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Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale del Gruppo FS. TOSCANA. In relazione: alla vigente normativa in tema di licenziamenti collettivi
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Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale del Gruppo FS TOSCANA
In relazione: • alla vigente normativa in tema di licenziamenti collettivi • all’evoluzione della disciplina della previdenza obbligatoria e degli ammortizzatori sociali • al trasferimento all’INPS del Fondo Speciale di previdenza obbligatoria per il personale del Gruppo FS Si è intervenuti su: • Collocazione istituzionale del Fondo • Prestazioni • Procedure
Collocazione Istituzionale A seguito del mutato contesto di riferimento, in conformità con quanto previsto dall’art.2, comma 28 della legge 662\1996 il Fondo dovrà essere trasferito presso l’INPS. Il nuovo, accordo integra e modifica l’attuale Fondo Istituito con l’accordo del 21.05.1998 ai sensi dell’art.59 , comma 6, della legge 447/1997, per tener conto del mutato contesto di riferimento. Il Fondo attualmente ha a disposizione circa 125 milioni di euro, utilizzabili però esclusivamente per le prestazioni ordinarie (e non per l’accompagnamento a pensione). I tempi per la attivazione saranno orientativamente di qualche mese dalla data della stipula del nuovo accordo.
Finalità del Fondo Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL delle Attività ferroviarie 16.4.2003 e il Contratto aziendale 16.4.2003 e relativi accordi complementari (FS, RFI, Trenitalia, Ferservizi e Italferr), che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro: a) favoriscano il mutamento e l’adeguamento delle professionalità; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
Finanziamento del Fondo Per le prestazioni ordinarie (di cui all’articolo 6, lettere a, b): - Contributo ordinario annuo dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti. - Contributo aggiuntivo, a totale carico del datore di lavoro, pari all’importo della contribuzione previdenziale correlata (compresa la quota a carico del lavoratore) Per le prestazioni straordinarie (di cui all'articolo 6, lettera c): • Contributo straordinario, a totale carico del datore di lavoro, il cui ammontare è pari all’importo lordo degli assegni straordinari da erogare ai lavoratori interessati • Contributo aggiuntivo, a totale carico del datore di lavoro, pari all’importo della contribuzione previdenziale correlata (compresa la quota a carico del lavoratore)
Comitato Amministratore Sarà composto da 12 componenti di cui 6 di indicazione sindacale e 6 di indicazione aziendale, più il rappresentante del collegio sindacale dell’Inps o un suo delegato con voto consultivo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2\3. Ha compiti di vigilanza, delibera gli interventi a sostegno del reddito, dirime i ricorsi, assolve tutti i compiti demandati dalle leggi, regolamenti accordi o dal Ccnl
Prestazioni del Fondo Ordinarie Straordinarie • da programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale; • da riduzioni dell'orario di lavoro/ part-time. • l'erogazione di un assegno mensile per il sostegno al reddito, di importo pari alla pensione che verrà maturata al momento dell’uscita dal Fondo per un periodo massimo di 18 mesi. Per un periodo massimo di 48 mesi In entrambi i casi, per i periodi di permanenza nel Fondo, viene versata a totale carico dell’azienda (compresa, quindi, la quota a carico del lavoratore) la contribuzione previdenziale “correlata” (vedi slide successiva) Per il finanziamento della retribuzione dei lavoratori nei periodi in cui gli stessi, per il superamento o per il contenimento delle situazioni concordate di eccedenza di personale, siano interessati: Per l’accompagnamento alla pensione (cioè fino alla prima “finestra” utile per ottenerne l’erogazione) dei lavoratori risultati eccedentari nel quadro di processi concordati di riduzione del personale, attraverso:
Prestazioni ordinarie Articolo 9 comma 6 Articolo 9 comma 7 • si somma la retribuzione lorda percepita dagli interessati nei 12 mesi precedenti quello nel quale si avvia la procedura sindacale per la collocazione nel Fondo (vedi art. 9, comma 11 e Accordo di procedura), • si detraggono, dalla somma di cui alla lettera a., le somme percepite nei 12 mesi a titolo di: - compenso per lavoro straordinario, - trasferta ai sensi dell’art. 72, punto 1 del CCNL del 16.4.2003, - Premio di risultato, - indennità di trasferimento, - erogazioni una tantum a qualsiasi titolo; c. l’importo b. viene diviso per 12. Nei casi di riconversione e/o riqualificazione professionale, il fondo paga un assegno ordinario di importo pari al 100% della retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari. La retribuzione mensile lorda dell'interessato, utile per la determinazione dell'assegno ordinario è così calcolata: Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro/part-time il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale importo riconosciuto dagli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente e percepiti dai lavoratori, nei casi di situazioni di ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali. In questo caso l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 70% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese.
