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TUTELA DEI DEPOSITI

Prof.ssa Illa Sabbatelli – illasabbatelli@libero.it 338.3624307. TUTELA DEI DEPOSITI. Master in Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari Roma, 14 giugno 2013. Oggetto dell’analisi: . Attualità dell’argomento Globalizzazione e finanza etica Ragioni della tutela

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TUTELA DEI DEPOSITI

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  1. Prof.ssa Illa Sabbatelli – illasabbatelli@libero.it 338.3624307 TUTELA DEI DEPOSITI Master in Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari Roma, 14 giugno 2013

  2. Oggetto dell’analisi: • Attualità dell’argomento • Globalizzazione e finanza etica • Ragioni della tutela : proteggere il risparmio : salvaguardare la fiducia : evitare la corsa agli sportelli (bankrun e bankpanic) : tutelare la stabilità 2

  3. Art. 47 Cost. • “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito” (comma 1) • Tutela diretta del risparmio utilizzato in attività finanziarie • Tutela del risparmio consapevole e inconsapevole (risparmio deposito e risparmio investimento)

  4. Trattati • Titolo VII Trattato:politica economica e monetaria • Art. 127 TFUE:”l’obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi”…e “sostenere le politiche generali dell’Unione”.

  5. Costituzione economica europea • Assenza di norma ad hoc • Altri Stati: tutela indiretta per via delle norme della Costituzione economica e tutela indiretta dal sistema disciplinare in materia bancaria: vigilanza e tutela dei depositi • Unione: prospettiva di taglio macroeconomico ** Tutela del risparmio attraverso in mantenimento della stabilità della moneta.

  6. Disciplina ordinaria e strumenti di efficienza dei mercati • Vigilanza : vigilanza prudenziale: controllo del grado di rischio dell’attività e del livello di stabilità :nuova architettura della vigilanza in Europa; * vigilanza unica 6

  7. INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA TUTELA DEI DEPOSITI • Questioni: 1)Strumento di tutela diretta o indiretta? 2) Ex post o ex ante? 3) Extremaratio o in via preventiva?

  8. Strumento dell’azione di vigilanza • “Per il completamento del mercato unico bancario la tutela dei depositi è essenziale al pari delle regole prudenziali” (cons. 2 dir. 94/19/CE) • “La garanzia dei depositi è un completamento indispensabile del sistema di vigilanza” (cons. 23 dir. 94/19/CE).

  9. FONTI • Direttiva 94/19/CE • D.lgs. 4.12.1996, n. 659 • Artt. 96-96 quater TUB • Direttiva 2009/14/CE • D.lgs. 24.3.2011, n. 49 9

  10. I lavori precedenti alla direttiva • Art. 16 Proposta di direttiva 19.12.1985 sul risanamento e liquidazione enti creditizi (prevedeva l’introduzione di sistemi di garanzia dei depositi). • Lavori della proposta dal 1978 • Raccomandazione della Commissione europea del 22.12.1986, n. 63 • Proposta di direttiva COM (92) 188 def. del 4.6.1992 sulla tutela dei depositi

  11. Direttiva 94/19/CE del 30.5.94 Armonizzazione minima Costruzione della fiducia • Adesione obbligatoria • Home countrycontrol • Livello minimo di copertura 11

  12. Adesione obbligatoria • Art. 3 dir.:obbligatorietà ad un sistema pena l’impossibilità di accettare depositi • Pluralità di sistemi (“uno o più sistemi di garanzia”) Adesione non requisito per il rilascio dell’autorizzazione, ma per lo svolgimento dell’attività.

  13. Livello minimo di copertura • Criticità per i diversi livelli negli Stati • Art. 7 dir.:fissazione di una soglia minima di 20.000 ECU, derogabile in melius dagli Stati • Compromesso: valore mediano con corresponsabilità del depositante per evitare il moral hazard • Tutela per depositante

  14. Presupposti • Deposito indisponibile, ossia dovuto e pagabile, non pagato dalla banca • L’ente non è in grado né al momento né a breve di rimborsare il deposito • Rimborso nel termine di tre mesi, prorogabile fino a nove

  15. Sistema di vigilanza Home countrycontrol Clausole: • topping up (copertura integrativa: le filiali di banche estere possono aderire al sistema più favorevole del paese ospitante) • export ban (divieto per il paese ospitante con garanzia più debole di trarre vantaggio dal sistema del paese d’origine; sino al 31.12.1999)

