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I depositi IVA

I depositi IVA. A cura di Giorgio Confente Parma, 22 Novembre 2006 Convegno Studio TOSCANO. Norme di riferimento. Art. 16 della VI direttiva UE (dir. 388/77) Legge n.28 del 18.12.1997 Decreto Ministeriale n. 419 del 18.12.1997. Art. 50 bis DL 331/1993. Caratteri dei depositi IVA.

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Presentation Transcript


  1. I depositi IVA A cura di Giorgio Confente Parma, 22 Novembre 2006 Convegno Studio TOSCANO

  2. Norme di riferimento • Art. 16 della VI direttiva UE (dir. 388/77) • Legge n.28 del 18.12.1997 • Decreto Ministeriale n. 419 del 18.12.1997 Art. 50 bis DL 331/1993

  3. Caratteri dei depositi IVA Sono dei veri e propri luoghi “fisici” in cui le merci devono entrare o quantomeno transitare Possono essere introdotti beni nazionali o comunitari non destinati alla vendita al dettaglio Nella norma non esiste un termine minimo di permanenza della merce nel deposito… Tuttavia con circolare n. 16/D del 28 aprile 2006 è stato ribadito che i beni devono essere materialmente introdotti nei depositi non essendo sufficiente la “presa in carico” documentale degli stessi nell'apposito registro

  4. I depositi IVA e l’azione di controllo l'Agenzia delle entrate ha emanato, nel primo semestre 2006, una circolare (n. 9 del 3 marzo 2006) che contiene le linee guida dell'attività di accertamento dell'anno in corso Fra le priorità ci sono anche i controlli sui depositi IVA: “Per individuare eventuali percorsi evasivi ed elusivi nella gestione dei depositi medesimi “

  5. Abuso del diritto e sentenza “Halifax”Corte di Giustizia UE del 21 febbraio 2006 – causa C-255/02) Sono state poste all’attenzione dei giudici comunitari le seguenti questioni pregiudiziali si possono configurare come cessioni di beni o prestazioni di servizi le operazioni realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale, senza un autonomo obiettivo economico? è possibile negare i diritti derivanti dall’applicazione della sesta direttiva qualora le operazioni che hanno fatto sorgere tale diritto integrano un comportamento abusivo?

  6. Abuso del diritto e sentenza “Halifax”Corte di Giustizia UE del 21 febbraio 2006 – causa C-255/02) Sulle questioni pregiudiziali la Corte ha stabilito che le nozioni che definiscono le operazioni imponibili, ai sensi della sesta direttiva, hanno tutte un carattere obiettivo e si applicano indipendentemente dagli scopi e dai risultati perseguiti dalle parti la sesta direttiva deve essere interpretata come contraria a concedere l’esercizio di un diritto se le operazioni che fondano tale diritto integrano un comportamento abusivo

  7. Abuso del diritto e sentenza “Halifax”Corte di Giustizia UE del 21 febbraio 2006 – causa C-255/02) Nella definizione del comportamento abusivo la Corte ha chiarito che perché possa parlarsi di un comportamento abusivo, le operazioni controverse devono procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito dalla VI direttiva non si può invocare il divieto di comportamenti abusivi se le operazioni “sospette” possono spiegarsi per ragioni diverse dal mero conseguimento di vantaggi fiscali

  8. Abuso del diritto e utilizzo dei depositi IVA benché la Corte impieghi il termine abuso del diritto, la definizione che ne dà è simile all’ elusione fiscale come conosciuta nel nostro ordinamento interno, anche se le due definizioni non sono completamente sovrapponibili in ogni caso - sulla base del percorso logico giuridico seguito dalla sentenza Halifax - non pare che si possa qualificare come elusivo l’utilizzo di un deposito al fine di evitare l’anticipazione finanziaria per il pagamento dell’IVA sulle importazioni

  9. depositi IVA: la natura delle operazioni plafond certificazione detrazione Non limitano il diritto alla detrazione (circolare n. 328 del 24.12.1997) Le operazioni effettuate nei depositi non concorrono a formare il plafond deve essere emessa fattura indicando l’art. 50 bis come titolo di non imponibilità

  10. Le condizioni per ottenere l’autorizzazione ad istituire un deposito IVA Non essere sottoposti a procedimento penale e non aver subito condanne per reati “finanziari” Non aver commesso violazioni gravi e ripetute in materia l’ IVA Non essere in fallimento, in concordato preventivo, in amministrazione controllata o in stato di liquidazione L’istanza deve essere presentata alla: • Direzione Regionale delle Entrate del luogo del deposito; • e, per conoscenza, all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente

  11. La comunicazione prevista dal collegato alla finanziaria 2007 (DL 262/2007) L’art. 1 del DL 262/06 ha introdotto un nuovo comma 2 bis nell’art. 50 bis del DL 331/1993 (cfr. nota dell’Agenzia delle dogane del 4 ottobre 2006) “I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci”

