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CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Ordine dei Consulenti del Lavoro Messina 13 ottobre 2009 Relatore: CdL Dott.ssa Mariella Bongiorno mariellabongiorno@tiscali.it. Cause ed effetti della sospensione.
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CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Ordine dei Consulenti del Lavoro Messina 13 ottobre 2009 Relatore: CdL Dott.ssa Mariella Bongiorno mariellabongiorno@tiscali.it
Cause ed effetti della sospensione L’esecuzione del contratto di lavoro può essere sospesa a causa di fatti relativi al lavoratore oppure al datore di lavoro. Gli effetti principali della sospensione del contratto si determinano nei confronti del pagamento della retribuzione. Altri elementi che possono essere influenzati sono: - le obbligazioni accessorie, quale, ad esempio, l’obbligo di fedeltà; - l’anzianità di servizio; - la maturazione delle ferie; - il T.F.R.; - L’ANF.
Elenco delle Tipologie di sospensione • ASPETTATIVE E CONGEDI • Aspettativa sindacale; • Aspettativa per cariche pubbliche elettive; • Permesso cumulato; • Congedo Matrimoniale; • Congedo per eventi e cause particolari; • Congedo per familiari portatori di handicap; • Congedo per formazione; • Servizio militare; • Richiamo alle armi. FERIE FESTIVITA’ INFORTUNIO PERMESSI MALATTIA MATERNITA’ E PATERNITA’ MALATTIA PROFESSIONALE CALAMITA’ NATURALI PROCEDURE CRISI AZIENDALE
LA MALATTIA definizione • Può essere considerata l’ipotesi più tradizionale di sospensione del rapporto di lavoro, che scaturisce direttamente dalla tutela della salute della persona (Art. 32 Costituzione); • La sua definizione, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è un concetto più ristretto rispetto a quello medico, laddove l’evento tutelato non comprende qualsiasi alterazione dello stato psicofisico del lavoratore, ma solo le ipotesi in cui l’infermità determini una concreta incapacità da parte del lavoratore a svolgere le mansioni affidategli (Cassazione 18/08/86 n.4957). • L’incombenza della malattia può costituire un impedimento all’effettivo svolgimento della prestazione anche al di là della sua fase attiva, ad esempio il caso di ricovero per ricerche ed analisi.
Art. 2110 Codice Civile • La legge prevede che durante lo stato di malattia: • Il lavoratore ha diritto alla retribuzione o ad un’indennità nella misura e per una durata stabilite dalla legge o dalla contrattazione collettiva; • Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo la cui durata è stabilita dalla legge o dalla contrattazione collettiva; • Il periodo di assenza va computato nell’anzianità di servizio.
COMUNICAZIONE E CERTIFICAZIONE Sono due momenti logicamente e cronologicamente separati, disciplinati dalla contrattazione collettiva. LA COMUNICAZIONE … conoscenza della malattia Il lavoratore ha l’obbligo di giustificare lo stato di malattia attraverso la tempestiva presentazione di una comunicazione dell’evento, la quale servirà a giustificare l’assenza dal lavoro; LA CERTIFICAZIONE … prova della malattia Il certificato medico dimostrerà l’esistenza della causa giustificativa e deve essere rilasciato dal medico curante * . * (fiduciario, scelto dal lavoratore, specialista, medico di accettazione ospedaliera, medico universitario o libero professionista)
La documentazione medica consiste in due moduli: • Il certificato di diagnosi: contenente anche l’indicazione della causa della malattia che dovrà essere trasmesso all’INPS *, per il diritto all’indennità economica previdenziale. *(A far data dal 1° giugno 2005 il medico è tenuto a trasmette telematicamente all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia). • Il certificato attestante la prognosi: quindi data iniziale e finale che dovrà essere consegnato al datore di lavoro; L’onere dell’invio della certificazione all’INPS esiste anche con riferimento alle malattie di durata inferiore a quattro giorni ( per le quali non è dovuto come è noto il trattamento previdenziale) per i riflessi in caso di successive ricadute.
IL LAVORATORE DEVE: • entro 48 ore dal rilascio del certificato redatto in due copie: inviare la prima copia alla propria sede dell’Inps (quella di residenza abituale); in caso di impossibilità, l’inoltro è ammesso per fax o preavviso telefonico; • consegnare o trasmettere,a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al D.L., la seconda copia (attestazione). In caso di ritardo … • Se il ritardo riguarda la certificazione da inoltrare all’INPS,esso comporterà la perdita dell’indennità economica di malattia, per i giorni di ritardo in senso stretto (cioè il periodo compreso tra la scadenza del termine previsto dei due giorni e la data di inizio del certificato); Il ritardo sarà giustificato solo in presenza di seri ed apprezzabili motivi il cui onere della prova spetta al lavoratore. • Se il ritardo riguarda la certificazione da inviare al D.L. (oltre i termini stabiliti dal CCNL), tali giorni saranno considerati assenze ingiustificate;
APPRENDISTI A decorrere dal 1° gennaio 2007, la legge finanziaria 2007, ha esteso anche agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia. Ai lavoratori assunti con Contratto di Apprendistato *,spetta, pertanto, l’indennità giornaliera ed il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati, anche se il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n.276/2003. * tutti i soggetti operanti in qualsiasi settore di attività.
