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Conguaglio Fiscale ( Dpr. 600/73 art. 23 comma 3). Il sostituto d'imposta
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1. Adempimenti di fine anno Conguagli Fiscali e Tredicesime:
Gestione e controlli
2. Conguaglio Fiscale ( Dpr. 600/73 art. 23 comma 3) Il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti.
3. Redditi da altri Datori di Lavoro Il lavoratore può chiedere al sostituto di considerare anche altri redditi, di lavoro dipendente o assimilati, erogati da altri sostituti e sarà sufficiente una richiesta avanzata entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Per permettere il conguaglio sui redditi complessivamente percepiti dovrà consegnare entro la medesima data le certificazioni rilasciate dai precedenti datori di lavoro.
4. Errori in sede di Conguaglio Qualora il sostituto abbia commesso un errore in sede di conguaglio fiscale, oppure semplicemente al sostituto vengono comunicati redditi percepiti in precedenza dal dipendente, il sostituto ha la possibilità di poter “riaprire” il conguaglio rideterminando l’imposta dovuta purché tali operazioni vengano effettuate sempre entro il termine del 28 febbraio.
5. Qualora da tale operazione ne derivi un’imposta maggiore da pagare la differenza verrà trattenuta al dipendente e versata successivamente con apposito codice tributo, mentre qualora ne derivi una minore imposta da pagare la differenza dovrà essere rimborsata al dipendente scomputando tale eccedenza dalle ritenute dovute nel mese (gennaio o febbraio) o anticipandole dal sostituto
6. Risultati derivanti dal conguaglio Conguaglio a Credito:
Qualora l’imposta calcolata a fine anno ne derivi un importo inferiore a quanto dovuto, il sostituto d’imposta è obbligato a rimborsare il credito scaturito dal conguaglio al dipendente (Circ.238/E del 22/12/00) e qualora il monte ritenute a sua disposizione non sia sufficiente dovrà necessariamente anticiparne l’importo. In questo caso l’importo anticipato genera un credito che andrà anche evidenziato nel prospetto SX del modello 770.
7. Conguaglio incapiente (a Debito):
Nell’ipotesi di conguaglio a debito qualora le retribuzioni erogate siano insufficienti a subire il prelievo entro il 28 di febbraio dell’anno successivo a quello del conguaglio, il dipendente può scegliere, ai sensi dell’art.23 comma 3 DPR 600/73, se versare direttamente al sostituto d’imposta l’importo delle ritenute ancora dovute o se autorizzarlo ad effettuare la trattenuta dalle retribuzioni corrisposte successivamente al 28 febbraio. In tal caso oltre al versamento delle ritenute il datore di lavoro dovrà quantificare gli interessi dovuti nella misura dello 0,50% e provvedere anche al relativo versamento.
8. Applicazione maggior Imposta Poiché viene riconosciuta al dipendente la possibilità di richiedere al sostituto d’imposta l’applicazione di una maggior aliquota rispetto a quella dovuta ne deriva che, se in sede di conguaglio, venga evidenziato un credito per il lavoratore, il sostituto d’imposta non dovrà provvedere alla restituzione della maggior imposta pagata dallo stesso nell’anno.
9. Il lavoratore tuttavia dovrà avere l’accortezza, in caso di più rapporti, di esprimere tale scelta ad ogni rapporto per permettere al sostituto un comportamento coerente con l’operato dei precedenti datori di lavoro.
Se tale condizione infatti non si verifica il datore di lavoro è tenuto a restituire il credito che scaturisce dal conguaglio.
10. Addizionali Regionali e Comunali L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell’anno a cui si riferisce l’addizionale.
Mentre si prende in considerazione il domicilio fiscale al 31-12 per l’addizionale regionale
11. L’acconto per la comunale è stabilito in misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell’anno precedente.
Il relativo importo è trattenuto in un numero di 9 rate mensili
Il saldo è determinato in sede di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono state indicate.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua è prelevata in un’unica soluzione.
12. Detrazioni L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli artt.12,13,15 e 16 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dic. 1986 n. 917.
