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Mezzi, contenuti e tecnologie della comunicazione: dalle normative di settore alla convergenza

Mezzi, contenuti e tecnologie della comunicazione: dalle normative di settore alla convergenza. Diritto d’autore e diritti connessi. La Costituzione italiana e la libertà d’espressione. Art. 2:Privacy (Diritto alla riservatezza) Art. 15 segretezza della comunicazione

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Mezzi, contenuti e tecnologie della comunicazione: dalle normative di settore alla convergenza

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Presentation Transcript


  1. Mezzi, contenuti etecnologie della comunicazione: dalle normative di settore alla convergenza Diritto d’autore e diritti connessi Diritto dell'informazione 2008-2009

  2. La Costituzione italianae la libertà d’espressione • Art. 2:Privacy (Diritto alla riservatezza) • Art. 15 segretezza della comunicazione • Art. 21 libertà di stampa e dei media • Art. 41: concorrenza: e libertà d’impresa • Art. 33 libertà dell’arte e proprietà intellettuale Diritto dell'informazione 2008-2009

  3. Art. 2 Costituzione italiana diritti della personalità e dignità umana • La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale Diritto dell'informazione 2008-2009

  4. Costituzione della Repubblica Italiana - Diritti e doveri dei cittadini - articolo15 1.La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. 2.La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Diritto dell'informazione 2008-2009

  5. Legge sulla privacy 675/1996 garantire “che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale” (Art. 1.1). Per il trattamento (raccolta, conservazione, utilizzazione) dei dati personali deve essere ottenuto il consenso esplicito dell’interessato. Norme restrittive sui dati sensibili (abitudini sessuali, salute, opinioni politiche e religiose) Diritto dell'informazione 2008-2009

  6. Costituzione della Repubblica ItalianaArticolo 21 - Libertà d’espressione Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Diritto dell'informazione 2008-2009

  7. Art. 41 Costituzione - Libertà dell'iniziativa economica privata L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Diritto dell'informazione 2008-2009

  8. Pluralismo e diritto d’autore • Il diritto d’autore incoraggia la libertà d’espressione ed il pluralismo, prevedendo alcuni fondamentali diritti a tutela della personalità dell’autore, favorendo la diffusione della cultura attraverso le opere dell’ingegno e premiando la creazione culturale e le attività correlate. Diritto dell'informazione 2008-2009

  9. Le convenzioni internazionali e la legge sul diritto d’autore • Convenzione di Berna, atto di Parigi 1971 • Convenzione di Roma diritti connessi 1961 • Accordo Trips-OMC 1994 • Trattati OMPI 1996 • 10 direttive comunitarie dal 1991 al 2007 • Legge 633/1941 e successive modificazioni Diritto dell'informazione 2008-2009

  10. Diritti morali e patrimoniali Attengono alla personalità dell’autore i diritti morali di paternità dell’opera, di integrità dell’opera e il diritto di inedito. L’autore è il titolare dei diritti esclusivi in via originaria. Il diritto esclusivo è il diritto di autorizzare o proibire a chiunque l’uso dell’opera I diritti patrimoniali coprono tutte le forme di sfruttamento economico (artt. 12-18-bis l.d.a.). Solo i diritti patrimoniali sono trasferibili. Diritto dell'informazione 2008-2009

  11. I diritti esclusivi in sintesi • Esecuzione (pubblico presente) • Riproduzione (una o più copie) • Distribuzione (esemplari fisici) • Elaborazione-Sincronizzazione-adattamento • Comunicazione al pubblico (a distanza) comprendente diffusione/trasmissione e messa a disposizione Diritto dell'informazione 2008-2009

  12. Diritti connessi • Quattro principali tipologie di diritti connessi • Diritti dei produttori di fonogrammi • Diritti degli artisti interpreti o esecutori (attori, cantanti, • orchestrali, ballerini, ecc.) • Diritti dei produttori di opere cinematografiche, audiovisive e di sequenze di immagini in movimento • Diritti degli organismi di emissioni radiotelevisiva • Hanno una durata di cinquanta anni dalla prima pubblicazione • Possono sussistere anche su opere già cadute in pubblico dominio infine • D.lgs. 9/2008: nuovo Capo relativo ai diritti sugli eventi sportivi Diritto dell'informazione 2008-2009

