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Ruolo della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza e rapporti con i sindacati.

Ruolo della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza e rapporti con i sindacati. Genesi, competenze e …. FONTI DI REGOLAMENTAZIONE. ART. 18: IL R.L.S. ART. 19: ATTRIBUZIONI DEL R.L.S. ART.20: ORGANISMI PARITETICI INTESE COLLETTIVE: Interconfederale Nazionali di categoria

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Presentation Transcript


  1. Ruolo della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza e rapporti con i sindacati. Genesi, competenze e … G.C.Zuffo

  2. FONTI DI REGOLAMENTAZIONE • ART. 18: IL R.L.S. • ART. 19: ATTRIBUZIONI DEL R.L.S. • ART.20: ORGANISMI PARITETICI • INTESE COLLETTIVE: • Interconfederale • Nazionali di categoria • Regionali di categoria • Aziendali o territoriali G.C.Zuffo

  3. CHI È IL/LA R.L.S.? • E’ UNO DEI SOGGETTI NEL SISTEMA PREVENZIONE • E’ IL/LA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICIPER LASICUREZZA (SALUTE) SUL LUOGO DI LAVORO G.C.Zuffo

  4. I/LE R.L.S. AVEVANO PRECURSORI? • FIGURE GIA’ PREVISTE DALL’ART. 9 DELLA LEGGE 300/70 • era una facolta’ dei lavoratori avvalersene • Non coincidevano necessariamente con le rappresentanze sindacali • Ne veniva fatto uno scarso utilizzo G.C.Zuffo

  5. COSA CAMBIA CON IL D.LGS.626/94 • La presenza del/della R.L.S. rimane una facolta’ (non è un obbligo per i lavoratori) • Generalmente coincide con la rappresentanza sindacale (RSA-RSU) • La sua funzione é consultiva / propositiva • Ha precise attribuzioni • Ha specifiche tutele G.C.Zuffo

  6. Art.18 – Rappresentante per la sicurezza E’ eletto o designato in tutte le aziende o attività produttive • N fino a 200 1 RLS • N >200 < 1000 3 RLS • N > 1000 6 RLS • N = Numero lavoratori in azienda RLS Per aziende fino a 15 dipen- denti può essere individuato per più aziende in ambito territoriale N > 15 Eletto dai lavoratori nell’ambito delle RSU In assenza delle RSU è eletto dai lavoratori al proprio interno N <= 15 Eletto dai lavoratori al proprio interno G.C.Zuffo

  7. RLS deve segnalare preventivamente al Datore di lavoro le visite che intende effettuare Accede ai luoghi di lavoro Art.19 - Attribuzioni E’ consultato sulla designazione degli addetti ai servizi di prevenzione, antincendio, pronto soccorso,evacuazione E’ consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione del rischio RLS E’ consultato sulla formazione dei lavoratori Riceve le informazioni e la documentazione aziendale (valutazione rischi, misure, sostanze e preparati, macchine, infortuni, malattie professionali) Riceve le informazioni dei servizi di vigilanza G.C.Zuffo

  8. Riceve una formazione adeguata Art.19 - Attribuzioni Partecipa alla riunione periodica Formula osservazioni in occasione delle ispezioni delle autorità competenti Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute dei lavoratori RLS Fa proposte in merito alla attività di prevenzione Può far ricorso alle autorità competenti Avverte il R.S.P.P. dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività G.C.Zuffo

  9. Attribuzioni del/della R.L.S.art.19 comma 1 • DIRITTO DI: • accesso ai luoghi di lavoro • consultazione preventiva • ricevere informazioni e formazione • promuovere misure di prevenzione • richiedere interventi di autorità G.C.Zuffo

  10. Attribuzioni del/della R.L.S. • DOVERE DI: • RISPETTARE IL SEGRETO INDUSTRIALE • usare le informazioni di cui viene a conoscenza al fine di incrementare la sicurezza dei luoghi e delle condizioni di lavoro G.C.Zuffo

