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PERIZIA GIURATA:. MODALITA’ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE. Dott. Chim. Domenico Mencarelli. Riferimenti normativi Decreto Legislativo 28 aprile 1998, n.406; Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22; Deliberazione 27 settembre 2000, Prot. n.004/CN/ALBO.
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PERIZIA GIURATA: MODALITA’ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE Dott. Chim. Domenico Mencarelli • Riferimenti normativi • Decreto Legislativo 28 aprile 1998, n.406; • Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22; • Deliberazione 27 settembre 2000, Prot. n.004/CN/ALBO.
L'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI È COSTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE. L'ALBO E' ARTICOLATO IN SEZIONI REGIONALI. • Sono organi dell'Albo: • a) il Comitato nazionale; • b) le sezioni regionali e le due sezioni provinciali di Trento e di Bolzano. • Il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente. • Le sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, e presso la regione autonoma Valle d'Aosta. • Il Comitato nazionale e le sezioni regionali sono interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio. Decreto Ministeriale n° 406 del 28/04/1998
DEVONO ESSERE ISCRITTE ALL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI LE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTI DA TERZI E LE IMPRRESE CHE RACCOLGONO E TRASPORTANO RIFIUTI PERICOLOSI, ESCLUSI I TRASPORTI DI RIFIUTI PERICOLOSI CHE NON ECCEDANO LA QUANTITA’ DI 30 Kg AL GIORNO O 30 litri AL GIORNO EFFETTUATI DAL PRODUTTORE DEGLI STESSI RIFIUTI. L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE RINNOVATA OGNI 5 ANNI. ART.30, comma 4, D.Lgs.22/97 L’ISCRIZIONE ED I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE, DI REVOCA, DI DECADENZA E DI ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE, NONCHE’ L’ACCETTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE, SONO DELIBERATI DALLA SEZIONE REGIONALE DELL’ALBO DELLA REGIONE OVE HA SEDE L’INTERESSATO. ART.30, comma 5, D.Lgs.22/97
ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE QUALI E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE ALL'ALBO a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; b) categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo; c) categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo; d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi; e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi; f) categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; g) categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; h) categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti; i) categoria 9: bonifica di siti; l) categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto.
CATEGORIE E CLASSI DELLE ATTIVITA' PER LE QUALI E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE ALL'ALBO. La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e' suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia: • superiore o uguale a 500.000 abitanti; • b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti; • c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti; • d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti; • e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti; • f) inferiore a 5.000 abitanti. Le categorie da 2 a 8, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da b) ad h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati: • quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate; • b) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate; • c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate; • d) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate; • e) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate; • f) quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate
PERIZIA GIURATA Nel trasporto dei rifiuti interviene una specifica figura professionale in possesso della necessaria abilitazione (laurea in INGEGNERIA, in CHIMICA, in MEDICINA – medico igienista od in BIOLOGIA) con il compito di attestare, tramite perizia tecnica giurata, l’idoneità degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti. Tale obbligo viene richiamato nel richiamato D.M.A. del 28/04/1998, n° 406; all’art. 12, comma 3: “Le imprese che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono corredare la domanda di iscrizione … con la seguente, ulteriore, documentazione: a) attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista o da un biologo iscritto all'ordine professionale, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare. c) titolo autorizzativo al trasporto di cose di cui alla legge 6 giugno 1974, n° 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché documentazione relativa all'abilitazione ADR, ove prescritti.”
DELIBERAZIONE 27/09/2000 La Deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, del 27/09/2000, prot. n° 004/CN/ALBO, circa i “Contenuti dell'attestazione a mezzo di perizia giurata, stabilisce le modalità di redazione ed i contenuti della perizia nonché dell'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all’art.12, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n° 406”. DATI RIGUARDANTI LA DITTA INDIVIDUATI NELLA PERIZIA: RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE P.IVA e COD. FISCALE LEGALE RAPPRESENTANTE RESPONSABILE TECNICO
DATI RIGUARDANTI IL VEICOLO/I INDIVIDUATI NELLA PERIZIA: • fabbrica/tipo • numero di targa • numero di telaio • omologazione o approvazione • carrozzeria; attrezzature installate • dispositivi di sicurezza indipendenti da errore umano in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare (es.: veicoli in fase di lavoro = freni bloccati) • revisione risultante dalla carta di circolazione • uso proprio o uso di terzi • eventuale licenza al trasporto di cose in conto proprio e relativi codici • dell’attività economica, delle cose o classi di cose che possono essere trasportate • eventuale autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi o iscrizione • all’Albo autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 1998, n° 85.
