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IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO. Intervento del dott. Gianluca Bordon all’incontro del 9.7.12 organizzato dall’Ordine degli Architetti, P.P. e C. di Padova.
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IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO Intervento del dott. Gianluca Bordon all’incontro del 9.7.12 organizzato dall’Ordine degli Architetti, P.P. e C. di Padova
Il consulente tecnico va inquadrato nella categoria degli ausiliari del giudice, rappresentando un soggetto estraneo al giudizio che fornisce al giudice la propria esperienza tecnico-scientifica al fine di risolvere delle problematiche che esulano dalle specifiche cognizioni dell’organo giudicante Il Giudice può scegliere il proprio ausiliario anche fuori dagli albi appositamente costituiti presso ogni Tribunale, ma è tra gli iscritti in tali albi che deve normalmente ricadere la scelta. Mentre il consulente nominato iscritto all’apposito albo, per rinunciare all’incarico, deve presentare una giustificazione scritta, di contro il consulente non iscritto è libero di non accettare senza alcun specifico onere di comunicazione
ESEMPIO di VERBALE d’UDIENZA Oggi … è presente il nominato C.T.U. … al quale il G.I. conferisce l’incarico di cui all’ordinanza ammissiva della consulenza. Il C.T.U. accetta l’incarico, presta il giuramento di rito e chiede termine di giorni … per l’invio della bozza della relazione scritta e chiede altresì un fondo spese nella misura di euro …, oltre accessori. IL C.T.U. … (sottoscrizione) Il G.I. concede il termine richiesto. Entro la scadenza del termine – salvo proroghe – la bozza della relazione dovrà essere trasmessa alle parti costituite, le quali dovranno trasmettere al c.t.u. le loro osservazioni entro 30 giorni. Nei successivi 30 giorni il c.t.u. depositerà la relazione (anche su supporto informatico), le osservazioni delle parti e una valutazione conclusiva sulle stesse. Il G.I. accorda l’anticipo che pone provvisoriamente a carico di parte …. L’Avv. … nomina c.t.p. … L’Avv. … nomina c.t.p. … Il C.T.U. fissa l’inizio delle operazioni il giorno … presso … Il G.I. autorizza il c.t.u. ad avvalersi di ausiliari, a tentare la conciliazione tra le parti e rinvia all’udienza del …, ore …, autorizzando i difensori al ritiro del fascicoli di parte.
Il giuramento La mancata prestazione del giuramento da parte del consulente tecnico costituisce una mera irregolarità formale, inidonea a determinare l'invalidità del verbale e del relativo conferimento dell'incarico, ostandovi il principio di tassatività delle nullità (Cass., sez. II, 6.7.11, n. 14906) La mancata apposizione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, della propria firma nel verbale dell'udienza nella quale lo stesso presta giuramento costituisce una mera irregolarità, non suscettibile d’incidere sulla validità dell'attività processuale cui il detto verbale si riferisce e che ha la funzione di documentare, né, tantomeno, su quella degli atti successivi (Cass., sez. L., 23.11.96, n. 10386)
Art. 191, I co. c.p.c. “… il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula il quesito e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire”(L. 69/09 a decorrere dal 4.7.2009) Generalmente, il quesito è composto da una “premessa”, vale a dire da una prima parte generale volta a individuare i poteri conferiti al consulente per lo svolgimento dell’attività (Il CTU, letti gli atti di causa, in particolare precedenti CTU o ATP oppure verbali di prove orali; svolto il necessario sopralluogo; acquisita l’eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria presso pubbliche amministrazioni …) e da una seconda parte che consiste nella vera e propria “enunciazione del quesito” (descriva, verifichi, accerti, stimi, indichi il valore …)
Non sono richiedibili al consulente: • Valutazioni di tipo giuridico. Può essere chiesta quale sia la corretta tecnica di esecuzione di una prestazione secondo le leges artis e quale sia nel caso concreto l’attività eseguita (ergo il presupposto per il giudizio del giudice) • Accertamenti sull’esistenza e contenuto di norme. Se il testo normativo utilizza espressioni proprie di un linguaggio scientifico è ammesso l’ausilio del c.t.u. per interpretare nel modo più chiaro il dettato normativo • Valutazioni su prove documentali. L’interpretazione del documento costituisce un giudizio riservato al giudice