  11. Accesso ai luoghi di lavoro art. 19 • segnalazione preventiva • non necessita di assenso preventivo • rispetto delle esigenze produttive • facoltà dell’azienda di presenziare alla visita (non essere d’intralcio) G.C.Zuffo

  12. Accesso ai documentiaziendali artt. 4-19 • IL RLS HA DIRITTO DI ACCEDERE: • al documento sulla valutazione dei rischi; • al registro degli infortuni; • ad ogni documento o informazione in materia di sicurezza (tranne cartelle sanitarie); • alle comunicazioni dello SPISAL. • a seguito di circolari ministeriali può chiederne copia G.C.Zuffo

  13. CONSULTAZIONE artt. 4-8-11-19-22 • E’ PREVISTA: • per la valutazione dei rischi; • per la designazione degli addetti alla gestione delle emergenze; • per l’org.ne della formazione dei lavoratori e degli addetti alle emergenze; • per la designazione del RSPP; • nel corso della riunione periodica; • in occasione di visite ispettive o indagini ambientali. G.C.Zuffo

  14. Cosa vuol dire consultare • SI ESPRIME: • “nella obbligatoria richiesta di un parere che tuttavia NON E’ VINCOLANTE” G.C.Zuffo

  15. Procedura per la consultazione • LA CONSULATAZIONE PRESUPPONE: • l’informazione • un tempo congruo per esprimere il parere SONOREQUISITI FONDAMENTALI G.C.Zuffo

  16. INFORMAZIONEartt.11-17-19 • IL RLS HA DIRITTO A RICEVERE INFORMAZIONI: • sulla valutazione dei rischi • sulle misure di prevenzione relative • sull’organizzazione e gli ambienti di lavoro • sui vari aspetti della sicurezza G.C.Zuffo

  17. Informazioneartt.11-17-19 • sulle sostanze e preparati pericolosi, macchine, impianti, infortuni, malattie professionali. • Sulle prescrizioni e disposizioni impartite dai servizi pubblici di vigilanza (SPISAL, VV.F., ecc.) • dal medico competente G.C.Zuffo

  18. FORMAZIONE artt. 19-22 • DEVE ESSERE SVOLTA SU: • la normativa in materia di salute e sicurezza • i rischi specifici dell’azienda • DEVE DOTARE IL RLS DI CONOSCENZE CHE GLI PERMETTANO DIESSERE INCISIVO NELLE PROPOSTE E NELLA CONSULTAZIONE G.C.Zuffo

  19. Tempi, oneri, modalità della formazione • le ore di Formazione sono aggiuntive • in genere 32 ore • durante l’orario di lavoro • nessun onere a carico del lavoratore • modalità e contenuti sono rinviati alla contrattazione collettiva di categoria • la Formazione deve svolgersi in collaborazione con gli Org. Paritetici G.C.Zuffo

  20. TUTELE art. 19 • NON PUÒ SUBIRE PREGIUDIZIO A CAUSA DEL RUOLO • TEMPO E MEZZI NECESSARI PER SVOLGERE LE SUE FUNZIONI G.C.Zuffo

  21. RUOLO DEL R.L.S. • rappresenta i lavoratori/trici • non è un tecnico di parte • non è un ruolo sanzionato penalmente • è un ruolo da costruire: • norme • aspettative • bisogni G.C.Zuffo

  22. Ruolo del R.L.S.:prima applicazione • STRUTTURAZIONE AZIENDALE • designazione del RSPP • costituzione dei servizi emergenze • formazione - informazione degli addetti e dei lavoratori/trici • designazione medico competente • VALUTAZIONE DEI RISCHI • FORMAZIONE G.C.Zuffo

  23. Ruolo del R.L.S.:a regime • “studiare” la valutazione dei rischi • controllare l’attuazione delle misure • seguire le ispezioni e le indagini • costruire proposte di soluzione • sensibilizzare e coinvolgere i lavoratori e le lavoratrici • utilizzare la riunione annuale (ex art.11) G.C.Zuffo

