si trovano nelle condizioni indicate dagli artt. 29 e 30, nonché nelle aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti.

  18. n. dipendenti ubicazione particolari rischi a fino a 5 dipendenti fuori da centri abitati con posti fissi di P.S. rischio di scoppio, asfissia, infezione, avvelenamento b fino a 50 dipendenti località di difficile accesso o lontane da posti fissi di P.S. anche senza particolari condizioni di rischio c oltre 5 dipendenti in centri abitati con posti fissi di P.S. rischio di scoppio, asfissia, infezione, avvelenamento d oltre i 50 dipendenti ovunque ubicate anche senza particolari condizioni di rischio Art. 29: Cassetta di PS Sono obbligatorie nelle industrie:

  19. n. dipendenti ubicazione pericolosa particolari condizioni a oltre 5 dipendenti fuori da centri abitati con posti fissi di P.S. rischio di scoppio, asfissia, infezione, avvelenamento b indifferente a giudizio dell’ispettorato del lavoro condizioni di rischio a giudizio dell’ispettorato del lavoro c oltre i 50 dipendenti ovunque ubicate, con obbligo di sorveglianza sanitaria Art. 30: Camera di medicazione Va obbligatoriamente allestita in industrie con:

  20. Punto 1 contenuto del pacchetto di medicazione punto 2 contenuto della cassetta di PS punto 3 forniture della camera di medicazione All.to A istruzioni per l’uso dei presidi del pacchetto di medicazione All.to B istruzioni per l’uso dei presidi della cassetta di PS “Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali” (D.M. 28/7/58) il contenuto di tali presidi è oggi ampiamente desueto

  21. Quadro riassuntivo • Art. 4 Comma 5 lettera a Obblighi del DdL etc. • Art. 12 Comma 1 lettera a Disposizioni generali lettera b Comma 3 • Art. 15 Comma 1, 2 Pronto Soccorso • Art. 21: Informazione dei lavoratori • Art. 22: Formazione dei lavoratori P.S. aziendale:Compiti del datore di lavoro

  22. D.Lgs. 626/94Capo III: PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO - ART. 12 (Il datore di lavoro) designa i lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso...(art. 12)

  23. Art. 12, comma 3 I lavoratori designati al primo soccorso aziendale… • non possono, se non per un giustificato motivo, rifiutare la designazione • devono essere • formati • in numero sufficiente • disporre di attrezzature adeguate tenuto conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda

  24. D.Lgs. 626/94Capo III: PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO - ART. 15 NELL’ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO il datore di lavoro dovrà: • tenere conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda • consultare il medico competente (se previsto) • stabilire rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati

  25. D.Lgs. 626/94Capo III: PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO - ART. 15 • Il compito può essere delegato a uno o più lavoratori • le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono stati individuati con il decreto M.S.15/7/2003 n.388 G.U. 3/2/2004

  26. Le nuove norme sul primo soccorso aziendale Il pacchetto di medicazione e la cassetta di pronto soccorso secondo il decreto interministeriale15/7/2003 n.388 G.U. 3/2/2004

  27. CONTENUTO MINIMO del PACCHETTO di MEDICAZIONE

  28. CONTENUTO MINIMO dellaCASSETTA di PRONTO SOCCORSO

  29. Presidi di Pronto Soccorso • I presidi di Pronto Soccorso devono essere conservati in contenitori facilmente lavabili, facilmente individuabili e contrassegnati con segnaletica appropriata • Questi devono essere conservati in luogo facilmente accessibile, al riparo dalle intemperie

  30. Presidi di Pronto SoccorsoSegnaletica • I presidi di Pronto Soccorso devono essere contrassegnati con segnaletica appropriata

  31. DECRETO MINISTERIALE SUL P.S.Le tematiche affrontate • Profilo del rischio aziendale • Obblighi del datore di lavoro • Presidi di pronto soccorso • Formazione degli addetti al p.s.

