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ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO. IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626. CORSO ASPP/RSPP MODULO A. IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626. CHE COS’È IL D.LGS 626 ?. ARTICOLO 1.
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ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 CORSO ASPP/RSPP MODULO A
IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 CHE COS’È IL D.LGS 626 ? ARTICOLO 1 E’ un decreto legislativo che prescrive misure per migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 PERCHÉ È IMPORTANTE ? Perché è un sistema per una migliore protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori: PROGRAMMATO Comma 1 l. d) Programmazione della prevenzione INFORMATO E PARTECIPATO Comma 1 l. s) Informazione, partec., consult. dei lavoratori/rappresentanti GLOBALE Contiene misure generali di tutela
IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 LA PREVENZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI ASSUME UNA VALENZA FONDAMENTALE NELLA NUOVA CULTURA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. SI ARTICOLA IN DUE MOMENTI FONDAMENTALI: • LA VALUTAZIONE DEI RISCHI; • LA PREDISPOSIZIONE DI TUTTE LE MISURE PER PREVENIRLI.
IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ASPETTI QUALIFICANTI DEL D.LGS.626 MODELLO PARTECIPATIVO CONSULTAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORE E DEL RLS DEFINIZIONE, INDIVIDUAZIONE E RESPONABILIZZAZIONE DEI SOGGETTI INDIVIDUAZIONE DI COMPITI, STRUMENTI E MEZZI INTRODUZIONE DI UNA NUOVA CULTURA DELLA DELLA PREVENZIONE
IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 IL D.LGS. 626/94 ED I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 LA STRUTTURA DEL DLGS.626/94
IL D.lgs. 19 SETTEMBRE 1994 n.626: LA STRUTTURA Titolo I disposizioni generali Titolo II luoghi di lavoro Titolo III uso delle attrezzature da lavoro Titolo IV uso dei DPI individuali Titolo V movimentazione manuale dei carichi Titolo V bis agenti fisici (rumore) Titolo VI uso di attrezzature munite dei VDT Titolo VI bis amianto Titolo VII protezione da agenti cancerogeni Titolo VII bis protezione da agenti chimici Titolo VIII protezione da agenti biologici Titolo VIII bis protezione da atmosfere esplosive Titolo IX sanzioni Titolo X disposizioni transitorie e finali N° 23 allegati
IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Dir. 89/391 Art. 1-29 TITOLO II LUOGHI DI LAVORO Dir. 89/654 Art. 30-33 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Dir. 89/655 Art. 34-39 TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZ. INDIVID. Dir. 89/656 Art. 40-46 TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI Dir. 90/269 Art.47-49 V bis RUMORE artt. 49 bis a 49 duodecies
IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 TITOLO VI VI bis: amianto USO ATTREZZATURE CON VIDEOTERMINALI Dir. 90/270 Art. 50-59 TITOLO VII e VII bis PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E CHIMICI MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO Dir. 90/394 Art. 60-72 TITOLO VIII E VIII bis PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI E ATMOSFERE ESPLOSIVE Dir.90/679 Art. 73-89 TITOLO IX SANZIONI Art. 90-94 TITOLO X DISP. TRANS. E FINALI Art. 95-98
IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Dir. 89/391 Art. 1-29 CAPO II SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Art. 8-11 CAPO III PREVENZ. INCENDI, EVACUAZ., PRONTO SOCCORSO Art. 12-15 CAPO IV SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 16-17
IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 CAPO V CONSULTAZ. E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI TITOLO I MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Dir. 89/391 Art. 1-29 Art. 18-20 CAPO VI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI Art. 21-22 CAPO VII DISPOSIZ. CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZ. Art. 23-28 CAPO VIII STATISTICHE INFORTUNI E MALATTIE PROFESS.LI Art. 29
IL D.LGS 19 SETTEMBRE 1994 n.626: CAMPO DI APPLICAZIONE (ART 1) IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’ PRIVATI O PUBBLICI: TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO SI APPLICA tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato SI APPLICA (Esempi) • Se vi sono lavoratori • o ad essi equiparati • Industria • Artigianato • Commercio • Ferrovie • Ospedali, Case di Cura • Istit. di Credito, Ass.ne • Studi professionistici • Amm.ni Statali e Locali • . . . . . . . . . . . . . . • Forze Armate e di Polizia • Servizi di Protezione Civile • Strutture giudiziarie, penitenziarie • Università • Istituti di istruzione e di educazione di • ogni ordine e grado • Lavoratori a domicilio e con contratto • di portierato (art. 21)
IL D.LGS 19 SETTEMBRE 1994 n.626: DEFINIZIONI LAVORATORE Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato Equiparati a lavoratori: - Soci lavoratori di coop. o di società anche di fatto - Utenti dei serv. di orientam. o di formaz. scolastica, universit., prof.le avviati presso DDL - Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formaz. prof.le nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, appar. e attrezz.di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici (non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori) DATORE DI LAVORO PRIVATO PUBBLICO - Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore - Soggetto che ha la responsabilità dell’impresa o unità produttiva(stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. - Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non con qualif. dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.