  12. Obblighi del depositario Tenuta di un registro ai sensi dell’art. 39 DPR 633/72 e conservazione dei documenti relativi alla movimentazione dei beni Responsabilità solidale del depositario che coinvolge gli aspetti procedurali e sostanziali • Cura degli adempimenti relativi a: • introduzione dei beni • custodia dei beni • estrazione dei beni

  13. acquisti INTRA con introduzione dei beni nel deposito da soggetto italianoart. 50 bis, comma quarto, lettera a) È tenuto a: • integrare la fattura senza imposta (art. 50 bis) • registrarla in acquisti e vendite • indicare l’operazione in dichiarazione • presentare modello INTRA 2 bis Depositante acquirente è tenuto a: • acquisire copia della fattura • registrarla nel registro del deposito previsto dall’art. 50 bis Depositario

  14. introduzione dei beni nel deposito da parte di operatore UE art. 50 bis, comma quarto, lettera a) • integra la fattura senza imposta • conserva la fattura ricevuta • compila il mod. INTRA 2 e 2 bis Rappresentante fiscale leggero • acquisisce copia della fattura • la registra nel registro del deposito previsto dall’art. 50 bis Depositario

  15. Depositi e consignment stock art. 50 bis, comma quarto, lettera a) È il contratto con il quale il fornitore mette a disposizione del cliente un determinato quantitativo di merce: l’acquisto si perfeziona solo al momento del prelievo • nessun obbligo al momento della consegna dei beni • fatturazione quando la merce è prelevata dal cliente depositante non residente • istituzione di un registro “merce in conto deposito” • comunicazione al fornitore del prelievo della merce • registrazione in acquisti e vendite della fattura di vendita per la merce prelevata cliente depositario

  16. Introduzione nel deposito di beni extra UE art. 50 bis, comma quarto, lettera b) In questi casi il deposito IVA offre indubbi vantaggi sotto il profilo finanziario in quanto consente di effettuare l’importazione senza pagare l’imposta in dogana • dichiarazione in dogana di immissione il libera pratica con destinazione della merce in un deposito IVA • cauzione se richiesta dalla dogana • annotazione sul registro acquisti della bolletta doganale per il solo imponibile depositante importatore • presa in carico delle merci sul registro • restituzione di copia del documento doganale nel quale attesta la presa in carico delle merci nel deposito depositario

  17. Cessione a operatore UE di beni introdotti nel deposito IVA art. 50 bis, comma quarto, lettera c) • emette una fattura senza imposta (art.41 e 50 bis) • indica sulla stessa la partita IVA comunitaria del cessionario • introduce fisicamente i beni nel deposito IVA Cedente nazionale • acquisisce una copia della fattura • la annota sul registro del deposito previsto dall’art. 50 bis Depositario

  18. Cessioni di beni elencati nella tabella A bis allegata al DL 331/1993 art. 50 bis, comma quarto, lettera d) • fattura senza imposta ex 50 bis, comma 4, lettera d) • introduce i beni nel deposito Cedente nazionale • cessionario ITA: registra la fattura nel registro acquisti • cessionario extra UE: non deve porre in essere alcun adempimento se non estrae i beni Cessionario ITA o extra UE • acquisisce una copia della fattura • la annota nel registro del deposito previsto dall’art. 50 bis Depositario

  19. Cessioni su beni in deposito: adempimentiart. 50 bis, comma quarto, lettera e) • emissione di fattura senza IVA con indicazione della P. Iva del cessionario • registrazione • indicazione in dichiarazione (rigo VE 32) fornitore ITA • emissione di auto fattura art. 17 DPR 633/72 senza IVA • registrazione in acquisti e vendite • indicazione in dichiarazione (VF 12) cliente ITA -fornitore estero • emissione di documento commerciale con indicazione di: • natura, qualità e quantità della merce • soggetti dell’operazione • corrispettivo pattuito • consegna di copia del documento al depositario fornitore estero

  20. Prestazioni di servizi art. 50 bis, comma quarto, lettera h) Di ogni tipo purché relative a beni custoditi in deposito Es. prestazioni di trasporto per introdurre i beni nel deposito (no) o per la loro lavorazione successiva all’introduzione (si) Tipologia di prestazioni Possono essere effettuate in locali limitrofi ed in questo caso non possono superare 60 giorni (per locali “limitrofi”: risoluzione n. 149/E del 02.10.2000) Luogo delle lavorazioni

  21. Estrazione dei beni per il mercato nazionale(art. 50 bis, comma 6, DL 331/1993) Profilo SOGGETTIVO estrazione deve essere fatta da un soggetto passivo identificato in Italia Profilo OGGETTIVO I beni estratti possono essere materie prime, semilavorati o beni finiti

