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Designazione Poteri e Facoltà Identificazione Sanzioni Funzionamento del seggio durante le operazioni voto Fase di scrutinio Il sistema elettorale Il favor voti Voti nulli / bianche Spoglio e conteggio. COS’E’ UN RAPPRESENTANTE DI LISTA?.
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Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio COS’E’ UN RAPPRESENTANTE DI LISTA? Il rappresentante di lista è la persona incaricata di seguire le operazioni di voto presso una sezione elettorale e di verificare eventuali irregolarità per conto di un partito o di un candidato che concorre alle elezioni. • La sua presenza è FACOLTATIVA • Non esiste un limite al numero massimo di rappresentanti di lista designabili • Esiste un limite minimo di 2 rappresentanti per ogni sezione elettorale (un EFFETTIVO ed un SUPPLENTE) • Non ha diritto ad alcun rimborso • Riveste il ruolo di pubblico ufficiale all’interno della sezione nella quale è stato designato • DEVONO ESSERE ELETTORI NEL COMUNE NEL QUALE SI VOTA
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio TEMPISTICA DEL VOTO Costituzione del seggio elettorale (timbratura schede) PRESENTAZIONE AL PRESIDENTE SABATO 07:30 SABATO 15:00 Inizio delle operazioni di voto di sabato SABATO 22:00 Chiusura delle operazioni di voto di sabato DOMENICA 07:00 Inizio delle operazioni di voto di domenica DOMENICA 22:00 Chiusura delle operazioni di voto di domenica DOMENICA 22:01 ∞ Scrutinio e conteggio voti EUROPEE LUNEDI’ 14:00 ∞ Scrutinio e conteggio voti PROVINCIALI – AMM.VE (pag.88 vademecum)
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio DESIGNAZIONE I delegati nominati nell’atto di presentazione delle liste dei candidati per le diverse elezioni che si svolgono nel territorio hanno facoltà di designare due rappresentanti di lista, uno effettivo e l’altro supplente, presso l’Ufficio di ciascuna sezione elettorale dei comuni interessati alle votazioni, ovvero possono autorizzare, con atto notarile, altre persone a svolgere tale adempimento. • I rappresentanti di lista sono nominati dai delegati di lista • La designazione dei rappresentanti viene effettuata in forma libera ed in seguito autenticata • Gli estratti delle designazioni autenticate vengono consegnate ai singoli presidenti di seggio secondo due diverse modalità: 1. I delegati consegnano le designazioni alla segreteria generale che provvederà a girare queste ai presidenti di seggio al momento della costituzione del seggio 2. I rappresentanti di lista si presentano singolarmente al seggio nel quale sono stati designati il sabato mattina, comunque entro e non oltre l’inizio delle operazioni di voto
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio POTERI & FACOLTA’ • I rappresentanti di lista: • 1. Hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell’Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali; • 2. Possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni; • 3. Possono apporre la loro firma o il loro sigillo sulle strisce di chiusura delle urne e la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni. POSSONO TENERE UN SEGNO DI RICONOSCIMENTO DELLA LISTA CHE RAPPRESENTANO, PURCHE’ DENTRO AL SEGGIO NEL QUALE SONO DESIGNATI, NON FUORI NEI LOCALI COMUNI E NELLE ALTRE SEZIONI
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio POTERI & FACOLTA’ • I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni: • Sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro presentata • Possono usare la copia delle liste della sezione, di cui eventualmente siano in possesso, annotandovi coloro che votano • Possono assistere su richiesta alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (ricoverati e detenuti).
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio POTERI & FACOLTA’ I presidenti di seggio dovranno fare in modo che i rappresentanti di lista possano adempire al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà , compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali I rappresentanti di lista, durante l’esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Per i reati commessi in danno di essi si procede a giudizio direttissimo.
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio IDENTIFICAZIONE I rappresentanti di lista, al momento della presentazione alla sezione di appartenenza devono essere “accettati” dal presidente di seggio, al ricorrere dei seguenti requisiti: 1. La designazione è fatta dai delegati di lista, oppure una delle persone da essi autorizzate in forma autentica 2. Il rappresentante designato dev’essere elettore del collegio: tale requisito potrà essere accertato dal certificato elettorale in possesso del designato; 3. La designazione dev’essere fatta per iscritto e la firma dei delegati dev’essere autenticata da uno dei soggetti previsti 4. Il foglio di designazione deve essere autenticato
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio SANZIONI Il Presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può fare allontanare dall’aula i rappresentanti di lista che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali. I rappresentanti di lista che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO - Costituzione - Alle ore 7:30 (?) del sabato dell’elezione, il presidente costituisce l’Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori. Per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente. Il presidente chiama, quindi, ad assistere alle operazioni elettorali anche i rappresentanti di lista, sulla base delle designazioni consegnategli dal Comune oppure delle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentino direttamente, accertandosi della loro identità e della regolarità della designazione.
