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Seconda Relazione della Commissione sullo stato di avanzamento relativo al QCR COM (2007) 447 DEFINITIVO. Obiettivo della Comunicazione. Sintetizzare il progresso dei lavori relativi al QCR a partire dalla Prima Relazione della Commissione: COM (2005) 456.
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Seconda Relazione della Commissione sullo stato di avanzamento relativo al QCRCOM (2007) 447 DEFINITIVO
Obiettivo della Comunicazione • Sintetizzare il progresso dei lavori relativi al QCR a partire dalla Prima Relazione della Commissione: COM (2005) 456. • Rispettare l’impegno di fornire aggiornamenti regolari sul lavoro in questione. • Dare nuova priorità al diritto contrattuale in materia di consumatori.
Definizione QCR • Manuale che stabilisca principi, linee guida e una terminologia comune nel campo del diritto contrattuale europeo. • La Commissione ed il PE potrebbero utilizzarlo per uniformare l’acquis nel diritto contrattuale. • Non è destinato a garantire un’armonizzazione del diritto privato o a trasformarsi in un Codice Civile europeo.
CONTRIBUTI AI LAVORI PREPARATORI DEL QCR Forum di discussione europeo: formato dai responsabili delle ricerche, dai membri della rete QCR, dagli esperti degli Stati membri, da alti responsabili delle imprese e associazioni dei consumatori, dai ministri, da alti funzionari e da parlamentari europei. 3 incontri: Forum di Londra, 26 settembre 2005 Forum di Vienna, 26 maggio 2006 Forum di Stoccarda, 1° marzo 2007
CONTRIBUTO DEL “CONSIGLIO COMPETITIVITA’ ” • Dare la priorità, nei lavori, ai temi legati alla revisione dell’ acquis in materia di tutela dei consumatori europei. • Porre l’ accento su aspetti concreti per offrire vantaggi reali a imprese e consumatori. • Riconoscere chiaramente la distinzione tra i contratti tra impresa e consumatori (B2C) e tra imprese (B2B). • Ha apprezzato la volontà della Commissione di non proporre un Codice Civile Europeo.
CONTRIBUTO DEL PARLAMENTO EUROPEO • Appoggio al progetto QCR. • I lavori sul QCR devono seguire orientamenti chiari e stabiliti dalla legislazione comunitaria, quindi potrà essere approvato solo dopo la convalida politica del PE e del Consiglio. • Ha chiesto alla Commissione stretta collaborazione durante ogni tappa di applicazione del QCR e consultazioni col PE sulla struttura del QCR e su ogni nuova misura di pianificazione. • Creazione di un gruppo di lavoro parlamentare come guida e sostegno alle parti interessate su temi come la nozione di consumatore e le clausole abusive.
Resoconto dei risultati prodotti dai seminari sul diritto contrattuale e dal lavoro dei ricercatori su temi riguardanti il diritto dei consumatori e altri aspetti del diritto contrattuale.
Dati analizzati Chi conduce i seminari? Suddivisione dati relativi all’acquis dei consumatori: Revisione dell’acquis. Direttamente pertinente. Contesto essenziale. • Ricercatori • Rete degli esperti delle parti interessate (rete- QCR) • Rete degli esperti degli Stati Membri (seminari a parte)
TEMI SOSTANZIALI AFFRONTATI NEI SEMINARI SUL QCRRELATIVI AL DIRITTO COMUNITARIO DEI CONSUMATORI Nozione di CONSUMATORE e PROFESSIONISTA Clausole vessatorie Informazioni pre-contrattuali
1. Nozione di CONSUMATORE e PROFESSIONISTA • Consumatori • Professionisti • Operazioni con obiettivi misti • Interrelazione tra le definizioni proposte
2. CLAUSOLE VESSATORIE • Campo di applicazione del test di abusività. Richiamo alla direttiva 93/13/CE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Art.3 Abusività rileva solo per i contratti per adesione: malgrado la (a dispetto della) buona fede vi è significativo squilibrio di diritti e obblighi tra le parti del contratto. • Test di abusività relativo all’oggetto del contratto e all’adeguatezza del prezzo. Art.4, comma II, direttiva 93/13/CE la vessatorietà non incide sulla determinazione dell’oggetto del contratto e del corrispettivo dei beni e dei servizi.
3. INFORMAZIONI PRE-CONTRATTUALI • Obbligo d’informazioni in materia di beni/servizi. • Obbligo di fornire informazioni in caso di contratto con consumatore in condizione svantaggiata. • Ricorsi in caso di inadempimento dell’obbligo d’informazioni. Richiamo alla direttiva 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (Art.6 relativo al diritto di recesso).
1° SEMINARIO VENDITE AI CONSUMATORI
Temi affrontati: • Nozione di BENE; • Trasferimento del RISCHIO: rif. Direttiva 1999/44 CE “res perit domino” • Questione di CONFORMITA’.
2° SEMINARIO RICORSI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL CONTRATTO
1° PARTE: temi affrontati • Rivedere la GERARCHIA DEI RICORSI prevista dalla Dir 1999/44 CE; • Termini validi per la ROTTURA DEL CONTRATTO; • Casi di difetti SCOPERTI o EVIDENTI.
2° PARTE: diritto di recesso • Campo di applicazione: B2B o B2C? • Modalità d’esercizio; • Tempi d’attesa; • Limiti di tempo.
3° PARTE: risarcimento danni e responsabilità dei produttori • Motivi di deroga alla responsabilità oggettiva es: pacchetto viaggio; • Mancanza profitti futuri es: materiale da palestra; • Responsabilità dei produttori: Dir 2001/95 CE ”responsabile è chi non controlla” es: orsacchiotto cinese
SEMINARI SU ALTRI ACQUIS DEL DIRITTO EUROPEO DEI CONTRATTI • Diritto delle assicurazioni • Commercio elettronico (e-commerce)
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI • Obbligo di divulgazione (per il richiedente) • Obbligo di divulgazione (per l’assicuratore) • Termine di nullità.
COMMERCIO ELETTRONICO • Contratti non sollecitati. • Diritto di revoca. • Definizione di “messaggio giunto a destinazione, inviato e trasferito” nelle comunicazioni elettroniche.
Seminari sul diritto generale dei contratti Contenuto ed effetti del contratto • Dichiarazioni che danno luogo ad obblighi contrattuali • Clausole di un contratto • Stipulazione a favore di un terzo
Seminari sul diritto generale dei contratti Autorità degli agenti • Uso dei termini “agente” e “rappresentante” • Distinzione fra rappresentanza diretta e indiretta