  13. L’inserimento dei diritti audiovisivi sportivi nella legge sul diritto d’autore 1. Al titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 78-ter è inserito il seguente capo: «Capo I-ter DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI • Art. 78-quater. Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili. Diritto dell'informazione 2008-2009

  14. Opere e materiali di pubblico dominio Durata diritti d’autore: 70 anni dopo la morte dell’ultimo sopravvissuto tra i co-autori. Diritti connessi: 50 anni dalla pubblicazione Fotografie (immagini ottenute con processo fotografico o analogo, compresi i fotogrammi delle pellicole cinematografiche): 20 anni dalla data della produzione IL DIRITTO MORALE, A TUTELA DELLA PERSONALITA’ DELL’AUTORE, NON HA LIMITI DI DURATA. DOPO LA MORTE DELL’AUTORE L’ESERCIZIO SPETTA AI FAMILIARI. LA SUA DIFESA PER FINALITA’ PUBBLICHE SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Non è richiesta alcuna autorizzazione per utilizzare le opere ed i materiali di pubblico dominio, a condizione che vengano rispettati i diritti morali. Diritto dell'informazione 2008-2009

  15. Le eccezioni al diritto d’autoreLo scopo informativo, art. 65 l.633/1941 ARTICOLI DI ATTUALITA’ • E’ libera la riproduzione o la comunicazione al pubblico degli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso. • Sono coperti dall’eccezione tutti i media . • Gli articoli devono essere stati pubblicati • L’eccezione non è applicabile quando c’è un’espressa riserva di riproduzione • Obbligo di citazione della fonte e dell’autore • Esclusi usi pubblicitari e di documentazione Diritto dell'informazione 2008-2009

  16. Gestione individuale e gestione collettiva • Diritto esclusivo/gestione individuale: il titolare può autorizzare o proibire le utilizzazioni senza dover dare motivazioni; il prezzo del consenso è fissato di volta in volta; non ci costituisce una posizione dominante • Diritto esclusivo/gestione collettiva: le condizioni dell’autorizzazione sono standardizzate; il prezzo è prevedibile e uniforme a parità di condizioni oggettive; si può costituire una posizione dominante o di monopolio e si ha conseguenza obbligo di contrattare; di solito è collegata ad un rapporto associativo Diritto dell'informazione 2008-2009

  17. 1. Eccezioni ai diritti d’autore: libertà di espressione e di critica • Diritto di Satira (art. 21 Cost.) • Riassunto, critica e citazione • (Art. 70 l. 633/1941) • Sono liberi il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere a scopo di critica o discussione. • L’uso non deve mai fare concorrenza allo sfruttamento economico da parte dell’autore o del titolare di diritto connesso Diritto dell'informazione 2008-2009

  18. Le eccezioni al diritto d’autoreart. 65, legge 633/1941 AVVENIMENTI DI ATTUALITÀ’ • E’ libera la riproduzione o la comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti nei resoconti e nelle cronache. • Le opere e materiali devono essere parte integrante dell’avvenimento • Il diritto di cronaca e lo scopo informativo devono sussistere congiuntamente • L’utilizzazione di opere intere è consentita solo se indispensabile • Devono essere indicati la fonte – ovvero l’avvenimento di attualità – ed il nome dell’autore. Diritto dell'informazione 2008-2009

  19. Le eccezioni al diritto d’autore e ai diritti connessi • RIASSUNTO, CRITICA,CITAZIONE, INSEGNAMENTO • Sono liberi il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere se a scopo di critica o discussione. • L’uso di brani e citazioni è libero nell’ insegnamento o nella ricerca scientifica solo se ha finalità illustrativa ed è privo di scopi commerciali • E’ consentita la riproduzione di brani in testi scolastici (antologie) contro pagamento di un compenso fissato con DPCM • L’uso non deve fare concorrenza allo sfruttamento economico da parte dell’autore o del titolare di diritto connesso Diritto dell'informazione 2008-2009

