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La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Sommario. La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità Il diritto sulle pari opportunità in Svizzera La valutazione della Convenzione da parte della Svizzera. La Convenzione: tappe.
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Sommario • La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità • Il diritto sulle pari opportunità in Svizzera • La valutazione della Convenzione da parte della Svizzera
La Convenzione: tappe • 13 dicembre 2006: adozione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite • 30 marzo 2007: apertura alla firma • 3 maggio 2008: entrata in vigore dopo la ventesima ratifica • Oggi: 146 Paesi firmatari, 90 ratifiche
Perché una convenzione? • Protezione dei diritti umani: tenere conto della particolare situazione delle persone con disabilità in modo che siano tutelati i loro diritti • Sviluppo e handicap: l’80 per cento delle persone con disabilità vive in Paesi in via di sviluppo
Scopo della Convenzione Articolo 1 Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.
La disabilità Preambolo lettera e (…) la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri (…)
Principi generali della Convenzione • Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone; • la non discriminazione; • la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società; • il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa; • la parità di opportunità; • l’accessibilità; • la parità tra uomini e donne; • il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.
Obblighi generali Articolo 4 Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità.
Posizione delle Svizzera (1) • Nel 2007, il Consiglio federale dichiarava che «giudica per principio auspicabile che la Svizzera firmi e ratifichi la convenzione e il protocollo facoltativo» • Programma di legislatura 2007-2011: approvazione del messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
Posizione delle Svizzera (2) • Prassi adottata finora: la Svizzera non firma uno strumento internazionale se non è sicura di poterlo in seguito ratificare • Difficile valutare le possibili conseguenze per l’ordinamento giuridico della Confederazione e dei Cantoni: • portata globale della Convenzione • interpretazione ed applicazione da parte degli organi internazionali: assenza di giurisprudenza • diritto sulle pari opportunità svizzero: disperso, settoriale, astratto • In via eccezionale: differenze materiali (p.es. protezione contro la discriminazione nel settore occupazionale)
Prospettive • Probabilmente nel dicembre 2010: decisione del Consiglio federale di aprire la procedura di consultazione • 2011: elaborazione del messaggio da sottoporre al Parlamento
Grazie! Ufficio federale per le pari opportunitàdelle persone con disabilità UFPDSchwanengasse 23003 Berna www.edi.admin.ch/ebgb ebgb@gs-edi.admin.ch