  24. Ruolo del R.L.S.:a regime • anticipare i problemi: • soluzioni attraverso gli investimenti • manutenzione regolare (ord. e str.) • attenzione alla “normalità scorretta” • attenzione ai cambiamenti: • di prodotti • delle sostanze impiegate • delle macchine, impianti e ambienti • del personale G.C.Zuffo

  25. Perché è NECESSARIO avere un/una R.L.S. ? È metodologicamente impossibile conoscere in modo adeguato le condizioni di lavoro senza coinvolgere i lavoratori; Maggiore è la partecipazione dei lavoratori, maggiore è l’efficacia dei programmi di prevenzione; RLS “garante “della partecipazione dei lavoratori; Accrescere l’attenzione sulla salute facilita la presa di coscienza dei lavoratori su stili di vita salubri, sicuri e delle minacce ambientali più generali. G.C.Zuffo

  26. Azioni prioritarie del/della R.L.S. • Rappresentare tutti i lavoratori • Organizzare un rapporto permanente con i lavoratori, gli altri soggetti (RSU, RSPP, MC, D.L.) • Definire la “Mappa dei rischi” recuperando informazioni utili • Analizzare il comportamento dell’azienda: valutazione dei rischi, definiz. misure di prev. e protezione, in-formazione • Elaborare in forma scritta pareri e proposte su materie oggetto di consultazione • Prepararsi alla riunione periodica annuale • Verificare l’applicazione e l’efficacia delle misure adottate e di quelle programmate G.C.Zuffo

  27. Accordo del 22 giugno 1995 tra Cgil Cisl Uil e Confindustria IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA ( rif. art. 18 D.Lgs. 626 ) - modalità di elezione, durata dell'incarico, numero di rappresentanti, permessi, attribuzioni, formazione, riunioni periodiche in aziende con meno di 15 dipendenti 1 Accordo del 22-6-95 in aziende con più di 15 dipendenti - organismo paritetico nazionale - organismi paritetici regionali - organismi paritetici provinciali COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE e FORMAZIONE INFORMAZIONE ORGANISMI PARITETICI ( rif. art. 20 D.Lgs 626 ) 2 G.C.Zuffo 3

  28. ORGANISMI PARITETICI ( rif. art. 20 D.Lgs 626 ) D.Lgs. 626 - art. 20 Accordo del 22-6-95 ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE sono costituiti a livello territoriale tra Organizzazioni Sindacali e Associazioni dei Datori di lavoro hanno funzioni di orientamento e promozione nella formazione dei lavoratori ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI primo riferimento nelle controversie sul Rappresentante per la sicurezza e nella Formazione e Informazione Organismi Paritetici Regionali Organismi Paritetici Provinciali sono fatti salvi gli enti bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categorie nazionali, territoriali o aziendali G.C.Zuffo 17

  29. promozione della costituzione degli O.P.R. coordinamento dell'attività degli O.P.R. formazione dei componenti degli O.P.R. Organismo paritetico nazionale definizione di linee guida e posizioni comuni, come riferimento per gli O.P.R. anche in relazione della definizione di progetti formativi locali promozione e coordinamento degli interventi formativi, iniziative per finanziamenti UE o di altri enti pubblici nazionali O.P.N. scambio di informazioni e valutazioni sull'applicazione del D.Lgs. 626 con pubbliche autorità o altre istituzioni valutazione di proposte normative UE e nazionali composto da membri di Cgil Cisl Uil e Confindustria SONO FATTI SALVI GLI ORGANISMI PARITETICI DI CATEGORIA, CHE PER LE MATERIE PREVISTE DAL D.LGS. 626, OPERERANNO IN SINTONIA CON L'ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE G.C.Zuffo

  30. Organismi paritetici regionali (è una sezione paritetica aggiuntiva dell'Org. Paritetico della Formazione professionale) promuovono direttamente corsi o giornate formative propongono progetti formativi in sintonia con le linee guida indicate dall'O.P.N. O.P.R. coordinano gli Organismi Paritetici Provinciali tiene i rapporti con enti regionali, soggetti istituzionali e non, operanti nel campo della salute e sicurezza composto da membri di Cgil Cisl Uil e Confindustria tiene gli elenchi dei RLS (sulla base delle comunicazioni ricevute dai O.P.P.) G.C.Zuffo