  32. PRIMO SOCCORSO INTERNO datore di lavoro medico competente pacchetto cassetta formazione mezzo di comunicazione addetti PRONTO SOCCORSO Azienda USL Regione 118

  33. Gruppo A • aziende pericolose • aziende con oltre 5 lavoratori ad alto indice infortunistico INAIL • aziende agricole con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato • Gruppo B aziende con 3 lavoratori ed oltre che non rientrano nel gruppo A • Gruppo C aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A Profilo del rischio aziendale

  34. Aziende pericolose del gruppo A • Appartengono a questo gruppo: - aziende soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica (D.P.R. 175/88 e poi D.Lgs. 334/99) - centrali termoelettriche - impianti e laboratori nucleari (artt. 7, 28 e 33 D.Lgs. 239/95) - aziende estrattive ed altre attività minerarie(D.Lgs. 624/96) - lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56) - aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni

  35. Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro • identifica la categoria d’appartenenza della propria azienda (Gruppo A, B o C) • se la propria aziendaappartiene al gruppo A, lo notifica all’ASL competente per territorio, per il coordinamento degli interventi d’emergenza • classifica la propria azienda nel gruppo a più alto rischio, se questa svolge attività lavorative in più di un gruppo di rischio • richiede il parere del medico competente, ove previsto, per identificare la categoria d’appartenenza della propria azienda

  36. Obblighi del datore di lavoro Se l’azienda appartiene al gruppo A o B il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori: • una cassetta di pronto soccorso • un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare il sistema di emergenza del S.S.N. Se l’azienda appartiene al gruppo C il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori: • un pacchetto di medicazione • un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare il sistema di emergenza del S.S.N.

  37. Obblighi del datore di lavoro Per i lavoratori che operano in luoghi isolati, diversi dalla sede di produzione, il datore di lavoromette a disposizione dei lavoratori: • un pacchetto di medicazione • un mezzo di comunicazione idoneo   ad attivare il sistema di emergenza   del S.S.N.

  38. Il pacchetto di medicazionee la cassetta di pronto soccorso Devono contenere una dotazione minima di presidi sanitari, da integrare in base ai rischipresenti nei luoghi di lavoro. Va costantemente assicurato -in collaborazione, ove previsto, con il medico competente - completezza e corretto stato d’uso di prodotti e strumenti di medicazione dei presidi sanitari.

  39. Formazione degli addetti al PS • Gli addetti al PS dovranno essere formati con istruzione teorica e pratica • La formazione • dovrà essere svolta da personale medico • potrà avvalersi, per la parte pratica, della collaborazione • di personale infermieristico professionale • di altro personale specializzato

  40. Gruppo A 16 ore distribuite in tre giorni, con moduli giornalieri rispettivamente di 6/4/6/ ore, inserendovi anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta Gruppo B e C 12 ore distribuite in tre giorni con moduli giornalieri di 4 ore Contenuti e tempi minimidei corsi I tempi minimi dei corsi di formazione varieranno secondo il gruppo di appartenenza dell'azienda o unità produttiva, e cioè:

  41. Formazione degli addetti al PS La formazione degli addetti al PS deve avvenire a spese e cura del datore di lavoro e per questo • si deve svolgere durante l'orario di lavoro • non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori

  42. Obiettivi didattici 1) Allertare il sistema di soccorso 2) Riconoscere una emergenza sanitaria 3) Attuare gli interventi di primo soccorso 4) Conoscere i rischi specifici della attività svolta • Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro • Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro • Acquisire capacità di intervento pratico

  43. Omissione di soccorso (art. 593 c.p.) • è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. • Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte la pena è raddoppiata.

  44. Abuso della professione Stato di necessità Art. 348 c.p. (abuso della professione) Chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a 1 milione Art. 54 c.p. (stato di necessità) Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o gli altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile

  45. IL PRIMO SOCCORSOin AZIENDA Organizzazione e gestione dell’emergenza sanitaria

  46. IL PRIMO SOCCORSOin AZIENDA L'organizzazione interna per affrontare l'eventuale stato di emergenza DEVE ESSERE uno strumento operativo pre-programmato facente parte a tutti gli effetti dell'insieme dei provvedimenti di sicurezza da attuare

  47. LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA IN AZIENDAsituazioni di emergenza sanitaria • legate ai rischi propri dell'attività (incendi e esplosioni, rilasci tossici e/o radioattivi, lesioni da elettricità, accidenti traumatici, malori, etc.) • legate a cause esterne (allagamenti, terremoti, condizioni meteorologiche estreme, etc.)

  48. LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA IN AZIENDA • La valutazione dei rischi presenti in azienda permette di rilevare la possibilità di avere incidenti anche particolarmente gravi non evitabili con interventi di prevenzione e per i quali è necessario predisporre misure straordinarie da attuare in caso di reale accadimento

  49. PIANO DI EMERGENZA • insieme delle misure straordinarie, procedure e azioni, da attuare al fine di fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi pericolosi per la salute dei lavoratori (e della eventuale popolazione circostante)

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