  22. Estrazione dei beni per il mercato nazionale: base imponibile(art. 50 bis, comma 6, DL 331/1993) Beni che nel deposito hanno subito operazioni Beni che nel deposito non hanno subito operazioni BASE IMPONIBILE Corrispettivo dell’ultima cessione + spese di deposito + prestazioni di servizi se non già comprese nel valore del bene ceduto BASE IMPONIBILE corrispettivo pattuito al momento dell’introduzione dei beni + spese di deposito

  23. estrazione dei beni per il mercato nazionale: adempimenti art. 50 bis, comma 6 DL 331/1993 Nell’ipotesi in cui non ci sia, a monte un documento fiscale, rilevante sotto il profilo IVA Es. immissione dei beni in libera pratica e successiva estrazione Emissione di autofattura Nei casi in cui ci si limita ad integrare il valore della fattura ricevuta in precedenza e non assoggettata ad IVA Es. acquisto intracomunitario con introduzione dei beni nel deposito IVA Integrazione della fattura

  24. estrazione dei beni per cessione intraart. 50 bis, comma quarto, lettera f) • emissione fattura non imponibile (art. 41 e 50 bis DL 331/1993) • registrazione “distinta” della fattura • indicazione in dichiarazione (rigo VE 30) • compilazione INTRA 1 e 1 bis Cedente nazionale Cedente non residente Può nominare il rappresentante fiscale leggero

  25. estrazione dei beni per esportazioneart. 50 bis, comma quarto, lettera g) • emissione fattura non imponibile (art. 8 DPR 633/72 e 50 bis DL 331/1993) • registrazione della fattura • predisposizione del DAU • indicazione in dichiarazione (rigo VE 30) Cedente nazionale Cedente non residente Non è possibile in questo caso nominare un rappresentante fiscale leggero

  26. Estrazione dei beni verso depositoart. 50 bis, comma quarto, lettera i) • consentire la visione dei beni a determinati soggetti • sottoporre i beni ad alcune lavorazioni particolari • trasferire i beni a causa di revoca dell’autorizzazione di un deposito Finalità dell’operazione Emissione del DDT, che rileva anche per la presunzione di cessione Adempimenti contabili

  27. introduzione dei beni nel deposito Un operatore italiano provvede ad introdurre in un deposito IVA beni, immessi in libera pratica nel territorio comunitario: i documenti di trasporto indicano come destinazione finale della merce il magazzino della società mentre la dichiarazione di importazione indica, come luogo di destinazione della merce, il deposito IVA. L’amministrazione finanziaria in sede di verifica, rilevata quest’anomalia, può contestare la legittimità dell’operazione?

  28. introduzione dei beni nel deposito Premesso che , come chiarito da circolare n. 16/2006, l'introduzione fisica dei beni all'interno dei depositi IVA è requisito necessario per fruire del particolare regime agevolativo all'importazione di beni extra UE previsto dall‘’art. 50 bis del Dl 331/93: • in caso di mancata introduzione, ma di mera annotazione sui registri del depositario, quali sanzioni sono applicabili; • l'eventuale Iva recuperata all'importazione, potrà essere poi riconosciuta "a credito“?

  29. Introduzione dei beni nel deposito Una società che gestisce un deposito IVA in Italia: • può introdurre i beni nel deposito in qualità di rappresentante fiscale di un operatore francese che effettua acquisti da altri fornitori comunitari o da fornitori residenti? • per queste operazioni è tenuta a presentare il modello INTRA?

  30. Operazioni su beni nel deposito Una società residente in Germania (DE) ha introdotto dei beni in un deposito IVA in Italia per evitare di assumere una posizione IVA. Nel caso in cui, successivamente, venda la merce ad un operatore italiano che, tuttavia non la estrae, deve nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente? Quali adempimenti devono porre in essere il tedesco e l’italiano?

  31. Operazioni su beni nel deposito L’amministrazione finanziaria … in sede di verifica presso una società italiana che utilizza un deposito IVA ha constatato che vengono fatturate senz’IVA anche le provvigioni dell’intermediario per le vendite dei beni custodite nei depositi. In sede di verbale l’AF contesta alla società cui sono state addebitate le provvigioni la mancata emissione dell’autofattura per quella che ritengono un’operazione che non può essere considerata prestazione “relativa ai beni beni custoditi nel deposito”

  32. Operazioni su beni nel deposito Le spese di trasporto per l’introduzione dei beni nel deposito IVA non incluse nel valore doganale della merce al momento dell’importazione sono “coperte” dall’art. 50 bis lettera h)?

  33. Estrazione di beni da depositi IVA Una società provvede ad estrarre, con frequenza quasi quotidiana, i beni, di sua proprietà, custoditi in un deposito IVA per utilizzarli nella propria attività produttiva Contabilmente emette un DDT per ogni operazioni di prelievo e, settimanalmente, provvede ad emettere autofattura ex art. 50 bis, comma 6, DL 331/93, E’ corretta la procedura utilizzata per l’estrazione dei beni dal deposito?

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