L’INDENNITA’ DI MALATTIA • E’ un’indennità sostitutiva della retribuzione, a carico dell’istituto, che è pagata ai lavoratori a partire dal 4° giorno ( i primi 3 giorni sono a carico del D.L. e prendono il nome di CARENZA); • Spetta per periodi non superiori a 180 giorni di calendario; I destinatari sono: • la quasi totalità degli operai del settore privato e gli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex commercio); • I disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell’inizio della malattia; • Per i lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto all’indennità di malattia cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro.
VISITA MEDICA DI CONTROLLO • Può essere disposta direttamente da parte dell’INPS o su richiesta del D.L.; • IL Datore di Lavoro: • Può disporre di visite di controllo esclusivamente servendosi di strutture pubbliche, sono vietati gli accertamenti diretti; • il controllo domiciliare sarà effettuato entro il medesimo giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità; Il lavoratore ammalato: • deve rimanere a casa a disposizione per eventuali controlli effettuati dai medici dell’INPS, nelle seguenti fasce orarie: Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, comprese le domeniche ed i giorni festivi
Assenza al controllo • Motivi che giustificano l’assenza al controllo: • Necessità di eseguire visite generiche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi; • Situazioni in cui è necessaria la presenza del lavoratore fuori di casa per evitare di arrecare gravi danni a sé o ad un familiare, ad esempio; partecipazioni ad esami pubblici, ricoveri ospedalieri, gravi infortuni, convocazione da parte delle autorità pubbliche. L’assenza non giustificata dalla sede INPS comporta la sospensione dell’indennità generalmente dall’inizio della malattia, salvo i periodi di ricovero o quelli già controllati
L’IMPORTO • L’indennità è pari, per la maggior parte delle categorie: • al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi venti giorni di malattia (4°-20°); • al 66,66% per i giorni successivi della stessa malattia o ricaduta (21°-180°); • Per i periodi di ricovero ospedaliero, l’indennità è ridotta ai 2/5, qualora l’interessato non abbia familiari a carico. È pagata • Dal D.L. in genere, il quale anticipa l’importo in busta paga e procede quindi al relativo conguaglio con i contributi mensili dovuti all’INPS su Mod. DM/10; • Direttamente dall’INPS - ai disoccupati e sospesi dal lavoro (che non fruiscono del trattamento di integrazione salariale) per i quali l’indennità è ridotta; - agli operai agricoli; - ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lavori stagionali.
La malattia nel CCNL Commercio e terziario Indennità di malattia Primi 3 giorni dal 4° al 20° giorno dal 21° al 180° giorno INPS Non interviene. Retribuisce il 50% della Retribuzione Media Giornaliera per tutti i gg dal lun alla dom (escluse solo le festività cadenti di dom). Retribuisce il 66,66% della Retribuzione Media Giornaliera per tutti i gg dal lun alla dom (escluse solo le festività cadenti di dom). Datore di lavoro Retribuisce le giornate come se il lavoratore avesse lavorato. Retribuisce i giorni dal lun al sab. Integra la quota dell’INPS al raggiungimento del 75% della normale retribuzione. Retribuisce i gg dal lun al sab. Integra la quota dell’INPS al raggiungimento del 100% della normale retribuzione. Retribuisce i gg dal lun al sab.
La malattia nel CCNL Commercio e terziario Esempio calcolo ind. malattia Primi 3 giorni dal 4° al 20° giorno dal 21° al 24° giorno INPS Non interviene. Retribuisce il 50% della Retribuzione Media Giornaliera per 17 giorni. Retribuisce il 66,66% della Retribuzione Media Giornaliera per 3 giorni. Datore di lavoro Retribuisce le 3 giornate calcolando 1/26 degli elementi fissi di febbraio per 3 giorni. Integra la quota dell’INPS al raggiungimento del 75% della normale retribuzione per 14 giorni. Calcola il 75% di 1/26 elementi fissi per 14. Integra la quota dell’INPS al raggiungimento del 100% della normale retribuzione per 3 giorni. Calcola 1/26 elementi fissi per 3.
La malattia nel CCNL Commercio e terziario Il calcolo della R.M.G. La retribuzione lorda è quella del mese di gennaio 2009. Il rateo mensile (riferito a 2 mensilità supplementari) si ottiene dividendo per 12 gli elementi fissi del mese di febbraio e moltiplicando questo importo per 2 (13.a e 14.a).
