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STUDIO GAMBALONGA & PARTNERS Abano Terme – Padova – Camposampiero

STUDIO GAMBALONGA & PARTNERS Abano Terme – Padova – Camposampiero . TIPOLOGIE DEI RAPPORTI LAVORATIVI ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE e DEL FATTORE UMANO OPPORTUNITA’ e LIMITAZIONI Incontro Relatore: Dr. Dario Ceccato – CdL Padova 11 dicembre 2010 . RAPPORTO DI LAVORO.

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Presentation Transcript


  1. STUDIO GAMBALONGA & PARTNERS Abano Terme – Padova – Camposampiero TIPOLOGIE DEI RAPPORTI LAVORATIVI ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE e DEL FATTORE UMANO OPPORTUNITA’ e LIMITAZIONI Incontro Relatore: Dr. Dario Ceccato – CdL Padova 11 dicembre 2010

  2. RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO PART-TIME SUBORDINATO AUTONOMO A TERMINE A TEMPO INDETERMINATO CONTRATTO DI INSERIMENTO A PROGETTO INTERMITTENTE RIPARTITO ACCESSORIO APPRENDISTATO

  3. RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Art. 2094 c.c. E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore VINCOLO DI SUBORDINAZIONE: consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.) Tali poteri si estrinsecano nell’emanazione di ordini specifici per lo svolgimento delle mansioni e nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative INDICI RILEVATORI DELLA SUBORDINAZIONE: • Osservanza di un orario di lavoro • Retribuzione periodica prestabilita • Continuità della prestazione • Utilizzazione di strumenti del datore di lavoro • Svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro • Applicabilità di sanzioni disciplinari Per determinare la natura subordinata o autonoma del rapporto si deve avere riguardo alla EFFETTIVA VOLONTA’ DELLE PARTI ma soprattutto ALLE EFFETTIVE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO In ogni caso la qualificazione del rapporto di lavoro è soggetta da ultimo al sindacato del giudice

  4. CONTRATTO A TERMINE Il contratto di lavoro a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato a cui, in linea generale, si applicano le norme sul rapporto di lavoro, con la particolarità che larisoluzione dello stesso può avvenire al decorso di un termine normalmente fissato dalle parti o al realizzarsi di un determinato evento E’ consentito a tutti i datori di lavoro stipulare un contratto a termine in presenza di ragioni • Tecnico come ad esempio la necessità di disporre di personale con qualifiche e specializzazioni diverse da quelle normalmente possedute dall’organico dell’azienda; • Produttivo e organizzativo, quali l’esigenza di far fronte a situazioni o a richieste di mercato al di sopra della media; • Sostitutivo (il lavoratore non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del sostituito) La legge tutela i lavoratori assunti a tempo determinato mediante la fissazione di regole riguardanti: IL NUMERO DI CONTRATTI STIPULABILI: I REQUISITI FORMALI DEL CONTRATTO: forma scritta, indicare puntualmente il termine e le ragioni giustificatrici IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO: i lavoratori assunti a termine sono equiparati ai lavoratori a tempo indeterminato, con la differenza che tutti i trattamenti devono essere proporzionati al periodo lavorativo prestato. A tali lavoratori spettano infatti le ferie, la tredicesima mensilità, il TFR, la malattia. Alla scadenza del termine prefissato il rapporto di lavoro si conclude automaticamente, senza necessità di preavviso, né di una formale comunicazione. Alla scadenza è tuttavia possibile prorogare il contratto a termine, trasformarlo in contratto a tempo indeterminato, farlo proseguire di fatto, o, infine, stipularne un altro. • VANTAGGI • Calcolo del costo/tempo rapporto di lavoro • Previsione di una scadenza connessa a commesse già in carico • Possibilità di far fronte a picchi di attività • SVANTAGGI • Investimento perso • Elevata frequenza di infortuni/malumore • Rilievi giuridici (impugnazione)