13. Calcolo Produzione Reddito Lavoro Dipendente 1) Se il reddito non supera gli € 8.000, spetta una detrazione pari a € 1.840, in ogni caso non può essere inferiore a € 690, per i rapporti a tempo indeterminato, e per i rapporti a tempo determinato a € 1.380
Le detrazioni minime devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno, se il lavoratore non dichiara di non possedere altri redditi
14. 2) Se il reddito è compreso tra € 8.000 e € 15.000, la detrazione viene calcolata applicando la seguente formula matematica:
1.338+[502* (15.000- RC): 7000]
Le detrazioni di €1.338 e di €502 sono da rapportare al periodo lavorato
Se il rapporto è uguale a 0 o a 1 la detrazione non spetta, se è compreso tra 0 e 1 si prendono i primi 4 decimali
15. Esempio di calcolo con una base imponibile pari a €13.950,63 e 274 giorni lavorati
1.338+[502*(15.000-13.950,63):7000]=?
1.338+[502*0,1499]=?
1.338+75,25=1413,25?
1413,25:365*274=1060,91?
RC = Reddito Complessivo
16. c) Se il reddito è compreso tra € 15.000 e € 55.000 si applica la seguente formula per il calcolo delle detrazioni:
1.338*(55.000-RC):40.000 la detrazione di 1.338 è da rapportare al periodo lavorato
Se il rapporto è uguale a 0 o a 1 la detrazione non spettano, se è compreso tra 0 e 1 si prendono i primi 4 decimali.
Per questa casistica la detrazione è aumentata di:
17. €10 per reddito complessivo superiore a € 23.000 ma non a € 24.000
€20 per reddito complessivo superiore a € 24.000 ma non a € 25.000
€30 per reddito complessivo superiore a € 25.000 ma non a € 26.000
€40 per reddito complessivo superiore a € 26.000 ma non a € 27.700
€25 per reddito complessivo superiore a € 27.700 ma non a € 28.000
Dette maggiorazioni, non vanno rapportate al periodo lavorato ma assunte per intero e devono essere aggiunte alla detrazione effettivamente spettante
18. Es. di calcolo con 365 giorni e base imponibile pari a € 23.112,93
1.338*(55.000-23.112,93):40.000=?
1.338*0,7971=1.066,52?
1.066,52+10=1.076,52?
Se il reddito è superiore a € 55.000 non spetta alcuna detrazione per produzione reddito
19. Detrazione Coniuge a Carico Detta detrazione spetta al primo figlio se più favorevole, in caso di coniuge mancante
1) Se il reddito non supera i € 15.000 la detrazione per il coniuge a carico si calcola applicando la seguente formula matematica:
800-[110*(RC:15.000)]
Se il rapporto è uguale a 1 la detrazione spetta nella misura di €690, se è uguale a 0 non spetta, se è compreso tra 0 e 1 si prendono i primi 4 decimali.
La detrazione si deve rapportare al periodo lavorato
20. Esempio di calcolo con base imponibile di € 9.500 e coniuge a carico per 7 mesi
800-[110*(9.500:15.000)]=
800-[110*0,6333]=
800-69,66=730,34
730,34:12*7=426,03
21. 2)Se il reddito è compreso tra i € 15.001 e € 40.000 la detrazione che spetta è pari a € 690 da rapportare al periodo lavorato, inoltre è aumentata di:
€ 10 per RC superiore a € 29.000 ma non a € 29.200
€ 20 per RC superiore a € 29.200 ma non a € 34.700
€ 30 per RC superiore a € 34.700 ma non a € 35.000
€ 20 per RC superiore a € 35.000 ma non a € 35.100
€ 10 per RC superiore a € 35.100 ma non a € 35.200
Detti importi non devono essere rapportati al periodo lavorato ma retribuiti per intero
22. Esempio di calcolo con reddito pari a 32.606,26 e coniuge a carico a partire dal mese di maggio.
690:12*8=460
460+20=480
23. 3) Se il reddito è compreso tra € 40.001 e fino a € 80.000 si applica la seguente formula matematica:
690*[(80.000-RC):40.000]
Se il rapporto è uguale a 0 la detrazione non spetta, se è compresa tra 0 e 1 di prendono i primi 4 decimali, la detrazione è rapportata al periodo lavorato
Esempio di calcolo con reddito pari a € 55.500 a carico per tutto l’anno
690*[(80.000-55.500):40.000]=
690*0,6125=422,62
4) Reddito oltre € 80.000 non ha diritto a detrazione
24. Detrazioni per Figli e Altri Familiari a Carico Il familiare si considera a carico se non possiede redditi superiori a € 2.840,51.
