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La scissione di società. 21 gennaio 2008 Lucio Antonello – dottore commercialista. LA SCISSIONE DI SOCIETA’. LE FORME DI SCISSIONE INDIVIDUAZIONE / DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA SCINDERE (AZIENDA O RAMO DI AZIENDA)
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La scissione di società 21 gennaio 2008 Lucio Antonello – dottore commercialista
LA SCISSIONE DI SOCIETA’ • LE FORME DI SCISSIONE • INDIVIDUAZIONE / DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA SCINDERE (AZIENDA O RAMO DI AZIENDA) • I CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELLE AZIONI O QUOTE E INDICAZIONE / DETERMINAZIONE DEL VALORE EFFETTIVO DEL PATRIMONIO NETTO (RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI) • LE FORMALITA’ E I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA SCISSIONE • LE SEMPLIFICAZIONI DELLA PROCEDURA • LA FORMAZIONE DEL PRIMO BILANCIO POST SCISSIONE • ANALISI DI ALCUNI ASPETTI FISCALI ED ELUSIVI
LA SCISSIONE DI SOCIETA’ FORME DI SCISSIONE TOTALE • PATRIMONIO PARZIALE PER INCORPORAZIONE • SOCIETA’ BENEFICIARIA MEDIANTE COSTITUZIONE PROPORZIONALE • SOCI NON PROPORZIONALE
SCISSIONE TOTALE Ante scissione SOCIO A SOCIO B ALFA S.P.A. Post scissione SOCIO A SOCIO B BETA GAMMA
SCISSIONE PARZIALE Ante scissione SOCIO A SOCIO B ALFA S.P.A. Post scissione SOCIO B SOCIO A ALFA GAMMA
SCISSIONE PER INCORPORAZIONE Ante scissione socio A socio B socio C socio D ALFA S.P.A. BETA S.P.A. Post scissione socio A socio B socio A socio B socio C socio D ALFA S.P.A. BETA S.P.A.
SCISSIONE PROPORZIONALE Ante scissione SOCIO A SOCIO B 60% 40% ALFA S.P.A. Post scissione 60% 40% SOCIO A SOCIO B 60% 40% BETA S.P.A. GAMMA S.P.A.
SCISSIONE E CESSIONE D’AZIENDA CESSIONE D’AZIENDA PATRIMONIO SOCIETA’ CEDENTE SOCIETA’ ACQUIRENTE Soci di ALFA ALFA BETA DENARO SCISSIONE PARZIALE PATRIMONIO SOCIETA’ SCISSA SOCIETA’ BENEFICIARIA Soci di ALFA ALFA BETA AZIONI O QUOTE DI BETA
SCISSIONE E CONFERIMENTO D’AZIENDA CONFERIMENTO D’AZIENDA PATRIMONIO SOC. CONFERENTE SOC. CONFERITARIA Soci di ALFA ALFA BETA AZIONI O QUOTE DI BETA SCISSIONE PARZIALE PATRIMONIO SOCIETA’ SCISSA SOCIETA’ BENEFICIARIA Soci di ALFA ALFA BETA AZIONI O QUOTE DI BETA
FASI DEL PROCEDIMENTO DI FUSIONE / SCISSIONE • PROGETTO • DELIBERA • ATTO • GLI AMMINISTRATORI • REDIGONO IL PROGETTO • REDIGONO LA S.P. DI RIFERIMENTO • PREDISPONGONO LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA • PROVVEDONO PER NOMINA ESPERTO L’ASSEMBLEA DEI SOCI • APPROVA IL PROGETTO I RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA’ • STIPULANO L’ATTO DI FUSIONE
LA SCISSIONE DI SOCIETA’ Nel progetto di scissione • Esatta descrizione degli elementi patrimonialida assegnare a ciascuna delle società beneficiarie • Criteri di distribuzione azioni o quote delle beneficiarie Nella relazione dell’organo amministrativo • Illustrazione dei criteri di distribuzione delle azioni o quote • Valore effettivo del P.N. assegnato alle beneficiarie e di quello rimasto nella scissa
ESATTA DESCRIZIONE ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE Aspetti temporali Variazioni conseguenti alla dinamica aziendale • Contabilità separata variazione del PNC / risultato d’esercizio • Senza contabilità separata variazione del PNC / permutazioni risultato d’esercizio Necessario indicare criteri in base ai quali aggiornare, alla data di effetto della scissione, le attività e passività da assegnare, anche se prive di rilevanza contabile alla data della S.P. Correlazione con ramo d’azienda da scindere. Coerenza tra attività e passività (mutui ipotecari, crediti e fondi svalutazione, rapporti con personale e debiti TFR, imposte differite attive o passive, ecc.)