IL D.LGS 19 SETTEMBRE 1994 n.626: DEFINIZIONI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda per attività di prev. e protez. dai rischi professionali nell’azienda o nell’unità produttiva RESPONSABILE DEL S.P.P. Persona designata dal DDL in possesso di attitudini e capacità adeguate RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Persona/e elette o designate per rappresentare i lavoratori nella materia della salute e sicurezza durante il lavoro MEDICO COMPETENTE Medico in possesso di : - specializzazione in medicina del lavoro o in disciplina equipollente - autorizzazione ex art. 55 D.Lgs. 277/91 - ecc. PREVENZIONE Disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi prof.li nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno
IL D.LGS 626/94: MISURE GENERALI DI TUTELA (ART 3) Per attrezz. lavoro, sostanze, sistemaz. amb. di lavoro, processi produtt., macchine, impianti VALUTAZIONE DEI RISCHI Eliminazione dei rischi o, se non possibile, riduzione al minimo ELIMIN./RIDUZ. RISCHI ALLA FONTE Riduzione dei rischi alla fonte Sostituz. pericolo con minor pericolo Rispetto principi ergonomici Limitazione al minimo degli esposti al rischio PROGRAMMAZ. DELLA PREVENZIONE Attenuare lavoro monotono /ripetitivo Priorità protez. collett. su individ. Limitaz. agenti chimici, fisici, biologici Controllo sanitario dei lavoratori Allontanamento per motivi sanitari ORGANIZZAZ. GESTIONE Misure di emergenza Segnali di avvertimento e sicurezza Manutenz. di ambienti, attrezz., macchine, imp.ti, disposit. di sicurezza Informaz., formaz., consultaz., partecipaz., istruzioni adeguate ai lavoratori
D.LGS 626/94: OBBLIGHI DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE E PREPOSTO (ART. 4) DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO Designa Responsabile e Addetti (anche con esterni) del S.P.P. Nomina, nei casi previsti, il Medico Competente Responsabilità di valutazione e attuazione continuativa Resp. S.P.P. Per nuove attività (pubbl. o private) “Documento” entro 3 MESI dall’inizio dell’attività Elabora, custodisce e aggiorna il Documento contenente : - Valutazione dei rischi - Misure di prevenzione - Programma di attuazione Med. Comp. Rappr. Sicur. (consultaz.) Per az. famil. e fino a 10 dip. autocertificazione su valutaz. e misure Adottano e aggiornano le misure di prevenzione necessarie (c. 5)
D.LGS 626/94: OBBLIGHI DEI LAVORATORI Devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (azioni - omissioni) Non manomettono dispositivi di sicurezza, segnalaz., ecc. Non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal DDL, dirigenti, preposti Utilizzano correttamente macchine, apparecch, utensili, dispositivi di sicurezza e di protezione Si sottopongono ai controlli sanitari previsti Segnalano immediatamente al DDL, dirigenti, preposti le deficienze delle macchine, impianti, dispositivi Contribuiscono all’adempimento degli obblighi imposti dall’autorità competente I LAVORATORI
D.LGS 626/94: OBBLIGHI DEI PROGETTISTI FORNITORI INSTALLATORI (ART 6) FABBRICANTI FORNITORI PROGETTISTI Sono vietati la vendita, la fabbricazione, il noleggio, la concessione in uso, la locaz. finanz. (certificaz. - omologaz. obbligatoria) di macchine, attrezz. e impianti non rispondenti alla legislazione vigente Rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e salute INSTALLATORI MONTATORI Scelgono macchine e dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti Installano e montano gli impianti , macchine e altri mezzi tecnici secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro e secondo le istruzioni dei rispettivi fabbricanti