TIPOLOGIE DEI RIFIUTI PER I QUALI SI RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE Devono essere fedelmente riportate nella perizia tutte le tipologie di rifiuti per i quali il veicolo viene dichiarato idoneo, ed in particolare le singole tipologie di rifiuti con i relativi CER. Esempio: Elenco dei Codici CER per i quali si richiede autorizzazione all’iscrizione per la Categoria 4 classe C. Nel caso in cui l’autorizzazione fosse richiesta per la Categoria 2, relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, i rifiuti devono essere elencati così come indicato nell’Allegato1, Suballegato1. Esempio:
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO • Nella Perizia giurata devono essere sempre ben specificate le modalità e le condizioni di effettuazione del trasporto in relazione alle diverse tipologie di rifiuti per i quali è richiesta l’iscrizione. • Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare non rientrino nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose, le carrozzerie dei veicoli devono avere, in relazione allo stato fisico dei rifiuti, le seguenti caratteristiche: • RIFIUTI ALLO STATO LIQUIDO O FANGOSO • Per il trasporto in cisterna dei rifiuti allo stato liquido o fangoso possono essere utilizzate, compatibilmente con il tipo di rifiuto, cisterne per spurgo pozzi neri (se munite di idoneo titolo autorizzativo) ovvero cisterne attrezzate con idonee apparecchiature per il carico e lo scarico. Possono essere utilizzate, altresì, cisterne per il trasporto di merci pericolose alle condizioni indicate dal progettista e/o dal costruttore.
RIFIUTI ALLO STATO SOLIDO • I rifiuti solidi, granulari o pulverulenti possono essere trasportati con carrozzerie aventi almeno le seguenti caratteristiche: • non deteriorabili in relazione al tipo di trasporto da effettuare, alla durata e frequenza d’uso nei limiti della normale utilizzazione del veicolo; • essere facilmente bonificabili (per es. mediante getti di acqua, vapore, ecc.); • consentire facilmente il carico e lo scarico; • essere a tenuta, in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare, con possibilità di aperture che evitino il formarsi di soprapressioni interne.
CARROZZERIE STABILMENTE INSTALLATE • Dalla perizia devono risultare: • il materiale e lo spessore delle pareti; • l’altezza delle sponde; • la copertura; • il dispositivo di ribaltamento posteriore; • la possibilità o meno di fenditure nelle giunzioni; • la possibilità di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile. Qualora sul veicolo fossero presenti carrozzerie mobili nella perizia dovrà essere evidenziato il tipo di carrozzeria utilizzabile, così come risulta dalla carta di circolazione del veicolo (che si allega).
ACCERTAMENTO DEL PERITO INCARICATO Deve essere effettuato almeno un sopralluogo per ciascuna delle carrozzerie della stessa tipologia riportate nella perizia. Il sopralluogo deve accertare: • tutte le caratteristiche ritenute indispensabili al fine di un regolare trasporto di rifiuti; • il materiale e lo spessore delle pareti; • l’altezza delle sponde; • la copertura; • il dispositivo di ribaltamento posteriore; • la presenza o meno di fenditure nelle giunzioni; • la possibilità di bonifica; • ogni altro elemento ritenuto utile.
Il sopralluogo deve accertare inoltre: • il funzionamento delle eventuali attrezzature ausiliarie necessarie per il carico e lo scarico dei rifiuti • le attrezzature di emergenza • l’etichettatura fissa riportante le indicazioni prescritte • i pannelli e i segnali previsti dal Codice della Strada Nella Delibera viene precisato anche che l’attestazione dell’idoneità di più di un veicolo può essere redatta in un unico documento, purché vengano riportati, per ciascun veicolo, tutti gli elementi richiesti.