La tabella per il calcolo delle detrazioni è la seguente
26. L’ammontare della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla formula:
[( 95.000+15.000 per ogni figlio successivo al primo)- RC : ( 95.000+15.000 per ogni figlio successivo al primo)= coefficiente;
In caso di 3 figli a carico sarà: (95.000+30.000)-RC: (95.000+30.000)
In caso di un figlio a soltanto se il coefficiente è compreso tra 0 e 1 e devono essere presi in considerazione i primi 4 decimali, che verrà applicato al valore della detrazione e deve essere rapportata al periodo lavorato
27. Una precisazione
L’importo aumentato in caso di numero di figli superiore a 1 per il calcolo del coefficiente, deve essere considerato con riferimento a tutti i figli, e deve essere assunto interamente senza effettuare alcun ragguaglio al periodo in cui i figli sono a carico. Significa che se i figli durante l’anno da tre passano a due il coefficiente sarà calcolato sempre su 3 ma la detrazione sarà rapportata per un periodo ai 3 figli e per l’altro ai 2, ma senza ricalcolare il coefficiente
28. Es: Imponibile Irpef di 20150€ 3 figli > 3 anni al 100% fino a maggio 2 figli >3 al 100% a partire da giugno.
Calcolo coefficiente:
95000+30000-20150
95000+30000=0,8388
Per i primi 5 mesi avremmo 2400*0,8388=2013,12/12*5=
838,8 (detrazioni fino a maggio)
Per i successivi mesi avremmo invece 1600*0,8388=1342,08/12*7=782,88
Totale Detrazioni: 838,8+782,88=1621,68
29. Per un nucleo con più di 4 figli la maggiorazione si applica per intero, a prescindere dal momento in cui si è verificato l’evento che dà diritto alla maggiorazione.
La detrazione per i figli è ripartita in misura del 50% tra i genitori non legalmente separati ovvero previo accordo tra le parti, spetta al genitore con il reddito superiore.
Al 100% al richiedente se ha il coniuge a carico
30. La legge finanziaria 2008 ha introdotto la
Detrazione per famiglie numerose (art. 1 comma 15 e 16)
In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1200€, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete a quest’ultimo per l’importo totale. In caso di incapienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato incapienza”
31. A tal fine in anagrafica troviamo il campo
Percentuale per famiglie numerose impostato di default a 50, nel caso il coniuge sia fiscalmente a carico si modifica la percentuale. Il programma controlla mensilmente la presenza di 4 figli nel campo dati per figli e produce la voce 2-8204 Detrazione Famiglie numerose che in stampa si andrà a sommare nella casella Detrazione Figli; in fase di conguaglio genera invece la voce 2-8604 anche questa si andrà a sommare nella casella Detrazione Figli
32. La legge finanziaria stabilisce che, qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda già diminuita delle detrazioni ordinarie, al dipendente è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza.
Tale credito deve essere riportato sul CUD, può essere recuperato in sede di dichiarazione dei redditi o richiesto dal dipendete al proprio datore di lavoro se possiede esclusivamente redditi da lavoro dipendete o assimilati e reddito delle prima casa di abitazione. Tale richiesta dovrà essere fatta per iscritto dichiarando la suddetta situazione
33. Nel caso debba provvedere il datore di lavoro:
Deve suddividere il credito in 12 mesilità
Deve riconoscere la frazione di credito in aggiunta alle normali detrazioni e fino a concorrenza dell’imposta lorda
Se il dipendete dovesse risultare a credito mensilmente, il credito residuo viene riportato nel mese successivo in cumulo con le detrazione normali e l’ulteriore quota di credito mensile, e così per ogni mese fino al conguaglio di dicembre o di cessazione rapporto
34. Se dopo il conguaglio risulta ancora un credito questo dovrà essere riportato sul CUD e, a richiesta del dipendete, dovrà essere riconosciuto nell’anno successivo. Diversamente il dipendente potrà usufruire del credito in sede di dichiarazione di redditi.
35. Gestione tredicesima : frazione di mese in 365esimi.
La disciplina della tredicesima mensilità è stata modificata di recente dal Ccnl 9 maggio 2006, il quale dice che “ il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effettiva presenza lavorativa e sono equiparate ai periodi di effettiva prestazione lavorativa,tutte le ipotesi di giustificata assenza dal lavoro per le quali è prevista la corresponsione delle retribuzione intera o ridotta”
36. Nel caso di un periodo inferiore all’anno e nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato ed è calcolata con riferimento alla retribuzione di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio;
I ratei giornalieri della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di altra condizione che comporti la sospensione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari
37. I ratei giornalieri della tredicesima spettano comunque per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero.
Per i periodi di assenza che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo di tredicesima relativo ai medesimi periodi,è ridotto nella stessa proporzione della retribuzione del trattamento economico, es. malattia al 90%
38. Differente per i congedi parentali dove l’art 17 comma 5 Ccnl del 14 settembre 2000 prevede limitatamente ai primi 30 giorni di congedo, una disciplina di maggior favore per il trattamento economico e per le ferie ma non per le 13esima mensilità, quindi confermando implicitamente la non utilità di questi periodi di assenza, sia retribuiti al 100% che al 30% , ai fini della determinazione del valore della 13esima mensilità.