Semplificando Se il lavoratore è in riconversioneo riqualificazioneprofessionale percepisce il 100% della retribuzione media mensile lorda calcolata sui 12 mesi precedenti. Se è in part-time\riduzione di orario, percepirà la somma dei seguenti due importi: - dalle Ferrovie, la paga corrispondente alla prestazione effettivamente resa; • dal Fondo, un assegno ordinario pari al 70% della retribuzione media mensile lorda calcolata sui 12 mesi precedenti, rapportato alla percentuale di prestazione non resa. La contribuzione previdenziale “correlata” per la parte delle retribuzioni a carico del fondo è a totale carico della Ferrovia, per cui il lavoratore non pagherà, su tali retribuzioni, il contributo del 9,19% per la pensione. Il lavoratore matura il TFR anche nel periodo di permanenza nel Fondo: per la quota a carico del Fondo, la retribuzione di riferimento è quella media dell’anno precedente (vedi slide n. 7). Esempio di part-time al 50% in un mese il dipendente lavora 18 ore a settimana (o 11 giorni sui 22 lavorabili), per cui percepirà: • da Ferrovie, per la prestazione effettivamente resa, il 50% della retribuzione lorda mensile spettante a chi lavora a tempo pieno; • dal Fondo, il 50% del 70% (che è pari al 35%) della retribuzione media mensile lorda calcolata sui 12 mesi precedenti. Complessivamente il lavoratore percepirà, per tutto il periodo in cui rimane nel fondo, l’85% di quella che sarebbe stata la sua paga intera se lavorasse a tempo pieno. Il valore reale, però, che intasca il lavoratore, per effetto dei contributi per la pensione pagati per intero dall’azienda, è circa l’88% della paga normale.
In Più Nel caso in cui durante il periodo di permanenza nel Fondo intervengano accordi contrattuali che prevedano incrementi delle voci fisse e continuative della retribuzione, la misura dell’assegno ordinario verrà rideterminata con effetto dalla data di decorrenza degli incrementi.
Divieti L'erogazione dell’assegno ordinario da parte del Fondo è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario/part-time non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta valido quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
Prestazioni straordinarie Il Fondo paga: • l’importo netto della pensione di anzianità o di vecchiaia, calcolata come se il lavoratore ne avesse già maturato il diritto (momento dal quale cessa il versamento della contribuzione “correlata”), • l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario, versandolo direttamente al Fisco per conto del lavoratore interessato. Inoltre, il Fondo versa all’INPS la contribuzione previdenziale “correlata”, calcolata cioè sulla retribuzione media mensile lorda calcolata sui 12 mesi precedenti, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo, fino al raggiungimento del “diritto” (e non della “finestra”) alla pensione di anzianità o di vecchiaia (art. 10, comma 5).
