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GESTIONE DEI BENI CULTURALI

GESTIONE DEI BENI CULTURALI. ---. Costituzione. Art. 9 . La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica. La tutela del paesaggio e il patrimonio artistico-culturale Norma programmatica

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GESTIONE DEI BENI CULTURALI

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Presentation Transcript


  1. GESTIONE DEI BENI CULTURALI ---

  2. Costituzione • Art. 9 . La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica. La tutela del paesaggio e il patrimonio artistico-culturale • Norma programmatica • Tutela della persona, della formazione e dell’innalzamento culturale dell’individuo

  3. Costituzione • Art. 33 : l’arte e la scienza sono libere e libero è l’insegnamento • Ruolo attivo dei pubblici poteri • Valore della libertà della cultura

  4. Ambito internazionale • Convenzione internazionale Aia 1954 : protezione beni culturali • Bene culturale : beni mobili e immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli; località archeologiche; costruzioni d’interesse artistico; opere d’arte; manoscritti; libri ecc…..

  5. Ambito internazionale • Conv. Culturale europea 19 dicembre 1954 • Conv. Parigi 1970 e 1972 (protezione patrimonio mondiale culturale e ambientale)

  6. Unione Europea • Art. 28 trattato 1957 : azione comune degli Stati europei per la conservazione e salvaguardia beni del patrimonio culturale

  7. Normativa nazionale • Legge 1080 del 1960 : ripartizione dei musei in quattro categorie : con previsione obbligo per l’ente proprietario di disporre un regolamento di organizzazione e di funzionamento • DPR 3/1972 : importanza delle Regioni nella gestione museale e definizione della competenza regionale • 1975 : nasce il Ministero Beni Culturali

  8. Normativa nazionale • D.l.vo 616/1977: definizione delle competenze amministrative . Nuovo ruolo di Regioni e degli enti locali (Comuni e Province) che partecipano alla promozione culturale (art. 9 Cost.) • D.L.vo 112/1998 : • Tutela BB.CC. : attività diretta alla conservazione dei beni culturali • Gestione BB.CC. : attività diretta, con la riorganizzazione delle risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali cercando di valorizzarli • Valorizzazione BB.CC. : attività diretta a migliorare le condizioni d i conoscenza e conservazione dei BB.CC. e ad incrementarne la fruizione

  9. Normativa nazionale • D.Lvo 112/1998 : allo Stato la tutela dei BB.CC., a Regioni e agli enti locali la conservazione • Valorizzazione : Stato, Regioni ed enti locali : provvedono alla valorizzazione dei BB.CC. Ciascuno nel proprio ambito • Forme di cooperazione tra soggetti pubblici per attuare la valorizzazione

  10. Funzioni di valorizzazione ex d.l.vo 112/1998 • Miglioramento della conservazione fisica dei beni e loro sicurezza, integrità, valore • Miglioramento dell’accesso dei beni e diffusione della loro conoscenza anche mediante pubblicazioni • Fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite • Organizzazione di studi ricerche iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali di ricerca • Organizzazione di attività didattiche divulgative anche in collaborazione con istituti d’istruzione • Organizzazioni di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati • Organizzazione di eventi culturali connesse particolare aspetti dei beni (operazioni di restauro e di recupero) • Organizzazione di itinerari culturali individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambienti diversi, anche in collaborazione con enti e organi competenti per il turismo

  11. Riforma del titolo V della costituzione nel 2001 • Legge costituzionale 3/2001 • Stato: potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali e ambientali • Stato e regioni (legislazione concorrente): valorizzazione dei beni culturali e ambientali • Legge statale: intese coordinamento tra Stato regioni nella materia della tutela dei beni culturali

  12. riforma del titolo V Costituzione • Funzioni amministrative: attribuite principalmente comuni, poi le province, le regioni e allo maiuscole tale stato • Tutela: Stato • Valorizzazione: competenza regionale

  13. Definizione di tutela e vallo l’interazione • Sentenza 94/ 2003 della corte costituzionale • È normativa di “tutela” quando è necessario qualificare i beni culturali per determinarne il loro regime giuridico • Legislazione di tutela: finalità di individuazione, protezione, conservazione dei beni culturali con misure che impongono vincoli alla proprietà. • È normativa di “valorizzazione”in tutti gli altri casi in cui lo Stato interviene con un provvedimento

  14. Corte costituzionale 9/ 2004 • Tutta l’attività che presuppone la conservazione del bene o il recupero (restauro) rientra nella materia della tutela dei beni culturali • Competenza esclusiva dello Stato

  15. gestione • A chi compete? • Secondo il Consiglio di Stato: forte connessione tra gestione e tutela da una parte e valorizzazione dall’ altra • Nella gestione prevale l’aspetto della valorizzazione

  16. Codice dei beni culturali • Decreto legislativo 26 gennaio 2004,numero 42 • Tutela : attività diretta ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione • Funzioni di tutela attribuite al ministero per i beni e le attività culturali • Regioni, province, i comuni cooperano con il ministero

  17. Codice dei beni culturali • Valorizzazione: funzione diretta a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica • Valorizzazione: promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale • Stato regioni ed enti pubblici territoriali assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi di cultura

