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IL PROCESSO TRIBUTARIO. GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IL PROCESSO TRIBUTARIO. Gli organi della giurisdizione tributaria. esercizio della giurisdizione tributaria. commissioni tributarie provinciali. commissioni tributarie regionali. Regolamentazione ex D.Lgs n. 545/92.
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IL PROCESSO TRIBUTARIO GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
IL PROCESSO TRIBUTARIO Gli organi della giurisdizione tributaria esercizio della giurisdizione tributaria commissioni tributarie provinciali commissioni tributarie regionali Regolamentazione ex D.Lgs n. 545/92 organi della giurisdizione tributaria componenti delle commissioni tributarie uffici di segreteria
IL PROCESSO TRIBUTARIO Esercizio della giurisdizione tributaria norme applicabili regolamentazione ex D.Lgs n. 546/92 per quanto non disposto purché compatibile norme del codice di procedura civile
IL PROCESSO TRIBUTARIO Esercizio della giurisdizione tributaria norme del codice di procedura civile Principio espresso dalla legge delega e richiamato dalla relazione ministeriale “la disciplina dettata dal codice di procedura civile, della quale ovviamente fanno parte anche le disposizioni di attuazione, si pone quale fonte immediatamente secondaria e generalizzata …. rispetto alla normativa dettata nel decreto. Il passaggio dall'una all'altra è dato, ovviamente, dal doppio criterio dell'esistenza di una lacuna nella normativa speciale e della compatibilità della disciplina generale del codice di procedura civile con quella specialmente prevista dal decreto …”
IL PROCESSO TRIBUTARIO norme del codice di procedura civile Esercizio della giurisdizione tributaria Circolare esplicativa del Ministero n. 98/E-1996 “Per l'accertamento di compatibilità soccorre il principio enunciato della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 16-1-1986, n. 210) secondo il quale, in primo luogo, l'indagine deve tendere ad accertare se anche nel processo tributario possa configurarsi una situazione processuale avente le medesime caratteristiche di quella oggetto delle disposizioni richiamate, ed, in secondo luogo, se la disciplina risultante sia o meno compatibile con le norme del processo tributario e dell'ordinamento tributario in generale. Il giudizio di compatibilità avrà esito positivo non solo quando non vi e' contrasto assoluto tra le norme, ma anche quando l'applicazione della norma richiamata non comporti una disarmonia non giustificata.”
IL PROCESSO TRIBUTARIO controversie soggette alla giurisdizione delle C.T. Oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
IL PROCESSO TRIBUTARIO Oggetto della giurisdizione tributaria controversie escluse dalla giurisdizione delle C.T. le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento ed i casi che hanno per oggetto l'avviso ad adempiere di cui all'art. 50 del DPR n. 602/73
IL PROCESSO TRIBUTARIO commissioni tributarie provinciali Competenza per territorio • delle agenzie delle entrate; • delle agenzie del territorio; • delle agenzie delle dogane; • degli enti locali; • dei concessionari del servizio di riscossione; controversie proposte nei confronti: che hanno sede nella loro circoscrizione
IL PROCESSO TRIBUTARIO commissioni tributarie regionali Competenza per territorio impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella loro circoscrizione
IL PROCESSO TRIBUTARIO ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta: 1) di accesso: 2) di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti disapplicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, regolamento o un atto generale se ritenuti illegittimi Poteri delle commissioni tributarie possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della G.d.f., ovvero disporre C.T. Le commissioni tributarie non possono ammettere il giuramento e la prova testimoniale.
IL PROCESSO TRIBUTARIO inapplicabilità delle sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie Errore sulla norma tributaria potere della commissione tributaria quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce Art. 8 D.Lgs 546/92 quando la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento Art. 6 D.Lgs 472/97 dovere della A.F.
IL PROCESSO TRIBUTARIO ricorrente Le parti ufficio del Ministero delle finanze V/s ente locale concessionario del servizio di riscossione ente che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso (se atto emanato da centro di servizio)
IL PROCESSO TRIBUTARIO direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata Capacità di stare in giudizio ufficio del Ministero delle finanze nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento ente locale anche mediante procuratore generale o speciale le altre parti assistiti da un difensore abilitato
IL PROCESSO TRIBUTARIO controversie di valore non inferiore a 5.000.000 (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni – sole sanzioni se atto di irrogazione) L’assistenza tecnica obbligatoria ordine del presidente (della commissione o della sezione) o del collegio
IL PROCESSO TRIBUTARIO L’assistenza tecnica • iscritti negli albi professionali: • - avvocati • - dottori commercialisti • ragionieri e i periti commerciali • consulenti del lavoro abilitazione piena
IL PROCESSO TRIBUTARIO L’assistenza tecnica iscritti negli albi professionali: ingegneri; architetti; geometri; periti edili; dottori agronomi; agrotecnici; periti agrari. abilitazione parziale i soggetti laureati in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o diplomati in ragioneria: - indicati nell'articolo 63 del DPR 600/73 - soggetti iscritti alla data del 30-9-1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle C.C.A.I.I. (subcategoria tributi); - dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel C.N.E.L. o dipendenti delle imprese o delle loro controllate
IL PROCESSO TRIBUTARIO atto pubblico L’assistenza tecnica scrittura privata autenticata conferimento dell'incarico in calce o a margine di un atto del processo con sottoscrizione autografa certificata dallo stesso incaricato oralmente all'udienza pubblica
IL PROCESSO TRIBUTARIO L’assistenza tecnica assicurata ai non abbienti secondo le disposizioni del DPR 115/2002 assistenza tecnica gratuita decisione della commissione del patrocinio incarico affidato dal soggetto ammesso
IL PROCESSO TRIBUTARIO Pluralità di parti: litisconsorzio ed intervento oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti litisconsorzio necessario chiamata in causa ordine di integrazione del contraddittorio in un termine stabilito a pena di decadenza Esempi: LATO ATTIVO - A.F. - sostituto - sostituito: materia di rimborso di ritenute; - compossessori a titolo di promiscuità di un stessa particella: controversie catastali. LATO PASSIVO - Ufficio – concessionario riscossione.