ESEMPI Requisiti per andare in pensione: Anzianità quota 95 (59 anni di età e minimo 36 di contributi) dal 01.07.2009 al 31.12.2010 Anzianità quota 96 (60 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2011 al 31.12.2012 Anzianità quota 97 (61 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2013 I lavoratori maturano la pensione di vecchiaia a 65 anni. Le lavoratrici, a richiesta, a 60 anni Il personale “viaggiante” e manovra matura la pensione di vecchiaia a 58 anni Anzianità prima di vecchiaia Lavoratore con 57 anni di età e 34 di contribuzione al 30.12.2008 collocato nel fondo a luglio 2009: - raggiungerà quota 95 il 30.12.2010 (diritto a pensione) - la finestra si apre il 01.07.2011. Percepirà l’assegno straordinario del fondo per 24 mesi: da luglio 2009 a giugno 2011 (finestra) L’importo dell’assegno sarà pari alla pensione calcolata su 36 anni di contributi: 34,5 fino al 30.6.2009 (collocazione nel Fondo il 01.07.2009) + 1,5 dal 01.07.2009 al 30.12.2010 (diritto a pensione, quota 95) La contribuzione previdenziale “correlata” verrà versata dall’azienda fino a dicembre 2010 (diritto a pensione)
ESEMPI Requisiti per andare in pensione: Anzianità quota 95 (59 anni di età e minimo 36 di contributi) dal 01.07.2009 al 31.12.2010 Anzianità quota 96 (60 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2011 al 31.12.2012 Anzianità quota 97 (61 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2013 I lavoratori maturano la pensione di vecchiaia a 65 anni.Le lavoratrici, a richiesta, a 60 anni Il personale “viaggiante” e manovra matura la pensione di vecchiaia a 58 anni Anzianità prima di vecchiaia Lavoratore con 53 anni di età e 36 di contribuzione al 30.12.2008 collocato nel fondo a luglio 2009: - raggiungerà 40 anni di contributi il 30.12.2012 (diritto a pensione) - la finestra si apre il 01.04.2013 Percepirà l’assegno straordinario del fondo per 45 mesi: da luglio 2009 a marzo 2013 (finestra) L’importo dell’assegno sarà pari alla pensione calcolata su 37 anni di contributi. La contribuzione previdenziale “correlata” sarà versata dall’azienda fino a dicembre 2012 (diritto a pensione)
ESEMPI Requisiti per andare in pensione: Anzianità quota 95 (59 anni di età e minimo 36 di contributi) dal 01.07.2009 al 31.12.2010 Anzianità quota 96 (60 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2011 al 31.12.2012 Anzianità quota 97 (61 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2013 I lavoratori maturano la pensione di vecchiaia a 65 anni.Le lavoratrici, a richiesta, a 60 anni Il personale “viaggiante” e manovra matura la pensione di vecchiaia a 58 anni Vecchiaia prima di anzianità Lavoratrice con 58 anni di età e 32 anni di contribuzione al 30.12.2008 collocata nel fondo a luglio 2009, che richieda la pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età: - non raggiungerà quota 95 al 30.12.2010 - raggiungerà i 60 anni di età al 30.12.2010 (diritto a pensione di vecchiaia) - la finestra si apre dal 01.04.2011 Percepirà per 21 mesi l’assegno straordinario del fondo: da luglio 2009 a marzo 2001 (finestra) L’importo dell’assegno sarà pari alla pensione calcolata su 34 anni di contributi: 32,5 fino al 30.6.2009 (collocazione nel Fondo il 01.07.2009) + 1,5 da 01.07.2009 a 30.12.2010 (diritto a pensione di vecchiaia) La contribuzione previdenziale “correlata” verrà versata dall’azienda fino a dicembre 2010 (diritto a pensione di vecchiaia)