Prot. n. 004/CN/ALBO 24 OTTOBRE 2000 Deliberazione 27 settembre 2000. Contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n.406 Articolo 1 (Generalità) 1. L'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 12, comma3, lettera a), del decreto 28 aprile 1998, n.406,deve essere attestata a mezzo di perizia giurata, in proseguo denominata perizia. 2. Nella perizia devono essere individuati e precisati i seguenti dati: a) dati riguardanti i veicoli: Fabbrica/tipo; numero di targa; numero di telaio; omologazione o approvazione; carrozzeria; attrezzature installate; dispositivi di sicurezza indipendenti da errore umano in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare (es.: veicoli in fase di lavoro = freni bloccati); revisione risultante dalla carta di circolazione; uso proprio o uso di terzi; eventuale licenza al trasporto di cose in conto proprio e relativi codici dell'attività economica, delle cose o classi di cose che possono. essere trasportate; eventuale autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi o iscrizione all' Albo autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 1998, n.85. b) le tipologie di rifiuti per i quali il veicolo viene dichiarato idoneo, ed in particolare le singole tipologie di rifiuti con i reIativi C.E.R. c) le modalità e le condizioni di effettuazione del trasporto in relazione alle diverse tipologie di rifiuti per i quali è richiesta l'iscrizione. 3. L'attestazione dell'idoneità di più di un veicolo può essere redatta in un unico documento, purché vengano riportati, per ciascun veicolo, tutti gli elementi richiesti ai commi 1 e 2.
Articolo 2 (Attribuzioni del responsabile tecnico) 1. Il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dalla perizia nonché il rispetto delle modalità in relazione alle diverse tipologie di rifiuti, sono effettuati e garantiti dal responsabile tecnico. 2. Il responsabile tecnico è tenuto a dare senza indugio comunicazione al legale rappresentante dell'impresa e alla Sezione regionale dell'Albo dell'eventuale idoneità dei veicoli.
Articolo 3 (Rifiuti classificabili come merci pericolose e altri rifiuti) 1. Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare rientrino nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose, la perizia deve indicare, per ogni tipologia o gruppi di tipologie di rifiuti; le corrispondenti classi ADR ed il trasporto deve avvenire con le modalità di cui all'art. 168 del Codice della Strada. 2. Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare non rientrino nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose, le carrozzerie dei veicoli devono avere, in relazione allo stato fisico dei rifiuti, le seguenti caratteristiche: a) Per il trasporto in cisterna dei rifiuti allo stato liquido o fangoso possono essere utilizzate, compatibilmente con il tipo di rifiuto, cisterne per spurgo pozzi neri (se munite di idoneo titolo autorizzativo) ovvero cisterne attrezzate con idonee apparecchiature per il carico e lo scarico. Possono essere, utilizzate altresì, cisterne per il trasporto di merci pericolose alle condizioni indicate dal progettista e/o dal costruttore. b) I rifiuti solidi, granulari o pulvirulenti possono essere trasportati con carrozzerie aventi almeno le seguenti caratteristiche: -non deteriorabili in relazione al tipo di trasporto da effettuare, alla durata e frequenza d'uso nei limiti della normale utilizzazione del veicolo; - essere facilmente bonificabili (per es. mediante getti di acqua vapore, ecc.); - consentire facilmente il carico e lo scarico; - essere a tenuta, in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare, con possibilità di aperture che evitino il formarsi di sovrapressioni interne. 3. I mezzi destinati al trasporto dei rifiuti di origine animale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.508, non possono essere destinati al trasporto di altre tipologie di rifiuti.
Articolo 4 (carrozzerie stabilmente installate) 1. Le caratteristiche rilevate in sede di effettuazione della perizia e ritenute indispensabili al fine di un regolare trasporto di rifiuti, quali il materiale e lo spessore delle pareti, l'altezza delle sponde, la copertura, il dispositivo di ribaltamento posteriore, la possibilità o meno di fenditure nelle giunzioni, la possibilità di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile, devono risultare dalla perizia medesima ed essere riportate nel provvedimento di iscrizione. Articolo 5 (carrozzerie mobili) 1. La perizia deve indicare il tipo di carrozzeria utilizzabile, come risulta dalla carta di circolazione del veicolo. 2. L'accertamento del perito deve essere effettuato su almeno una delle carrozzerie della stessa tipologia proposte. Le caratteristiche rilevate e ritenute indispensabili al fine di un regolare trasporto di rifiuti, quali il materiale e lo spessore delle pareti, l'altezza delle sponde, la copertura, il dispositivo di ribaltamento posteriore, la possibilità o meno di finediture nelle giunzioni, la possibilità di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile, devono risultare nella perizia ed essere riportate nel provvedimento d'iscrizione. Articolo 6 (imballaggi) 1. Per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, si fa riferimento alle appendici A5 eA6 dell'ADR. 2. Per le tipologie di rifiuti che non rientrino nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose il riferimento alle norme delle sopracitate appendici ha luogo solo in quanto le stesse siano applicabili (Ad. es. non ricorre l'approvazione degli imballaggi da parte dell'Autorità competente o da organismi da essa designati, prevista dalla normativa ADR).