  16. La legislazione nazionale • Adeguamento d.lgs. 4.12.1996, n. 659 • Titolo IV, “Disciplina delle crisi” Artt. 96-96 quater TUB In precedenza art. 96 TUB, norma di raccordo fra sistemi di liquidazione e procedure di crisi, con BI con funzione di coordinamento

  17. Situazione in Italia precedente al 1996 • Fondo centrale di garanzia delle casse rurali ed artigiane del 1978 • Fondo interbancario di tutela dei depositi del 1987 • Adesione volontaria • Risposta alle crisi degli anni ’70/80 (Banca Privata Italiana del 1974 e Banco Ambrosiano del 1982)

  18. I sistemi di garanzia dei depositi oggi Art. 96, comma 1: Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. * Rapporti con l’art. 14 TUB * Pluralità di organismi * Riconoscimento dei Fondi esistenti * Automaticità della partecipazione ai Fondi 18

  19. Associazione Europea dei Fondi di Garanzia dei Depositi • European Forum of Deposit Insurers (EFDI). • Fondata nel 2002. • Adesione volontaria. • Funzione consultiva. • Scambio di informazioni e best practices fra i Fondi membri.

  20. Natura giuridica del FITD • Art. 96, co 4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato • Il fondo è un consorzio • Le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti

  21. Gli interventi del Fondo • Art. 96 bis TUB • OBBLIGATORIO • Rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. FACOLTATIVO Previsione di ulteriori casi e forme di intervento DESTINATARI DELL’INTERVENTO DEL FONDO • banche autorizzate in Italia • succursali comunitarie di banche italiane • succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. • succursali extracomunitarie delle banche italiane se previsto dai sistemi.

  22. Oggetto del rimborso • Art. 96 bis, comma 3. • Crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e gli altri titoli di credito ad essi assimilabili, certificati di deposito nominativi • Non è necessaria richiesta

  23. Le esclusioni O per il soggetto o per la forma tecnica Art. 96 bis, comma 4. i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; • le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli; • depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per riciclaggio; • i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali; • i depositi interbancari • (obbligazioni, azioni, titoli di stato, pronti conto termine)

  24. Tutela del depositante e non del deposito Conto cointestato • Conto cointestato:Euro 100.000,00 per ciascun cointestatario • Conto 100.000,00 e 2 cointestatari:50.000,00 a cointestatario • Conto 300.000,00 e 2 cointestatari: 100.000,00 a cointestatario • 3 conti di cui 1 cointestato fra 2: il conto cointestato si divide in 2 e l’importo si somma agli altri: limite sempre 100.000,00

  25. Limite per banca • Limite di copertura applicato ad ogni banca aderente: 2 conti su due banche: 100.000,00 per ogni banca • Diversi conti presso una banca,la somma di euro 100.000,00 si applica alla somma dei depositi dei vari conti: 3 conti per euro 180.000,00: rimborso di euro 100.000,00 • Banca straniera che opera in Italia: se aderisce al FIDT, garanzia italiana; se non aderisce, garanzia del paese d’origine

  26. Gli interventi di sostegno art. 29 Statuto In caso di amministrazione straordinaria quando sussistano prospettive di risanamento e ove sia prevedibile un minor onere rispetto a quello riveniente dall'intervento in caso di liquidazione: • Finanziamenti; • Garanzie; • Assunzione di partecipazioni. .

  27. Esclusione dal sistema • art. 96 quater • per inadempimento di eccezionale gravità degli obblighi derivanti dall’adesione al sistema e rivenienti dallo Statuto • norma di salvaguardia:i depositi vengono tutelati sino alla data di ricezione della comunicazione dell’esclusione

  28. Il ruolo della Banca d’Italia • art. 96 ter TUB • a) riconosce i sistemi di garanzia e ne approva gli statuti; • b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l'attività di vigilanza; • c) disciplina le modalità di rimborso; • d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi stessi; • e) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono, • f) aggiornare il limite di rimborso Criterio guida: protezione del risparmiatore e garanzia stabilità

  29. Le risorse • Per il funzionamento del Fondo (periodici o a richiesta): fondo consortile • Per gli interventi (a chiamata, ex post) Diversi sistemi di contribuzione: 1) Ex post (mancanza di immediata liquidità e ricadute sui tempi del rimborso) 2) Ex ante (costi per il sistema che porterebbero alla restrizione del credito) 3) Misto