  18. Codice dei beni culturali • Stato, regioni, enti territoriali devono accordarsi per stabilire gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione per consentire la migliore fruizione dei beni (culturali) di proprietà pubblica • Con questi accordi il ministero dei beni culturali può trasferire alla regione o agli enti pubblici territoriali la disponibilità di istituti luoghi di cultura per consentire un’adeguata fruizione • Con gli accordi sono individuate le forme di gestione ritenute più adeguate

  19. Problemi attuativi • È complessa la concreta attuazione degli accordi • Gestione, valorizzazione, conservazione e tutela sono funzioni comunque legate • Nella gestione sono incluse funzioni essenziali come l’organizzatore personale, la manutenzione e lo sviluppo dei beni culturali • Gestione: riferibile sia alla tutela e alla valorizzazione che di volta in volta si trovi a prefiggersi

  20. Esempio: la catalogazione • Attività di catalogazione: è attività di tutela ma anche di valorizzazione e gestione • Articolo 17 codice beni culturali: regioni ed enti locali curano la catalogazione dei beni di loro appartenenza e di tutti quelli presenti sul territorio • Intervento legislativo per chiarire la portata della norma: la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze

  21. gestione • Articolo 115 codice dei beni culturali • Nella gestione rientra anche l’erogazione di servizi pubblici (servizi per i visitatori, attività culturali connesse,promozioni e sponsorizzazioni, eccetera …) • Gestione diretta o indiretta

  22. Gestione diretta • Svolta con le strutture organizzative interne alle amministrazioni, le quali sono dotate di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile • Le strutture interne devono essere provviste di donna personale tecnico • Le amministrazioni possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica

  23. Gestione indiretta • La gestione indiretta si attua con affidamento ad istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti costituiti o “partecipati” in misura prevalente dall’amministrazione pubblica a cui i beni appartengono • Per soggetti “partecipati” si intendono tutti quei soggetti pubblici come le società nelle quali la proprietà azionaria fa riferimento all’ente pubblico territoriale

  24. Gestione indiretta • La scelta del soggetto cui affidare la gestione indiretta è effettuata con la procedura ad “evidenza pubblica”.

  25. Gestione indiretta • Stato regioni ricorrono alla gestione indiretta per assicurare un’adeguata valorizzazione • La scelta tra gestione diretta e indiretta è attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficacia ed efficienza degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi (articolo 115 comma quattro)

  26. Enti locali • Per gli enti locali sussiste la necessità di coordinamento con le norme relative la gestione dei servizi pubblici • Le norme del codice dei beni culturali vanno coordinate con quelle del testo unico degli enti locali • Articolo 113 bis testo unico enti locali: l’affidamento dei servizi privi di rilevanza economica può essere dato a società per azioni, aziende speciali, società a capitale pubblico a condizione che l’ente locale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi da parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla

  27. Servizi aggiuntivi offerti dai privati • Si tratta dei servizi a pagamento presenti in forma sempre più ampia e gestiti da privati • Riguarda soprattutto i musei statali • Decreto-legge 433 del 1992: introduce privati nei musei italiani

  28. Servizi aggiuntivi offerti dai privati • Esempi : servizio di libreria, servizio di ristorazione, guardaroba, vendita di gadget • Nel 1995 aumenta il numero e la natura dei servizi da affidare in gestione ai privati • Privati: fondazioni culturali, banche, società, consorzi privati • Servizi: guida e assistenza didattica, fornitura di sussidi audiovisivi, informatici e organizzazione di mostre

  29. Servizi aggiuntivi offerti dai privati • 1997: questi servizi possono essere affidate all’esterno se non sono svolti con le risorse umane e finanziarie dell’amministrazione • È prevista la costituzione della società SIBEC (società italiana per i beni culturali spa) per la realizzazione di restauri recuperi e valorizzazione dei beni culturali con 85% di capitale statale di cui possono partecipare regioni, enti locali, privati • Esperienza fallimentare

  30. Servizi aggiuntivi offerti dai privati • 2003: costituita la società ARCUS spa • Società per lo sviluppo dell’arte cultura e spettacolo • Promozione e sostegno finanziario di progetti e di altri investimenti per la realizzazione di restauri recuperi e valorizzazione dei beni culturali ed altri interventi a favore dell’attività dello spettacolo • Si tratta di un ente controllato dalla corte dei conti ai sensi della legge 259/ 1958

  31. Musei italiani • Il ministero dei beni culturali può dare in gestione soggetti diversi da quelli statali i servizi per il miglioramento della funzione pubblica • Si tratta della esternalizzazione della gestione dei servizi culturali • Viene prevista la costituzione di una serie di società e fondazioni caso per caso • L’ambito di attività dei soggetti è circoscritto (ad esempio la fondazione si occupa della gestione della valorizzazione dei beni culturali della promozione delle attività)

  32. fondazioni • Legge 59/ 1997 (Bassanini): riordino delle istituzioni di diritto privato • Inizia la privatizzazione di molte istituzioni culturali, teatrali e di ricerca

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