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ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL 22.05.2003. Marco Pietrangelo. Articoli contrattuali innovati o modificati:. Art.1 “ Il sistema di relazioni sindacali e degli assetti contrattuali” Art.3 “ Ambito di applicazione”
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ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL22.05.2003 Marco Pietrangelo
Articoli contrattuali innovati o modificati: Art.1 “ Il sistema di relazioni sindacali e degli assetti contrattuali” Art.3 “ Ambito di applicazione” Art.8 “Esternalizzazione dei servizi e/o delle attività aziendali” Art.10 “ Contratto di lavoro a tempo parziale” Art.11 “ Contratto di lavoro a tempo determinato” Art.12 “ Contratto di inserimento/reinserimento” Art.13 “ Contratto di somministrazione di lavoro”
Art.14 “Classificazione del personale” Art.17 “Orario di lavoro” Art.18 “Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile” Art. 21 “Giorni festivi” Art. 23 “Banca delle ore” Art.24 “Trattamento economico” Art. 29 “Indennità e provvidenze varie” Art.68 “Trattamento di fine rapporto lavoro”
Articoli contrattuali nuovi Contratto di apprendistato professionalizzante Orario di lavoro Riposo giornaliero Riposo settimanale
Art. 1 “ Sistema di Relazioni sindacali e degli assetti contrattuali” L’articolo è preceduto da una “Dichiarazione programmatica” riguardante la regolazione del mercato, la qualità dei servizi, i capitolati di appalto, la tutela occupazionale e la responsabilità sociale di impresa. Nel paragrafo “Livello aziendale” è aggiunto un capoverso che prevede che le imprese e le società, di particolare rilevanza, che gestiscono servizi ambientali in più Comuni, qualora procedano ad aggregazioni e/o riorganizzazioni territoriali, diano informazioni alle OO.SS nazionali stipulanti, nel corso di incontri preventivi cui partecipano la RSU o le RSA, congiuntamente alle OO.SS territoriali.
Art.3 “Ambito di applicazione” Il primo capoverso è così sostituito: “ Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti di imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”. Vengono, altresì, suddivisi in due distinti commi i servizi che costituiscono il c.d “core business” da quelli accessori e complementari.
Art.8 “Esternalizzazioni/internalizzazioni” Vengono disciplinate le esternalizzazioni delle attività che costituiscono il “ core business” effettuate mediante appalto oppure mediante costituzione di apposite società. Viene inoltre disciplinata l’acquisizione di rami di azienda o di nuovi gestioni di servizi affidati da Enti pubblici. Viene infine regolata l’anzianità di servizio del lavoratore nel caso di applicazione dell’art.2112 c.c.
In caso di appalto, oltre al rispetto di una serie di condizioni previste dalle leggi vigenti (tra cui la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non al massimo ribasso, la regolarità assicurativa, contributiva, retributiva e la sicurezza sul lavoro), si prevede l’obbligo per le imprese appaltatrici di applicare il trattamento economico e normativo del settore dei servizi ambientali previsto dal CCNL del settore dei servizi ambientali.
Il trattamento previsto dal CCNL del settore dei servizi ambientali viene altresì applicato al personale di nuova assunzione in caso di costituzione di una nuova società. Qualora l’azienda, cui venga affidato un nuovo servizio dall’Ente pubblico, sia tenuta ad assumere il personale ad esso addetto, potrà scaglionare il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicato nell’Azienda, qualora esso risulti più favorevole rispetto al CCNL applicato in precedenza a tale personale. La gradualità temporale dello scaglionamento va definita a livello aziendale. Nel caso non venga raggiunto l’accordo entro dodici mesi, la gradualità temporale è pari a tre anni.
Norma Transitoria I contratti di appalto stipulati prima del 30 giugno 2008 sono fatti salvi fino alla loro scadenza. I contratti stipulati successivamente alla data del 30 giugno 2008 e le eventuali proroghe relative ai contratti di cui al precedente comma sono disciplinati dalle norme dell’articolo sull’esternalizzazioni che entrano in vigore alla data del 30 giugno 2008 ad eccezione di quelle relative all’obbligo di applicare il CCNL dei servizi ambientali che entrano in vigore il 1° maggio 2010.
Art.10 “ Contratto di lavoro a tempo parziale” Il preavviso dovuto dall’azienda al lavoratore passa da sei a sette giorni calendariali, in caso di variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, nonché della modifica della collocazione della stessa.