CONSULENZA DEDUCENTE: indicazione di una massima di esperienza scientifica o tecnica necessaria per il giudizio sui fatti (già acquisiti o non controversi). Non costituisce un mezzo di prova (ad es. il c.t.u. non può acquisire progetti non prodotti dalle parti) [mezzo istruttorio] CONSULENZA PERCIPIENTE: accertamento di fatti quando detto accertamento presuppone particolari cognizioni tecniche [vero e proprio mezzo di prova]
Consulenza e onere di allegazione: Il c.t.u. non può svolgere indagini su fatti non (tempestivamente) allegati Le parti non possono … rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta "percipiente", che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti (Cass., sez. III, 26.11.07, n. 24620) Il principio è peraltro “mitigato” dall’affermazione secondo cui il c.t.u. può assumere informazioni da terzi ed acquisire ogni elemento utile a fornire un’esauriente risposta al quesito a condizione che si tratti “di fatti rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenzae non di circostanze o situazioni storiche che, in quanto poste a fondamento della domanda o dell'eccezione, debbono essere provate dalle parti” (Cass., sez. II, 20.6.00, n. 8395)
Non è in realtà facile stabilire quali siano i “fatti strettamente tecnici”. Es. Cass. 8395/00: il giudice aveva disposto una consulenza per accertare il compenso dovuto a un architetto e il committente si era lamentato del fatto che il giudice avesse ritenuto provate le prestazioni professionali sulla sola base della consulenza. Il committente non indicava peraltro le circostanze poste a fondamento della relazione tecnica non allegate dalla controparte e ciò era già sufficiente per rigettare il ricorso
Consulenza e onere della prova: la c.t.u. non può essere utilizzata per sollevare le parti dall’onere della prova sulle stesse incombente REGOLA:i fatti sui quali si fonda una pretesa vanno provati dalle parti ECCEZIONE:determinati fatti possono essere accertati tramite c.t.u. quando diversi mezzi di prova sono insufficienti a dimostrarne l’esistenza. In queste ipotesi il Giudice non può rigettare l’istanza di consulenza e ritenere non provati i fatti. Nei casi di consulenza “percipiente”, dopo il deposito della relazione, le parti possono chiedere di essere ammesse a provare tramite l’art. 153 c.p.c. (istituto della rimessione in termini) l’insussistenza di fatti che il consulente ha dichiarato sussistere, così come l’esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi
Utilizzo di documenti: il c.t.u. non può fondare le proprie conclusioni su documenti (atti pubblici, scritture private, riproduzioni meccaniche …) non ritualmente prodotti o acquisiti Leparti possono produrre documenti entro il termine perentorio della II° memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. o mediante ottemperanza a un ordine del giudice di esibizione ex art. 210 c.p.c.: il c.t.u. non deve accettare di esaminare documenti che il difensore o la parte sostanziale gli consegnino brevi manu durante le operazioni peritali: Art. 183, VI co. c.p.c. “se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1 ) un termine di ulteriori 30 giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte ; 2 ) un termine di ulteriori 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali ; 3 ) un termine di ulteriori 20 giorni per le sole indicazioni di prova contraria”
Art. 87 disp. Att. c.p.c. (produzione di documenti): “I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale” Art. 194 c.p.c. (attività del consulente): “il consulente tecnico … può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi …” Art. 198 c.p.c. (esame contabile) solo nell’ambito di tale consulenza e previo consenso delle parti il consulente può esaminare documenti non prodotti in causa
Certa giurisprudenza attenua il principio circa i limiti di utilizzazione dei documenti non ritualmente prodotti: “il consulente tecnico di ufficio può tener conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti, in mancanza del quale la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale” (Cass., sez. II, 19.8.02, n. 12231) • L’orientamento giurisprudenziale precede la L. 353/90 sulle preclusioni istruttorie: i termini dell’art. 183, VI co. c.p.c. sono perentori, la loro violazione è rilevabile d’ufficio e non sanabile con l’acquiescenza delle parti (cfr. ad es. Cass., sez. I, 2.12.10, n. 24549: “In tema di preclusione relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali … al riguardo irrilevante il consenso della controparte …” ) • La parte che ha interesse alla produzione di un documento in possesso della controparte, non può pretendere che il c.t.u. si attivi, ma deve rivolgersi al giudice ex art. 210 c.p.c. affinché ne ordini l’esibizione
