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TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. CONSIDERAZIONI SUL TITOLO III “USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO ”. ing. Mario ALVINO Ministero del lavoro. art. 69 (definizioni relative alle attrezzature). c. 1 lett. b : inserito “ montaggio ”
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TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI CONSIDERAZIONI SUL TITOLO III “USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO” ing. Mario ALVINO Ministero del lavoro Le opinioni del relatore non impegnano necessariamente gli orientamenti del Ministero del Lavoro
art. 69 (definizioni relative alle attrezzature) c. 1 • lett. b: inserito “montaggio” • lett. d: inserito “lavoratore esposto” (nuovo, da dir. 89/655/CEE) • lett. e: inserito “operatore” (nuovo, da dir. 89/655/CEE)
art. 70 (requisiti costruttivi di sicurezza) c. 1: si riferisce alle attrezzature recanti la marcatura CE • c. 2: si riferisce alle attrezzature non recanti la marcatura CE (cioè quelle preesistenti o escluse dalle direttive “prodotto”); Nota:nell’all. V sono riprese le prescrizioni costruttive della regolamentazione di origine noncomunitaria e quelle diadeguamento costruttivointrodotte dalle direttive comunitarie di armonizzazione delle condizioni di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro(cd. direttive “sociali”). (Si veda modifica per il sollevamento eccezionale di persone con attrezzature non specificamente previste allo scopo).
art. 70 (segue requisiti costruttivi di sicurezza) • c. 3: mantiene in essere i contenuti tecnici dei decreticosiddettidi pari efficacia ovvero di riconoscimento di conformità emanati ex d.p.r. n. 547/55 e d.lgs. n. 626/94 Nota:in aggiunta a quanto sopra,al p. 4.5.12 dell’Allegato V si opera analogo riconoscimento di conformità (per le attrezzature destinate al sollevamento di persone e persone e cose ivi indicate) sulla base della relativa linea guida edita dall’ISPESL
art. 70 (segue requisiti costruttivi di sicurezza) c. 4: rende compatibili le disposizioni procedurali degli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 758/94 con i principi comunitari della libera circolazione dei prodotti recanti la marcatura CE. In particolare stabilisce le modalità che l’organo di vigilanza deve seguire per l’adozione nei confronti del fabbricante dei provvedimenti derivanti dalla accertata non conformità di una attrezzatura di lavoro ai requisiti per essa previsti dalla pertinente direttiva.
art. 71 (obblighi dei datori di lavoro) • c. 2, lett. d.: inserito riferimento ai rischi da interferenze con altre attrezzature • c. 3: nell’All.VI sono riprese le prescrizioni procedurali ed operativepresenti nella regolamentazione attuale e quelle di derivazione comunitaria introdotte con dalle direttive “sociali” • c. 4, a), 3: inserito precetto che precisa e limita, relativamente alle attrezzature di lavoro, la previsione di cui all’art. 18 • c. 6 : disposizione che richiama il ricorso all’applicazione dei principi dell’ergonomia • c. 7 : va letto (ed applicato) considerando quanto di nuovo c’è negli artt. 36 e 37
art. 71(segue obblighi dei datori di lavoro) • c. 8: riprende il dettato della direttiva 95/63/CE. Nota:L’applicazione corretta di questa previsione richiede molta attenzione da parte del SPP, perché comporta la messa a punto di specifiche procedure operative e di autocontrollo per garantire che le attrezzature qui considerate siano oggetto della necessaria sorveglianza. L’esplicito richiamo ai contenuti dei manuali di istruzione stabiliti dai fabbricanti, ovvero alle indicazioni delle norme di buona tecnica e dei codici di buona prassi non deve essere sottovalutato. • c. 8, lett. c: ove possibile è opportuno riferirsi alle indicazioni di norme e codici di buona prassi
art. 71(segue obblighi dei datori di lavoro) • c. 10: nuovo • c. 11: in pratica riprende la situazione attuale, compresa la disposizione dell’art. 11.3 del d.p.r. n. 459/96 • c. 12: nuovo. Sono notevoli le implicazioni di questa previsione riguardo ai possibili nuovi soggetti che potranno operare nel settore delle verifiche di sicurezza in esercizio. Si prefigura un ruolo di controllo di livello superiore da parte di ISPESL e di ASL. L’attuazione passerà attraverso la messa a punto dei decreti dei commi successivi.
art. 72 (obblighi dei concedenti in uso) • c. 1: riprende l’art. 11.1 del d.p.r. n. 459/96 • c. 2: nuovo. Responsabilizza il noleggiatore, e, a monte, richiama il datore di lavoro che prende in noleggio l’attrezzatura ai propri obblighi di formazione degli operatori
art. 73 (informazione e formazione) • c. 5:armonizza su tutto il territorio nazionale l’applicazione delle disposizioni previste nell’articolo
art. 79 (criteri per l’individuazione e l’uso dei D.P.I.) c. 1, Allegato VIII:è statoagiunto un nuovo paragrafo 4 “Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei D.P.I.”in coda.
artt. 80-86 (Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche.) L’intero Capo III è nuovo e riscrive le disposizioni già presenti nel d.p.r. n. 547/55 e nella legge. n. 186/68, in una visione di tipo “comunitario” (cfr. artt. 80-81),con un sistematico rinvio alle norme di buona tecnica. I lavori sotto tensione sono globalmente presi in considerazione e regolamentati nell’art. 82. I lavori in prossimità di parti attive sono trattati all’art. 83. È prevista l’adozione di sistemi di protezione dai fulmini e dai pericoli dovutiall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive. Fermo restando il d.p.r. n. 462/01, è stabilito l’obbligo di verifica degli impianti elettrici e di quelli di protezione dai fulmini, con modalità, ove già non previste, da stabilire con successivo decreto (cfr. art. 86).