La malattia nel CCNL Commercio e terziario Così appare in busta paga il calcolo. Vengono retribuiti al dipendente 20 giorni di malattia (3 di carenza, 14 dal 4° al 21° e 3 dal 21° al 24°) e 6 di retribuzione ordinaria. Al lavoratore viene retribuita separatamente la quota INPS (non imponibile contr.) e la quota di integrazione azienda (imp. contributi).
PERDITA DELL’INDENNITA’ • Mancanza di idonea certificazione; • Ritardo ingiustificato nell’invio del certificato (già visto); • Assenza ingiustificata alle visite di controllo disposte dall’INPS o dall’ASL; in tal caso è prevista: - La perdita totale dell’indennità per un massimo di 10 giorni. - La riduzione dell’indennità è del 50% per il restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza non giustificata . IL RICORSO L’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
POLUNGAMENTO DELLA MALATTIA … • ADEMPIMENTI DEL PRESTATORE DI LAVORO: • Richiesta al medico curante della certificazione attestante la prosecuzione dello stato di malattia, entro il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente; • Se il certificato è redatto e trasmesso antecedentemente alla scadenza della prima prognosi, i giorni di quella successiva andranno computati a partire dalla data del rilascio della certificazione; • Se il certificato è inoltrato in ritardo, i giorni non sono indennizzabili (escludendo i due giorni a disposizione). … E RICADUTA Se la ricaduta nella stessa malattia o in altra che sia scaturita dalla precedente, avviene entro 30 giorni dalla data di cessazione del primo evento morboso è considerata a tutti gli effetti continuazione di quest’ultimo (circolare INPS 28/01/1981 n.134368), laddove sarà considerata valida attestazione il certificato medico.
La corresponsione dell’indennità avverrà fin dal primo giorno della nuova malattia senza escludere i tre giorni di carenza, ma nel caso in cui il precedente stato morboso sia durato meno di tre giorni e quindi la carenza non sia stata attribuita per intero, la decorrenza dell’indennità andrà stabilita dopo avere escluso i giorni di carenza rimasti inapplicati. Ad esempio: una malattia con durata pari a due giorni, la cui ricaduta sia avvenuta nell’arco di 30 giorni comporterà un solo giorno di carenza. • I giorni della nuova malattia vengono sommati a quelli della precedente ai fini del raggiungimento del 20esimo giorno, a decorrere dal quale la misura dell’indennità è elevata dal 50% al 66,66% della retribuzione. • La retribuzione da prendere come base di calcolo per l’indennità giornaliera è pari a quella utilizzata come base per il calcolo dell’indennità corrisposta per la precedente malattia. In caso di: guarigione anticipata sarà necessaria una certificazione comprovante la riacquistata capacità lavorativa prima della scadenza della prognosi.
PERIODO DI COMPORTO Il lavoratore durante la malattia ha diritto alla conservazione del posto (art.2110 c.c.) la durata è stabilita dalla legge, dalla contrattazione collettiva ed in mancanza dagli usi. La legge dispone che il periodo di comporto abbia una durata pari a tre mesi qualora l’anzianità di servizio non superi i dieci anni e sei mesi se essa viene superata, ma generalmente sono previste condizioni di miglior favore dai CCNL. SOLO AL TERMINE DI TALE PERIODO IL DATORE DI LAVORO AVRA’ LA FACOLTA’ DI LICENZIARE IL LAVORATORE (motivo: superamento p.d.c.), attraverso un atto di recesso che deve essere tempestivo. Tale atto sarà comunque illegittimo se la malattia sia stata causata in tutto o in parte dalla nocività delle mansioni svolte o dell’ambiente di lavoro, La prova spetta comunque al lavoratore (Cassazione 10/04/96 n.3351).
CASI PARTICOLARI • MALATTIA SORTA DURANTE LE FERIE: • Sospende il decorso ma il principio non è assoluto. La sospensione delle ferie deve essere valutata in relazione a quello che viene definito “ danno biologico”. Di conseguenza: l’interruzione del periodo feriale si verifica solo quando la malattia sopravvenuta pregiudica il recupero delle energie psicofisiche che è il principale scopo delle ferie. Spetta al D.L. provare, attraverso accertamenti sanitari, che la malattia è di fatto compatibile con le finalità delle ferie; MALATTIA SORTA DURANTE IL PREAVVISO: O prima del suo inizio, ma successivamente alla notifica del licenziamento, determina effetti sospensivi sulla decorrenza del preavviso stesso. La notifica potrà avvenire anche durante l’assenza, ma i termini decorreranno dalla fine dell’evento ed il recesso sarà rinviato alla scadenza del preavviso. Lo stesso dicasi nell’ipotesi di preavviso per dimissioni del lavoratore.
SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA’ Qualora durante la sua assenza il lavoratore venga sorpreso a svolgere attività lavorativa presso terzi, il recesso del D.L. è giustificato (per violazione da parte del prestatore dei generali doveri di correttezza e buona fede e degli obblighi di diligenza e fedeltà), La cassazione afferma comunque che tale divieto non è assoluto, purché non pregiudichi o ritardi la guarigione ed il rientro in sevizio. Grava sul lavoratore l’onere di provare la compatibilità dell’attività svolta con la malattia che impedisce la prestazione lavorativa sospesa e l’idoneità della stessa a non pregiudicare il recupero delle normali energie lavorative, (Cassazione 13/04/99 n.3647).
L’INFORTUNI0 SUL LAVOROE LA MALATTIA PROFESSIONALE sono eventi coperti dall’assicurazione INAIL D.P.R. 30/06/65 N.1124 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI ART. 2 – Definizione di Infortunio Professionale E’ quello avvenuto per causa violenta, in occasione di una prestazione lavorativa, da cui sia derivata la morte, l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o l’inabilità temporanea assoluta, che necessita l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni.
I tre presupposti essenziali • L’avvenimento dovuto ad una causa violenta; • L’esplicazione di tale causa in occasione di prestazione lavorativa; • La determinazione dell’inabilità temporanea o permanente del lavoratore. CAUSA VIOLENTA *: “La causa è violenta, qualora sia ravvisabile l’esteriorità e la rapidità del suo manifestarsi attraverso un agente che dall’esterno verso l’interno dell’organismo del lavoratore, provochi alterazioni lesive legate alla prestazione lavorativa, anche nel caso in cui consista in uno sforzo fisico”. (Cassazione 27/05/94 n.5198) * tale elemento viene utilizzato per contraddistinguere l’infortunio dalla malattia professionale.
Le ipotesi di causa violenta possono essere classificate in riferimento alla loro origine, pertanto avremo: • l’energia meccanica; • Lo sforzo muscolare; • L’energia elettrica ed elettromagnetica; • L’energia atomica e nucleare; • L’energia termica; • Le sostanze tossiche; • I germi patogeni; • Cause di natura psichica (spaventi o forti emozioni). SONO ESCLUSE: - la lombalgia: che abbia colpito il prestatore mentre era atto a raccogliere da terra un arnese; - Le gravose e disagevoli condizioni in cui viene svolta l’attività lavorativa.
LA MALATTIA PROFESSIONALE • … E’ una patologia che si sviluppa a causa della presenza di lavori, materiali o fattori nocivi nell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa (c.d. rischio lavorativo).Essa comporta un’incapacità al lavoro o la morte del lavoratore. • La tutela assicurativa prevede un sistema misto che distingue tra: • Malattie tabellate: tassativamente elencate in una lista; • Malattie non tabellate: non espressamente elencate ma di precisa origine professionale. Al fine del riconoscimento di queste ultime è necessario produrre idonea documentazione comprovante: • l’esposizione al rischio con riferimento alle mansioni svolte; • L’esistenza della malattia, attestata da certificazione sanitaria; • La presunta origine professionale, attestata nel primo certificato medico. Il prestatore è tenuto a denunciare la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione laddove la sua violazione comporta la perdita del diritto all’indennizzo per l’intero periodo che precede la denuncia, mentre per gli altri obblighi valgono le medesime disposizioni previste per gli infortuni sul lavoro.
DENUNCIA ALL’INAIL • il D.L. deve: • Prestare i primi soccorsi; • Accompagnare il lavoratore al più vicino ambulatorio; • Annotare sul registro infortuni, tutti gli infortuni. (compresi gli eventi fino a tre giorni e tutte le relative ricadute, anche nel caso in cui l’assenza dal lavoro sia anche di un solo giorno, escluso quello dell’evento). • Inoltrare la denuncia di Infortunio entro 2 giorni, corredata da certificato medico, nel caso in cui la diagnosi preveda un’assenza superiore a tre giorni: • alla Pubblica Sicurezza del comune dove è accaduto l’infortunio; • Alla sede circoscrizionale INAIL nella quale si svolgono i lavori; Qualora l’infortunio sia mortale la denuncia dovrà essere presentata entro 24 ore per via telegrafica o tramite fax. Il lavoratore deve: • Dare immediata comunicazione al D.L.: l’omissione potrebbe comportare il ritardato invio della denuncia e quindi la mancata corresponsione dell’indennità fino al giorno in cui il datore ne è venuto a conoscenza.
