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La liberalizzazione delle forme contrattuali nella distribuzione carburanti: La posizione dell’antitrust. Alessandro Noce Responsabile della Direzione Energia Modena, 14 maggio 2012. Il quadro pre Decreto Monti. Comodato gratuito con contratto di somministrazione in esclusiva (sei anni +6)
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La liberalizzazione delle forme contrattuali nella distribuzione carburanti:La posizione dell’antitrust Alessandro Noce Responsabile della Direzione Energia Modena, 14 maggio 2012
Il quadro pre Decreto Monti • Comodato gratuito con contratto di somministrazione in esclusiva (sei anni +6) • Accordi “colore” aziendali tra ogni società e le associazioni dei gestori per definire i contenuti economici degli accordi • Valore degli sconti sul prezzo consigliato • Prezzi massimi praticabili • Campagne promoziali ecc.. • Accordi colore comunicati ed autorizzati da AGCM sino a 2004; poi, a seguito riforma delle procedure comunitarie (Reg. 1/2003) si è proceduti ad una “autovalutazione” da parte delle imprese
Il quadro pre Decreto Monti • L’aspetto critico del regime che abbiamo avuto sino ad ora è stato proprio l’uniformità delle relazioni contrattuali tra società e gestori • Le reti delle varie società sono molto diverse tra loro e costringerle tutte al medesimo habitus giuridico ha sicuramente rappresentato un elemento di impedimento ad una vera ristrutturazione delle rete • Il punto di svolta è stato, però, intorno al 2008 • l’avvio da parte di alcune società di compagne di sconti sulla modalità self • impianti della GDO con proprio marchio e pompe bianche hanno dato avvio a politiche aggressive • Le società sono indotte a “individuare” porzioni di reti “portanti” su cui investire in marketing ed in rapporti con i gestori • Aumenta la conflittualità con associazioni dei gestori con riferimento a quegli impianti lasciati invece “al loro destino”
La liberalizzazione delle forme contrattuali • La posizione dell’AGCM (segnalazione AS901 al Governo del 5/1/2012): • “l’Autorità ritiene necessario che in tempi brevi vengano adottate le seguenti misure pro-concorrenziali: […] • estensione della liberalizzazione delle forme contrattuali, prevista dal comma 12 dell’art. 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, a tutte le relazioni tra proprietari degli impianti e gestori (e dunque anche a quelle relative all’utilizzo delle infrastrutture che attualmente è regolato solo attraverso il comodato gratuito), consentendo l’utilizzo di tutte le tipologie contrattuali previste dall’ordinamento ed eliminando il vincolo della tipizzazione tramite accordi aziendali, nella prospettiva di sviluppare una rete distributiva maggiormente indipendente dalle compagnie petrolifere. La piena liberalizzazione delle forme contrattuali consentirebbe, da un lato, di aumentare l’autonomia del gestore rispetto al soggetto proprietario dell’impianto incentivando, ad esempio, forme di aggregazione di piccoli operatori nell’attività di approvvigionamento, dall’altro, potrebbe consentire alle società petrolifere di rifornire anche punti vendita non appartenenti alla propria rete”
La liberalizzazione delle forme contrattuali • L’AGCM ha preso atto del fatto che l’art. 17 L. 27/2012 che prevede una prima fase di definizione delle varie tipologie contrattuali tramite accordo interprofessionale • La posizione dell’AGCM al riguardo è tuttavia chiara: • le parti coinvolte possono ovviamente incontrarsi, come prevede la legge, per giungere ad un accordo entro il mese di agosto del 2012; quello che non possono, tuttavia, ricevere è un assenso preventivo all’attuazione di una norma della quale si è segnalata per tempo la problematicità concorrenziale; • quanto più la negoziazione interprofessionale si limiterà a definire una cornice comune per ogni forma contrattuale, lasciando alla libera negoziazione aziendale il maggior numero di elementi economici dei contratti, tanto meno ci potranno essere profili di criticità concorrenziale • In caso di mancato accordo tra le Parti, l’AGCM eserciterà il suo potere di advocacy nei confronti del MISE affinchè la definizione delle suddette tipologie contrattuali “per decreto” avvenga nel rispetto dell’autonomia delle imprese => EVITARE RI-REGOLAMENTAZIONE
Allentamento del vincolo di esclusiva • Art. 17, comma 1: possibilità da subito solo per i gestori titolari degli impianti punto di equilibrio realistico • Art. 17, comma 2: ampliamento delle tipologie contrattuali renderà possibile soluzioni diversificate che contemplino anche una messa in discussione (parziale o totale) dell’esclusiva per gestori non proprietari: affitto di ramo d’azienda ? • Qualsiasi novità idonea ad aumentare il numero di impianti capaci di rifornirsi in maniera indipendente è visto come sviluppo positivo • Esclusiva e “pompe bianche”: quale relazione ?