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DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA. - Regolazione economica = come i pubblici poteri regolano i comportamenti delle imprese nei settori un tempo riservati ai monopoli; - Servizi pubblici ; - Restrizioni alla possibilità che operatori economici entrino nei mercati ;
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DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA • - Regolazione economica = come i pubblici poteri regolano i comportamenti delle imprese nei settori un tempo riservati ai monopoli; • - Servizi pubblici; • - Restrizioni alla possibilità che operatori economici entrino nei mercati; • - Imprese pubbliche e private = diversi strumenti giuridici e organizzativi.
Promozione e salvaguardia della concorrenza = principio dell’azione pubblica in campo economico. • Art. 119 TFUE: economia di mercato aperta e in libera concorrenza. • Principio di libera concorrenza = in caso di contrasto fra principi = criterio di proporzionalità risolve i conflitti fra i principi.
Principio di concorrenza = principio di procedura. • Principio di procedura = concerne la modalità dell’azione e non gli scopi dell’azione. • Art. 119 TFUE = principio di concorrenza. • Art. 106 TFUE = deroghe al principio di concorrenza per conseguire scopi di interesse generale. Il principio di concorrenza non deve ostacolare l’adempimento degli obiettivi delle imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale. • Bilanciamento tra principio di concorrenza e promozione della salute, della sicurezza, della dignità delle persone, della tutela dell’ambiente ecc.
Aspetti allocativi = assumere le decisioni su come destinare le risorse a disposizione; • Aspetti gestionali = come applicare le decisioni relative alla destinazione delle risorse a disposizione. • Decisioni su cosa produrre e a quali condizioni offrire il prodotto (decisioni allocative) possono essere eseguite o con imprese pubbliche o con imprese private (decisioni gestionali). • Come seguire le decisioni allocative = decisioni gestionali. • Servizi pubblici gestiti da imprese private = efficienza delle modalità per produrre servizi.
Decisioni allocative = natura economica; • Decisioni gestionali = natura tecnico-giuridica. • Azioni dei pubblici poteri nell’economia = interferenza? • Economia di concorrenza = ordine spontaneo; assenza di una volontà esterna che comanda. • Economia di mercato = decisioni decentrate. • Economia in mano allo Stato = decisioni accentrate.
ECONOMIA APERTA DI MERCATO. PROBLEMI • 1) Mercato spontaneo = fattore anticoncorrenziale (cartelli, monopoli ecc.); • 2) Finalità che sono fuori dalla logica del mercato. • Interventi dei poteri pubblici: • a) leggi che correggono le disfunzioni del mercato (si conservano i vantaggi che il mercato offre) ; • b) leggi che affidano alla gestione a mezzo di imprese scelte a gara i servizi pubblici economici locali. • Interventi dei pubblici poteri per realizzare scopi estranei al mercato. • Economie di mercato = decisioni allocative sono compiute sulla base dei prezzi. • Tuttavia ci sono scopi che non possono essere realizzati se le decisioni in merito all’offerta di beni o servizi sono determinate dai prezzi.
Finalità che una comunità vuole realizzare e che il mercato non è assolutamente in grado di soddisfare. • Poteri pubblici = fornitori di servizi pubblici. • Non necessariamente i servizi pubblici sono prodotti attraverso imprese pubbliche. • Servizi pubblici locali = imprese indipendenti dai poteri pubblici: 1) profitto rende più efficiente l’impresa privata; 2) maggiore efficienza = maggiore beneficio per la collettività che fruisce di un servizio.
Intervento pubblico = mutano i modi di intervento dei poteri pubblici nell’economia. • Ruolo del potere pubblico = promuovere le condizioni della competizione economica fra operatori privati. • 1) Divieto di azioni che distorcono la concorrenza (divieto di aiuti pubblici ad alcune imprese a discapito di altre); • 2) Azioni che promuovano la concorrenza. • Regolazione economica = no intervento economico diretto dei poteri pubblici nell’economia (produzione di beni e servizi). • Regolazione economica = regole per indurre gli operatori economici a tenere comportamenti improntati al rispetto dei principi del mercato e della concorrenza.
Regolazione economica = mercato regolato = mercato è in grado di offrire i beni che la comunità chiede. • Intervento diretto = il mercato non assicura le prestazioni necessarie per la collettività (attività economica rientra nella sfera pubblica). • Esempi di regolazione economica = apertura dei mercati (ex monopoli legali): oggi elettricità, gas, telecomunicazioni, trasporto ferroviario. • Esempio di intervento diretto = ENEL 1962 (art. 43 Cost.)