PRESTAZIONI ECONOMICHE A CARICO INAIL • L’Istituto assicura ai lavoratori infortunati o colpiti da malattia professionale le seguenti prestazioni: • ECONOMICHE • Un’indennità giornaliera per inabilità temporanea; • Una rendita in caso di inabilità permanente; • Un assegno per l’assistenza personale continuativa; • Una rendita ai superstiti ed un assegno una tantum in caso di morte; SANITARIE • cure mediche e chirurgiche ed accertamenti clinici; • fornitura di apparecchi di protesi. L’indennizzo sarà ammesso qualora il sinistro comporti: • INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA; • INABILITA’ PERMANENTE ASSOLUTA; • INABILITA’ PERMANENTE PARZIALE.
INDENNITA’ GIORNALIERA (per inabilità temporanea assoluta) • Il D.L. è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato: • L’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale; • Il 60% della retribuzione media giornaliera, per i tre giorni successivi (periodo di carenza); • Eventuale integrazione dal 4° giorno, se prevista dal CCNL; • Il 100% della retribuzione media giornaliera per ogni festività nazionale o infrasettimanale ricadente nel periodo di assenza, laddove se la festività coincide con il periodo di carenza il trattamento è interamente a carico del D.L., mentre se ricade nel periodo indennizzato dall’INAIL , sarà a carico del D.L. per la differenza (40% per i primi 90 gg e 25% per il periodo successivo). L’integrazione a carico dell’INAIL (art. 68 DPR 1124/1965): • Dal 4° al 90° giorno anche non continuativi: 60% della retribuzione media giornaliera; • Dal 91° fino alla guarigione: 75% della retribuzione media giornaliera. Precisazioni: I giorni per i quali viene corrisposta l’indennità sono quelli di calendario e non i lavorativi.
CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA • E’ quella risultante dalla denuncia di infortunio, le cui modalità di calcolo per la sua determinazione, sono le seguenti: • Retribuzione media oraria: ottenuta rapportando il totale, percepito nei 15 giorni precedenti l’infortunio, al numero delle ore retribuite, tale guadagno medio orario,moltiplicato per la durata oraria normale settimanale e diviso per sei, dà la retribuzione media giornaliera ordinaria; • Retribuzione media giornaliera: ottenuta moltiplicando quella oraria per l’ammontare delle ore di lavoro settimanali e dividendo il prodotto per 6 giornate; • Retribuzione fissa corrisposta mensilmente: la media giornaliera in tal caso si ottiene dividendo l’importo globale mensile per 25 (300 giornate lavorative annue rapportate a 12 mesi = 25). Il risultato sarà quindi incrementato degli eventuali altri compensi per: ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, gratifica natalizia, riposi compensativi nonché la quota giornaliera di lavoro straordinario.
PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ “Avviene posticipatamente, entro un periodo che dovrà superare i 7 giorni e sarà corrisposto per tutto il periodo in cui dura l’inabilità, comprendendo anche le giornate festive “(art. 68 DPR 1124/1965); ------------------- “Esso potrà essere anticipato dal D.L., che non potrà rifiutarne la corresponsione qualora sia l’INAIL a richiederlo, provvedendo L’Istituto stesso, a rimborsare l’importo alla fine di ogni mese” (art. 70 DPR 1124/65); ------------------ “Per i periodi di ricovero in istituti di cura, l’indennità potrà essere ridotta di 1/3, qualora l’assicurato non abbia familiari a carico” (art. 72 DPR 1124/65). ___________ Dopo avere ricevuto la certificazione medica da cui si evince l’esito definitivo della lesione, l’Istituto comunicherà all’infortunato la data di cessazione dell’indennità, per inabilità temporanea e l’eventualità di indennizzi conseguenti a lesioni con carattere di permanenza.
RITARDATA O OMESSA DENUNCIA L’eventuale violazione dell’obbligo della denuncia nei termini previsti sottopone il D.L. a sanzione amministrativa; Nel caso in cui la sede Inail riceva solo il certificato medico e non la denuncia, la stessa sarà richiesta al D.L. con apposito atto istruttorio e non sarà avviata la procedura sanzionatoria. TITOLARE ARTIGIANO: Pur rimanendo a suo carico l’obbligo della denuncia non è soggetto alla sanzione amministrativa stabilita per i datori di lavoro, in quanto l’artigiano è equiparato al lavoratore dipendente e sottoposto alla sua stessa sanzione e cioè la perdita del diritto all’indennità temporanea per il periodo di tempo che precede la tardiva comunicazione.