ESEMPI Requisiti per andare in pensione: Anzianità quota 95 (59 anni di età e minimo 36 di contributi) dal 01.07.2009 al 31.12.2010 Anzianità quota 96 (60 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2011 al 31.12.2012 Anzianità quota 97 (61 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2013 I lavoratori maturano la pensione di vecchiaia a 65 anni.Le lavoratrici, a richiesta, a 60 anni Il personale “viaggiante” e manovra matura la pensione di vecchiaia a 58 anni Vecchiaia prima di anzianità Lavoratrice con 58 anni di età e 32 anni di contribuzione al 30.12.2008 collocata nel fondo a luglio 2009, che non richieda la pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età: - raggiungerà quota 96 al 30.12.2011 (diritto a pensione) - la finestra si apre dal 01.07.2012 Percepirà per 36 mesi l’assegno straordinario del fondo: da luglio 2009 a giugno 2012 (finestra) L’importo dell’assegno sarà pari alla pensione calcolata su 35 anni di contributi: 32,5 fino al 30.6.2009 (collocazione nel Fondo il 01.07.2009) + 2,5 dal 01.07.2009 al 30.12.2011 (diritto a pensione, quota 96) La contribuzione previdenziale “correlata” verrà versata dall’azienda fino a dicembre 2011 (diritto a pensione)
ESEMPI Requisiti per andare in pensione: Anzianità quota 95 (59 anni di età e minimo 36 di contributi) dal 01.07.2009 al 31.12.2010 Anzianità quota 96 (60 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2011 al 31.12.2012 Anzianità quota 97 (61 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2013 I lavoratori maturano la pensione di vecchiaia a 65 anni.Le lavoratrici, a richiesta, a 60 anni Il personale “viaggiante” e manovra matura la pensione di vecchiaia a 58 anni Vecchiaia prima di anzianità Macchinista con 56 anni di età e 30 di contribuzione al 30.12.2008 collocato nel fondo a luglio 2009: - non raggiungerà quota 95 al 30.12.2010 - raggiungerà i 58 anni di età al 30.12.2010 (diritto a pensione di vecchiaia) - la finestra si apre dal 01.04.2011 Percepirà per 21 mesi l’assegno straordinario del fondo: da luglio 2009 a marzo 2011 (finestra) L’importo dell’assegno è pari alla pensione calcolata su 32 anni di contributi: 30,5 fino al 30.6.2009 (collocazione nel Fondo il 01.07.2009) + 1,5 da 01.07.2009 a 30.12.2010 (diritto a pensione di vecchiaia) La contribuzione previdenziale “correlata” verrà versata dall’azienda fino a dicembre 2010 (diritto a pensione di vecchiaia)
Semplificando • Il Fondo verserà al lavoratore un assegno che sarà pari alla pensione netta che il ferroviere maturerà al raggiungimento del diritto a pensione e che gli verrà corrisposta fino al momento in cui uscirà dal fondo (finestra) (non quello in cui vi entra) ed al Fisco verserà , per conto del lavoratore, l’ammontare delle imposte dovute sull’assegno erogato. Ciò significa che il lavoratore percepirà il netto del suo massimo maturabile in anticipo, circa il 2% in più per ogni anno. In più non dovrà pagare il 9,19% per la sua parte di contribuzione previdenziale “correlata” che rimane a completo carico dell’azienda che la verserà al Fondo. • Nel caso in cui il lavoratore sia prima collocato nel Fondo per un periodo in cui percepisca un assegno ordinario che gli riduce la paga al 70% della media dell’anno precedente e poi sia ricollocato nel Fondo per l’accompagnamento a pensione,i periodi di riduzione della paga permanenza nel fondo non faranno media per il computo delle prestazioni né quella straordinaria (la pensione) né quella ordinaria.
