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Gli obblighi del lavoratore. 2 obblighi fondamentali:. IL CODICE CIVILE: gli obblighi “disciplinari” del prestatore di lavoro subordinato. “E’ prestatore di lavoro subordinato che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il
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2 obblighi fondamentali: IL CODICE CIVILE: gli obblighi “disciplinari” del prestatore di lavoro subordinato “E’ prestatore di lavoro subordinato che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” (art. 2094 cc) Art. 2106 cc “sanzioni disciplinari” Art. 2105 cc “fedeltà” Art. 2104 cc “diligenza”
2 obblighi particolari: IL CODICE CIVILE: gli obblighi di diligenza ed obbedienza Art. 2104 cc “Diligenza del prestatore di lavoro” • diligenza (comma 1) • obbedienza (comma 2)
DILIGENZA 1. Natura prestazione dovuta (artt. 1176, 1175 e 1375 cc) 2. Interesse dell’impresa 3. Interesse della produzione nazionale La “diligenza”: criteri di valutazione Il lavoratore pone in essere una prestazione diligente, se osserva le regole di tecnica e di esperienza connaturate al tipo di prestazione dovuta
3 obblighi particolari: IL CODICE CIVILE: l’ obbligo di fedeltà Art. 2105 cc “Obbligo di fedeltà” • non concorrenza; • segretezza; • divieto di utilizzare notizie in modo pregiudizievole per l’impresa.
Non concorrenza Segretezza Divieto di utilizzo pregiudizievole La “fedeltà”come aggregazione di obblighi Non si tratta di concorrenza sleale. E’ il divieto della concorrenzac.d. differenziale, quella cioè che deriva dalla posizione di vantaggio goduta dal lavoratore, in quanto soggetto inserito nell’organizzazione del concorrente. • Il divieto concerne notizie: • riservate; • non coincidenti con le cognizioni tecniche proprie della profess. del lavoratore; • che rechino pregiudizio, anche solo potenziale. E’ il pregiudizio, anche potenziale, l’elemento qualificante
Non basta eseguire gli “ordini” ! La “diligenza” secondo la natura della prestazione dovuta L’obbligo di diligenza non coincide con il dovere di osservare le disposizioni date dal datore di lavoro, di modo che esso non possa ritenersi violato laddove tali disposizioni non siano state impartite o comunque non risultino violate. L’obbligo di diligenza, invece, impone al lavoratore di eseguire la prestazione – indipendentemente dalle direttive impartite dal datore di lavoro – secondo la particolare qualità dell’attività dovuta, risultante dalle mansioni e dai profili professionali che la definiscono (Cass. 27 settembre 2000 n. 12769).
Anche i compiti accessori devono essere adempiuti ! Segue L’obbligo di diligenza si sostanzia non solo nell’esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare natura di essa (diligenza in senso tecnico), ma anche nell’esecuzione dei comportamenti accessori, strumentali ad un’utile prestazione, purché questi non formino oggetto delle specifiche mansioni di altri lavoratori (Cass. 28/3/92 n. 3845).
Fare e NON FARE Segue Ha diritto al risarcimento del danno subito il datore di lavoro, con riferimento al comportamento del dipendente assunto in qualità di autista, che abbia subito una rapina del carico trasportato ad opera di uno sconosciuto autostoppista, al quale aveva concesso un passaggio a bordo dell’automezzo della Società (Cass. 3/2/99 n. 950).
Diligenza e aspetto fisico Segue E’ scorretto il comportamento dell’ impiegato di banca che si presenti al lavoro vestito da sceriffo del far west, con tanto di cappellone e stella sul bavero (Trib. Latina 19.09.89), ovvero in canottiera (Cass. 21.12.2001 n. 13829)
Diligenza e aspetto fisico Segue Non è punibile in via disciplinare il lavoratore addetto al reparto di gastronomia di un supermercato, per l’omissione della rasatura quotidiana della barba, richiesta da precise istruzioni aziendali (Corte di Appello di Milano, 9 aprile 2002)
Fare e NON FARE La “diligenza” secondo l’interesse dell’impresa “Il dovere imposto al prestatore di lavoro dall’art. 2104 cc, dovendo essere valutato in relazione alla particolare natura della prestazione ed all’interesse dello imprenditore, comporta, nel dipendente addetto agli acquisti, il divieto di accettare dai fornitori elargizioni e donativi tali, per la loro entità, da indurre a favorire nelle trattative l’interesse del fornitore invece che quello del datore di lavoro” (Cass. 11 maggio 1985 n. 2951).