RENDITA PER INABILITA’ • L’INABILITA’ PERMANENTE ASSOLUTA O PARZIALE: sarà valutata sulla base di criteri medico-legali, esprimendo l’invalidità in gradi percentuali che variano dall’1% al 100%, secondo quanto stabilito da specifiche tabelle. • Qualora dall’infortunio derivi un’inabilità permanente tale da ridurre l’attività lavorativa in misura superiore al 10%, verrà corrisposta, dal giorno successivo,una rendita di inabilità rapportata al grado di inabilità stessa sulla base di aliquote retributive (Allegato 7 DPR 1124/1965); • Dall’11% al 64% di inabilità, l’aliquota crescerà proporzionalmente al grado di inabilità dal 50% al 98%; • Dal 65% al 100% di inabilità l’aliquota sarà pari al 100%. Dopo avere calcolato la rendita l’INAIL può disporre che l’infortunato si sottoponga a cure mediche e chirurgiche utili al recupero della capacità lavorativa, integrando per tale periodo la rendita fino alla misura del 75% (misura massima dell’indennità per inabilità temporanea assoluta).
CALCOLO DELLA RENDITA: Consiste nell’individuare la retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore nei dodici mesi che precedono l’infortunio. • Se l’assicurato ha effettuato prestazioni lavorative discontinue o presso differenti D.L. e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni, la retribuzione annua sarà pari a 300 volte la retribuzione giornaliera (calcolata secondo i criteri già visti). • PAGAMENTO DELLA RENDITA:Avviene mediante rate posticipate mensili e con modalità scelte dall’interessato. • REVISIONE DELLA RENDITA: Potrà avvenire su richiesta dell’interessato, in caso di aggravamento (in tal caso l’istituto si pronuncia entro 90gg) o per iniziativa dell’INAIL, se ritiene che le condizioni possano essere migliorate. • I TERMINI: Entro i quali possono essere effettuate le visite di revisione sono: • 10 anni dalla costituzione della rendita in caso di infortunio, • 15 anni se trattasi di malattia professionale.
INFORTUNIO IN ITINERE • ELEMENTI ESSENZIALI • L’iter (percorso): Di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; Di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa aziendale; Che collega due luoghi di lavoro, qualora il lavoratore svolga più prestazioni lavorative; Di andata e ritorno dal luogo dove si svolge l’attività formativa del lavoratore apprendista, spesso minore. Il normale percorso può subire delle interruzioni o deviazioni che non sono tutelate se non necessarie. Sono considerate necessarie quelle dovute a: • Cause di forza maggiore; • Esigenze essenziali ed improrogabili; • Adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’incidente avvenuto all’interno di pertinenze ed aree comuni del luogo di lavoro deve essere qualificato come infortunio sul lavoro e non in itinere.
Il mezzo di trasporto: L’infortunio sarà tutelato se: • Il mezzo viene fornito dal D.L. • L’utilizzo del mezzo sia stato autorizzato dal D.L; • Non vengano utilizzati mezzi pubblici; • L’orario di lavoro non sia compatibile con quello dei mezzi pubblici; • Vi sia necessità di trasportare strumenti di lavoro.
ALTRE PRESTAZIONI ECONOMICHE ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA: Integra la rendita nei i casi di invalidità permanente assoluta al lavoro (valutata nella misura del 100%) conseguente a menomazioni tassativamente elencate e, purché sia indispensabile un’assistenza personale continuativa. ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE: Spetta al coniuge ed ai figli superstiti, in caso di morte del titolare di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65% , e qualora la morte sia avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale . Esso è pari ad una quota parte della predetta rendita. ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’: Spetta agli assicurati con grado di inabilità superiore al 34% e di età inferiore ai 55 anni che siano riconosciuti incollocabili dalla DPL . E’ un assegno mensile, pagato con la rendita ed è soggetto a periodica rivalutazione monetaria. Esso svolge una funzione sostitutiva dell’avviamento obbligatorio al lavoro nei confronti degli invalidi che hanno perso ogni capacità lavorativa o che, per il grado di inabilità, potrebbero essere nocivi per l’incolumità degli altri lavoratori, o per la sicurezza degli impianti.
MATERNITA’ E CONGEDI PARENTALI • NORMATIVA A TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI • Legge n.53/2000 e D.LGS 151/2001 come modificato dal D.Lgs 115/2003 • CAMPO DI APPLICAZIONE • Le disposizioni sulla maternità e sui congedi parentali si applicano a tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative. • Un regime particolare è previsto per le lavoratrici: • domestiche; • Agricole; • Autonome; • Parasubordinate.
ASSUNZIONE DELLA LAVORATRICE • Lo stato di gravidanza o maternità non deve essere considerato motivo di discriminazione nei confronti della lavoratrice, che non sarà tenuta a comunicarlo al D.L. all’atto dell’assunzione (art.27 D Lgs n. 198/2006). • Nel caso in cui il datore effettui accertamenti, essi saranno ritenuti nulli. • LA LEGGE GARANTISCE: • La permanenza effettiva del rapporto di lavoro attraverso la conservazione del posto, per un periodo stabilito dalle norme, dalla contrattazione collettiva e dagli usi; • La sicurezza economica, che prevede un trattamento economico previdenziale a carico dell’INPS (anticipato generalmente dal D.L.) e trattamenti retributivi previsti ad integrazione del predetto trattamento a carico dell’Istituto; • Il computo di periodi di assenza per gravidanza o puerperio ai fini dell’anzianità di servizio; • La protezione del bambino fino a tre anni.