  5. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Contratto di lavoro subordinato che prevede un orario di lavoro ridotto e predefinito rispetto a quello stabilito dalla legge o eventualmente previsto dai contratti collettivi (es. 38 ore settimanali) • PART-TIME ORIZZONTALE: la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero • PART-TIME VERTICALE: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno • PART-TIME MISTO: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due tipologie orizzontale e verticale L’attività lavorativa svolta oltre l’orario concordato a livello individuale e fino al limite previsto dalla contrattazione collettiva per il tempo pieno è definito lavoro supplementare E’ determinante il rispetto dell’orario pattuito tra le parti nonché la sua collocazione temporale nella settimana al fine di evitare problematiche con i dipendenti e con gli enti (INPS, INAIL, ecc.) • VANTAGGI • Costo ridotto • Migliore organizzazione lavorativa • SVANTAGGI • Rigidità orario lavorativo • Poca flessibilità ai picchi di lavoro • Costo della flessibilità

  6. L’APPRENDISTATO E’ uno speciale contratto di lavoro a causa mista, nel quale la prestazione del lavoratore viene scambiata non solo con la retribuzione, ma anche con la formazione professionale. Il datore di lavoro di qualsiasi settore produttivo, nell’utilizzare l’opera dell’apprendista, è pertanto obbligato a fornirgli l’insegnamento necessario al raggiungimento della capacità tecnica propria del lavoratore qualificato Esistono tre tipologie di apprendistato la cui applicabilità è subordinata alla regolamentazione delle stesse e dei rispettivi profili formativi da parte delle regioni e/o della contrattazione collettiva PROFESSIONALIZZANTE: può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni. E’ finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale, attraverso la formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico-professionali ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE: mai decollato ALTA FORMAZIONE: Può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni ed è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, oppure all’ottenimento di una specializzazione tecnica superiore PRESTAZIONE LAVORATIVA FORMAZIONE RETRIBUZIONE • VANTAGGI • Basso costo del lavoro/ aliquota contributiva più bassa • Possibilità di creare profili professionali specifici rispondenti alle esigenze dell’impresa • SVANTAGGI • Obbligo di formazione per apprendista e tutor • Limitato potere disciplinare • Difficoltà nell’espulsione

  7. CONTRATTO DI INSERIMENTO E’ un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di lavoratori, individuate tassativamente dal legislatore. Il contratto può essere utilizzato anche per favorire l’accesso al mercato del lavoro di cittadini comunitari ed extracomunitari DURATA: il contratto di inserimento può avere una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi o diversa durata massima fissata dalla contrattazione collettiva LAVORATORI INTERESSATI: • Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni • Disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni • Lavoratori ultracinquantenni che siano privi di un posto di lavoro • Lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni • Donne residenti in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile • Persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico • VANTAGGI • - Minor costo del lavoro- Agevolazioni contributive • Al termine del contratto non c’è nessun obbligo di mantenere in servizio il lavoratore • Esclusione dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione di particolari normative • Limitato potere disciplinare • Difficoltà nell’espulsione • Difetti del contratto a termine • Investimento perso

  8. CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (JOB ON CALL) Disciplina: artt. 33 ss. D.lgs 276/2003 E’ il contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione su chiamata del datore di lavoro. Può essere concluso in presenza delle seguenti causali: • Giovani con meno di 25 anni o più di 45 anni (per ogni attività) • Se l’attività rientra nel regio decreto n° 2657 del 1923 • In relazione alle esigenze individuate dai contratti collettivi (mai previsto) • In specifici periodi dell’anno: in particolare, può essere concluso per prestazioni da rendere nel fine settimana, cioè dalle ore 13 del venerdì pomeriggio alle ore 6 del lunedì mattina; nei periodi delle ferie estive, cioè tra il 1° giugno ed il 30 settembre; durante le vacanze natalizie, cioè dal 1° dicembre al 10 gennaio; durante le vacanze pasquali, cioè dalla domenica delle Palme al martedì successivo al Lunedì dell’Angelo; in ulteriori periodi predeterminati, previsti dai contratti collettivi. Il contratto a chiamata può assumere due diverse forme: con obbligo di risposta ovvero senza obbligo di risposta. Nel primo caso il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata al lavoro del datore, e come controprestazione ha diritto ad un’indennità di disponibilità mensile, in aggiunta alla retribuzione maturata per le ore di lavoro effettivamente prestato. Nel caso in cui non sia pattuito l’obbligo di risposta il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata. • VANTAGGI • Gode di un’ottima flessibilità’, perché è adattabile alle esigenze produttive aziendali, consente di far fronte ad eventi improvvisi, soprattutto nel caso di lavoratore obbligato a rispondere • SVANTAGGI • Discontinuità della prestazione • Non garantisce al datore la costante disponibilità della forza lavoro

