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Gli adempimenti di fine anno. IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP * * * ACCONTI 2005. Acconti Imposte sui redditi. DISPOSIZIONE ORIGINARIA Legge 23 marzo 1977, n. 97. Acconto = 98% dell'imposta relativa al periodo precedente. IRES. IRPEF. (D.Lgs. 344/2003) 102,5%. (Regola generale) 98%.
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Gli adempimenti di fine anno IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP * * * ACCONTI 2005
Acconti Imposte sui redditi DISPOSIZIONE ORIGINARIA Legge 23 marzo 1977, n. 97 Acconto = 98% dell'imposta relativa al periodo precedente IRES IRPEF (D.Lgs. 344/2003) 102,5% (Regola generale) 98%
Acconto IRPEF tutti i contribuenti che hanno presentato o comunque avrebbero dovuto presentare la Dichiarazione dei Redditi (Mod. UNICO2005 - Persone Fisiche) per il periodo d’imposta Soggetti obbligati
Acconto IRES Soggetti obbligati le società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti
Acconto IRAP DISPOSIZIONE ORIGINARIA D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Acconto = come disposto per le imposte sui redditi IRAP PF e SP Soggetti IRES L. 388/2000 99% Disposizione generale 98% D.Lgs. 344/2003 99% → 102,5% l’applicazione della misura del 102,5% rileva ai soli fini dell’imposta sul reddito delle società
Acconto IRAP soggetti IRPEF soggetti IRES Soggetti obbligati tutti i seguenti contribuenti che hanno presentato o comunque avrebbero dovuto pre sentare la Dichiarazione dei Redditi per il periodo d’imposta 2004
MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTOVersamento 2° rata di acconto Mod. F24 Codici tributo: Irpef → 4034 Ires → 2113 Irap → 3813 è consentito l’utilizzo dell’istituto della compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997) compensazione interna(o verticale)tra crediti e debiti del medesimo tributo compensazione esterna(o orizzontale)tra crediti e debiti di tributi e contributi diversi non è ammessa alcuna rateizzazione è prevista una soglia minima di versamento (10,33 €) periodo compreso fra il 1° e il 30 novembre 2005 compreso* * NB: i soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono versare la 2° rata di acconto entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta cui si riferisce l’acconto