OBBLIGHI DEL D.L. • Il D.L. sarà obbligato a rispettare il regime di tutela con l’obbligo di attenersi a particolari disposizioni tra cui: • Divieto di adibire (art. 7 D. Lgs 151/2001)le gestanti e le puerpere al trasporto ed al sollevamento di pesi ed a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri ed al lavoro notturno dalle ore 24.00 alle ore 6.00; • Divieto di licenziamento (art. 54 c. 1 D. Lgs 151/2001) della lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino; • Divieto di sospensione * dal lavoro (art. 54 c. 4 D. Lgs 151/2001), durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, tranne nel caso in cui sia sospesa l’attività aziendale o il reparto** cui la lavoratrice è addetta, a condizione che il reparto abbia autonomia funzionale. * I casi di sospensione si riferiscono alla cassa integrazioni guadagni, ordinaria e straordinaria, all’eventuale sospensione parziale dell’attività e alla riduzione dell’orario di lavoro. In tale ultima ipotesi, si precisa che le lavoratrici non possono essere occupate ad orario ridotto a meno che la riduzione non sia in atto in tutta l’unità aziendale o reparto con autonomia funzionale (circolare Ministero del Lavoro n.126/1977) ** Qualora sia sospeso il reparto, non avente autonomia funzionale, la lavoratrice potrà essere spostata presso altro reparto attivo dell’azienda e adibita a mansioni diverse da quelle originarie anche inferiori, pur rispettando la retribuzione e la qualifica originaria. (S. Cass. Del 14/12/96 n.11181).
Divieto di collocare la lavoratrice in mobilità (art. 54 c. 4 D. Lgs 151/2001) a seguito di licenziamento collettivo, a meno che non sia cessata l’attività aziendale; • Consentire alla lavoratrice di astenersi dal lavoro per il periodo di astensione obbligatoria, per l’eventuale astensione facoltativa, per l’allattamento e le malattia del bambino e per effettuare esami prenatali o visite mediche specialistiche; • Garantire il diritto alla conservazione del posto, salvo che la lavoratrice non vi rinunci, fino al compimento di un anno di età del bambino, nonché al mantenimento delle mansioni svolte precedentemente; • Valutare i rischi ( D. Lgs 81/2008) per la sicurezza e la salute delle lavoratici, in particolare quelli dovuti all’esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici. In tal caso attuare le idonee misure di prevenzione o adibire la lavoratrice a mansioni diverse. SANZIONI AMMINISTRATIVE: Per non osservanza delle disposizioni relative alla conservazione del posto ed al mantenimento delle mansioni. PENALI: Per non osservanza delle disposizioni relative all’adozione delle misure per la sicurezza e la salute della lavoratrice.
LE ASSENZE DISCLIPLINATE DALLA LEGGE SONO: • L’Astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice (o congedo di maternità); • Il congedo di paternità; • L’astensione facoltativa dal lavoro (o congedo parentale); • I permessi per controlli prenatali della lavoratrice gestante; • I riposi giornalieri (o permessi per allattamento); • I congedi per malattia del figlio;
CONGEDO DI MATERNITA’ Astensione Obbligatoria • La legge prevede il divieto di adibire la lavoratrice al lavoro nel periodo che intercorre tra: • I due mesi antecedenti la data presunta del parto (a cui si aggiunge eventualmente il periodo tra la data presunta e quella effettiva); • tre mesi successivi allo stesso . La Flessibilità dell’astensione obbligatoria* Consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente, la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso, a condizione che il ginecologo del SSN (o con esso convenzionato) ed il medico responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro (se previsto obbligo di sorveglianza sanitaria ), attestino che la permanenza al lavoro nel corso dell’ 8° mese di gravidanza non sia pregiudizievole alla salute della gestante e del nascituro. (art. 20 D. Lgs 151/2001). • Tale facoltà non è esercitabile per una serie di lavori individuati con Decreto del Ministero del Lavoro. • L’interessata deve presentare apposita domanda di flessibilità al datore ed all’INPS, quale ente erogatore dell’indennità, corredata delle certificazioni sanitarie attestanti i predetti presupposti, acquisite nel corso del 7° mese di gravidanza; • Le certificazioni sanitarie con data che va oltre la fine del 7° mese, saranno integralmente respinte ( messaggio Inps del 25/05/2007 n.13279).