Quanto diligente? I criteri di valutazione del comportamento diligente Il grado di diligenza richiesta dall’art. 2104 cc varia in relazione alla posizione del dipendente, alla qualifica professionale, alle mansioni ed alla loro natura, nonché al contesto ambientale in cui tipicamente queste mansioni vengono adempiute (Cass. 22/5/2000 n. 6664).
Che cosa mi stai chiedendo ? L’ “obbedienza” nella giurisprudenza Non si ha violazione dell’obbligo di obbedienza in presenza di richiesta datoriale di svolgimento di prestazioni chiaramente escluse dal contratto di lavoro (Cass. 8/6/99 n. 5643).
Non ti riconosco ! Segue L’insubordinazione, nell’attuale accezione tecnico - giuridica, non implica un semplice inadempimento contrattuale, ma un atteggiamento di negazione e di disprezzo del potere direttivo del datore, connotato da una specifica volontà di disconoscere i poteri aziendali o di sottrarsi ai propri obblighi (Pret. Nola 24/3/98).
Anche se l’onore è salvo … Segue Si ha violazione del dovere di obbedienza in presenza di ripetute manifestazioni di insubordinazione e di inosservanza delle regole di correttezza dei rapporti all’interno dell’azienda e con i superiori, anche se non accompagnate da comportamento oltraggioso, essendo sufficiente che mostrino la pervicace insofferenza e rifiuto verso l’uso legittimo dei poteri di controllo e disciplina del datore di lavoro (Cass. 2/4/87 n. 3199).
La ”fedeltà” nella giurisprudenza TRATTI SALIENTI: • L’OBBLIGO DI FEDELTA’: • persiste anche durante i periodi di sospensione del rapporto (malattia, cigs, etc.). • opera solo in costanza di rapporto. • IL DIVIETO DI CONCORRENZA: • preclude qualsiasi comportamento che possa scuotere la fiducia datoriale, anche se il danno è solo potenziale (ma si discute su questo punto). Ne sono esempi: • la costituzione di Società concorrente; • l’acquisizione in proprio o tramite prestanome di quote di una Società concorrente; • lo storno, anche solo tentato, di dipendenti.
IL DIVIETO DI DIVULGAZIONE DI NOTIZIE: • deve coordinarsi con il diritto di critica Segue • L’OBBLIGO DI SEGRETEZZA: • riguarda non solo tutto ciò che attiene all’attività scientifica e artistica (segreto professionale), ma anche ai rapporti commerciali.
Obbligo di fedeltà: ambito oggettivo • “L’obbligo di fedeltà, e quelli ad esso collegati di correttezza e buona fede, cui è tenuto il dipendente nell’esecuzione del contratto, devono essere riferiti esclusivamente ad attività “lecite” dell’imprenditore, non potendosi certo richiedere al lavoratore l’osservanza di detti obblighi, nell’ambito del dovere di collaborazione con l’imprenditore, anche quando quest’ultimo intenda perseguire interessi che non siano leciti” (Cass. 16 gennaio 2001 n. 519; Cass. 8 novembre 2002 n. 15749).
Storno dei dipendenti • “Ogni condotta di concorrenza è tenuta dall'imprenditore nella piena consapevolezza del danno che essa può arrecare al suo concorrente ed è anzi finalizzata a questo obiettivo e solo una malintesa concezione dell'attività imprenditoriale può arrivare ad immaginare una concorrenza non finalizzata alla eliminazione del concorrente dal mercato. Con particolare riguardo allo storno di dipendenti, va affermato il pieno diritto di ogni imprenditore di sottrarre dipendenti al concorrente, purchè ciò avvenga con mezzi leciti, quale ad esempio la promessa di un trattamento retributivo migliore o di una sistemazione professionale più soddisfacente. Di riflesso, va affermato il diritto di ogni lavoratore - sancito dall'art. 35 cost. - a mutare il proprio datore di lavoro senza che il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato nell'ambito della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperimento di migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi in una sorta di vincolo che lo leghi all'attuale datore di lavoro e che precluda al lavoratore stesso la possibilità di cercare sul mercato nuovi sbocchi professionali. Trib. Monza, 24/01/2000
Il divieto di concorrenza nella giurisprudenza • Il divieto posto dall’art. 2105 cc riguarda non già la concorrenza che il dipendente, dopo la cessazione del rapporto, può svolgere nei confronti del precedente datore di lavoro, bensì quella illecitamente svolta nel corso del rapporto di lavoro attraverso lo sfruttamento di conoscenze tecniche e commerciali acquisite grazie al rapporto stesso (Cass. 23/4/97 n. 3528). • Per la violazione dell’art. 2105 cc. non è sufficiente l’assunzione della carica di Presidente del cda di una società con oggetto sociale analogo a quello dell’azienda datrice di lavoro, ma sono necessari concreti comportamenti lesivi tenuti dal lavoratore (Trib. Milano 27 settembre 2001).
