90 likes | 330 Views
La SUCCEsSIONE A CAUSA DI MORTE. Nozione . Significato tecnico – giuridico: fenomeno del subentrare di un soggetto (avente causa) ad un altro (dante causa) in una determinata situazione giuridica >>>>>>>>> MODO DI ACQUISTO DEI DIRITTI A CARATTERE DERIVATIVO
E N D
Nozione • Significato tecnico – giuridico: fenomeno del subentrare di un soggetto (avente causa) ad un altro (dante causa) in una determinata situazione giuridica >>>>>>>>> MODO DI ACQUISTO DEI DIRITTI A CARATTERE DERIVATIVO • Si distingue, tradizionalmente, tra: successione tra vivi e successione a causa di morte (Libro II del Codice Civile) successione universale e successione particolare
Fondamento della successione a causa di morte Esigenza economico – sociale: necessità che i rapporti giuridici facenti capo al defunto non si estinguano alla sua morte (es. beni del defunto diventerebbero res nullius). (BONILINI: la successione soddisfa l’interesse generale ad assicurare la continuazione della vita economica al di là della vicenda della morte della persona fisica).
SUCCESSIONE a causa di morte • Subentro di una persona vivente nella titolarità di una situazione giuridica patrimoniale già appartenente ad una persona defunta e non estinta con la morte dell’originario titolare • All’interno del fenomeno successorio vi sono poi ipotesi nelle quali non si ha, in senso tecnico – giuridico, un vero e proprio fenomeno successorio es. v. art. 658 cod. civ. c.d. legato di liberazione da debito: si ha legato senza che il legatario possa essere considerato successore in senso proprio
SUCCESSIONE UNIVERSALE • c.d. successione per universitatem, cioè in una pluralità unificata di rapporti attivi e passivi. • Il ns. ordinamento la prevede solo nella successione a causa di morte v. art. 588, 1 comma, cod. civ. • EREDITA’: complessa situazione giuridica, composta da una pluralità unificata di rapporti attivi e passivi nella quale subentra in tutto o in parte il successore a titolo universale. • EREDE: colui che subentra nella generalità o in una quota delle posizioni attive o passive del defunto eccettuati i diritti specificamente attribuiti dalla legge o dal de cuius, ai successori a titolo particolare ed i diritti intrasmissibili.
L’INSTITUTIOEX RE CERTA • Art. 588 cod. civ. • 588. Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare. — 1. Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. • 2. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
SISTEMI INTERPRETATIVI: • OGGETTIVO: contenuto dell’atto • SOGGETTIVO: intenzione del testatore >>> facendo anche ricorso ad elementi esterni al testamento ALTRI CRITERI: • Criterio della presunzione dell’attribuzione a titolo universale • Criterio della presunzione di legato per il lascito dei beni determinati o di complessi di beni determinati • Criterio quantitativo (è erede colui al quale è attribuita la maggior parte dei beni)
Fonti della successione • art. 457, comma 1, cod. civ.: - LEGGE - TESTAMENTO • Art. 457, comma 2, cod. civ.