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RELAZIONE DI FINE MANDATO ai sensi dell’art. 4 del Dlgs 6 settembre 2011 n. 149 e

RELAZIONE DI FINE MANDATO ai sensi dell’art. 4 del Dlgs 6 settembre 2011 n. 149 e del D.M. dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2013. Relazione di fine Mandato. In vigore dall’ 8 dicembre 2012

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RELAZIONE DI FINE MANDATO ai sensi dell’art. 4 del Dlgs 6 settembre 2011 n. 149 e

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  1. RELAZIONE DI FINE MANDATO ai sensi dell’art. 4 del Dlgs 6 settembre 2011 n. 149 e del D.M. dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2013

  2. Relazione di fine Mandato In vigore dall’ 8 dicembre 2012 La Relazione di fine mandato trova la sua previsione normativa nel decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del federalismo fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009. Tale decreto ha inteso introdurre nell’ordinamento degli enti locali taluni meccanismi premianti o sanzionatori con l’obiettivo, espressamente dichiarato dalla norma, di responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del loro importante mandato con particolare riguardo all’analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed assicurando, allo stesso tempo, una sufficiente trasparenza nella gestione delle informazioni ottenuta con l’adozione di adeguati strumenti di informazione.

  3. Tra le novità della norma è prevista l’istituzione obbligatoria della “Relazione di fine mandato” per offrire agli interlocutori dell’ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni fondamentali aspetti della gestione. Va però sottolineato che l’adempimento in questione è profondamente diverso da quello richiesto nella rendicontazione di tipo sociale, dedicata quest’ultima a divulgare al cittadino la valutazione dell’Amministrazione sul proprio operato. La Relazione di fine mandato è invece una certificazione informativa su taluni aspetti della gestione predisposta in base a dei prospetti ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano percorso di approvazione e sottoscrizione. .

  4. Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs.149 del 06.09.2011 come modificato dal decreto legge 174/2012 convertito nella legge 213/2012 precisa che la relazione di fine mandato “..è redatta dal responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario Generale ed è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco.

  5. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico inter istituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica”. La relazione è trasmessa, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del Sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

  6. Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma prevede l’inserimento obbligatorio di talune informazioni. Viene pertanto precisato che “..la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento alle seguenti casistiche: • sistema ed esiti dei controlli interni; • b) eventuali rilievi della Corte dei conti; • c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; • d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

  7. e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

  8. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.     3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

  9. Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato che “..con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali (..), il Ministro dell'interno (..) adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti“ (D.Lgs.149/2011, art.4/5). In esecuzione di quest’ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013 è stato approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola dimensione (più di 5.000 abitanti) e, in versione ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica più modesta (meno di 5.000 abitanti). La relazione quindi dovrà essere predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo restando che la maggior parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei certificati ministeriali al rendiconto della gestione, oltre che dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Tutti i dati riportati nella Relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti oltre che, naturalmente, nella contabilità ufficiale dell’ente.

  10. La relazione di Fine Mandato risponde al principio di Trasparenza e Accountability = del dover informare tutti gli interessati su come si è adempiuto alle responsabilità politiche nei loro riguardi. La Relazione di Fine Mandato deve quindi: • Dar conto agli altri attori del sistema pubblico del contributo offerto alla produzione dei risultati complessivi • Dar conto alla collettività del corretto utilizzo delle risorse, della produzione di risultati e della coerenza degli stessi con la missione istituzionale

  11. Relazione di fine mandatoe rendiconto La relazione di fine mandato è il documento nel quale sono rappresentati i saldi giuridico-economici con i quali il Sindaco termina il proprio quinquennio di gestione municipale In quanto tale è un atto formale ad efficacia trivalente:

  12. fornisce ai protagonisti della campagna elettorale appena successiva i numeri e le condizioni strutturali comunali sui quali misurarsi sia in termini critici che di proposta; 2) rappresenta l’atto finalizzato a rendere edotti i cittadini sullo status quo della loro amministrazione locale, indispensabile per esprimere consapevolmente il loro consenso/dissenso, atteso che graverà esclusivamente sulle loro tasche il maggiore costo dei servizi e il maggiore peso tributario necessario per sanare la precarietà economico-finanziaria; 3) costituisce il bilancio sindacale, nel senso che fornisce la prova documentale di cosa si è fatto e, soprattutto, di come si è fatto nella trascorsa sindacatura.

