150 likes | 271 Views
ISISS “Novelli” di Marcianise. Modalità di calcolo delle assenze effettuate da un allievo nell’a.s. 2010/2011. Calcolo del monte ore di assenze annuali, relativo a ciascun allievo, per ciascuna disciplina. Ciascun Docente nel compilare il prospetto dei
E N D
Modalità di calcolo delle assenze effettuate da un allievo nell’a.s. 2010/2011
Calcolo del monte ore di assenze annuali, relativo a ciascun allievo, per ciascuna disciplina Ciascun Docente nel compilare il prospetto dei Voti relativo agli Scrutini Finali, avrà cura di riportare, per ogni allievo, nel campo “Ass.” le assenze relative al 2° Quadrimestre e nel campo “Note” le assenze totali : Assenze (1°Quadrimestre + 2°Quadrimestre)
Calcolo del monte ore annuale di assenze effettuate da un allievo Come si fa a calcolare il monte ore annuale di assenze effettuato da un allievo? • Per ciascuna disciplina si considera, per ciascun allievo, il numero totale delle ore di assenza ottenuto dalla somma delle assenze effettuate al 1° e al 2° quadrimestre dall’alunno. Per quanto detto tale numero andrà riportato alla voce “Note” nel prospetto Voti Scrutinio Finale. 2) Per ciascun allievo, si sommano le ore di assenza annuali di tutte le discipline ottenendo il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo.
Esempio Supponiamo che l’allievo Mario Rossi abbia effettuato, per le discipline elencate, le seguenti assenze annuali : Allora il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo sarà dato da 20+8+18+15+12+16= 89 ore
A questo punto possono verificarsidue soli casi: 1)il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo NON supera ¼ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato (Tale numero si può evincere dalla Tabella resa nota ai Docenti e alle famiglie di ciascun allievo; detta Tabella riporta il numero massimo di ore di assenza, per ciascuna classe di ciascun indirizzo di studi, che un allievo può effettuare. 2)il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo supera ¼ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato.
1° Caso : il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo NON supera ¼ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato Se il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo non supera ¼ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato , allora per l’allievo in questione vi è la validità dell’anno scolastico e si passa allo scrutinio dell’allievo stesso.
2° Caso : il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo SUPERA ¼ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato Se il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo supera la quota di ¼ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzi di studi considerato, il Consiglio esamina se l’allievo ha prodotto documentazione idonea a poter derogare talune assenze che rientrano nei casi deliberati nel Collegio del 25 Febbraio 2011.
Come si procede al conteggio delle ore di assenza documentate e continuative previste come casi di deroga dalla delibera collegiale del 25 Febbraio 2011? Si conteggia, per ogni giorno di assenza “derogato”, il numero di ore di lezione effettuato in quel giorno. Per esempio se un allievo ha effettuato 4 giorni di assenza dovuta a malattia e tale assenza è debitamente certificata, si devono conteggiare le ore di lezione effettuate in quei 4 giorni e sottrarle al monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo.
Supponiamo che l’allievo Mario Rossi si sia assentato (per malattia certificata) nei giorni 23, 24 , 25 e 26 Marzo 2011 e per quei quattro giorni siano state effettuate le seguenti ore di lezione: Allora dal monte ore annuale di assenze calcolato per l’allievo si devono andare a sottrarre : 5+6+4+5 = 20 ore
Abbiamo detto che se il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo SUPERA ¼ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato, si devono sottrarre da tale monte ore annuale di assenze tutte quelle ore di assenza per cui è stata deliberata la deroga e per cui l’allievo ha prodotto debita documentazione. A questo punto due sono i casi possibili :
Pur scorporando le deroghe dal monte ore annuale di assenze effettuate, l’allievo supera il tetto massimo di assenze consentito ovvero il 25% dell’orario annuale. In tal caso per l’allievo non vi è la validità dell’anno scolastico e dunque l’alunno NON può essere scrutinato (L’allievo non è ammesso alla classe successiva o agli Esami di Stato) 2) Scorporando le deroghe al monte ore annuale di assenze effettuate, l’allievo NON supera il tetto massimo di assenze consentito ovvero il 25% dell’orario annuale. In tal caso è demandata al Consiglio di Classe la decisione di ritenere valido o non valido, per l’allievo, l’anno scolastico ovvero di procedere o meno allo scrutinio dell’allievo