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Ripresa di concetti. Negli anni ‘90 la necessità di risanamento della finanza pubblica impone il distaccamento della gestione del servizio dalla pubblica amministrazione
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Ripresa di concetti • Negli anni ‘90 la necessità di risanamento della finanza pubblica impone il distaccamento della gestione del servizio dalla pubblica amministrazione • e dà luogo alla creazione di aziende speciali e di consorzi in luogo delle precedenti “municipalizzate” (aziende prive di personalità giuridica). • Questo primo passaggio ha consentito di enucleare i costi e le debolezze gestionali dei servizi. • Il cammino è proseguito attraverso la trasformazione delle aziende speciali di servizi in società di capitali di diritto privato (privatizzazione). • Ciò avrebbe consentito l’auspicata svolta verso logiche imprenditoriali maggiormente efficienti.
Ripresa di concetti • La disciplina delle modalità di gestione del servizio idrico integrato segue la sorte della legislazione in materia di modalità di gestione dei servizi pubblici locali. • La legge Galli, infatti, per quanto riguardava le forme di gestione rinviava alla disciplina dettata dalla legge n. 142/1990 poi trasfusa nel Testo Unico Enti Locali (TUEL). • L’art. 113 TUEL che si occupa delle forme di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ha subìto varie modifiche sino a giungere, per effetto del d.l. 223/2006 alla versione attuale. • Nel frattempo anche la legge Galli è stata trasfusa nel Codice dell’ambiente e ora l’art. 150 del Codice nel rimandare al 113 TUEL opta per una preferenza nei confronti dell’affidamento a terzi
Analisi dell’evoluzione della normativa in materia di gestione dei servizi idrici • Legge 142/1990 • Art. 22. Servizi pubblici locali. […] I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
La legge 142/1990 • I modelli applicabili previsti dalla legge 142/1990 e applicabili ai servizi idrici erano solo 3: • L’azienda speciale: ente strumentale all’ente locale dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto in rapporto di strumentalità con l’ente. • Limiti: L’azienda speciale è preposta alla gestione di servizi nell’ambito del territorio comunale o provinciale mentre i servizi idrici si svolgono in un contesto territoriale più ampio (ATO). • Il ricorso all’azienda speciale per la gestione del servizio idrico integrato è possibile solo in forma consortile dal momento che deve coinvolgere una pluralità di enti.
La legge 142/1990 • La concessione a terzi: questa ipotesi, tuttavia, era limitata alla sussistenza di ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale (oggi ribaltamento di quest’ottica). • Società di capitali (spa o srl) a capitale misto ma in prevalenza pubblico di nuova costituzione o già esistenti, mediante acquisizione di quote. • Compromesso tra ruolo pubblico dominante e knowhow imprenditoriale privato • Ricorso alla gara per la scelta del socio
Il TUEL • L’art. 113 nella sua versione originaria riproduce il comma 3 dell’art. 22 della legge n.142/1990 (v. diapositiva n.3) e aggiunge una lettera f) come sesta possibile forma di gestione dei servizi pubblici locali: • Si tratta di società di capitali senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, ma pur sempre con l’obbligo di scegliere il socio privato mediante gara.
Il conflitto tra legislatore italiano e l’UE • Da qui in avanti assistiamo ad un vero e proprio scontro tra UE (Commissione e CGCE) e legislatore italiano. • Questo momento dialettico ha portato ad una continua riscrittura dell’art. 113 TUEL. • Tale “evoluzione” del testo normativo non si è arrestata neppure in tempi recentissimi (l. 133/2008 e d.l. 135/2009).