Articolo 7 • (prove di funzionamento) • La perizia deve accertare il funzionamento delle eventuali attrezzature ausiliarie necessarie per il carico e lo scarico dei rifiuti ivi comprese le attrezzature di emergenza, l'etichettatura fissa con le indicazioni prescritte, i pannelli e i segnali previsti dal Codice della Strada. • Articolo 8 • (disposizioni transitorie e finali) • 1. Le perizie già rilasciate alla data di adozione della presente deliberazione restano valide ed efficaci per tutta la durata del periodo di iscrizione in corso. • 2. In sede di rinnovo dell'iscrizione, la perizia può essere sostituita da apposita dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti della legge 16/68, con la quale il legale rappresentante dell'impresa e il responsabile tecnico, consapevoli delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o mendaci, attestano i dati, le condizioni, le prescrizioni, le caratteristiche ed i requisiti individuati ed attestati nella perizia rilasciata ai sensi della presente deliberazione continuano ad essere attuali, sono rispettati e sono conformi a quanto previsto per l'esercizio dell'attività dalla normativa vigente. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 2. • 3. La deliberazione prot. n. 001 del 17 novembre 1997 è abrogata.
APPLICABILITA’ DELLE NORME ADR 2001 AI RIFIUTI PERICOLOSI Per rifiuti speciali pericolosi si deve applicare la normativa specifica per il trasporto su strada delle merci pericolose (normativa ADR – Direttiva 94/55/CE e successive modifiche ed adeguamenti), laddove ricorrano le condizioni oltre descritte. QUADRO GENERALE A tutt’oggi, per il trasporto dei rifiuti pericolosi, vige una doppia normativa: le norme tecniche della Deliberazione del Comitato Interministeriale del luglio 1984 (paragrafo 2.3), non abrogate dal decreto legislativo n. 22/97 e la normativa ADR, laddove applicabile, in quanto non è sufficiente che un rifiuto sia pericoloso per essere sottoposto alle prescrizioni dell’ADR. Questo implica che la pericolosità deve essere correlata alle intrinseche caratteristiche chimico - fisiche del rifiuto e non alla finalizzazione di chi o di cosa debba essere tutelato (ambiente o persone). Non è possibile un’automatica assegnazione tout-court ad una classe ADR. Ciò che lo impedisce sono i criteri di determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche e delle proprietà tossicologiche fissate dall’ADR per quella classe di pericolo; parametri che devono essere riscontrati anche per il rifiuto già classificato pericoloso in base al CER o in base alla caratterizzazione analitica (per le “voci specchio”).
COMPARAZIONE FRA ADR E RIFIUTI Per una comparazione bisogna prendere in esame le seguenti classi di pericolo: H3 Infiammabile F > 55°C H6 Molto tossico T+ 1.000 mg/kg (0,1%) H6 Tossico T 30.000 mg/kg (3%) H8 Corrosivo come R35 C 10.000 mg/kg (1%) H8 Corrosivo come R34 C 50.000 mg/kg (5%) Nello specifico dell’attività, preso atto delle caratteristiche del cassone e sue dotazioni, anche di sicurezza, non debbono essere trasportati rifiuti caratterizzati da classi di pericolo H3, per cui le classi su cui accentrare l’attenzione sono esclusivamente H6 ed H8 (ed inoltre H5). La definizione di tossicità e di corrosività è rapportata alla concentrazione della sostanza tossica o corrosiva presente nel rifiuto, sopra riportata (sia esso miscela o soluzione).