Art.11 “Contratto a tempo determinato” Per le ferie, è soppresso il riferimento al periodo giugno/settembre e dicembre/gennaio. Il diritto di precedenza ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato è riferito al 60%, anziché alla metà, delle assunzioni a tempo indeterminato disposte annualmente dall’Azienda per la medesima qualifica.
Art. 12 “Contratto di inserimento/reinserimento” I soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni non sono più tra i destinatari del contratto di inserimento. Viene prevista la registrazione sul “ libretto formativo del cittadino” delle competenze acquisite dal lavoratore a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 e dal Decreto Min. Lavoro 10.10.2005.
Art. 13 “Contratto di somministrazione di lavoro” La media dell’8% prevista per i prestatori di somministrazione di lavoro rispetto ai lavoratori occupati dall’ azienda a tempo indeterminato è rapportata all’anno, anziché al trimestre.
Nuovo articolo “ Contratto di apprendistato professionalizzante” Viene disciplinato l’apprendistato professionalizzante, un contratto a tempo indeterminato, a causa mista, finalizzato a conseguire una qualificazione, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base trasversali e tecno-professionali. Le parti sono impegnate a definire entro il 31 luglio 2008: I piani formativi individuali (PFI), nonché ad armonizzare la disciplina delle altre forme di rapporto di lavoro con le disposizioni recate dalla Legge n. 247/2007 e dai successivi provvedimenti.
Art.14 “Classificazione del personale” Le aree operativo-funzionali sono state ridefinite nelle seguenti: • Area spazzamento , raccolta, tutela e decoro del territorio ; • Area conduzione; • Area impianti e laboratori; • Area officina e servizi generali; • Area tecnica e amministrativa.
Le principali novità riguardano: l’area spazzamento e raccolta in cui nel 1° livello è previsto l’utilizzo dei veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di Categoria “A” La soppressione della mono e polifunzionalità L’area conduzione in cui nel 3° livello, con patente di categoria “C”, è inquadrato il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore.
Come operatore unico il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale e/o meccanicizzata di contenitori con capacità massima di 30 litri, sacchi, nonché bidoni con capacità massima di 360 litri. A tale figura di monoperatore viene riconosciuta un’indennità di prestazione giornaliera, ad effettiva presenza, pari a € 1,00 lordi, indennità che si riduce a € 0,50 lordi nel caso l’operatore sia accompagnato da una unità operativa.
L’area tecnica ed amministrativa in cui nel 7° livello, parametro B, a far data dal 1° maggio 2008, è inquadrato il capo impianto di 6° livello. Nel 6° livello parametro B, viene inquadrato dalla stessa data con la qualifica di capo turno impianto e con l’assorbimento della indennità di € 40,00, l’addetto agli impianti inquadrato nel 5° livello dell’area impianti ed officina, con patente di I° grado e con compiti di guida, controllo e coordinamento della squadra dei lavoratori in turno. Il periodo di permanenza nella posizione paramentrale “B” per il passaggio alla posizione paramentrale “A”, a decorrere dall’1.5.2009, è pari a cinque anni.
Nell’area tecnica amministrativa sono collocati i lavoratori con la qualifica di quadro, con parametro 230, distinto da quello di 8° livello. L’indennità di funzione di € 299,55 mensili viene assorbita fino a concorrenza dell’incremento retributivo derivante dal nuovo parametro e viene così definita: 1° maggio 2008 €120,00 mensili 1° novembre 2010 €135,00 mensili Il periodo di permanenza nella posizione parametrale “B” per il passaggio alla posizione parametrale “A”, a decorrere dall’1.5.2009, è pari a 5 anni
Art.17 “Orario di lavoro” • L’orario normale settimanale di lavoro di 36 ore viene parificato per i due settori pubblico e privato dal 1° maggio 2009. • Viene data applicazione alle disposizioni del D. Lgs. n. 66/2003. • La durata massima settimanale dell’orario di lavoro è di 50 ore • La durata massima giornaliera è di 10 ore • Le parti si sono impegnate a reincontrarsi per esaminare i nuovi provvedimenti legislativi che in materia sono stati emanati.