  31. Organismi paritetici provinciali hanno la funzione di COMPOSIZIONE, PRIMA ISTANZA per la soluzione di CONTROVERSIE sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione (v. art. 20 - D.Lgs. 626) O.P.P. altri compiti dei O.P.P. : - informazione dei soggetti interessati sui temi salute e sicurezza - tenere elenco RLS e comunicarlo all'O.P.R. - proporre all'O.P.R. necessità formative sui temi connessi all'applicazione del D.Lgs. 626 composto da membri di Cgil Cisl Uil e Confindustria gli O.P.P. sono composti da membri effettivi e supplenti G.C.Zuffo

  32. GLI ORGANISMI PARITETICI PROVINCIALI VERONESI ( rif. art. 20 D.Lgs 626 ) • CPT per l’edilizia (FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, UILCA-UIL- ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI c/o via Zeviani); • O.P.P. per l’industria (c/o ASS.INDUSTRIA p.zza Cittadella – CGIL-CISL-UIL ASSINDUSTRIA-APINDUSTRIA); • O.P.P.del commercio e dei servizi (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS UIL – CONFCOMMERCIO c/o via Somamcampagna) • Commissione paritetica bilaterale provinciale (CGIL, CISL, UIL, CONFARTIGIANATO, CASA, CNA) G.C.Zuffo

  33. Comitato paritetico bilaterale regionale presso EBAV Composto da 6 effettivi + 6 supplenti Associazione CISL Associazione CGIL ART-AL LAVORO SICURI Associazione UIL VE TV PD BL VI VR RO Commissioni paritetiche bilaterali PROVINCIALI Sportello CONFARTIG. Sportello CNA Sportello CASA RLST CGIL RLST UIL RLST CISL G.C.Zuffo

  34. Servizio unitario operativo dal 1997 • Per la Prevenzione dei rischi • Per la Sicurezza dei lavoratori • Per la tutela del diritto alla SALUTE G.C.Zuffo

  35. 3 sportelli provinciali (CGIL-CISL-UIL) • Banche dati (anagrafi RLS, storici aziendali, mappe di rischio, norme di legge, sentenze, ecc. • Rete di consulenti (tecnici, medici, legali,ecc.) G.C.Zuffo

  36. ASSISTENZA CONSULENZA INFORMAZIONE FORMAZIONE G.C.Zuffo

  37. ASSISTENZA - CONSULENZA • TELEFONICA • IN AZIENDA • SU APPUNTAMENTO G.C.Zuffo

  38. I N F O R M A Z I O N E • ASSEMBLEE AZIENDALI • RIUNIONI SINDACALI • RASSEGNA STAMPA (giornaliera) • NOTIZIARIO ( quindicennale) • RASSEGNA NORMATIVA (mensile) G.C.Zuffo

  39. I N F O R M A Z I O N E NOTIZIARIO G.C.Zuffo

  40. G.C.Zuffo

  41. F O R M A Z I O N E • RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA • RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREV. E PROTEZIONE • ADDETTI EMERGENZA (P.SOCCORSO, ANTINCENDIO, EVAC.) • DIRIGENTI E PREPOSTI • APPRENDISTI • IMMIGRATI • FORMATORI / ACCOMPAGNATORI NEOASSUNTI G.C.Zuffo

  42. F O R M A Z I O N E CONFERIRE nuovi strumenti conoscitivi per poter esercitare sempre meglio il proprio ruolo e le proprie funzioni INDURRE a nuove modalità di pensare ed agire in termini di sicurezza MODIFICARE scale di valori, mappe cognitive e abitudini comportamentali G.C.Zuffo

  43. Grazie dell’attenzione… Email: giozuffo@tiscali.it G.C.Zuffo

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