  13. La relazione di fine mandato (come quella iniziale) costituisce quindi uno degli appuntamenti più importanti della vita amministrativa locale, considerato che in essa viene formalizzato il consuntivo dell’azione amministrativa, in riferimento al quale dovere rispondere sia sul piano giudiziale (Corte dei Conti e magistratura ordinaria) che politico-sociale.

  14. Cambiano, dunque, le regole per gli amministratori locali, ma anche i contenuti della campagna elettorale, che potrà essere più costruttiva e propositiva di quelle vissute. Con tutto questo, si offre una grande occasione ai cittadini per votare più consapevolmente del solito. Ciò in quanto i primi cittadini uscenti, a prescindere se ricandidati, dovranno fornire agli amministrati i “saldi” del loro mandato, per come individuati nel D.M. e certificati dall’organo di revisione.

  15. Bisogni, istanze, richieste dei Cittadini Programma Elettorale Programma di mandato Controllo di Gestione Relazione di Fine Mandato Piano Generale Di Sviluppo Relazione Previsionale e Programmatica Bilancio di Previsione e Consuntivo Piano della Performace e Piano degli Obiettivi

  16. Programma di mandato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" Articolo 46comma 3 Entro il termine fissato dallo statuto, il Sindaco, sentita la giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

  17. Piano Generale di Sviluppo Il principio contabile n. 1 dell'Osservatorio sulla Finanza locale individua gli strumenti di programmazione di mandato: 1) Linee Programmatiche di mandato 2) Piano Generale di sviluppo Il Piano Generale di Sviluppo ( PGS) è lo strumento di pianificazione strategica di legislatura attraverso il quale vengono definiti i progetti, gli obiettivi, le azioni e le risorse necessarie per la loro realizzazione, rendendo concreti gli obiettivi politici in coerenza con le risorse disponibili o possibilmente reperibili.

  18. La pianificazione strategica apporta diversi benefici in termini di : - efficacia nel raggiungere i propri obiettivi, definendo azioni; • efficienzaperchè programmare in anticipo consente di valutare, di scegliere con consapevolezza anche nell'ottica di riduzione dei costi; • miglioramento del processo decisionale: tenendo conto fin dall'inizio delle risorse a disposizione consente di concentrare le azioni sugli obiettivi maggiormente rilevanti e qualificati; • miglioramento dell'organizzazione, perchè la struttura organizzative è coinvolta fin dall'inizio nelle scelte e aiuta l'amministrazione a fornire le soluzioni tecniche per portarle avanti, favorendo la crescita professionale e la motivazione del personale; - perfezionamento delle comunicazione interna ed esterna, in quanto la condivisione e la partecipazione nella costruzione di questi strumenti permette di far meglio conoscere l'attività della amministrazione e i servizi erogati, favorendo il dialogo fra gli amministratori, i dipendenti ed i cittadini;

  19. Relazione PrevisionaleBilancio – Piano della Performance e Piano degli Obiettivi • Programmi • Progetti • Obiettivi Raggiungimento Performance • Monitoraggio • Controllo di Gestione • Controllo strategico

  20. Controllo di Gestione Il Controllo di Gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

  21. Conclusioni La redazione della relazione di Fine Mandato quindi non deve essere considerata un mero adempimento burocratico (ancorché necessario), ma deve rappresentare la “RESA DEL CONTO” di un processo che si è sviluppato attraverso un ciclo che a partire dai bisogni e dai problemi dei cittadini si conclude con la rendicontazione dei risultati raggiunti.

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