Art. 18 “Orario di lavoro in regime di flessibilità” La media dell’orario settimanale, con riferimento: • a singole settimane, passa da 8 a 10 ore giornaliere; • a più settimane consecutive, passa da 45 a 50 ore settimanali. In questa ultima ipotesi, il tetto massimo annuo procapite viene elevato a 150 ore, con pagamento della maggiorazione del 15% per le prime 120 ore e del 20% per le residue 30 ore.
Art.19 “Lavoro straordinario, notturno, festivo” • Viene abolito il lavoro in prolungamento orario e le relative maggiorazioni. • Resta il lavoro straordinario che è quello autorizzato e compiuto oltre l’orario normale di 36 ore
Art. 23 “ Banca delle ore” Nei conti individuali, con cadenza mensile, vengono accreditate le ore di straordinario feriale di ogni singolo lavoratore prestate oltre le prime 120 ore dell’anno.
Art. 21 “ Giorni festivi” La nuova disciplina riguarda le festività soppresse della legge n. 54/1977 e regolata dall’Accordo interconfederale 27 luglio 1978. Tre distinte fattispecie: a) Ai lavoratori assunti a far data dal 1.5.2008: sono riconosciuti tre di permesso individuale. b) i lavoratori in servizio alla data del 30.4.2003 mantengono il trattamento per le festività previsto dall’Accordo 27.7.1978. A questi lavoratori i 3 giorni di ferie derivanti dalle 3 festività supplementari sono trasformati in cifra fissa annuale corrisposta come EDR nei mesi di luglio 2008, gennaio 2009 e gennaio 2010.
c) I lavoratori assunti nel periodo 1.5.2003 – 30.4.2008 mantengono il trattamento per le festività previsto dall’Accordo 27.7.1978. A questi lavortaori, che non fruiscono dei 3 giorni di ferie derivanti dalle festività supplementari, le 2 giornate di ferie derivante dall’Accordo citato vengono recuperate con le medesime modalità nei mesi di luglio 2008 e gennaio 2009 . Ai lavoratori in settimana corta viene recuperata una sola giornata di ferie.
Art. 68 “Trattamento fine rapporto di lavoro” Per il personale assuntodal 1.5.2008 le voci retributive utili al calcolo del TFR sono le seguenti: • Retribuzione base parametrale; • Aumenti periodici di anzianità, con esclusione dei primi 3, 5 aumenti per ogni livello; • Aumento di merito o superminimo; • Eventuale assegno ad personam; • 14a mensilità; • Indennità di funzione per i quadri; • Compenso per lavoro notturno fisso e continuativo; • Indennità sgombero neve.
Per il personale in servizio al 30 aprile 2003 le voci retributive sono le stesse dell’elenco di cui all’art. 68 CCNL 22.5.2003 cui si aggiunge : • il compenso per il lavoro notturno fisso e continuativo e si toglie • l’indennità maneggio denaro • tutti i compensi o le indennità corrisposte in maniera fissa continuativa
Aumenti retributivi mensili Biennio 2007-2008 € 49,00 dall’1.5.2008 € 50,00 dall’1.10.2008 Biennio 2009-2010 € 30,00 dall’1.3.2009 € 35,00 dall’1.10.2009 € 34,00 dal’1.5.2010 Gli aumenti sono riferiti al livello 3A (parametro 130.07) e corrisposti ai lavoratori in forza alla data suddetta.
Aumento indennità integrativa mensile L’indennità integrativa mensile di € 11.00 è aumentata a: € 15.00 complessivi dall’ 1.10.2008 € 19.00 complessivi dall’1.5.2010
“UNA TANTUM” Periodo gennaio-aprile 2008 € 200,00 al livello 3A ( parametro 130,07) Va corrisposta con le competenze del mese giugno 2008, ai lavoratori in forza all’1.5.2008, in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo 1.1.2008 – 30.4.2008. Periodo gennaio-dicembre 2007 € 480,00 al livello 3A (parametro 130,07) divisi in due tranches: € 220,00 al 30.11.2008 € 260,00 al 30.5.2009 .
Va corrisposta, con le competenze del mese di novembre 2008 e di maggio 2009, ai lavoratori a tempo indeterminato ed a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi che siano in forza all’1.5.2008 ed anche alle date suddette. Ai lavoratori che non siano in servizio ad una delle date di ogni singolo periodo non spettano le erogazione previste per il rispettivo periodo. I compensi forfettari non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, compreso il TFR.