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LA DISCIPLINA DEL SOCIO LAVORATORE. LEGGE 142/2001 LEGGE 30/03. PREMESSE. Particolare attenzione da parte del Legislatore: approvazione della legge 3 aprile 2001 n. 142 (Commissione Zamagni); modificazione attraverso la legge 14 febbraio 2003 n. 30 (legge Biagi). LE ORIGINI.
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LA DISCIPLINA DEL SOCIO LAVORATORE LEGGE 142/2001 LEGGE 30/03
PREMESSE • Particolare attenzione da parte del Legislatore: • approvazione della legge 3 aprile 2001 n. 142 (Commissione Zamagni); • modificazione attraverso la legge 14 febbraio 2003 n. 30 (legge Biagi)
LE ORIGINI • Grave periodo di crisi nei primi anni ’90 • Corte Costituzionale: • la remunerazione è anticipata ripartizione degli utili • l’applicazione degli istituti giuslavoristici dipende dal loro recepimento in sede statutaria • Diffusione delle “false cooperative”
Principio del rapporto di scambio ulteriore • No al tertium genus • Articolo 1, comma 3, della legge 142/01: principio del rapporto di scambio ulteriore: accanto al rapporto associativo, generato e condizionato da questo, si affianca un ulteriore rapporto che è quello di lavoro (subordinato, autonomo o di collaborazione)
Principio del rapporto di scambio ulteriore (2) • Opportunità: • Instaurare rapporti di tipo diverso da quello subordinato; • Ampliamento e qualificazione della base sociale delle cooperative.
Principio del rapporto di scambio ulteriore (3) • Differenti indirizzi politici e giuridici • Originalità della figura del socio lavoratore rispetto a quella del lavoratore dipendente: • richiami al codice civile; • criterio della compatibilità della disciplina giuslavoristica con quella del socio cooperatore • Sostanziale identificazione del socio lavoratore a quella del lavoratore dipendente: • rapporto di lavoro “distinto”; • il Regolamento interno non può contenere disposizioni peggiorative rispetto al CCNL
Principio del rapporto di scambio ulteriore (4) • Riforma introdotta con la legge 30/2003: • soppressione del termine distinto (circ. 10/2004 del Ministero del Lavoro); • soppressione del riferimento alle condizioni di lavoro relativamente alle disposizioni del Regolamento che non possono essere peggiori rispetto a quanto previsto dal CCNL.
Tipologie di rapporti di lavoro • Regolamento ai sensi dell’articolo 6 della legge 142/2001: compito di indicare e disciplinare le tipologie di rapporti di lavoro instaurabili con i soci lavoratori. • Criterio dell’effettività delle prestazioni di lavoro
Tipologie di rapporti di lavoro (2) • Lavoro subordinato: full time; part-time; a tempo determinato (articolo 1, lettera d, legge 142/2001); • Lavoro autonomo: articolo 2222 c.c. e articolo 409 c.p.c.
Tipologie di rapporti di lavoro (3) • Nuove tipologie di lavoro ammissibili (d.lgs 276/03): • Lavoro intermittente (artt. 33 e ss.); • Lavoro ripartito (artt. 41 e ss.) • Apprendistato (artt. 47 e ss.) e contratti di inserimento (artt. 54 ess.) (categoria dei soci speciali ai sensi dell’articolo 2527 c.c.) ; • CO.CO.PRO (artt. 61 e ss.)
Tipologie di rapporti di lavoro (4) • Nuove tipologie di lavoro non ammissibili: • Prestazioni occasionali di tipo accessorio (artt. 70 e ss.); • Associazione in partecipazione (art. 86).
Il regolamento • Compito di individuare e disciplinare le tipologie di rapporti di lavoro instaurabili tra soci e cooperative • Richiamo al CCNL applicabile • Nullità delle clausole che derogano in pejus i trattamenti retributivi e le condizioni di lavoro del CCNL
Il regolamento (2) • Tesi della originalità della figura del socio lavoratore: • Criterio della compatibilità; • Modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative in relazione all’organizzazione aziendale e ai requisiti professionali dei soci
Il regolamento (3) • Legge 30/03: la nullità delle disposizioni in pejus riguardano solamente le disposizioni relative al trattamento economico del socio • Coerenza con lo scopo mutualistico delle cooperative di lavoro • Procedura di certificazione dei regolamenti (artt. 75 e ss. del d.lgs 276/03) • Obbligatorietà del Regolamento
Trattamento economico del socio lavoratore • Articolo 3, comma 1: “trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine” • Circolare n. 10 del 2004 del Ministero del Lavoro
Trattamento economico del socio lavoratore (2) • Accordo tra le Centrali cooperative, le Organizzazioni sindacali, il Ministero del Lavoro e il Ministero dello Sviluppo Economico per contrastare le false cooperative (10 ottobre 2007) • Articolo 7 della legge 31/2008: applicazione erga omnes delle disposizioni del CCNL per ciò che riguarda il trattamento retributivo minimo
Trattamento economico del socio lavoratore (3) • Trattamenti economici ulteriori (articolo 3, comma 2, lettera a) • Ristorno (articolo 3, comma 2, lettera b) • Stato di crisi aziendale: • fattispecie standard di crisi • misure per fronteggiare la crisi (riduzione della retribuzione; ore di lavoro gratuite; apporti finanziari dei soci)
Recesso ed esclusione del socio • Articolo 5: “Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario”. • Tesi della originalità della figura del socio • Riferimento agli artt. 2532 e 2533 c.c.
Competenza giurisdizionale • Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario • Tesi diverse: • Giudice ordinario competente per ogni controversia • Giudice ordinario competente per ogni controversia relativa allo scioglimento del rapporto associativo • Distinzione tra controversie relative allo scioglimento del rapporto associativo o del rapporto di lavoro • Rischio di trattamenti iniqui • Ordinanze della Corte di cassazione (859/05) e della Corte Costituzionale (460/06)