Il consulente tecnico d’ufficio può assumere informazioni da terzi e ottenere copie di documenti da enti o uffici pubblici L’assunzione d’informazioni (NON di testimonianze) è subordinata dall’art. 194 c.p.c. all’autorizzazione del giudice. La giurisprudenza ha finito per riconoscere che l’assunzione d’informazioni è legittima anche senza autorizzazione, ma deve pur sempre essere rispettato il principio del contraddittorio “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientrando nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento … dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice solo quando ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in tema di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, aveva utilizzato, ai fini della determinazione del valore dei beni espropriati, i dati emergenti dalla relazione del consulente tecnico di ufficio, che, nell'ambito del metodo sintetico-comparativo usato, non aveva indicato gli atti utilizzati per la comparazione, basata solamente sull'esperienza personale del consulente)” (Cass., sez. I, 28.1.10, n. 1901) … e (ovviamente) dell’onere della prova: il consulente non può acquisire documenti che la parte avrebbe potuto (e di conseguenza dovuto) produrre.
I chiarimenti forniti dalle parti al c.t.u. A) Le dichiarazioni rese da una parte non possono costituire prova a suo favore. Il consulente dovrà cercare elementi di riscontro B) E’ controverso se possano avere valore confessorio le dichiarazioni contra se rese dalle parti al consulente B1) Per certa giurisprudenza di merito trattasi di confessione giudiziale (e quindi fa piena prova contro il dichiarante) in quanto resa a un ausiliario del giudice nel corso del processo B2) Secondo Cass., sez. L, 11.12.03, n. 18987 tali dichiarazioni integrano una confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell'art. 2735, I co. c.c. con apprezzamento che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità
Il contraddittorio nella consulenza Le parti vanno ascoltate in condizioni di parità e possono – tramite difensori e c.t.p. - presentare osservazioni e istanze. Quando una parte consegna al c.t.u. uno di questi atti, lo deve comunicare alla parte avversa (l’onere è della parte e non del c.t.u). “Il principio del contraddittorio assicurato nel corso della consulenza tecnica svolta senza la presenza del giudice della norma dell'art 90, III co. disp. att. c.p.c., il quale dispone che deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali, non è violato se il consulente autorizzi la comunicazione di un solo scritto, senza possibilità di replica: in tal caso, infatti, la confutazione di quell'unico scritto ad opera della controparte, può essere svolta con riguardo alle argomentazioni in esso svolte che il consulente abbia fatto proprie” (Cass., sez. III, 14.10.76, n. 3447) Il contraddittorio va rispettato innanzitutto garantendo alle parti il diritto di partecipare alle operazioni peritali
Comunicazioni sulle operazioni peritali • Inizio delle operazioni • verbale udienza (art. 90 disp. att. c.p.c.) (soluzione preferibile) • comunicazione al cancelliere che a sua volta avvisa le parti (art. 90 disp. att. c.p.c.) • raccomandata a.r. del c.t.u. o altro sistema in grado di fornire la prova della ricezione • Prosecuzione delle operazioni • Se la data è fissata al termine dell’incontro non va dato avviso perché la data si ritiene nota ai presenti e a coloro che avrebbero potuto essere presenti • “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente ha l'obbligo di comunicare alle parti soltanto il giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, mentre incombe sulle parti l'onere d’informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi; l'omissione della comunicazione dà luogo a nullità, sempreché dalla stessa sia derivato un concreto pregiudizio del diritto di difesa” (Cass., sez. I, 19.4.01, n. 5775) • b) Se la data per la prosecuzione delle operazioni non è fissata, è necessario un nuovo avviso • Destinatari degli avvisi: difensori delle parti costituite (art. 90 disp. att. c.p.c.) + c.t.p. (art. 91 disp. att. c.p.c.). Non lo sono la parte sostanziale e il contumace (art. 292 c.p.c.)
