70 likes | 322 Views
Lezioni di diritto dell’ambiente. 4 – LE FONTI. Fonti comunitarie Il Trattato UE. Art. 6 Promozione dello sviluppo sostenibile Art. 2 e art. 174, comma 2
E N D
Lezioni di diritto dell’ambiente 4 – LE FONTI
Fonti comunitarieIl Trattato UE Art. 6 Promozione dello sviluppo sostenibile Art. 2 e art. 174, comma 2 La politica della comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela (…). Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati al’ambiente, nonché dal principio “chi inquina paga”
I principi fondamentali del Trattato UE PRECAUZIONE riferimento alle risultanze scientifichedi un determinato momento storico; AZIONE PREVENTIVA riferimento al tempo dell’intervento pubblico (il principio implica anche la completezza della valutazione preventiva) CORREZIONE ALLA FONTE riferimento all’ambito territorialedel fenomeno inquinante “CHI INQUINA PAGA” riferimento ai costi dell’inquinamento. La funzione non solo punitiva del principio (irretroattività della legislazione).
Gli atti delle istituzioni comunitarie A) ATTI NORMATIVI: Atti ad effetti vincolanti nei confronti degli Stati membri: regolamenti e direttive B) ATTI NON NORMATIVI Programmi di azione in materia ambientale (art. 175 del Trattato, attualmente 6° programma quadro di azione per l’ambiente 2000- 2010);Esercizio di poteri impliciti o atti previsti dalle singole direttive: esempio le comunicazioni interpretative della Commissione. Per A) e B) Necessità della procedura di “codecisione” (art. 175 e 251 del Trattato) C) SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA Su rinvio pregiudiziale A seguito di procedura di infrazione
Le fonti statali Il carattere “amministrativo” della legislazione ambientale instabilità normativa leggi provvedimento rinvio a fonti secondarie (per ragioni di adeguatezza al territorio e di valutazioni tecniche).