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO - Costituzione - • I rappresentanti di lista non fanno parte dell’Ufficio di sezione; pertanto la loro presenza non è necessaria per la validità delle operazioni. Essi possono presentarsi anche dopo la costituzione dell’Ufficio o durante le operazioni stesse purché, comunque, le designazioni siano state precedentemente effettuate secondo le modalità ed i termini sopra indicati: in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale. • Si procede quindi alle altre operazioni preliminari: accertamento dell’arredo di sala, definizione di eventuali seggi speciali per ricoverati e detenuti, autenticazione delle schede, custodia della sala. Al termine di esse, il Presidente chiude il seggio e rinvia le operazioni al pomeriggio (!). • Alle ore 15,00 del sabato del voto, il Presidente ricostituito l’Ufficio, il Presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista presenti.
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO - Accesso al seggio - • Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che presentino il certificato di iscrizione nella sezione o altro documento che dia diritto di votare nella sezione stessa . • Durante le operazioni da compiersi dopo la costituzione del seggio, come durante quelle di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala delle elezioni anche: • 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, quando si rechino nella sala in caso di tumulti o disordini; • 2) i candidati proposti nella circoscrizione; • 3) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione; • 4) tutte quelle persone, infine, che debbono compiere incarichi previsti dalla legge e dalle istruzioni ministeriali. • Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di strumenti atti ad offendere, possono entrare nel compartimento della sala destinato all’Ufficio elettorale esclusivamente per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito, e debbono trattenersi per il tempo strettamente necessario.
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO - Ammissione al voto - • Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche altri elettori appartenenti a determinate categorie stabilite dalla legge (membri del seggio, appartenenti alle Forza pubblica, militari, vigili del fuoco, persone non deambulanti, persone munite di una sentenza o di attestazione del Sindaco, marittimi e aviatori fuori residenza). • I rappresentanti di lista possono votare nella sezione per la quale sono stati nominati, purché elettori nella circoscrizione.
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO - Chiusura del seggio sabato - Alle ore 22 del sabato del voto il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto. Alle ore 6,30 della domenica, seconda giornata di voto, il Presidente ricostituisce l’Ufficio elettorale della sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti con la procedura già indicata. Ricostituito l’Ufficio, il Presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista presenti. N.B. Non vi è alcun obbligo, per i rappresentanti di lista, di essere presenti al momento della ricostituzione del seggio la domenica
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO - Chiusura del seggio domenica - Alle ore 22 della domenica del voto il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede alle operazioni di riscontro: ES. sgombero dei tavoli, accertamento del numero di votanti, trasmissione dei plichi contenenti le liste dei votanti e le schede residue, rimozione dell’urna contenente le schede votate per le elezioni europee, agitazione dell’urna stessa per rimescolare le schede, ricollocazione dell’urna sul tavolo. SI INIZIANO LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO PER LE SOLE ELEZIONI EUROPEE MENTRE PER LE AMMINISTRATIVE LO SCRUTINIO E’ RINVIATO A LUNEDI’ POMERIGGIO ALLE ORE 14:00 (!!)
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio FASE DI SCRUTINIO Alle operazioni di scrutinio possono assistere – oltre, naturalmente, ai rappresentanti delle liste – solamente gli elettori della sezione e le persone sopra indicate. I RAPPRESENTANTI DI LISTA NON POSSONO INTERFERIRE CON LE OPERAZIONI DI CONTEGGIO MATERIALE DEI VOTI Durante la fase di scrutinio è concessa la facoltà ai rappresentanti di lista di contestare le assegnazioni di voto
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO - Conteggio dei voti - Uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall’urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno di lista e, se occorre, il numero progressivo della lista alla quale è dato il voto e dichiara se la scheda contenga o meno voti di preferenza. 1. In caso NEGATIVO, egli traccia direttamente un segno ben visibile sul numero contenuto nel riquadro A, relativo alla lista votata, dei prospetti di riscontro e passa la scheda ad un altro scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, nei prospetti delle tabelle di scrutinio, 2. In caso AFFERMATIVO, il presidente traccerà analogo segno sul numero contenuto nel riquadro B, relativo alla lista, dei prospetti di riscontro. Subito dopo il presidente legge ad alta voce il cognome o il nome e cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore che ne prende nota. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, nel retro della stessa viene subito impresso, a cura del presidente, il timbro della sezione.
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio PRINCIPI GENERALI – il favor voti TENERE SEMPRE A MENTE ALCUNI PRINCIPI GENERALI: 1. “FAVOR VOTI” “La validità dei voti contenuti nella scheda dovrebbe essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollodell’ufficio elettorale di sezione o di schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Dalla chiara formulazione normativa e dal costante orientamento della giurisprudenza in materia emerge la individuazione di un principio, da ritenersi assolutamente fondamentale e da tenere debitamente presente nelle operazioni di scrutinio, di “favor voti”.
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio PRINCIPI GENERALI – il favor voti TENERE SEMPRE A MENTE ALCUNI PRINCIPI GENERALI: 2. SEGNI DI RICONOSCIMENTO “Quando sulla scheda risultano apposti scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, la scheda va considerata nulla, e con essa le eventuali preferenze. I casi di nullità per riconoscimento dell’elettore sono peraltro assai rari. “ 3. CONTESTAZIONI “Sui casi dubbi decide il Presidente di seggio, sentiti scrutatori e rappresentanti di lista. La decisione è definitiva se non ci sono contestazioni di sorta. In caso contrario, decide l’Ufficio elettorale provinciale. E’ quindi importante che, nel caso in cui le osservazioni dei nostri rappresentanti di lista non vengano accolte, gli stessi richiedano – come è in loro facoltà – l’inserimento a verbale del loro disaccordo e delle relative motivazioni, controllando che ciò effettivamente avvenga.”
