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LA SUCCESSIONE NECESSARIA. CAPO X LIBRO II (artt. 536 – 564): 2 sezioni (individuazione dei diritti riservati ai legittimari + forme per la loro reintegrazione in caso di lesione).
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CAPO X LIBRO II (artt. 536 – 564): 2 sezioni (individuazione dei diritti riservati ai legittimari + forme per la loro reintegrazione in caso di lesione). • 457. Delazione dell'eredità. — 1. L'eredità si devolve per legge (c. 565 ss.) o per testamento (c. 587 ss.; cost. 424) . 2. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. 3. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (c. 536 ss.).
Costituisce limite alla piena facoltà di disporre del testatore • Le norme sono destinate a trovare applicazione sia in caso di successione legittima che in caso di successione testamentaria
FONDAMENTO • Principio di solidarietà familiare
LA POSIZIONE GIURIDICA DEL LEGITTIMARIO • Una delle questioni interpretative più controverse: • non è quota di eredità ma pars bonorum perché costituita da utile netto calcolato sul patrimonio netto del de cuius >>> se il passivo ereditario supera o eguaglia l’attivo c’è eredità ma non c’è legittima >>> il legittimario è successore a titolo particolare cioè LEGATARIO EX LEGE • opinione isolata di CICU ma, prima ancora, di COVIELLO: il legittimario è erede ipso iure per il solo fatto dell’apertura della successione. • De G> è solo con il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione che il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede.
Natura giuridica del diritto del legittimario • Al momento dell’apertura della successione e prima dell’esercizio dell’azione di riduzione>>>diritto potestativo nei confronti dei beneficiati che, secondo la G della Cass., deve considerarsi disponibile.
QUOTA EREDITARIA RISERVATA E QUOTA DISPONIBILE • QUOTA DI LEGITTIMA: valore ideale che indica l’utile netto minimo che il legittimario ha diritto di conseguire • QUOTA EREDITARIA RISERVATA affinché possa conseguire un valore pari al netto Es. 120 eredità, 20 debiti, donazioni per 40. Unica legittimaria la moglie. Legittima (120 -20+40)/2= 70 Quota di eredità 70/(120 – 20) 7/10 riferito al lordo, cioè a 120 è 84. La quota è gravata per 14
Rapporti con la successione legittima e la successione necessaria • Non configura un terzo tipo di successione autonoma. Successione legittima e necessaria configurano due specie dello stesso genere (fonte + titolo). Si parla, a tal proposito, di successione legittima “potenziata”. • Relazione al progetto preliminare, Libro III Le norme sulla successione necessaria “rappresentano soltanto un limite stabilito dalla legge alle disposizioni dettate nel testamento o all’applicazione delle norme generali date dalla legge medesima per il caso di mancanza di testamento”
Caratteristiche della quota di legittima • Quote successione necessaria: sono diverse e minori di quella legittima e calcolate diversamente. • Deve essere sempre costituita da un utile netto. • La successione necessaria si apre solo in caso di lesione della legittima
INDIVIDUAZIONE DEI LEGITTIMARI • 536. Legittimari. — 1. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge (c. 548), i figli legittimi, i figli naturali (c. 250 ss., 269 ss.), gli ascendenti legittimi [non devono proprio esistere i discendenti]. 2. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (c. 280) e gli adottivi (c. 304). 3. A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi (c. 467), la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali (1).
Le categorie di legittimari: generalità • Art. 536 (prima della riforma del diritto di famiglia, l. 151/75): figli legittimi, ascendenti legittimi, figli naturali, coniuge. • Sono esclusi i parenti collaterali (compresi fratelli e sorelle) ed i genitori naturali. • Quota di eredità o altri diritti nella successione: diritti di abitazione ed uso (per il coniuge); diritto di assegno vitalizio al coniuge separato con addebito che, al momento dell’apertura della successione, godeva di un assegno alimentare; figli naturali non riconoscibili cui spetta un diritto di credito a carico dell’eredità
Coniuge • Prima della riforma: riserva solo usufrutto 2/3 del patrimonio dell’altro coniuge salvo concorso con figli ed ascendenti • Ora: • Metà patrimonio, anche se c’è concorso con gli ascendenti • 1/3 se 1 figlio • ¼ se più figli
Rinunzia del coniuge • D> la sua quota di riserva svanisce e le quote di riserva dei soggetti che dovessero concorrere con lui, discendenti o ascendenti, devono essere calcolate sul presupposto della mancanza del coniuge • TUTTAVIA >>> S.U. 12 giugno 2006, n. 13524: invariabilità delle quote di legittima così come fissate al momento dell’apertura della successione con conseguente irrilevanza delle successive vicende rinunziative o di prescrizione
Matrimonio putativo = successione legittima • Scioglimento del matrimonio per divorzio: venir meno del titolo a succedere • CONIUGE SEPARATO SENZA ADDEBITO: posizione successoria del tutto identica a quella del coniuge non separato. Anche per quanto riguarda i diritti di abitazione e di uso sui mobili.