Segue • “L’espressione “trattare affari” evoca l’esercizio di un’attività che sia connotata da un minimo di continuità oltre che da stabilità, sicché non viola l’obbligo di fedeltà il dipendente che, fuori dall’orario di lavoro, occasionalmente compia in favore di terzi atti inerenti alla stessa attività dedotta nel contratto di lavoro subordinato” (Trib. Milano 16 maggio 2000). • E’ illegittima, in quanto non giustificata dall’obbligo di fedeltà, la clausola contenuta nel contratto di assunzione con cui il lavoratore si impegna a non prestare, né in proprio, né a favore di terzi, attività di qualsiasi natura, durante il rapporto di lavoro (Pret. Viareggio 1/9/86).
Segue • “Lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di un’impresa in concorrenza con il datore di lavoro può configurare la violazione del divieto di cui all’art. 2105 cc, sotto il profilo della “trattazione di affari per conto terzi in concorrenza con l’imprenditore”, solo ove tale concorrenza consista in atti rientranti in prestazioni di carattere intellettuale di notevole autonomia e discrezionalità” (Cass. 26 ottobre 2001 n. 13329). • L’obbligo di non concorrenza continua a vincolare anche il lavoratore licenziato, nel periodo intermedio tra il licenziamento e l’ordine di reintegrazione, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, è giustificato un nuovo licenziamento, sempre che sia rispettato il principio di proporzionalità tra la sanzione espulsiva e la mancanza commessa (Cass. 4/4/97 n. 2949).
Segue • Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia, viola gli obblighi di fedeltà e diligenza ove, rispettivamente, l’attività esterna (prestata o meno a titolo oneroso) sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività medesima possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore” (Cass. 22/7/93).
L’obbligo di segretezza nella giurisprudenza • Viola l’obbligo di segretezza il dipendente che trasmetta notizie riguardanti la partecipazione ad una gara d’appalto dell’azienda presso cui lavora ad altra società poi rimasta aggiudicataria dei lavori (Cass. pen. 12/4/1985).
Il divieto di utilizzo pregiudizievole di notizie nella giurisprudenza • Il lavoratore che produca in una controversia intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, che riguardino direttamente la sua posizione lavorativa, non viola l’obbligo di fedeltà ex art. 2105 cc., tenuto conto che l’applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea ad impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell’azienda (Cass. 4 maggio 2002 n. 6420).
Segue • La sottrazione di documenti aziendali viola l’art. 2105 cc. senza che rilevi in contrario l’intento del lavoratore di farne un uso meramente processuale, atteso che il contrasto tra il diritto del dipendente alla tutela giurisdizionale ed il diritto del datore alla riservatezza non può essere risolto unilateralmente dal lavoratore ma deve essere valutato nella sede giudiziaria, ove il datore a fronte dell’eventuale ordine d’ispezione o di esibizione, può resistere, rimanendo esposto alle conseguenze che il giudice può trarre da tale suo comportamento (Cass. 25 ottobre 2001 n. 13188)
Segue • Al dipendente è assicurato il diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, ma ciò non consente di ledere sul piano morale l’immagine del proprio datore con riferimento a fatti non oggettivamente certi e comprovati, poiché il principio della libertà di pensiero (art. 21 Cost.) incontra i limiti posti dall’ordinamento a tutela dei diritti e delle libertà altrui (Cass. 22/8/97 n. 7884).
Gli obblighi di diligenza e fedeltà nei ccnl Art. 68 – Disciplina del lavoro – ccnl Tessile-Tintorio 19 maggio 2000 “I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza. Nell’esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale. L'azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità. Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza”.
Segue Ccnl autostrade e trafori. Art. 31 Doveri del lavoratore Sul lavoratore incombe l'obbligo di: • eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendosene la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive della Società fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni; • osservare l'orario di lavoro ottemperando alle norme di controllo stabilite per ciascun Servizio od Ufficio (registro, fogli di presenza, orologi registratori, ecc.); • non abbandonare, al termine del turno, il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione prevista; • comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico; • serbare il segreto su tutto ciò che concerne gli affari e le operazioni della Società;
Segue • avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà della Società, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità, dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sullo stipendio, previa comunicazione del relativo addebito; • uniformarsi all'ordinamento gerarchico della Società nei rapporti attinenti al servizio; • osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che la Società porta a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dalla Società stessa; • osservare scrupolosamente le norme che vietano il contrabbando e il favoreggiamento di clandestini; • comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto reso noto - a norma dell'art. 4 - al momento dell'assunzione o successivamente.