IL PROCESSO TRIBUTARIO liquida e condanna la parte soccombente Spese del giudizio La commissione compensa in tutto o in parte a norma dell'art. 92, secondo comma, del c.p.c. se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi
IL PROCESSO TRIBUTARIO avviso di accertamento del tributo Atti impugnabili e oggetto del ricorso avviso di liquidazione del tributo provvedimento che irroga le sanzioni ruolo e cartella di pagamento avviso di mora ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle C.T. ricorso può essere proposto avverso atti relativi alle operazioni catastali iscrizione di ipoteca sugli immobili fermo di beni mobili registrati diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti
IL PROCESSO TRIBUTARIO Atti impugnabili e oggetto del ricorso elencazione tassativa - gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente • Gli atti devono contenere: • l'indicazione del termine entro il quale il ricorso • deve essere proposto; • - la commissione tributaria competente; • - le relative forme da osservare. corollari Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest'ultimo
IL PROCESSO TRIBUTARIO contenere, a pena d’inammissibilità, l'indicazione precisa: a) della commissione tributaria cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell’ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi. Il ricorso deve essere sottoscritto (sia nell'originale che nelle copie) dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico
IL PROCESSO TRIBUTARIO A) NOTIFICHE DELLE PARTI Comunicazioni e notificazioni MODALITA' TERMINE ATTO a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico senza busta con racc. A.R. entro 60 gg. atto consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia ricorso introduttivo dopo 90 gg. dall’istanza di rimborso ufficiale giudiziario ( ex. art. 137 e ss. c.p.c. )
IL PROCESSO TRIBUTARIO A) NOTIFICHE DELLE PARTI Comunicazioni e notificazioni MODALITA' TERMINE ATTO a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico senza busta con racc. A.R. 10 gg. liberi prima consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia istanza trattazione in pubblica udienza ufficiale giudiziario ( ex. art. 137 e ss. c.p.c. )
IL PROCESSO TRIBUTARIO A) NOTIFICHE DELLE PARTI Comunicazioni e notificazioni MODALITA' TERMINE ATTO ufficiale giudiziario ( ex. art. 137 e ss. c.p.c. ) sentenza non previsto
IL PROCESSO TRIBUTARIO A) NOTIFICHE DELLE PARTI Comunicazioni e notificazioni MODALITA' TERMINE ATTO a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico senza busta con racc. A.R. consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia - 60 gg. dalla notifica della sentenza; - 1 anno e 46 gg.dal deposito della sentenza appello ufficiale giudiziario ( ex. art. 137 e ss. c.p.c. )
IL PROCESSO TRIBUTARIO B) DEPOSITI IN SEGRETERIA Comunicazioni e notificazioni MODALITA' TERMINE ATTO Consegna e trasmissione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento : * dell’originale notificato ex art. 137 c.p.c.; * copia del ricorso consegnato o spedito per posta con la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. ricorso introduttivo (costituzione in giudizio) entro 30 gg. notifica ricorso
IL PROCESSO TRIBUTARIO B) DEPOSITI IN SEGRETERIA Comunicazioni e notificazioni MODALITA' TERMINE ATTO consegna del fascicolo contenente le controdeduzioni (una copia per ogni parte) ed i documenti all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta costituzione in giudizio della parte resistente entro 60gg. dalla notifica del ricorso (non perentorio)
IL PROCESSO TRIBUTARIO B) DEPOSITI IN SEGRETERIA Comunicazioni e notificazioni MODALITA' TERMINE ATTO consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta istanza di trattazione in pubblica udienza 10 gg. liberi prima
IL PROCESSO TRIBUTARIO B) DEPOSITI IN SEGRETERIA Comunicazioni e notificazioni MODALITA' TERMINE ATTO consegna copie (una per ogni parte) all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta memorie 10 gg. liberi prima
IL PROCESSO TRIBUTARIO B) DEPOSITI IN SEGRETERIA Comunicazioni e notificazioni MODALITA' TERMINE ATTO consegna la nota (una copia per ogni parte) e dei documenti all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta documenti 20 gg. liberi prima
IL PROCESSO TRIBUTARIO B) DEPOSITI IN SEGRETERIA Comunicazioni e notificazioni MODALITA' TERMINE ATTO consegna originale o copia autentica dell'originale notificato alla segreteria che ne rilascia ricevuta sentenza entro 30gg.da notifica dell'originale
IL PROCESSO TRIBUTARIO C) COMUNICAZIONI ATTI DELLA COMMISSIONE Comunicazioni e notificazioni MODALITA' TERMINE ATTO consegna alle parti spedizione in plico postale senza busta con racc. A.R. avviso di trattazione 30 gg. liberi prima ufficiale giudiziario o messo comunale
IL PROCESSO TRIBUTARIO C) COMUNICAZIONI ATTI DELLA COMMISSIONE Comunicazioni e notificazioni MODALITA' TERMINE ATTO consegna alle parti spedizione in plico postale senza busta con racc. A.R. dispositivo sentenza entro 10 gg. dal deposito ufficiale giudiziario o messo comunale