  9. CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO (CO.CO.PRO) DISCIPLINA: D.Lgs. 276/2003 artt. 61 e ss. Sono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione Si tratta di rapporti di lavoro autonomo che vengono però svolti con modalità simili a quelle proprie del lavoro subordinato ELEMENTI CARATTERSTICI: • PROGETTO O PROGRAMMI O FASI DI ESSO • AUTONOMIA DEL COLLABORATORE IN FUNZIONE DEL RISULTATO • COORDINAMENTO CON IL COMMITTENTE • LA DURATA CHE DEVE ESSERE DETERMINATA O DETERMINABILE • L’IRRILEVANZA DEL TEMPO IMPIEGATO PER L’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE • L’ASSENZA DI UN VINCOLO DI SUBORDINAZIONE Se il progetto manca o non è genuino il “finto” contratto a progetto si converte in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. • VANTAGGI • Nessuna garanzia di assunzione, terminato il progetto termina il contratto • Minor costo del lavoro: niente malattia pagata (solo in caso di ricovero), né ferie retribuite, 13° e 14°, niente TFR, contribuzione ridotta • SVANTAGGI • Alto rischio di contenzioso • Figura a metà tra subordinazione ed autonomia

  10. LAVORO AUTONOMO DISCIPLINA: art. 2222 c.c. E’ lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente A differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo assume un’obbligazione di risultato e non di mezzi : non si obbliga cioè a mettere a disposizione la propria forza lavoro per un determinato tempo, ma garantisce il raggiungimento di determinati risultati Svolge la propria attività lavorativa con mezzi prevalentemente propri e non del committente e con piena discrezionalità circa il tempo, il luogo, le modalità della prestazione Non è soggetto al vincolo di subordinazione • VANTAGGI • Autonomia nell’esecuzione della prestazione/libertà di scelta • Maggiori possibilità di avanzamento di carriera • Maggiori possibilità di esprimere la propria creatività • Maggiore flessibilità nella gestione dei propri orari di lavoro • SVANTAGGI • Guadagni non certi • Maggior carico di responsabilità • Sfruttamento • Mancanza di autonomia

  11. STAGE E TIROCINI FORMATIVI Con l’obiettivo di realizzare periodi di alternanza tra studio e lavoro nonché per permettere l’acquisizione della conoscenza diretta del mondo del lavoro, è possibile promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico attraverso un inserimento lavorativo in azienda senza che sia costituito alcun rapporto di lavoro Al rapporto formativo di stage può seguire un rapporto di lavoro subordinato a termine SOGGETTI PROMOTORI: Agenzie per l’impiego, università, istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, provveditorati agli studi, ecc… Sono previsti dei limiti quantitativi e di durata Altri vantaggi sono di carattere più operativo e danno all'azienda dei risultati diretti. Attraverso lo stage essa può infatti: -raccogliere stimoli nuovi elaborati da giovani ancora inseriti nel percorso formativo -trovare il tempo e le risorse per svolgere attività che nelle normali situazioni di lavoro vengono rimandate, (realizzare progetti di ricerca o di marketing, ordinare o creare un archivio, sistematizzare una banca dati, ecc.) • impostare un'attività di preselezione delle risorse umane, creandosi un archivio di possibili candidati: con lo stage, l'azienda dispone di una metodologia semplice e diretta di contatto con le giovani risorse umane di cui può essere valutato non solo il bagaglio di conoscenze professionali e abilità operative ma anche il carattere, le modalità di relazione, l'autonomia nel lavoro, le capacità intellettive, il retroterra culturale • Non è dovuta la retribuzione

  12. LE VARIE TIPOLOGIE DEI RAPPORTI DI LAVORO Siti di interessi per argomenti trattati: www.dplmodena.it www.lavoro.gov.it www.lavoro.parma.it www.consulentidellavoro.it www.dottrinaelavoro.it Per delucidazioni ed informazioni relative agli argomenti in trattazione: Relatore: Dr. Dario Ceccato – Consulente del lavoro e Consulente Tecnico del Tribunale di Padova E mail: dario.ceccato@studiogambalonga.it dario.ceccato@consulentidellavoro.it Dr. Dario Ceccato – CdL Studio Gambalonga e Partners – Consulenza del Lavoro Abano Terme (Padova) Padova Camposampiero (Padova)

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