39. Iter pratico da seguire Le fasi successive sono quelle da eseguire per un corretto procedimento nel calcolo della 13°ma e dei conguagli fiscali:
Controllo presenza voci 13^- menù Impostazioni ? Voci per Elementi Retribuzione, per ogni voce di testata si evidenzia se genera o meno la 13^ e quale voce verrà generata
Controllo chiusura mensilità pregresse (da mese di Gennaio a mese di Novembre ) – Procedure mensili? Apertura elaborazione ? Lista mensilità Aperte .
Aggiornamento aliquote Addizionali Comunali (vedi anche news del 17-05-07).
Controllo Impostazione calcolo addizionali com. e reg.
Lanciare Stampe di controllo per conguaglio Fiscale (Stampa controllo Carichi Familiari – Controllo agg. Dati Irpef) ed effettuare correzione di eventuali anomalie.
40.
Parametri di calcolo impostazione in 365esimi
Apertura Mensilità mese di Dicembre
Impostazione indicatori per calcolo 13^, Conguaglio Fiscale.
Elaborazione cedolino paga.
Controllo risultanze conguaglio
Gestione voci conguaglio su Raggruppamento voci.
41. Tredicesima (13°ma) Il programma calcola i ratei maturati leggendo le date di Assunzione e Licenziamento presenti e le loro relative storicizzazioni,(da Gennaio a Dicembre) e confronta tale informazione con la presenza, di cedolini pagati.
Se vi sono eventuali riduzioni:
(es: una riduzione del 10 % per una malattia al 90% ridurrà il numero dei giorni utili alla maturazione del rateo per la percentuale di riduzione, ovvero 10%)
la presenza di giornate in cui la 13^ non matura (es. trova una giornata di sciopero e tale voce è stata inserita nella tabella che esclude una voce di calcolo, di seguito illustrato) la toglie dal calcolo dei giorni utili alla maturazione
42. Tabelle e campi che influiscono sulla 13°ma:
I Campi "Data Assunzione" e "Data Licenziamento“:
Tali date con le loro storicizzazioni, determinano il periodo di maturazione.
Progressivi Fiscali e Previdenziali: RATEI TREDICESIMA PAGATI . Contiene gli eventuali ratei già pagati nel periodo di maturazione
Riduzioni : tutte le voci di tipo 1 che vanno dalla 4500 alla 5110 sono voci di riduzione. L'utente ha la possibilità di intervenire su queste voci essendo voci modificabili dall'utente, indicando se la tredicesima deve maturare per intero, in proporzione alla voce oppure non maturare dal menù Impostazioni?Riduzioni e richiamando la relativa voce paga
43. Tabella NO-13=Voci a giorni in cui la 13 esima non matura.
Questa tabella non serve più per le voci di assenza ma per voci create dall’utente e non, che non devono maturare la tredicesima, esempio la voce 1300 della Sciopero.
La troviamo in Impostazioni ?Gestione Tabelle
44. Caso di cliente che parte in corso d’anno e non ha calcolato tutti i cedolini con noi può calcolare correttamente la 13esima mensilità
Dati di Base ?Parametri di calcolo scegliere il gruppo Parametri di calcolo? Abilita gestione attivazione Urbi in corso d’anno digitare l’anno 2008. Poi menù Anagrafiche?Gestione Progressivi Fiscali e Previdenziali? Giorni interi utili per 13esima(x partenza in corso d’anno) inserire i giorni utili maturati fino al primo cedolino calcolato con la nostra procedura
45. Facciamo un esempio inizio con urbi a marzo, per un dipendente part time al 50%
Nel campo si indicherà il numero dei giorni validi rapportati al part time ovvero 31+28=59*50%= 29,5
Il dato deve essere inserito nel primo progressivo precedente l’inizializzazione della procedura
(se la prima mensilita’ calcolata ha progressivo 1007 il numero dei giorni deve essere inserito nel
progressivo 1006). Il tasto Ricerca nella Gestione Progressivi consente tale operazione.
Oppure puo’ essere inserito direttamente in anagrafica dipendente posizionandosi sull’ultimo
progressivo aggiornato.