D.LGS 626/94: CONTRATTO DI APPALTO (ART 7) DATORE DI LAVORO VERIFICA IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE FORNISCE INFORMAZ. SUI RISCHI SPECIFICI COOPERA ALL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COORDINA E PROMUOVE LA COOPERAZIONE E IL COORDINAM. DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RISCHI DI INTERFERENZA) LAVORATORI AUTONOMI IMPRESE APPALTATRICI
D.LGS 626/94: SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART 8 - 11) Az. art. e ind. fino a 30 add. az. agr. e zoot. fino a 10 add. az. pesca fino a 20 add. altre fino a 200 add. DATORE DI LAVORO ISTITUISCE IL SPP Art. 8 SVOLGIM. DIRETTO DEI COMPITI DEL SPP Art. 10 • - N. suff. • formazione • (art. 2 del D.Lgs 195/2003) • - Mezzi e tempo • adeguati Designa il responsabile e una o più persone c. 1-2-3 Anche con supporto esterno Dichiaraz. capacità di svolgimento Organizza SPP (Art. 8) Dichiaraz. di ademp. art. 4 (o autocertificazione per az. familiari e fino a 10 addetti) Fornisce al SPP tutte le informaz. necessarie ORGANO DI VIGILANZA Relazione infort.-mal. prof. Comunica nomi, curriculum, ecc. all’Isp. del Lav. e all’A.S.L. Attestaz. frequenza a corso di formaz. (DM 16/01/97))
D.LGS 626/94: PREV. INCENDI, EVACUAZIONE, PRONTO SOCCORSO (Art. 12-15) DATORE DI LAVORO DISPOSIZIONI GENERALI (Art.12) - Organizza i rapporti con l’esterno (VV.F., Ospedali, ecc.) per le emergenze - Designa i lavorat. per le squadre di emergenza - Prende provvedim. e programmma interventi - Informa i lavoratori sulle misure prese e i comportamenti da tenere - Osserva i diritti dei lavoratori (Art. 14) EVACUAZIONE DEI LAVORAT. Prende misure per l’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato PRIMO SOCCORSO Prende provvedimenti per il Primo Soccorso DECRETI MINISTERIALI Stabiliranno linee guida per la prevenzione incendi e per le emergenze secondo il tipo di attività Stabiliranno le attrezzature di pronto soccorso, i requisiti e la formazione del personale secondo l’attività DM 388/2003 DM 10/03/98
D.LGS 626/94: SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 16-17) E’ EFFETTUATA DAL: SOLO QUANDO PREVISTA DA NORME E LEGGI SPECIFICHE (ART 5 STATUTO DEI LAVORATORI) MEDICO COMPETENTE interno, esterno, pubblico, privato COMPRENDE: ACCERT. PREVENT. ACCERT. PERIOD. VALUTAZ. IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA
D.LGS 626/94: CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI (ART. 18-20) RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (RLS) ELETTO - oltre i 15 dip. dai lavoratori tra le RSU (rappr. Sindacali) - fino a 15 dip. tra i lavorat. o tra più az. (ambito territ./comparto) NUMERO MIN. 1 fino a 200 dip. 3 da 201 a 1000 dip. 6 oltre i 1000 dip.
D.LGS 626/94: INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 21 - 22) Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività Misure e attività di protezione e prevenzione IL DDL DEVE INFORMARE CIASCUN LAVORATORE SU : Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali Responsabile SPP e medico competente Sostanze pericolose Antincendio, evacuazione, pronto soccorso Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza Durante orario di lavoro In modo periodico IL DDL DEVE FORMARE CIASCUN LAVORATORE : (Possibilità di delega) - All’assunzione - Cambio mansione - Cambio attrezz., tecnol., sostanze Formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferim. al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni In modo particolare per il Rappr. per la Sicur. In modo mirato gli addetti all’antincendio, ecc.