Semplificando Non del tutto chiarito è il regime fiscale al quale saranno sottoposte le prestazioni straordinarie del Fondo. Al momento esistono i precedenti del Fondo dei bancari, dei postali e quello degli ex Monopoli di Stato. I primi due prevedono un regime di tassazione “agevolata” simile a quella in vigore per il TFR, l’ultimo invece è soggetto a tassazione ordinaria. Se fosse applicato il sistema agevolato ci sarebbe un vantaggio per le minori tasse pagate, controbilanciato dal fatto che l’ex lavoratore non ha più la possibilità di dedurre dalle tasse eventuali mutui, spese mediche. Lo potrà fare solo se si farà mettere a carico di qualche altro familiare. Una volta uscito dal Fondo la tassazione della pensione sarà nuovamente di tipo ordinario con tutto quello che ne consegue, soprattutto una aliquota più elevata. La riserva sarà sciolta non appena sarà noto il parere dell’Agenzia delle Entrate che sarà chiamata a rispondere ad uno specifico interpello.
Ulteriore opzione Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo lordo corrispondente al 60% del valore attuale dell’importo lordo mensile dell’assegno straordinario spettante moltiplicato per il n° di mesi previsti di permanenza del lavoratore nel Fondo, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipulazione dell’ accordo In tali casi la contribuzione correlata non è dovuta e, pertanto, non verrà versata.
Divieti Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore collocato nel fondo percepisca redditi provenienti da concorrenti viene a cessare immediatamente la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento della contribuzione correlata. Il lavoratore è obbligato a comunicare al Fondo l’eventuale instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.
Possibilità Nel caso in cui il lavoratore voglia lavorare presso altre imprese non concorrenti o svolgere attività autonoma deve comunicarlo al Fondo. Il Fondo provvederà a ridurre l’assegno e il versamento della contribuzione correlata in misura proporzionale ai redditi percepiti dal lavoratore. Il calcolo verrà fatto in modo da garantire comunque che il lavoratore percepisca la stessa quantità di denaro prevista per la prestazione straordinaria. Ovvero, non percepirà più nulla quando i redditi da lavoro saranno pari all’ammontare della prestazione straordinaria.
Attenzione In caso di inadempimento dell'obbligo di comunicazione di instaurazione del rapporti di lavoro (subordinato o autonomo) il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.
Durata del Fondo Il Fondo avrà una durata di 10anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di recepimento degli accordi in data 15 maggio 2009. Dopo gli accordi del 15 maggio si dovrà attendere almeno tre o quattro mesi: si stima che il Fondo potrà essere pienamente operativo dopo le ferie estive.
Come e perché si entra nel Fondo La Procedura
Fase 0: Presupposti Le cause che giustificano l’attivazione della procedura e successivamente il ricorso alle prestazioni del Fondo sono: • razionalizzazione e rinnovo tecnologico degli impianti; • riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro finalizzati a migliorare l’efficienza produttiva e la qualità della produzione; • cessazione delle attività.
Fase 0: Campo di applicazione La procedura si applica alle società del Gruppo FS che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie e il Contratto aziendale del 16.4.2003 (FS, RFI, Trenitalia, Ferservizi e Italferr) che intendono utilizzare le prestazioni del Fondo, sulla base di uno dei presupposti di cui sopra, in ciascuna delle unità produttive o in più unità produttive nell’ambito territoriale di una stessa provincia o regione. I lavoratori che sono interessati dalla riduzione di personale sono tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato dipendenti dalle suddette Società.
Fase 1: le Relazioni Industriali L’accordo di procedura per entrare nel fondo già in premessa prevede che dovranno essere esperite le fasi relazionali sancite dal sistema di relazioni industriali e riportate nell’ articolo 2 del Contratto Aziendale di Gruppo e accordo di confluenza al Contratto delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003 E’ condizione necessaria che si rispettino i contenuti e le fasi procedurali stabilite nell’accordo di procedura al fine di consentire l’utilizzo delle prestazioni del fondo in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative definite nell’accordo sindacale.