ESATTA DESCRIZIONE ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE Destinazione non desumibile dal progetto Attività • Scissione totale / ripartizione tra le beneficiarie in proporzione della quo ta del P.N. assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio Scissione parziale / a favore della società scissa Passività • Scissione totale / responsabilità solidale tra società beneficiarie Scissione parziale / responsabilità solidale tra società scissa e società beneficiarie Limite della responsabilità: valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna beneficiaria
VALORE EFFETTIVO DEL PATRIMONIO NETTO Art. 2506 – ter c. 2 / La relazione dell’organo amministrativo deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente ri- manga nella società scissa Duplice funzione a favore dei creditori sociali: • Garanzia massima entro cui è possibile chiedere la soddisfazione dei propri crediti • Nel caso la destinazione di un elemento del passivo non sia desumibile del progetto (2506 bis c. 3 c.c.) • Nel caso in cui i debiti della società scissa non siano soddisfatti dalla società cui fanno carico (responsabilità sussidiaria limitata art. 2506 quater c. 3 c.c.) • Informazione utile per decidere su eventuale opposizione alla scissione
CONCETTO DI VALORE EFFETTIVO OIC 4 Non il patrimonio netto contabile. Non il valore determinato ai fini del rapporto di cambio. Valore del patrimonio “rettificato”, valutando le attività che concorrono a costitui- re garanzia per i creditori a valore corrente Valore dei beni trasferibili e suscettibili di esecuzione forzata oltre a crediti e di- sponibilità liquide Valore di mercato # valore espropriabile OIC 4 per ciascuna parte delle attività e passività occorre indicare i seguenti diversi valori: a) il valore contabile b) il valore effettivo almeno per le attività che abbiano un valore effetti- vo significativamente diverso da quello contabile escludendo avvia- mento e immateriali non soggetti ad esecuzione forzata
CRITERI DISTRIBUZIONE AZIONI O QUOTE DELLE BENEFICIARIE • Proporzionale • Non proporzionale con diritto dei soci non concordi di uscire dalla società. In tal caso indicazione nel progetto (2506 bis c. 4 c.c.) • Diritto di far acquistare la partecipazione • Corrispettivo determinato con i criteri del recesso • Nominativo degli acquirenti
LE FORMALITA’ E I TEMPI • ABBREVIAZIONE TEMPI PROCEDURA • Per società non azionarie: termini ridotti a metà • 30 giorni da iscrizione progetto • 30 giorni da deposito atti presso sede • 60 giorni per opposizione dei creditori Per decisione unanime dei soci: rinuncia ai termini • 30 giorni da iscrizione progetto • 30 giorni da deposito presso sede sociale degli atti Per stipula atto: esenzione del termine per opposizione dei creditori • Pagamento creditori • Consenso creditori • Deposito somme dovute • Asseverazione di società di revisione
SEMPLIFICAZIONI • Scissione (totale o parziale) proporzionale con beneficiarie di nuova • costituzione • Esenzione della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2506 ter c. 3^) Con il consenso unanime degli aventi diritto di voto esenzione della redazione (art. 2506 – ter c. 4^) • Situazione patrimoniale • Relazione illustrativa dell’organo amministrativo • Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio
ASPETTI CONTABILI • Situazione patrimoniale sia per la scissa che per le beneficiarie preesistenti (art. 2501 quater c.c.) riferite ad una data non anteriore di oltre 120 gg. dal deposito del progetto • Situazione dei patrimoni assegnati alle beneficiarie o rimasti • Bilancio. di chiusura della società scissa • Primo bilancio delle beneficiarie successivo alla scissione / bilancio di apertura alla data di effetto reale della scissione • Primo bilancio di esercizio post scissione