Omissione degli avvisi • Nullità dell’elaborato peritale nullità della sentenza • “Il principio del contraddittorio si applica anche alle indagini compiute dal consulente tecnico d'ufficio, ma l'omissione della prescritta comunicazione determina la nullità della consulenza solo ove i diritti della difesa siano stati violati in concreto, per non essere state poste le parti in grado di intervenire alle operazioni. Tale nullità ha carattere relativo e, pertanto, è sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio” (Cass., sez. III, 23.3.91, n. 3155; Cass., sez. L, 5.4.01, n. 5093) • Non occorre avviso per: attività meramente acquisitive di documentazione presso pubblici registri, ecc.; attività di semplice valutazione; attività volte a fornire chiarimenti al giudice (salvo sia necessario acquisire nuovi dati) • L’omissione degli avvisi costituisce la più frequente causa di nullità delle consulenze unitamente all’utilizzo di documenti non ritualmente prodotti e all’espletamento d’indagini esorbitanti rispetto al quesito o non consentite
“La domanda diretta ad ottenere dal consulente tecnico la restituzione di somme corrispostegli, in relazione ad una consulenza dichiarata nulla, fa valere il diritto della parte alla ripetizione di un indebito oggettivo senza trovare preclusione, diretta o indiretta, nelle disposizioni dell'art. 64 c.p.c., che concernono la responsabilità aquiliana del consulente per i danni cagionati con fatto illecito” (Cass., sez. I, 21.10.92, n. 11474)
Questioni sorte durante le indagini del consulente • Art. 92 disp. att. c.p.c. “Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni”. • Casi di utilizzazione del subprocedimento incidentale oltre a quelli espressamente previsti: • estensione del quesito per rendere possibili determinate indagini su fatti connessi • ammissione o esclusione di un c.t.p. rispetto al quale è contestata la regolarità della nomina (condizione del diritto a partecipare alle operazioni) • necessità di svolgere specifiche e costose indagini • contrasto circa l’utilizzabilità di certi documenti • “Informazione” del c.t.u. : lettera o dichiarazione resa a verbale d’udienza
Rispetto dei termini Il termine per lo svolgimento della consulenza non è perentorio, ma: Art. 52, II co. DPR 30.5.02, n. 115: “Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo” Art. 154 c.p.c.: “Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato” Art. 196 c.p.c.: “Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico” Art. 19 disp. Att. c.p.c.: “La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti”
Scambio consulenza - osservazioni Art. 195, III co. c.p.c. “La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse” I° termine II° termine III° termine Relazione osservazioni deposito della relazione + osservazioni + risposta alle osservazioni udienza
Tentativo di conciliazione Al di fuori della consulenza contabile (art. 199 c.p.c.) e della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.), la conciliazione conserva valore di transazione stragiudiziale e il giudice non deve dichiarare esecutivo l’accordo transattivo Nelle due specifiche ipotesi sopra indicate, invece, il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo all’accordo
Responsabilità disciplinare Art. 19 disp. c.p.c.: “Il presidente del tribunale può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti”. Art. 20 disp. Att. c.p.c. (sanzioni) ammonimento; sospensione non superiore a un anno e cancellazione dall’albo Competenza per il giudizio: appartiene allo stesso comitato che decide sui professionisti da ammettere all’albo (Presidente del Tribunale + Procuratore della Repubblica + professionista iscritto all’albo designato dal Consiglio dell’Ordine)