Fase 2: Cosa deve fare l’Azienda L’azienda, in presenza di problematiche occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa o innovazione tecnologica, al livello territoriale competente di relazioni industriali, fornisce alle segreterie regionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo ed alle R.S.U. interessate specifica formalecomunicazione scritta avente ad oggetto un motivato ed articolato progetto che, in relazione alle prospettate condizioni produttive, organizzative e/o tecnologiche, espliciti gli obiettivi da perseguire, le misure da adottare e le conseguenti ricadute occupazionali, ed in particolare: • i motivi tecnici, organizzativi o produttivi che sono alla base del programma di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale; • il numero, la collocazione aziendale e i profili/figure professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; • i tempi di attuazione del processo di riduzione del personale, con le conseguenti ricadute occupazionali. La comunicazione della proposta sarà inviata contestualmente anche alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.
Fase 2: Cosa deve fare l’Azienda Qualora il progetto aziendale riguardi più unità produttive presenti in più ambiti territoriali regionali, tutta la procedura sarà preceduta da un incontro a livello nazionale con le Segreterie Nazionali delle OO.SS., nell’ambito del quale verranno esaminate possibili soluzioni. Tale fase dovrà concludersi entro 7 giorni lavorativi dalla sua attivazione e, al termine, verrà attivata la procedura di livello territoriale.
Fase 2: Cosa deve il sindacato A richiesta degli organismi sindacali che ricevono la comunicazione del progetto Aziendale di riorganizzazione, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione si aprirà una fase di confronto. Tale confronto dovrà concludersi entro i successivi 45 giorni. Contestualmente all’apertura della procedura, l’azienda provvede formalmente a comunicare al Comitato Amministratore del Fondo l’attivazione della stessa. Copia della comunicazione di cui sopra deve essere contestualmente inviata alla Direzione provinciale del lavoro.
Fase 2: Non c’è accordo Nel caso non ci fosse l’accordo la Direzione Provinciale del Lavoro convoca le parti per un ulteriore esame delle materie oggetto di confronto, formulando proposte per la realizzazione di un accordo. La procedura deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Azienda. La titolarità di questa procedure nel caso in cui siano interessate più unità produttive nella stessa Regione è attribuita alla Direzione Regionale del Lavoro ovvero al Ministero del Lavoro. Attenzione se i lavoratori interessati sono in un numero inferiore a 10 i tempi sono ridotti della metà.
Fase 3: Accordo sì - Accordo no Se c’è accordo: si attivano le prestazioni ordinarie e straordinarie del Fondo così come stabilito nell’accordo sindacale. Se non c’è accordo complessivo, ma solo parziale: l’Azienda potrà utilizzare gli strumenti previsti per la gestione delle eccedenze esclusivamente su base volontariasolo per il 30% del personale identificato come eccedentario sulla base del progetto originario di riorganizzazione.
La procedura in pillole Progetto Aziendale per riduzione di personale per esigenze tecnico produttive organizzative Se interessa più unità produttive in più ambiti territoriali regionali la comunicazione va fatta alle OO.SS. Nazionali Se interessa unità produttive in ambito regionale\territoriale Il confronto con il Nazionale si chiude dopo 7 giorni lavorativi, poi partirà la procedura regionale\territoriale Comunicazione alle Organizzazioni Sindacali Regionali\RSU e p.c. alle Segreterie Nazionali Su richiesta del sindacato entro 5 giorni lavorativi parte il confronto che si dovrà concludere entro 45 giorni dalla data di apertura del confronto C’è accordo Procedura Finita si avviano le prestazioni del Fondo per la quantità di eccedenze stabilita nell’accordo Non c’è accordo L’Ufficio Provinciale del lavoro convoca le parti per un esame congiunto che deve concludersi entro 30 giorni Procedura finita. L’azienda potrà attivare le prestazioni del Fondo solo per il 30% del personale eccedentario previsto dal progetto aziendale esclusivamente su base volontaria. Non c’è accordo totale, ma solo parziale
Strumenti per la gestione delle eccedenze Volontari: • Gestione flessibile del rapporto di lavoro Part-Time; • Mobilità professionale e/o geografica anche attraverso la riqualificazione professionale; • Accesso alle prestazioni straordinarie per il personale che matura i requisiti previsti per la pensione non oltre il 65° anno di età.
