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Relazioni industriali 5. L’organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro. La legge 20 maggio 1970, n.300. Dalla normativa costituzionale alla legge ordinaria: la duplice valenza della legge 300/1970
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Relazioni industriali 5 L’organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro
La legge 20 maggio 1970, n.300 Dalla normativa costituzionale alla legge ordinaria: la duplice valenza della legge 300/1970 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”
La struttura dello statuto dei lavoratori • Titolo Primo “Della libertà e dignità del lavoratore” (artt.1-13) • Titolo Secondo “Della libertà sindacale” (artt.14-18) • Titolo terzo “Dell'attività sindacale” (artt.19-27) • Titolo quarto “Disposizioni varie e generali” (art.28-32) • Titolo quinto “Norme sul collocamento” (artt.33-34 • Titolo sesto “Disposizioni finali e penali” (artt.35-41)
Le RSA [fino al 1995] Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
Quando c’è maggiore rappresentatività • Partecipazione alla contrattazione • Partecipazione al conflitto collettivo ed individuale • Struttura organizzata e presente in modo trasversale nelle categorie sindacali
La promozione dei sindacati “più rappresentativi” • Secondo la Corte Cost. la scelta del legislatore era ragionevole e non arbitraria perché: a) l’art.14 consente comunque l’organizzazione sindacale in azienda; b) tutti i soggetti possono dunque conseguire la rappresentatività. (l’art.19 ha carattere definitorio e non permissivo) • Sent. 1974/54; 1988/334; 1990/30
Dalle RSA alle RSU • I prodromi della crisi: l’impossibilità di avere al livello contrattuale le prerogative stabilite in statuto (sent. 1990/30) • L’accordo interconfederale sulle RSU (1993) • Il referendum del 1995
Le RSU • 2/3 dei componenti: eletti • 1/3 eletto o designato dalle oo.ss. firmatarie del CCNL applicato. • Possono presentare liste: • I sindacati aderenti alle confederazioni firmatarie/aderenti all’accordo del 1993 • I sindacati firmatari del CCNL • Le associazioni che accettano la disciplina delle RSU e che presentino una lista cui abbiano aderito almeno il 5% degli aventi diritto al voto.
Le prerogative delle RSA/RSU 20. Assemblea. — I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
Art. 21. Referendum Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
RSA e RSU: quale convivenza Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. — Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva […] • L’accordo interconfederale prevede la rinuncia a costituire RSA da parte di chi si presenta per l’elezione delle RSU • Chi sottoscrive il CCNL applicato si è impegnato a non costituire RSA
28. Repressione della condotta antisindacale Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
Il comportamento antisindacale • il datore di lavoro • comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero • organismi locali delle associazioni sindacali nazionali • nei due giorni successivi • assunte sommarie informazioni • la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti
“il datore di lavoro” • Chi può essere l’autore del comportamento antisindacale? • Il datore di lavoro • I dirigenti/delegati del datore? • L’associazione dei datori di lavoro?
“comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero” • Opposizione al conflitto vs/ Opposizione nel conflitto • Comportamenti: giuridici e materiali • Diretti: intenzionali o oggettivi • Commi aggiunti l.146/90 e l.428/90 (mod. d.lgs. 18/2001): violazione delle clausole della parte obbligatoria del CC; mancato rispetto degli obblighi in caso di trasferimento di azienda
“organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse” • Legittimati attivi sono i sindacati e non i lavoratori • Associazione “nazionale” e non maggiormente rappresentativa • “Nazionale” rilevanza nell’ambito categoriale: (nazionale se la categoria è nazionale, territoriale se la categoria è territoriale: SVP) • Organismi locali: sindacati provinciali di categoria. No Regionale, Nazionale, Confederale, RSA/RSU
“interesse ad agire” • Il sindacato è portatore di un interesse collettivo proprio • Quando il comportamento lede anche un interesse del singolo: plurioffensività • Indipendenza delle due azioni: art.28 St.lav.; art.700 cpc
Il procedimento. • nei due giorni successivi • assunte sommarie informazioni • la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti Le conseguenze dell’inottemperanza
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli artt. 413 e seguenti del codice di procedura civile. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio d'opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.