Si è visto che un rifiuto pericoloso secondo il CER non è automaticamente soggetto alla disciplina dell’ADR e si sono esaminati i criteri da seguire per l’eventuale attribuzione del rifiuto ad una classe ADR e per assegnare lo stesso ad un numero ONU. Tale base non è sufficiente a determinare di per sé una possibile assimilazione di un qualsiasi rifiuto pericoloso ad una materia dell’ADR e quindi attribuire ad esso ONU, Kemler, classe di trasporto, etichettatura ecc. I rifiuti infatti spesso sono caratterizzati dalla presenza di molteplici sostanze mentre la norma ADR riguarda le “merci” che hanno la caratteristica di contenere sostanze e/o miscele ben definite di esse. Inoltre, ai fini del D.Lgs. 22/97, il rifiuto viene classificato per attività di provenienza per cui è possibile che rifiuti merceologicamente simili, abbiano codice CER diverso. Ciò impedisce la assegnazione diretta ad una classe ADR, per la quale è necessario conoscere, sulla base della dichiarazione del produttore del rifiuto, quali sostanze sono state usate nel processo che ha originato quel rifiuto e, successivamente al riscontro analitico delle sostanze effettivamente presenti nel rifiuto, di volta in volta, attribuire la classe di rischio delle singole sostanze presenti nell’ADR tenendo sempre conto del rischio prevalente.
CONCLUSIONI • Pertanto particolare importanza rivestono le informazioni in merito alle classi di pericolo da pretendere all’atto del conferimento (riportate sul FIR in funzione delle risultanze della caratterizzazione analitica) da definirsi sulla base della natura del processo e delle materie impiegate per produrre il rifiuto, che dovranno tenere conto dei riscontri analitici e delle corrispondenti frasi di rischio R per le molecole pericolose individuate, sulla base delle seguenti normative: • D.Lgs. n°22/97 • Decisione 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni 2001/118/C.E., 2001/119/C.E. e 2001/573/C.E., sostitutive delle precedenti Decisioni recepite negli Allegati A e D del D.Lgs. n°22 e negli Allegati dei D.M. 141/98-145/98-148/98 • D.M. 11/04/2001
ASSEGNAZIONE DELLE POSSIBILI CLASSI ADR. Visto il DM 4/9/1996 e successive modifiche ed integrazioni, per i rifiuti specifici contenenti sostanze pericolose, in relazione all’assegnazione delle corrispondenti classi ADR, si dovrà tenere conto sia delle dichiarazioni del produttore dei rifiuti circa la natura dei processi e delle materie prime ed intermedi che li hanno prodotti, sia della natura delle molecole individuate e della loro concentrazione. Dovranno essere sempre indicate pertanto (qualora le tipologie da trasportare rientrino nell’applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose) le corrispondenti classi ADR ed il trasporto dovrà avvenire con le modalità di cui all’art.168 del Codice della strada. ESEMPI
I rifiuti pericolosi oggetto del trasporto, laddove sottoposti a normativa ADR, trasportabili con il mezzo, appartengono (nell’esempio) esclusivamente alle seguenti classi: Classe 8: Materie corrosive; Classe 6.1:materie tossiche (con esclusione della classe 6.2); Classe 9: Materie e oggetti pericolosi diversi; con le seguenti prescrizioni: gli imballaggi per i rifiuti pericolosi devono essere conformi alle prescrizioni tecniche dell’ADR; i trasporti dei rifiuti pericolosi devono essere effettuati per categorie omogenee di rifiuti previste nell’allegato G1 al D.Lgs. n°22/97 e presentare medesime caratteristiche di pericolo elencate nell’allegato al D.Lgs n°22/97; nel cassone non possono essere contenuti rifiuti pericolosi e non pericolosi; nel caso di trasporti di rifiuti pericolosi di medesima categoria e da medesima caratteristica di pericolo, con codice differente, devono essere previsti doppi contenimenti. Comunque, anche qualora le tipologie di rifiuto contenente molecole pericolose non dovessero rientrare nell’applicazione specifica della disciplina di cui trattasi, la carrozzeria del veicolo dovrà comunque mantenere sempre le caratteristiche costruttive e dimensionali osservate ed in particolare: non risultare mai deteriorabile.