Strumenti per la gestione delle eccedenze Coercitivi: • Riconversione\riqualificazione professionale utilizzando anche le prestazioni ordinarie del fondo; • Risoluzione del rapporto di lavoro del personale già in possesso dei requisiti per ottenere l’erogazione della pensione (di anzianità o di vecchiaia); • Collocazione nelle prestazioni straordinarie del Fondo; • Riduzioni di orario\part-time
Criteri di individuazione dei lavoratori in esubero Prestazioni Straordinarie • Lavoratori che hanno già maturato i requisiti per ottenere l’erogazione della pensione obbligatoria (a parità di condizioni si terrà conto della maggiore anzianità contributiva e a ulteriore parità dei minori carichi di famiglia) • Lavoratori che maturano il diritto alla erogazione della pensione obbligatoria (finestra) nei successivi 48 mesi, con priorità per coloro che hanno la maggiore anzianità contributiva (a parità di condizioni si terrà conto della maggiore prossimità al raggiungimento dei requisiti per ottenere l’erogazione della pensione e a ulteriore parità della volontarietà e dei minori carichi di famiglia). E’ onere del lavoratore far conoscere all’azienda e al Fondo la propria situazione contributiva.
Criteri di individuazione dei lavoratori in esubero Esempi su due lavoratori che hanno già i requisiti per la pensione e uno solo deve essere dichiarato in esubero e, quindi, licenziato. • Anzianità: entrambi quota 95. Uno ha 60 anni di età e 35 di contributi e l’altro ne ha 59 di età e 36 di contributi. Viene licenziato il secondo. • Vecchiaia: Due macchinisti (manovratori-bordo) che hanno entrambi raggiunto i 58 anni di età. Uno ha 37 anni di contributi e l’altro 35. Viene licenziato il primo. • Vecchiaia: Due macchinisti (manovratori-bordo) uno ha già 59 anni di età e 33 di contributi e l’altro 58 di età e 35 di contributi. Viene licenziato il secondo. • Vecchiaia: Due donne, una ha già 61 anni di età e 33 di contributi e l’altra 60 anni di età e 34 di contributi. Nessuna della due. Devono maturare la quota per uscire o aspettare i 65 anni. Se invece richiedano di ottenere la pensione di vecchiaia a 60 anni dopo l’apertura della procedura, allora possono andare via. In caso di parità viene licenziata la seconda.
Criteri di individuazione dei lavoratori in esubero Prestazioni ordinarie I lavoratori che dovranno seguire corsi di formazione per riconversione e/o riqualificazione professionale saranno individuati in base ai criteri del punto 8 art. 40 CCNL AF: • Minore anzianità nella figura professionale rivestita • Minore anzianità di servizio complessiva in azienda • Minore età anagrafica • I figli minori a carico I lavoratori che saranno oggetto di riduzioni di orario di lavoro\part-time saranno individuati in base ai criteri del punto 6 dell’art.40 CCNL AF: • Maggiore anzianità nella figura professionale rivestita • Maggiore anzianità di servizio complessiva in azienda • Maggiore età anagrafica • I figli minori a carico I più giovani si riconvertono i più vecchi lavorano di meno.
Termine della procedura Le azioni di collocamento nel Fondo devono essere attivate entro i 180 giorni successivi alla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale. Decorso il termine, nel caso in cui le azioni non siano state attivate, l’accordo non è più valido. Ai lavoratori dichiarati in esubero dagli accordi sindacali si applicheranno le disposizioni di legge relative al diritto di precedenza per la riassunzione nel caso si decida per nuove assunzioni nel medesimo territorio e per le medesime figure professionali dei lavoratori precedentemente dichiarati in esubero.