GRAVIDANZA A RISCHIO • L’astensione obbligatoria può essere anticipata, per il periodo fissato dalla DPL nelle ipotesi di rischio o condizioni di lavoro pregiudizievoli. • L’anticipazione è ammessa in caso di: • gravi complicazioni della gravidanza; • condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli; • attività faticosa e insalubre. Procedura La lavoratrice dovrà presentare domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispettivo, che emanerà il provvedimento entro 7 giorni (silenzio assenzio) corredata da: • Certificato medico di gravidanza, • Certificato medico dal quale risultino le complicanze di gestazione, • Documento attestante l’effettivo servizio, consegnato e firmato da datore, contenente le generalità la qualifica e le mansioni svolte. l’Ispettorato ha la facoltà di posticipare, per motivi analoghi, il ritorno della madre al lavoro, fino al 7° mese successivo al parto.
Interruzione della gravidanza • Entro il 180° giorno di gestazione, è considerata aborto ed equiparata alla malattia; • Dopo il 180° giorno di gestazione è considerata come parto e, pertanto, da diritto alla lavoratrice all’astensione obbligatori successiva al parto e al relativo trattamento. Parto prematuro I giorni di astensione precedenti il parto non goduti, si sommano al periodo ad esso successivo. Se il parto prematuro è avvenuto prima dei due mesi di astensione pre – parto, ovvero durante il periodo di interdizione anticipata disposta dall’Ispettorato del lavoro, è riconosciuto un periodo massimo di astensione obbligatoria dopo il parto pari a cinque mesi. Per poter fruire dell’indennità occorre che: • Non vi sia stata attività lavorativa nel periodo per il quale si richiede il riconoscimento; • L’interessata presenti una domanda all’INPS entro 30 giorni dal parto, allegando il certificato di nascita del bambino.
L’INDENNITA’ INPS • l’indennità per astensione obbligatoria che è pari all’80% della retribuzione media giornaliera, (che si calcola come per la malattia). In tale periodo vengono indennizzate tutte le giornate tranne: • Per gli operai: le festività cadenti nel periodo (che sono a carico del D.L.) e le domeniche; • Per gli impiegati; le festività coincidenti con la domenica. La lavoratrice ha diritto all’indennità per i tre mesi successivi alla data del parto anche nei casi in cui: • Il bambino sia nato morto; • Il bambino sia deceduto successivamente al parto; • Ci sia stata un’interruzione dopo il 180° giorno di gestazione (che è considerato parto).
LA DOMANDA ALL’INPS Entro i due mesi precedenti la data presunta del parto, la lavoratrice deve presentare domanda di indennità di maternità su apposito modello( Mod. MAT), corredata da certificato medico. La normativa vigente non prevede decadenza del diritto alle prestazioni, qualora vi sia mancata o ritardata trasmissione della domanda o della documentazione da allegare. Per potere usufruire del periodo di astensione successiva al parto, la lavoratrice deve presentare al datore ed all’INPS, entro 30 giorni dall’evento, il certificato di nascita o la dichiarazione sostitutiva. Il mancato rispetto del termine non fa venire meno il diritto all’indennità economica. Perdita del trattamento Qualora la lavoratrice lavori ugualmente durante il periodo di astensione obbligatoria perde il diritto al pagamento dell’indennità da parte dell’INPS , limitatamente al periodo trascorso al lavoro. Prescrizione Il pagamento dell’indennità di maternità è equiparato al regime previsto per l’indennità di malattia, la giurisprudenza stabilisce che il diritto a percepire i crediti, si prescrive in un anno.
Integrazione del datore di lavoro • Il datore di lavoro, oltre ad anticipare l’indennità INPS, deve sostenere l’onere della retribuzione: • Per tutte le festività del periodo, nel caso degli operai, o per le sole festività cadenti di domenica , per gli impiegati; • Per l’eventuale integrazione a suo carico prevista dai contratti collettivi, fino al 100% della normale retribuzione. In tal caso si applica come per la malattia, il c.d. coefficiente di lordizzazione. Pagamento Il datore anticipa il trattamento a carico dell’INPS e ne richiede il rimborso all’istituto nella denuncia mensile dei contributi previdenziali (Mod.DM 10/2). In caso di inadempienza del datore, l’interessato ha diritto di pretendere direttamente dall’INPS la corresponsione dell’indennità stessa.
ADOZIONE ED AFFIDAMENTO Adozione di minore (Capo III D.Lgs. 151/2001) Il congedo di maternità spetta per un periodo di cinque mesi dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito anche durante il periodo di permanenza all’estero. Affidamento Il congedo di maternità spetta per un periodo di tre mesi e può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento. Il padre lavoratore può fruire del congedo alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa non se ne avvalga, o al verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 28 T.U. (Circolare INPS n.16 04/02/2008): Dal 1° gennaio 2008 (finanziaria 2008) il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dal suo ingresso in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.