46. FORZATURA DEL CALCOLO DELLA TREDICESIMA E' stata creata una nuova voce al fine di permettere di "forzare" il calcolo in fase di pagamento della tredicesima. La voce e' la numero 5490 di tipo 1.
L'inserimento della voce 5490 con il numero dei giorni da pagare nel Risultato della voce, permette all'utente di forzare il calcolo automatico sostituendo l'importo calcolato in automatico dal programma con l'importo dei ratei inserito dall'utente. Ciò al fine di salvaguardare eventuali situazioni anomale. Il valore da inserire nel risultato della voce deve essere il numero dei ratei effettivamente da pagare
47. FORZATURA GIORNI PER CALCOLO DETRAZIONI :
Allo stesso modo della tredicesima per casi particolari è possibile forzare i giorni per il calcolo delle detrazioni utilizzando la voce paga 5480 inserendo in Inserimento Cedolino per Dipendente i giorni effettivi da forzare
48. Impostazioni da effettuare in Parametri di Calcolo 365esimi Le impostazioni che devono essere presenti nei "Parametri di Calcolo" per il corretto funzionamento della implementazione. In Parametri di Calcolo sezione "Gestione Mensilità Aggiuntive": valorizzare i seguenti campi: Calcolo della tredicesima rileggendo i cedolini = SI Modalità di calcolo 13esima in 365esimi sempre= SI
Modalità di calcolo 13esima in frazione di mese = Frazione di mese in 365esimi Giorni Limite Maturazione Ratei=0
49. Esempio
50. Stampe di controllo per Conguaglio Fiscale Prima di aprire la mensilità di dicembre un altro controllo valido è lanciare dal menù Utilità la Stampa Controllo Carichi Familiari e Controllo Aggiornamenti Dati Irpef.
Prima di lanciare le suddette stampe bisogna chiudere la mensilità di novembre, in modo di avere i progressivi allineati.
Nel caso in cui le stampe evidenziano delle anomalie, bisogna sistemarle prima di aprire la mensilità di dicembre.
51. Le stampe le troviamo nel menù Utilità? Conguaglio A.C.
Nella Stampa Controllo Carichi Familiari è consigliabile lanciarla Solo per Dipendenti Elaborati nell’anno, evidenzierà in rosso le eventuali anomalie che andranno sistemate
La Stampa Controllo Aggiornamenti evidenzia oltre a delle anomalie anche eventuali differenze tra ciò che si evidenzia sui cedolini e ciò che verrà indicato sul CUD, anche qua non ci dovranno essere differenze
52. Apertura Mensilità Dicembre e Impostazioni Conguagli e Tredicesima Una volta fatto tutti i controlli si può procedere con l’apertura della mensilità di dicembre impostando il calcolo delle tredicesime e dei conguagli.
Per tale impostazione dopo averla aperta si va nella sezione MODIFICA PARAMETRI DI BASE PER CONTRATTO e sui contratti di interesse si metterà il SI su Tredicesima e Conguaglio Fiscale
Dopo aver lanciato il calcolo, generalmente si procede a fare dei controlli a campione sui conguagli, magari verificando i casi particolari, che si sa di avere.
53. Si consiglia di fare una stampa del cedolone e del cedolino di dicembre.
Le voci da prendere in considerazione sul cedolone se si vuole procedere ad un calcolo manuale per il controllo sono la Base Ire a Conguaglio voce 8779 e i GG detrazioni a conguaglio 8730
ATTENZIONE: in caso di più conguagli durante il corso dell’anno prendere il dato relativo al mese di dicembre e non quello sulla colonna totali.
54. Stampa Cedolino
Sono state create delle note sul cedolino per rendere più semplice la lettura dell’irpef in fase di conguaglio
56.
Sull’esposizione è cambiato qualcosa rispetto all’anno scorso, non saranno più le voci 8700 Irpef a credito e 8701 Irpef a debito ad influire sul cedolino, le quali saranno solo Figurative, ma la voce 8803 Irpef a Debito, che coincide con la normale irpef a debito del mese, e la voce 8802 Irpef a Credito che verrà generata in caso di conguaglio a credito.
57. In caso di debito non dovrà essere fatta nessuna impostazione in guida contabilità, in caso di Credito invece la voce paga 8802 dovrà essere collegata sia nella colonna
Mandato di Competenza che nella Colonna del Mandato Oneri con l’inverti segno.
Per maggiori informazioni e chiarimenti si suggerisce di leggere la news del 07/01/08 in cui è spiegata dettagliatamente la gestione