CONIUGE SEPARATO CON ADDEBITO: è escluso dalla successione e gli spetta solo il diritto ad un ASSEGNO VITALIZIO se al momento della successione, godeva degli alimenti a carico del de cuius • ha natura di legato obbligatorio ex lege • natura giuridica: natura non alimentare vs natura alimentare
Ha natura di DIRITTO DI RISERVA: il de cuius non può incidere né sull’an né sul quantum. Tuttavia, trattandosi di un diritto di credito, la tutela è affidata alle azioni a tutela dei crediti e non all’azione di riduzione. • Parametri: Sostanze ereditarie Qualità e numero degli eredi Ammontare della prestazione alimentare già goduta
CONIUGE DIVORZIATO: la pronuncia comporta la perdita del diritto a succedere • L. 1 dicembre 1970, n. 898 ha riconosciuto al coniuge divorziato un’attribuzione patrimoniale art. 9bis • 9-bis. 1. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione. 2. Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. 3. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito.
Presupposti: • persistenza dello stato di bisogno • Titolarità dell’assegno quando il de cuius era ancora in vita • Natura : • legato obbligatorio ex lege. La nascita è eventuale perché dipende dallo stato di bisogno e per questo non è acquisto a titolo definitivo • Natura alimentare, con applicazione della disciplina relativa agli alimenti • Parametri per il calcolo dell’assegno. Art. 9bis. • Più coniugi divorziati: quota di un unico assegno o più assegni • Estinzione: venir meno stato di bisogno, mutamento in peius delle condizioni economiche degli obbligati • Possibilità del pagamento in un’unica soluzione
Figli legittimi e naturali, legittimati ed adottivi. Il c.d. sistema della quota mobile Problema: se un figlio rinunzia? • G meno recente e dottrina minoritaria: teoria dell’accrescimento >>> la quota spettante al legittimario rinunziante si accresce a favore degli altri legittimari • D> e G Teoria dell’incremento della partecipazione >>>il calcolo si effettua come se il rinunziante fosse mai stato chiamato all’eredità • S.U 13429/2006 >>> teoria della cristallizzazione o della invariabilità della quota di legittima Si deve fare riferimento alla situazione che si realizza al momento dell’apertura della successione, a nulla rilevando successivi mutamenti (in sostanza, si incrementa la disponibile)
DIRITTO DI COMMUTAZIONE • 537. 3. I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice (att. c. 38), valutate le circostanze personali e patrimoniali (c. 5423 , 566) (1). • FACOLTA’, concessa ad alcuni coeredi, di SODDISFARE , IN DENARO O IN BENI IMMOBILI EREDITARI, LA PORZIONE SPETTANTE AD ALTRI COEREDI, RENDENDOLI COSI’ ESTRANEI ALLA COMUNIONE EREDITARIA • sia in tema di successione necessaria che di successione legittima
Fondamento • Preferenza accordata alla famiglia legittima • Diritto potestativo: i figli naturali soggiaciono alla dichiarazione di volontà dei legittimi • Attraverso l’estromissione dei figli naturali dalla comunione ereditaria, si realizza un atto di natura divisionale >>> si applicano le relative norme
E’ preferibile la tesi della non trasferibilità (si pensi al caso in cui i figli legittimi decidano di cedere i loro diritti successori). • Spetta anche ai discendenti che vengono all’eredità per rappresentazione?
PRINCIPIO DI INTANGIBILITA’ DELLA LEGITTIMA • Enunciato 457 comma 3 cod. civ. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari • 2 forme di tutela: • Azione di riduzione artt. 554 e 555 • Il divieto di pesi e condizioni artt. 733 e 734
IL DIVIETO di PESI e CONDIZIONI • Forma di tutela più efficace ed immediata rispetto all’azione di riduzione: • INTANGIBILITA’ QUANTITATIVA: il legittimario ha diritto solo a conseguire un valore pari alla quota che gli spetta • INTANGIBILITA’ QUALITATIVA: il legittimario ha diritto a conseguire una quota formata di una parte di ogni cespite ereditario • Nel nostro ordinamento è stato accolto il principio dell’intangibilitàquantitativa
Tuttavia, D> E G sostengono che il testatore può soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di qualsiasi natura, ma questi devono essere compresi nell’asse ereditario.