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO - Operazioni di voto - Come può votare l’elettore: 1. Votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando, un segno sul contrassegno di una di tali liste, poste alla destra del nominativo prescelto. In tal caso, l’elettore esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista preferita 2. Voto disgiunto e cioè tracciare un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco ed un altro segno su una lista non collegata al candidato sindaco prescelto 3. Tracciare un segno di voto sia sul contrassegno prescelto sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, collegato alla lista votata. In questo caso, il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di sindaco, sia in favore della lista ad esso collegata
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO - Operazioni di voto - 4. Tracciare un segno di voto sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso, senza segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, si intende validamente votato solo il candidato prescelto ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate 5. Manifestare un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnando, sull’apposita riga tracciata sulla destra di ogni contrassegno, il nominativo del candidato preferito appartenente alla lista prescelta, senza apporre alcun segno di voto sul relativo contrassegno. In tal caso, si intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato nonché il candidato alla carica di sindaco, collegato con la lista stessa, VEDI ESEMPLIFICAZIONI MINISTERIALI PAG 275
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO - Preferenze - • Si precisa che: • Ciascun elettore può manifestare un solo voto di preferenza • 2) La preferenza deve essere manifestata, esclusivamente, per un candidato compreso nella lista votata • 3) Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, sulla apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima • 4) In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome; • 5) Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO - Nullità - • Premesso che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, nel corso dello scrutinio possono verificarsi tre diverse specie di nullità: • 1) nullità del voto di lista; • 2) nullità della scheda; • 3) nullità del voto di preferenza. Sia la nullità del voto di lista sia la nullità della scheda determinano la nullità di tutti i voti espressi nella scheda
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO - Nullità - • NULLITA’ DEL VOTO DI LISTA • Si ha la nullità del voto di lista quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l’intenzione dell’elettore di preferire una determinata lista, presenta irregolarità tali da rendere nulla la espressione del suffragio, o, quanto meno, soggetta a contestazione. • ESEMPI (non esaustivi!): • a) Schede diverse da quelle prescritte dalla legge o non timbrate o firmate; • b) Presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall’elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO - Nullità - • 2) NULLITA’ DELLA SCHEDA Si ha, anzitutto, la nullità della scheda negli identici due casi indicati nella slide precedente. Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta. Si supponga, ad esempio, che l’elettore abbia tracciato un segno su due o più segni su diversi contrassegni e abbia indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non abbia espresso alcuna preferenza
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO - Nullità - • 3) NULLITA’ DEL VOTO DI PREFERENZA I casi di nullità del voto di preferenza erano tassativamente e chiaramente indicati dalla legge. Appare opportuno ricordare che l’espressione del voto di preferenza non può comunque essere effettuata attraverso l’indicazione del numero, (abrogata con referendum) La nullità del voto di lista o della scheda, determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda. Invece la nullità dei voti di preferenza, o le eventuali contestazioni sui medesimi, non importa necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto di lista.
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO - Schede bianche - Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portino alcuna espressione di suffragio né segni o tracce di scrittura. Tali schede, come già detto, devono essere, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione. Del numero delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti di lista e dei voti di preferenza nulli deve essere presa nota nel verbale. I voti di lista o di preferenza nulli, le schede nulle e le schede bianche vanno registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti di lista o di preferenza nulli devono essere di volta in volta vidimate dal presidente o da almeno due scrutatori ed incluse nella apposita busta.
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio CONTESTAZIONI Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di lista, sia relativamente ai voti di preferenza. Anche con riguardo a tali voti, si ritiene che, tenuto conto del principio secondo cui la validità dei voti deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la effettiva volontà dell’elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono state ben delimitate, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochissimi casi
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio CONTESTAZIONI Sull’assegnazione o meno dei voti contestati… … decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori : è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti e contestazioni per turbare l’andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante. I voti di lista contestati dai rappresentanti di lista devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per contrassegni di lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi di contestazione. Nel verbale debbono essere riportate anche le decisioni del presidente, indicando, per ogni lista e per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati.
Designazione • Poteri e Facoltà • Identificazione • Sanzioni • Funzionamento del seggio durante le operazioni voto • Fase di scrutinio • Il sistema elettorale • Il favor voti • Voti nulli / bianche • Spoglio e conteggio CONTESTAZIONI Come per gli altri… anche i voti di preferenza contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati per candidato e, per ogni candidato, a seconda dei motivi di contestazione. Le relative decisioni del presidente saranno anche riportate nel verbale, indicando, per ogni candidato e per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati. Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio in quanto i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall’Ufficio elettorale provinciale che decide dell’assegnazione dei voti stessi. Le schede corrispondenti ai voti di lista o di preferenza contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori e, dopo essere state raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, vanno incluse nelle apposite buste..
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