Contestazione dell’ addebito da parte del Presidente del Tribunale risposta scritta del consulente Invito a comparire avanti al comitato disciplinarearchiviazione Decisione del comitato dopo aver sentito l’interessato reclamo entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare avanti a un comitato composto da Presidente Corte d’Appello + Procuratore generale + un Presidente di sezione
Diligenza del professionista La regola comune in tema di responsabilità (artt. 1176 e 1218 c.c.) è che la diligenza dispiegata dal professionista deve essere quella comune posta nell’espletamento del proprio lavoro da un professionista di attenzione e preparazione media. Non rileva l’atteggiamento psicologico interno. Il quantum di scrupolo e preparazione si modella sulla base del ceto professionale a cui il professionista appartiene. Art. 2236 c.c. (responsabilità del prestatore d’opera – delle professioni intellettuali) “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. Deve trattarsi di prestazioni la cui esecuzione sia particolarmente difficile. La più recente giurisprudenza - ritenendo che la norma abbia natura eccezionale - ha superato l’orientamento che faceva rientrare nella disposizione pressoché tutta l’attività professionale tecnica (sul presupposto che l’utilizzo di cognizioni scientifiche e tecniche fosse di per sé operazione di speciale difficoltà). L’art. 2236 c.c. è applicabile nei casi di reale e oggettiva incertezza sulla tecnica da utilizzare (la scienza appronta soluzioni diverse e rimedi imprecisi, non sufficientemente sperimentati, ecc.) o in cui l’impegno intellettuale richiesto sia effettivamente superiore a quello professionale comune La norma sebbene collocata nell’ambito del contratto d’opera si applica anche nella materia extracontrattuale. Prevede un limite nella responsabilità indipendentemente dal fatto che l’attività professionale si svolga sulla base di un contratto
Responsabilità civile del consulente Art. 64, II co. c.p.c. “In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro. Si applica l'articolo 35 del codice penale [sospensione dell’esercizio della professione da 15 giorni a 2 anni]. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti” RISARCIMENTO DEL DANNOconsistente nelle conseguenze del ritardo nell’accoglimento della domanda o dell’accoglimento dell’altrui domanda; nelle spese sostenute per la consulenza errata e per dimostrarne l’erroneità Sulla base dell’art. 2236 c.c. edell’art. 64, II c.p.c. si afferma che anche la responsabilità civile del consulente – oltre che quella penale – possa sussistere solo in caso di colpa grave. L’attività peritale comporta sempre la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà Es. di colpa grave: errore professionale macroscopico; perdita o distruzione della cosa affidata; inosservanza del contraddittorio nonostante previo richiamo; omissione dell’ispezione richiesta; procastinarsi del ritardo nel deposito dell’elaborato nonostante i solleciti del magistrato
E se una parte agisse con un’azione civile di responsabilità contro il consulente per condizionarlo ? In tema di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, l'effettivo esercizio di un'azione civile, mediante la notificazione di un atto di citazione o il deposito di un ricorso, non integra gli estremi della violenza o minaccia penalmente rilevante, quand'anche risulti motivato da ragioni strumentali rispetto al diritto vantato, dovendosi distinguere la concreta attivazione del sistema giudiziario attraverso la formulazione di una domanda proposta dinanzi all'autorità giudiziaria, dalla prospettazione di un'azione, civile o penale, con lo scopo di coartare l'altrui