Sanzioni per la violazione del principio di intangibilità: il divieto di pesi o condizioni • 549. Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari. — 1. Il testatore non può imporre pesi (c. 647) o condizioni (c. 634) sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro (c. 733-735).
Il divieto colpisce qualsivoglia modalità che, pur non intaccando il valore dei beni, costituisce un limite alla disponibilità ed al godimento dei medesimi • L’apposizione di un peso sulla legittima costituisce una lesione “qualificata” • Per “pesi e condizioni” si intendono sia l’onere in senso tecnico (se posto sulla legittima, genera semplicemente un obbligo morale), le condizioni e i termini, condizioni e termini, debiti del cui adempimento il testatore gravi il legittimario, passività superiori a quelle che possono gravare sulla legittima, legati che comportano il sorgere di un’obbligazione o la costituzione della quota in godimento a favore di altri.
Effetti • Inefficacia relativa vs nullità • Il legittimario può semplicemente limitarsi a non tenerne conto • La nullità non comporta anche la nullità dell’intera disposizione (si applica la c.d. regula sabiniana ex art. 634)
La c.d. Cautela sociniana • 550.Lascito eccedente la porzione disponibile. — 1. Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede. 2. La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile. 3. Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione. 4. Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione.
PRESUPPOSTI • Presenza di uno o più legittimari istituiti eredi • Disposizione a titolo di legato oppure di donazione avente ad oggetto il diritto di usufrutto o di rendita vitalizia: al legittimario erede è attribuito il diritto di usufrutto o di rendita vitalizia
Funzione: evitare che il legittimario subisca una lesione quantitativa della propria quota. L’azione di riduzione presuppone il calcolo del valore della disposizione impugnata >>> in qto caso, la disposizione ha ad oggetto diritti che, per la loro natura aleatoria, sono di incerta capitalizzazione e quindi non garantirebbe la legittima né dal punto di vista qualitativo né quantitativo • Il legittimario ha diritto di rifiutare l’assetto disposto dal testatore attraverso un negozio giuridico unilaterale recettizio>>>EFFETTO PRIVATIVO: il legittimario abbandona la disponibile per ottenere la quota spettante in piena proprietà • DIRITTO POTESTATIVO: mutamento oggettivo del legato
LEGATO IN SOSTITUZIONE di LEGITTIMA • Mezzo tecnico offerto dalla legge al testatore per dare attuazione alla volontà di lasciare ad un legittimario solo e soltanto uno o più beni determinati • 551. Legato in sostituzione di legittima. — 1. Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunciare al legato e chiedere la legittima. 2. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento. 3. Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile (c. 556). Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.
LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA • Il testatore lega un bene determinato al legittimario senza nulla aggiungere o specificare. Es. Tizio nomina erede universale il figlio primogenito e lega al secondogenito un fondo • Se il legatario non rinunzia al legato, ed il valore è inferiore al valore della quota, può agire in riduzione per la differenza.
LA TUTELA DEI LEGITTIMARI • Artt. 553 – 564 c.c. “reintegrazione della quota riservata ai legittimari”. • AZIONE DI RIDUZIONE • AZIONE DI RESTITUZIONE contro i beneficiari delle disposizioni ridotte • AZIONE di RESTITUZIONE contro i terzi acquirenti >>>scopo di recuperare al patrimonio del legittimario i beni oggetto delle disposizioni lesive rese inefficaci dall’azione di riduzione. + Divieto di pesi e condizioni sulla quota spettante ai legittimari ex art. 549.
CALCOLO DELLA LEGITTIMA • Relictum – debiti + donatum • Riunione fittizia delle donazioni: il valore dei beni viene calcolato con riferimento al momento dell’apertura della successione • Sono oggetto di riunione fittizia (art. 742): assegnazioni fatte per causa di matrimonio o per avviare i discendenti all’esercizio di un’attività produttiva o professionale, premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, pagamento di loro debiti; donazioni indirette. • Non sono oggetto di riunione fittizia: spese di mantenimento ed educazione; spese sostenute per malattia; spese ordinarie per abbigliamento o nozze • È discussa la riunione fittizia delle assegnazioni effettuate a titolo di patto di famiglia • Donazione con riserva di usufrutto: no si considera la riserva.