DIFFERENZE DI SCISSIONE NATURA ECONOMICA • Disavanzo da annullamento: costo della partecipazione > PNC della partecipata: • al momento dell’acquisto si è tenuto conto delle PLUS latenti • tra la data di acquisto e quella della fusione la partecipata ha subito perdite considerate non durevoli • la partecipazione è stata rivalutata per effetto di leggi speciali mentre i beni della partecipata non sono stati rivalutati • il costo pagato a suo tempo è risultato eccessivo rispetto al valore economico effettivo
DIFFERENZE DI SCISSIONE NATURA ECONOMICA • Imputazione del disavanzo da annullamento: • agli elementi dell’attivo e del passivo “ove possibile” (maggior valore effettivamente esistente e recuperabile) • ad avviamento per la differenza residua se effettivamente esistente • a riduzione del PNC oppure a CE se deriva da perdite pregresse o da un costo eccessivo (cattivo affare)
AVANZO DA ANNULLAMENTO • Acquisto a condizioni particolarmente vantaggiose • i beni della partecipata sono stati rivalutati mentre la partecipazione NO • nel periodo tra data acquisto e quello di fusione si sono formate riserve da utile senza un corrispondente aumento del valore contabile della partecipazione • acquisto effettuato prevedendo un badwill che ha influito sul prezzo • sopravalutazione del PNC della partecipata per mancata iscrizione di fondi rischi o svalutazione di immobilizzi • Imputazione avanzo da annullamento: • “Riserva avanzo di fusione” quando ha natura di utile come nei casi a), b) e c) • “Fondo rischi per oneri e perdite da fusione” per i casi d) ed e)
DISAVANZO DA CONCAMBIO • Mancata coincidenza nei rapporti tra valori effettivi e valori contabili delle società • interessate e dal rapporto esistente alla data di effetto della scissione tra capita- • le sociale della beneficiaria e PNC assegnato • può essere giustificato da un effettivo maggior valore del ramo d’azienda assegnato rispetto al suo valore netto contabile • può avere origine casuale e in tal caso va imputato a PNC oppure a conto economico
AVANZO DA CONCAMBIO • Riserve sopraprezzo azioni • Riserva generica di capitale • Mancata iscrizione di fondi rischi
LA SCISSIONE DI SOCIETA’ ASPETTI FISCALI (art. 173 IRES) Neutralità • Società No plus-minusvalenze Irrilevanza avanzo Irrilevanza disavanzo e sua imputazione Prospetto di riconciliazione • Soci Irrilevanza cambio partecipazioni Rilevanza eventuale conguaglio
LA SCISSIONE – POSIZIONI SOGGETTIVE(art. 173 c. 4^) Diritti - oneri - obblighi di natura fiscale • Connessi agli elementi del patrimonio scisso specificatamente o per insiemi * seguono tali elementi nella società a cui sono attribuiti • Non connessi * Attribuzione alle società coinvolte in proporzione al P.N.C. trasferito o rimasto
LA SCISSIONE DI SOCIETA’ – POSIZIONI SOGGETTIVE(art. 173 c. 4^) La “Connessione” deve essere riferita ad elementi della S.P. e non anche alle voci del C.E. e deve essere diretta. Posizioni soggettive che non rientrano nella disciplina citata • Acconti imposte IRES e IRAP (art. 173 c. 5) • Fondi di accantonamento della scissa (art. 173 c. 6) • Riserve in sospensione d’imposta (art. 173 c. 9) • Perdite fiscali (art. 173 c. 10) • Obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi d’imposta precedenti (art. 173 c. 12)
LA SCISSIONE DI SOCIETA’ – POSIZIONI SOGGETTIVE(art. 173 c. 4^) • Definizione di posizione soggettiva (R.M. 19.03.2002 n. 91/E) “ogni situa- • zione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in • capo alla scissa e cioè non solo i crediti e i debiti di imposta di questa società, • ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato • effetto nell’attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi di imposta • successivi alla scissione”.