Servizio pubblico assunto in regime di riserva. • Servizio prestato attraverso soggetti terzi = regime di monopolio = titolari di diritti esclusivi. • Diritto dell’Unione europea: • Art. 106, comma 2 TFUE «Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione» • Diritto interno art. 43 Cost. = regime di riserva (vantaggi per la collettività).
ECONOMIA DI MERCATO E POTERI AMMINISTRATIVI • Economia di mercato: • 1) attività economiche (produzione di beni e servizi); • 2) attività che condizionano lo svolgimento delle attività economiche (evitare che le imprese danneggino la collettività): • Attività precauzionali = prevenire i danni. • Attività precauzionali: • A) Autorizzazioni preventive = esercizio di un’attività subordinata ad un’autorizzazione amministrativa = divieto salvo permesso. • B) Autorizzazioni che condizionano l’accesso ai mercati in base a valutazioni circa la relazione ottimale tra domanda e offerta = autorizzazioni conformano i mercati. • Le autorizzazioni a scopo precauzionale hanno effetti economici: costi per coloro che vogliono aprire un’attività; costi per l’amministrazione e quindi per la collettività.
SEMPLIFICAZIONE, LIBERALIZZAZIONE, DEREGOLAMENTAZIONE • Semplificazione = alleggerimento delle procedure amministrative (eliminazione di passaggi, agevolazione degli adempimenti dei privati mediante l’obbligo gravante sulle amministrazioni pubbliche di fornire informazioni e assistenza, riduzioni della autorizzazioni, eliminazione dei controlli preventivi ecc.). • Liberalizzazione = apertura dei mercati alla libera concorrenza; eliminazione delle barriere che limitano l’accesso, riservando l’attività economica ad un numero limitato di imprese o ad un’impresa soltanto. • Deregolamentazione = soppressione delle regole sostanziali cui è subordinato lo svolgimento delle attività economiche.
RAGIONI DELLA SEMPLIFICAZIONE • Autorizzazioni a scopo di controllo preventivo = proporzionate al rischio cui sono esposti gli interessi tutelati dal regime autorizzatorio. • Riduzione degli adempimenti amministrativi = rilancio dell'economia. • Semplificazione = deterrente della responsabilità. • Divieto salvo permesso = meccanismo di prevenzione specifica del rischio di inosservanza delle regole.
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E MERCATO • Economia di concorrenza = mercati aperti e imprese esposte alla concorrenza di potenziali nuovi entranti. • Gradi differenti di concorrenza. • Problemi per una concorrenza effettiva = costi di avvio di un’attività economica sono elevati. Difficoltà a recuperare i costi nel caso in cui l’attività economica non abbia un corso positivo. • Es. = infrastrutture costose non convertibili in altri impieghi. I costi non recuperabili fungono da barriera per l’ingresso di altre imprese.
PRINCIPIO DELL’ECONOMIA DI MERCATO IN LIBERA CONCORRENZA • Art. 3, comma 3 TUE: «L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico». • Art. 119, comma 1 TFUE «Ai fini enunciati all’art. 3 del trattato sull’Unione europea, l’azione degli Stati membri e dell’Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l’adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un’economia aperta e in libera concorrenza»
PRINCIPIO DELL’ECONOMIA DI MERCATO IN LIBERA CONCORRENZA • - Indifferenza del diritto dell'Unione europea nei confronti della natura privata o pubblica delle imprese. • - Svolgimento dell'attività economica = concorrenza. • Art. 345 TFUE: “I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri”. • Per gli scopi non conseguibili dall'economia di mercato = principio di concorrenza.
L’ECONOMIA DI MERCATO IN LIBERA CONCORRENZA • 1) posizione giuridica soggettiva = libertà delle imprese sul mercato interno = non discriminazione in base alla nazionalità. • 2) fiducia nell'efficienza del sistema economico di mercato. • Divieto di adozione di misure che ledono o compromettono il diritto delle imprese di altri Stati di svolgere la propria attività in ogni area del mercato interno europeo = condizioni di eguaglianza fra le imprese degli Stati europei a prescindere dal luogo di stabilimento. • Principio di non discriminazione in base alla nazionalità: libertà di stabilimento (art. 49 TFUE); libertà di prestazione dei servizi (art. 56 TFUE).
DIVIETO DI AIUTI AGLI STATI. • Art. 107 TFUE: • “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino la concorrenza”. • Mercato = entità impersonale = efficienza e profitti. • Stati = interessi non economici che hanno bisogno della politica.