AZIONE DI RIDUZIONE • SCOPO: fare accertare l’an ed ilquantum della lesione e, conseguentemente, far dichiarare l’inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre. • CARATTERISTICHE: non è azione di nullità delle disposizioni lesive >>> il divieto di disporre della legittima non rileva al momento del negozio (il testatore potrebbe successivamente arricchirsi) ma solo al momento dell’apertura della successione. è azione di accertamento costitutivo perché accerta l’esistenza della lesione è azione di inefficacia relativa e sopravvenuta: la sentenza opera in modo che il trasferimento si consideri non avvenuto nei confronti del legittimario che acquista i beni in forza della vocazione necessaria. è azione personale: è diretta solo contro i destinatari delle disposizioni medesime (donatario, erede, legatario) è azione con effetti reali retroattivi: gli effetti retroagiscono al momento dell’apertura della successione, anche nei confronti dei terzi
IL SISTEMA DI RIDUZIONE • Ordine in cui si deve procedere alla riduzione delle fattispecie lesive della legittima: • Riduzione delle quote legali ab intestato; • Riduzione delle disposizioni testamentarie • Riduzione delle donazioni.
RIDUZIONE DELLE QUOTE LEGALI AB INTESTATO • 553. Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari. — 1. Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati. • E’ del tutto inutile questa norma? E’ indispensabile, ad esempio nei casi di cui all’art. 571. In questo caso, con l’azione di riduzione non si rende inefficace un negozio ma un’attribuzione che deriva dalla legge.
RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE • Si effettua in via diretta solo se l’intera successione è stata regolata con testamento • 554. Riduzione delle disposizioni testamentarie. — 1. Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima • La riduzione può avere ad oggetto sia le disposizioni a titolo universale sia quelle a titolo particolare.
558. Modo di ridurre le disposizioni testamentarie. 1. La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. (in modo da conservare, tra le disposizioni ridotte, lo stesso rapporto di valore stabilito dal testatore). 2. Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari >>>DEROGABILITA’ del PRINCIPIO DELLA RIDUZIONE PROPORZIONALE
RIDUZIONE DELLE DONAZIONI • 555. Riduzione delle donazioni. — 1. Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. 2. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
559. Modo di ridurre le donazioni. — 1. Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. • Non si riducono, dunque, secondo il criterio proporzionale ma secondo il CRITERIO CRONOLOGICO ASCENDENTE (ad eccezione del caso delle donazioni coeve in cui torna ad applicarsi il principio proporzionale).
RIDUZIONE RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI • 560. Riduzione del legato e della donazione d'immobili. — 1. Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. 2. Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari. 3. Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
COMODA DIVISIBILITA’: la riduzione va effettuata in natura, separando dal bene la parte necessaria ad integrare la quota di riserva • NO COMODA DIVISIBILITA’: il bene deve essere assegnato per l’intero, distinguendo: • se il valore supera la disponibile per un ammontare superiore al quarto del valore della disponibile (es. disponibile 100, bene donato 150), il bene viene assegnato in natura al legittimario, obbligato al conguaglio per un valore pari alla disponibile (100). • Altrimenti (es. disponibile 100, bene donato 110) il bene è trattenuto dal donatario che è obbligato al conguaglio per 10.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA: legittimari + eredi dei legittimari + aventi causa dai legittimari. Problemi: creditori dei legittimari in via surrogatoria? E’ preferibile la tesi negativa perché si tratta di un diritto a contenuto non patrimoniale. • LEGITTIMAZIONE PASSIVA: destinatari della disposizione riducibile (legatari, donatari, eredi) e loro eredi. Contro gli aventi causa solo azione di restituzione.
CONDIZIONI • ACCETTAZIONE con BENEFICIO di INVENTARIO. Solo x legittimario leso e non per quello preterito. • IMPUTAZIONE di tutto ciò che ha ricevuto, per successione o donazione, dal defunto: si presume che le anticipazioni fatte e i legati disposti siano solo delle anticipazioni.
EFFETTI • Inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle liberalità inter vivos lesive • Efficacia retroattivareale 561. Restituzione degli immobili. 1. Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.
AZIONE DI RESTITUZIONE CONTRO I DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI RIDOTTE • Ha carattere personale perché è esperibile solo contro determinati soggetti
Azione di restituzione contro i terzi acquirenti • 563. Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione. — 1. Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della (1) donazione (2), il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili (c. 2652 n. 8). 2. L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma (3), la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (c. 1153) . 3. Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
Interpretazione estensiva: si applica anche quando sono stati alienati beni oggetto di disposizione testamentaria. • Ha carattere reale perché persegue il bene nei confronti di ogni singolo acquirente • Presupposti: sentenza di riduzione + alienazione del bene oggetto della disposizione + preventiva escussione del beneficiario contro il quale è stata esercitata l’azione di riduzione