LA SCISSIONE DI SOCIETA’ – POSIZIONI SOGGETTIVE(art. 173 c. 4^) Esempi: • Rateizzazione plusvalenza (art. 86 c. 4 TUIR) • Deducibilità differita delle *Spese di rappresentanza * manutenzioni eccedenti il 5% • Deducibilità o tassazione secondo il principio di cassa *Compensi amministratori * Contributi alle associazioni di categoria * Dividendi
LA SCISSIONE DI SOCIETA’ – POSIZIONI SOGGETTIVE(art. 173 c. 4^) • Variazioni in diminuzione connesse all’utilizzo di fondi tassati *fondo rischi su crediti eccedente quota deducibile * Garanzia prodotti * Controversie legali – tributarie • Altri oneri di natura fiscale * Oneri e condizioni relativi a contratti di leasing * Diverso valore fiscale rispetto a quello contabile • Opportunità che le posizioni soggettive siano definite in contradditorio
LA SCISSIONE DI SOCIETA’ – ASPETTI FISCALI Obblighi versamenti acconti imposte dirette scadenti dopo data efficacia scissione • Scissione parziale *Restano alla scissa interamente. Alla beneficiaria si applicano le regole ordi- narie • Scissione totale *Trasferimento in capo alla beneficiaria con ripartizione in proporzione al P.N. • Fondi di accantonamento • Ragguaglio alla durata di utilizzo • Ammortamento • Limite spese manutenzione • Spese relative a più esercizi • Accantonamenti
LA SCISSIONE - RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA(art. 123 bis c. 9^) CRITERI DI RIPARTIZIONE Regola generale • Proporzionalità al P.N.C. trasferitoto rimasto Deroga • Se la sospensione dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali i fondi seguono tali elementi nella società a cui sono stati attribuiti (legame “attuale” e non di tipo “genetico” ESEMPI: • Riserva da conferimento art. 34 L. 02.12.1975 n. 576 • Riserva da rivalutazione monetaria C.M. 17.05.2000 n. 98/E risposta 1.5.9 • Ricostituzione delle riserve (R.M. 02.10.2002 n. 317/E)
LA SCISSIONE DI SOCIETA’ DECORRENZA EFFETTI FISCALI Data ultima iscrizione atto 2506 quater c.c. Post datazione se beneficiarie già esistenti Retrodatazione – condizioni • Scissione totale e • Coincidenza periodi d’imposta
LA SCISSIONE DI SOCIETA’ ALTRI OBBLIGHI FISCALI Obblighi – controlli e accertamenti • Scissa / scissione parziale • Beneficiaria designata nell’atto di scissione / scissione totale Le altre beneficiarie sono responsabili solidali • Imposte / Sanzioni / Interessi • Possibili provvedimenti cautelari • Facoltà di partecipare al procedimento senza oneri di avvisi o altri adempimenti per A.F. Obbligo di indicare soggetto e luogo di conservazione scritture contabili e documenti (art. 173, c. 14 Tuir)
FUSIONE E SCISSIONE DI SOCIETA’ NORMA ANTIELUSIVA art. 37 bis D.P.R. 600/73 Atti, fatti o negozi (anche collegati) Qualificazione Privi di valide ragioni economiche Fine specifico Diretti ad aggirare obblighi o divieti Diretti ad ottenere riduzioni o Rimborsi di imposta indebiti Potere dovere degli Uff. Finanziari nel rispetto speciali procedure di accertamento Disconoscere i benefici indebiti Riqualificare l’operazione