volontà ed ottenere un beneficio od un vantaggio non conformi a giustizia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso il reato di cui all'art. 336 c.p. nella presentazione di un atto di citazione in cui si ipotizzava una responsabilità professionale a carico di un consulente tecnico del P.M., per danno da stress da giudizio, in modo da determinare una situazione di apparente incompatibilità e condizionarne la testimonianza in dibattimento). (Cass., sez. VI, 12.1.11, n. 5300) Il sistema giudiziario attivato prevede in sé rimedi specifici proprio nei confronti dell'azione "temeraria", sia nel settore civile (art. 96, III co. c.p.c.) che in quello penale (calunnia). Per questo il concreto immediato inizio di un'azione civile (così come l’immediata presentazione di una denuncia penale) non sono idonei a configurare la nozione penalistica di minaccia
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO E’ disciplinata dagli artt. 49 s. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il consulente ha diritto: a) all’onorarioper l’opera svolta; b) a un’indennitàdi viaggio o di soggiorno; c) al rimborso delle spese (distinte fra spese di viaggio e rimborsi per altre spese connesse all’adempimento dell’incarico) Decadenza Art. 71, II co. DPR 115/02 “La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni … dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le … indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato” onorario gli onorari sono fissi, variabili e a tempo e la loro misura è contenuta in Tabelle approvate con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Attualmente, le tabelle sono quelle del D.M. 30.05.2002. Le tabelle sono redatte facendo riferimento alle tariffe professionali esistenti, ma contemperando le stesse con la natura pubblicistica dell’incarico
Sono FISSI gli onorari che sono previsti senza oscillazioni tra un minimo e un massimo, come ad esempio quelli relativi ad esami tecnici a campione (ad esempio: artt. 22, 23). L’art. 51 prevede che detti onorari possano essere aumentati sino al 20% se il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto motivato Sono VARIABILI, invece, gli onorari che possono oscillare tra un minimo e un massimo (ad esempio: artt. 9, 10, 21, 24, 25) oppure a percentuale calcolato per scaglioni (ad esempio: artt. 11, 13, 14, 17). Ai sensi dell’art. 51, nel determinare questo tipo di onorari il giudice deve tenere conto della difficoltà, completezza e del pregio delle indagini; anch’essi, in caso di urgenza possono essere aumentati fino al 20%. Sono A TEMPO gli onorari relativi a prestazioni residuali, vale a dire non previste dalle Tabelle, e sono commisurati, appunto, al tempo impiegato e determinati in base a vacazioni, vale a dire ad unità di tempo. Essi sono disciplinati dall’art. 4 della L. 319/80. La legge prevede che la vacazione è costituita da due ore e che non possono essere liquidate più di quattro vacazioni al giorno per incarico. La misura della prima vacazione è maggiorata (euro 14,68) rispetto a tutte le altre (euro 8,15). Il numero delle ore dovrebbe essere quello strettamente necessario all’espletamento dell’incarico secondo criteri di normalità, senza aver riguardo alle ore concretamente impegnate
Tutti i tipi di onorari, in caso di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, possono essere aumentati fino al doppio I tre presupposti per l’aumento dovrebbero coesistere e quindi caratterizzare solo una minima parte dei compensi. Non possono applicarsi clausole di stile nel giustificare l’aumento Art. 29 D.M. 30 maggio 2002: “Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienzee di ogni altra attività concernente i quesiti”.