  30. Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo • Liquidazione Fondo centrale garanzia CRA • 14.3.1997 nuovo Fondo • Statuto (marzo 2012). Forma: consorzio. • Intervento anche al di fuori delle procedure di crisi. Artt. 32 e 34 Statuto in caso di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria Art. 35 Statuto in caso di situazione di difficoltà (integrativi) A condizione:piano di risanamento con proposta di iniziative ed interventi da assumere Sostegno: finanziamenti onerosi o gratuiti, garanzie • Strumento di mutualità interna del sistema cooperativo • Sistema contributivo ex post, a chiamata, ruolo ICRREA

  31. Direttiva 2009/14/CE Rafforzamento della tutela Armonizzazione massima Aumento del livello minimo di copertura a 100.000 euro (prop. “almeno a 100.000,00”) Diminuzione del termine di rimborso a venti giorni, prorogabile di dieci giorni in circostanze eccezionali Adeguamento importo rimborsabile in funzione del tasso di inflazione 31

  32. Adeguamento in Italia Art. 96 bis, comma 5, TUB • Riduzione da euro 103.291,38 a euro 100.000,00; • Aggiornamento del limite in funzione del tasso di inflazione nell’Unione europea sulla base dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione europea

  33. Le proposte di modifica • Comunicazione Commissione del 27.11.2006 sul riesame della dir. 94/19/CE: Fondo paneuropeo • proposta di direttiva del 12.7.2010, COM (2010) 368 def. • emendamenti del Parlamento europeo del 14.6.11 e del 16.2.2012

  34. Obiettivi • Considerando 3 prop. “I sistemi di garanzia rappresentano un importante complemento dell’operato delle autorità di vigilanza”. • Mod. Parlamento: “…occorre prevedere accanto alla funzione di rimborso dei depositi….misure di prevenzione e sostegno…e articolare sistemi di allerta precoce”.

  35. I nuovi contenuti • Meccanismi di funding • Sistema di contribuzione parzialmente ex ante (Atti di Commissione del 2006 e BCE del 2008 e del 2011). • i DGS devono poter disporre dell'1,5% dei depositi ammissibili ("livello obiettivo") per consolidare la stabilità finanziaria. • Se quelli ex ante sono insufficienti le banche versano contributi straordinari ex post sino allo 0,5% dei depositi • i fondi ex ante costituiranno il 75% dei finanziamenti dei DGS, i contributi ex post il 25%.

  36. Determinazione dei contributi • I contributi degli enti creditizi ai DGS devono essere calcolati in base ai loro profili di rischio in modo armonizzato • indicatori: adeguatezza patrimoniale, qualità delle attività, redditività e liquidità.

  37. Limite di rimborso * euro 100.000,00 non derogabile neanche in melius tranne che per: i depositi derivanti da operazioni immobiliari realizzate per finalità residenziali private e per i depositi che soddisfano esigenze di carattere sociale e che sono collegati a particolari eventi della vita, quali il matrimonio, il divorzio, l’invalidità o il decesso del depositante, purchè la copertura sia limitata a dodici mesi * oggetto di riesame periodico, almeno ogni 5 anni * riduzione a 7 giorni del termine di rimborso, 5 giorni per l’emendamento del Parlamento

  38. Trasparenza • Informazione ai depositanti • chi vuole aprire un deposito deve sottoscrivere un foglio informativo che contiene tutte le informazioni rilevanti circa la copertura dei depositi da parte del DGS responsabile. • Il titolare di un deposito esistente deve essere informato tramite l'estratto conto.

  39. Sistema di prestiti fra sistemi • Volontario • prestito al DGS al massimo lo 0,5% dei suoi depositi ammissibili • Rimborso con interessi in 5 anni • Cooperazione fra sistemi, sistemi transfrontalieri • Potere di vigilanza dell’EBA 39

  40. Sistema europeo di sistemi nazionali di garanzia dei depositi Art. 3 prop. Dir. Possibilità di fusione fra organismi di diversi Stati Art. 1 prop. Dir. rete di sicurezza comune: Sistema di allerta precoce • ruolo di coordinamento e vigilanza dell’EBA, in consultazione con il Forum europeo di tutela dei depositi. Compiti dell’EBA • raccogliere informazioni sull'importo dei depositi e trasmettere al Comitato europeo sul rischio sistemico • coordinare le prove di stress dei DGS • confermare se un DGS può prendere a prestito fondi da altri DGS; • comporre le controversie tra i DGS. 40

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