  20. Ricerca e insegnamento • Art. 70, c.2. L’uso di brani e citazioni è libero nell’insegnamento o nella ricerca scientifica, a condizione che abbia finalità illustrativa e sia privo di scopi commerciali • Art. 70, c.3 E’ consentita la riproduzione di brani in testi scolastici (antologie) contro pagamento di un compenso fissato con DPCM • Art. 71-ter: E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza. Diritto dell'informazione 2008-2009

  21. Opere collettive, giornali e riviste: il cd. Diritto d’autore giornalistico Artt. 38-43 legge 633/1941 1. E’ considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera – Direttore responsabile. 2. Ai singoli collaboratori/giornalisti è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, in conformità ad eventuali accordi conclusi con l’editore. 3. Salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore 4. Norme speciali su firma e integrità dell’opera Diritto dell'informazione 2008-2009

  22. Differente trattamento del giornalista free lance e del redattore Nei rapporti continuativi tra giornale e giornalisti pubblicisti/professionisti e assimilabili prevale CCNL • Modifiche agli articoli fatte dal Direttore Legge diritto autore: formali – CCNL sostanziali approvate dall’autore Regole meno rigide per articolo non firmato 2.Disponibilità dell’opera non pubblicata: libera dopo 6 mesi 3. Pubblicazione articoli in raccolta spetta la giornalista 4. Diritto al nome nelle forme d’uso, attenuato per redattore, ma permane il diritto morale (ritiro della firma) Diritto dell'informazione 2008-2009

  23. Diritto d’autore (l. 633/1941) e legge sulla stampa (l. 47/1948) bilanciamento tra libertà di informazione e altri interessi costituzionalmente garantiti. La diffamazione non sussiste quando il fatto è vero, è stato riportato correttamente e c’è un interesse sociale effettivo a conoscerlo (diritto di cronaca). Tutela della reputazione dei soggetti lesi e diritto del pubblico di essere informati correttamente: diritto di rettifica. Altre norme di comportamento e garanzia si trovano nel CCNL giornalisti e nei contratti aziendali ed individuali. Diritto dell'informazione 2008-2009

  24. Utilizzazioni multimediali • Off line (CD Rom, DVD, altri supporti) • Diritto di riproduzione e di distribuzione • Diritto di comunicazione, se utilizzati in luogo pubblico (bar, discoteca, ecc) • 2. On –line (Siti Web; raccolte; giornalitelematici) • Diritto di riproduzione (uploading) • Diritto di messa a disposizione del pubblico in luogo e tempo scelti individualmente • Diritto di riproduzione (downloading) Diritto dell'informazione 2008-2009

  25. Alcune utilizzazioni multimedialion-line • Streaming • Simulcasting • Podcasting • Blogging e videoblogging • Telefonia mobile • Download • Download a tempo • Subscription services • Musica di sottofondo in siti promozionali N.B. Tutte le utilizzazioni rientrano nel diritto d’autore, indipendentemente dallo scopo (a pagamento oppure gratuito). L’elenco delle eccezioni e limitazioni ai diritti è tassativo Diritto dell'informazione 2008-2009

  26. Digital Rights Management Systems (DRMs) • Sistemi di controllo dell’accesso a file digitali contenenti opere o materiali protetti; Sistemi di controllo dell’uso di opere o materiali in formato digitale • Informazioni per l’identificazione del contenuto I DRMs sono normalmente costituiti dalla combinazione di misure tecnologiche di protezione e di informazioni elettroniche sul regime dei diritti Diritto dell'informazione 2008-2009

  27. Artt. 102-quaterl. 633/1941 • Le Misure Tecnologiche di Protezione sono tecnologie, dispositivi o componenti destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti • Sono sanzionate penalmente importazione, pubblicità, commercio, ecc. di dispositivi o componenti, prodotti o servizi per l’elusione delle MTP (artt. 171-bis e 171-ter) Diritto dell'informazione 2008-2009

  28. Art. 102-quinquies l. 633/1941 • Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l’opera o il materiale protetto, l’autore o altro titolare dei diritti, le eventuali condizioni di licenza e di uso • E’ sanzionata penalmente la loro falsificazione, alterazione e rimozione, nonché la messa in circolazione di opere o materiali sui quali dette informazioni siano state alterate o rimosse (art. 171-ter) Diritto dell'informazione 2008-2009

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