Specifica delle spese Art. 56, I e II DPR 115/02: 1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione. 2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie. 3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50 La liquidazione delle spese, da documentarsi, non è automatica. In base alla disciplina recata dall'art. 56 del D.P.R. 115/02, ai fini del rimborso delle spese sostenute dal consulente per l'espletamento dell'incarico è necessario che questi alleghi una nota specifica e ne fornisca documentazione (Cass., sez. II, 7.2.11, n. 3024) L’indennità di viaggio e di soggiorno era liquidabile secondo i criteri fissati per le trasferte dei funzionari dello Stato dalla L. 417/78 (richiamata dall’art. 55 D.P.R. 115/02) “anche in mancanza della relativa documentazione”, ma ora è stata abrogata dall’art. 1 co. 213 della L. 266/06
Distinzione fra ausiliario e incarico collegiale Il compenso dello specialista va corrisposto dal c.t.u., che ne chiederà la liquidazione al giudice comprendendolo fra le “spese” Ausiliario del consulente Incarico collegiale L’opera del collaboratore/specialista è fatta propria dal c.t.u. che deve controllarla, assumendone la responsabilità scientifica. L’ausiliario non presta alcun giuramento, non deve essere iscritto nell’apposito albo dei c.t.u.. L’art. 56, IV co. D.P.R. 115/02 pone il divieto al consulente di nominare degli ausiliari per svolgere attività di carattere intellettuale o tecnico che abbiano propria autonomia rispetto all’incarico affidato dal magistrato: attività specialistica strumentale rispetto al quesito Art. 53 D.P.R. 115/02 1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli
Problema dell’autorizzazione in ordine alle spese dell’ausiliario “Le spese sostenute dal consulente tecnico d'ufficio nell'espletamento dell'incarico affidatogli dal giudice sono rimborsabili a prescindere da una specifica preventiva autorizzazione, quando secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito siano ritenute necessarie ai fini delle indagini e dell'adempimento dell'incarico” (Cass., sez. II, 5.8.92, n. 9293) “Ai sensi dell'art. 7, III co. L. 319/1980 [v. ora art. 56, III co. D.P.R. 115/02], il consulente tecnico d'ufficio deve essere preventivamente autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per l'attività strumentale rispetto ai quesiti oggetto dell'incarico, con la conseguenza che non può essergli riconosciuto alcun compenso (neppure sotto forma di rimborso spese sostenute dal C.T.U.) in relazione all'attività svolta (nella specie: per i rilievi dei fabbricati e di una strada) da un tecnico da lui incaricato senza autorizzazione del giudice” (Cass., sez. II, 30.3.06, n. 7499) Il contrasto va risolto nel senso che l’autorizzazione concerne proprio la questione delle spese dell’ausiliario, non la scelta del c.t.u. sul metodo con cui procedere
Esclusione del compenso per chiarimenti “In relazione alla liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico, i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. può essere tenuto qualora gli venga richiesto (il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva), e di conseguenza in relazione ad essi non spetta un compenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza tecnica” (Cass., sez. III, 2.3.06, n.4655) Il c.d. supplemento di consulenza potrebbe giustificare la liquidazione di un ulteriore compenso se esso non sia giustificato da lacune o inesattezze
Anticipazione delle spese • Non esiste una norma che disciplini espressamente l’onere di anticipare le spese del giudizio. Possibili soluzioni rinvenibili nella giurisprudenza di merito: • Parte che ha chiesto la consulenza; b) Parte che con il suo comportamento processuale rende necessaria la consulenza; c) Parte economicamente più forte; d) entrambe le parti in solido • E se la parte onerata non anticipa le spese ? • L’art. 8 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 stabilisce: “ciascuna parte provvede alla spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato” • Seguendo il criterio sub a) o quello sub b) può ritenersi che la parte che ha chiesto la consulenza o l’ha resa necessaria e non ha anticipato le spese deve subirne le conseguenze. Il giudice potrebbe revocare l’incarico e trarre argomenti di prova dal comportamento processuale (art. 116, II co. c.p.c.): la parte realmente non abbiente può, infatti, avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. Il giudice può dunque autorizzare il c.t.u. a non iniziare le operazioni in caso di mancato versamento del fondo spese. Seguendo altri criteri o valorizzando il carattere pubblicistico dell’incarico potrebbe ritenersi che l’inizio delle operazioni non possa essere condizionato dal “fondo spese”.