GLI SCOPI PERSEGUITI DAGLI STATI CHE NON SONO REALIZZABILI MEDIANTE L'AZIONE DEI MERCATI.. • Art. 106, comma 2 TFUE: “Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione”. • Servizi di interesse economico generale = promozione della coesione sociale e territoriale (art. 14 TFUE).
COSTITUZIONE ITALIANA • Art. 41 Cost.: libertà di iniziativa economica privata. • Limiti dell'iniziativa economica privata = (non può svolgersi in modi contrari alla) sicurezza, libertà, dignità umana. La libertà di iniziativa economica non può essere in contrasto con l'utilità sociale. • Limitazione dell'autonomia negoziale dell'imprenditore (leggi sui rapporti di lavoro, prescrizioni per ridurre l'inquinamento). • Art. 41 Cost = ha effetti economici ma non ha un oggetto economico: • La Costituzione non introduce un sistema di organizzazione economica diverso da quello fondato sulla libertà di intrapresa economica (privata, capitalistica).
COSTITUZIONE ITALIANA • Art. 41, comma 3 Cost.: legge può stabilire programmi e controlli per l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività economica, pubblica e privata = non introduce un criterio di organizzazione che contrasta con la libertà di iniziativa economica privata. • Programmi e controllo = influenzano il calcolo di convenienza degli operatori economici. • Non vi sono ordini imperativi che tolgono alle imprese la libertà di assumere autonome decisioni sul se e come investire in attività produttive.
COSTITUZIONE ITALIANA • Art. 41 Cost.: libertà di iniziativa economica privata. • Art. 43 Cost = aree economiche rette da criteri di organizzazione economica diversi dall'economia di mercato. • Art. 43 Cost.: riserva pubblica di attività economiche oggetto di monopolio, riguardanti fonti di energia, prestazioni di pubblici servizi essenziali. • Riserva disposta con legge e per fini di utilità generale. • Riserva: • 1) situazioni di monopolio = esigenza economica di correggere le disfunzioni imputate al monopolio; • 2) fonti di energia = controllo pubblico su risorse strategiche per una nazione. Contrasto con UE che ha imposto la soppressione dei monopoli legali su energia elettrica e gas naturale. • 3) Servizi pubblici essenziali = fornire i servizi a un prezzo inferiore al costo per assicurare l'accesso al servizio.
COSTITUZIONE ITALIANA • Riserva pubblica = esclusione della libera iniziativa economica privata. • Riserva = chiusura dei mercati. • Ciò non comporta che nei mercati riservati operino solamente soggetti pubblici. I privati possono essere presenti solo come concessionari o gestori = titolo che fa dei privati strumenti dei pubblici poteri. • Attività delle imprese private in regime di concessione non rientra nella libera iniziativa economica privata dell'art. 41 Cost.
COSTITUZIONE ITALIANA • Riserva di servizi pubblici essenziali = tipo di bisogno. • Beni primari = bisogni ai quali i pubblici poteri ritengono opportuno provvedere perché tali bisogni non sarebbero adeguatamente soddisfatti se fossero lasciati al mercato libero. • Diritto europeo: attività economiche sottoposte al regime ordinario (libera concorrenza) e attività in regime derogatorio, giustificato dagli scopi specifici, perseguiti in modo legittimo dagli Stati. • Problema di rapporto tra l'art. 43 Cost. e il diritto europeo. • Settori come energia elettrica, gas, telecomunicazioni, trasporti sono stai liberalizzati = regime di regolazione economica. • Diritto UE = armonizzazione per il mercato interno.
L'ATTIVITA' ECONOMICA PUBBLICA NEI SETTORI NON SOTTOSPOSTI A RISERVA • Principio dell'economia aperta di mercato = art. 119 TFUE. • Art. 345 TFUE = proprietà può essere pubblica o privata. • Proprietà pubblica = fattore distorsivo della concorrenza. • Distorsione della concorrenza: • 1) Leggi che prevedono vantaggi competitivi alle imprese pubbliche; • 2) rapporto particolare fra Stato e imprese pubbliche (imprese favorite nei contratti). • Diritto dell'Unione europea = divieto di di misure di favore per le imprese in mano pubblica (art. 106 TFUE). • Principio europeo di economica di mercato = parità di chances per le imprese sia pubbliche sia private
L'ATTIVITA' ECONOMICA PUBBLICA NEI SETTORI NON SOTTOSPOSTI A RISERVA • Poteri pubblici che assumono la responsabilità di svolgere alcune attività economica (servizi pubblici). • Poteri pubblici decidono qualità, quantità dei servizi e le condizioni di prezzo con cui i servizi sono offerti. • Poteri pubblici = decisioni allocative. • Attività operativa (gestionale) può essere esercitata anche da imprese private.