Solidarietà fra le parti per il pagamento delle spese del c.t.u.. Con la sentenza che chiude il processo il giudice decide definitivamente sulle spese anche di c.t.u. non necessariamente secondo il criterio della soccombenza. In ogni caso le statuizioni del giudice riguardano solo i rapporti interni fra le parti in lite, mentre nei confronti del c.t.u. tutte le parti sono obbligate in solido ex art. 1294 c.c. (solidarietà fra condebitori) al pagamento delle spese una parte non può opporre al c.t.u. il diverso regolamento sulle spese contenuto nella sentenza. Deve pagare il compenso e poi agire in regresso ex art. 1299 c.c. (regresso fra condebitori) nei confronti delle parti a cui le spese sono state poste a carico “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (cfr. Cass., sez. II, 15.9.08, n. 23586 e Cass., sez. II, 30.12.09, n. 28094)
“Nel caso in cui il consulente tecnico d'ufficio si sia avvalso, previamente autorizzato dal giudice, dell'opera di un ausiliario e la somma a questi dovuta per l'opera prestata non sia stata liquidata nel corso del processo, se l'ausiliario, successivamente alla definizione del giudizio, agisca per ottenere la corresponsione del compenso, sono solidalmente obbligati al pagamento il c.t.u., quale committente della prestazione, nonché tutte le parti del giudizio, anche quelle risultate vittoriose, in quanto la relativa spesa va considerata necessaria per l'espletamento della consulenza tecnica e la prestazione deve ritenersi svolta nel loro interesse comune. Pertanto, il c.t.u. che abbia pagato la somma dovuta all'ausiliario può agire in rivalsa nei confronti delle parti del giudizio, sia pure limitatamente alle somme dovute in applicazione della tariffa concernente la liquidazione dei compensi dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio” (Cass., sez. I, 7.12.04, n. 22962)
Ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. n. 115/02 la liquidazione dell’ausiliario è effettuata con decreto motivato che viene comunicato all’ausiliario e alle parti e costituisce titolo provvisoriamente esecutivo Il decreto deve rendere chiaro il criterio logico – giuridico seguito nel determinare il compenso, onde consentire un controllo di regolarità amministrativo-contabile e l’eventuale impugnazione degli interessati Il fondo spese non si può tramutare in un pagamento anticipato sottratto a controllo. Deve essere presentata la richiesta di liquidazione anche se si ritiene l’acconto esaustivo Il decreto ha carattere giudiziale ed è suscettibile di acquisire valore di giudicato in caso di mancata tempestiva opposizione
Reclamo avverso il decreto di liquidazione Art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150” Art. 15 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia) “1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale e' competente il presidente del tribunale …. 3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente”
Il procedimento è riservato a questioni attinenti alla misura delle spettanze degli ausiliari (cfr. Cass., sez. VI, 11.1.12, n. 179, secondo cui il provvedimento sull’anticipazione delle spese adottato nel corso del processo, costituisce un provvedimento ordinatorio discrezionale e provvisorio) • sono contraddittori necessari l'ausiliario del giudice ed i soggetti a carico dei quali le spese relative alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di merito potrebbero avere riflessi patrimoniali, con la conseguenza che il decreto presidenziale di comparizione degli interessati dinanzi al Collegio in camera di consiglio deve essere notificato dal ricorrente non soltanto al C.T.U., ma altresì alla controparte. Pertanto qualora si sia verificata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata dal giudice, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, risulta viziato l'intero procedimento (Cass., sez. II, 30.3.06, n. 7528)
il legislatore con la riforma del 2011 non ha ben coordinato i testi delle due disposizioni riguardanti l’opposizione. Non riporta nell’art. 15 D.Lvo 150/11 che il termine dell’opposizione, come era previsto dall’art. 170 DPR 115/02, è di venti giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento - avverso l’ordinanza del Tribunale che decide sul reclamo proposto è proponibile unicamente ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che incide su diritti soggettivi ed avente carattere di definitività
Termine entro cui il giudice può provvedere alla liquidazione “Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio; ne consegue che il relativo provvedimento risulta abnorme e in relazione ad esso, trattandosi di atto idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, cod. proc. civ.”(Cass., sez. L, 30.12.09, n. 28094)