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LA LEGGE nr. 53/1994

LA LEGGE nr. 53/1994 Con la legge 53/1994 si è attribuita agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l’intermediazione necessaria dell'Ufficiale Giudiziario e consentendo anche agli avvocati di svolgere questa funzione. CHI PUO’ NOTIFICARE

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LA LEGGE nr. 53/1994

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Presentation Transcript


  1. LA LEGGE nr. 53/1994 Con la legge 53/1994 si è attribuita agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l’intermediazione necessaria dell'Ufficiale Giudiziario e consentendo anche agli avvocati di svolgere questa funzione.

  2. CHI PUO’ NOTIFICARE • Ha la facoltà di notificare un Avvocato che: • sia iscritto all’albo • sia stato preventivamente autorizzato dal proprio Consiglio dell’Ordine • sia munito d’apposito registro cronologico • - sia munito di procura alle liti, rilasciata nelle forme di cui all’art. 83 C.p.c

  3. CHI PUO’ ESSERE AUTORIZZATO A NOTIFICARE IN PROPRIO L’autorizzazione deve essere richiesta e data dal Consiglio dell’Ordine competente in relazione all’iscrizione è personale e – quindi - non può essere rilasciata indistintamente in favore delle associazioni professionali può essere concessa solo se l’avvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione

  4. Ottenuta l’autorizzazione dal Consiglio dell’Ordine • si acquista e si fa vidimare il registro cronologico • si acquistano le buste ed i modelli postali per la notifica • e finalmente, si può iniziare a notificare • L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.

  5. QUANDO SI PERDE LA FACOLTA’ DI NOTIFICARE L’autorizzazione deve essere prontamente revocata dal C.d.O. nel caso in cui in seguito sia irrogata una sanzione disciplinare di sospensione, cancellazione e radiazione. Non deve essere revocata in caso d’apertura di procedimento disciplinare, ma il Consiglio dell’Ordine ha il potere discrezionale di revocarla quando ritiene “motivatamente inopportuna la prosecuzione dell’esercizio della facoltà”.

  6. Il rigetto della richiesta autorizzazione o la revoca per motivate ragioni d’inopportunità vanno emessi dal C.d.O. in camera di consiglio e previa audizione dell’avvocato interessato. Contro questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, è ammissibile il reclamo avanti il C.N.F. entro 10 giorni.

  7. IL REGISTRO CRONOLOGICO Ottenuta l’autorizzazione, l’avvocato deve obbligatoriamente munirsi del registro cronologico. Il registro, ottenuta l’autorizzazione, va numerato e vidimato, in ogni mezzo foglio, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o da un consigliere delegato Nel registro va annotata giornalmente ogni notificazione eseguita. il registro va tenuto secondo le ordinarie norme, senza spazi bianchi, abrasioni, con cancellazioni leggibili e senza uso del cd. “bianchetto” per cancellare

  8. COSA SI DEVE ANNOTARE NEL REGISTRO • il numero d’ordine della notificazione è progressivo per ogni notifica, anchese i destinatari sono più di uno • il cognome ed il nome della parte istante; • - la natura dell’atto da notificare; • l’Ufficio Giudiziario ed eventualmente la Sezione ; • il cognome ed il nome del destinatario della notifica; • l’indirizzo ove l’atto deve essere spedito (notifica postale) o il luogo ove è avvenuta la notifica diretta; • il numero della raccomandata e l’Ufficio Postale; • la data di spedizione e quella di ricezione; • le spese postali; • se la notifica è fatta a mani d’altro avvocato, la data e l’ora della consegna, indicando le generalità del ricevente e facendogli sottoscrivere l’atto ed il registro; • gli estremi del deposito in cancelleria di copia dell’atto notificato in opposizione ex art. 645 C.p.c. o per impugnazione.

  9. L’AVVOCATO NOTIFICATORE È PUBBLICO UFFICIALE L’avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge ed ogni irregolarità o abuso nel compimento di tali annotazioni comporta conseguenze penali e costituisce illecito disciplinare.

  10. GLI ATTI CHE SI POSSONO NOTIFICARE • Gli atti che si possono notificare secondo la legge 53/1994 sono: • - gli atti in materia civile ed amministrativa (non quelli penali); • gli atti stragiudiziali. • L’avvocato non può notificare gli atti processuali che sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari • Per l’avvocato che notifica personalmente per mezzo del servizio postale non esistono i limiti di competenza territoriale, cui è soggetto invece l’Ufficiale Giudiziario

  11. PARTICOLARI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA DI ALCUNI ATTI PROCESSUALI Gli atti d’impugnazione e l’atto d’opposizione a decreto ingiuntivo comportano l’obbligo per il difensore notificante di sostituirsi all’Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell’atto notificato. Nei casi di notificazione dell’intimazione di sfratto, qualora l’atto non sia ricevuto personalmente dal destinatario, l’avvocato deve provvedere all’inoltro con lettera raccomandata della comunicazione di cui all’art. 660 ult. comma c.p.c.

  12. COME OTTENERE IL TITOLO IDONEO PER LA TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDIZIALI NEL CASO SIA STATA ESEGUITA LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE NOTIFICA IN PROPRIO Non disponendo l'avvocato notificatore - a differenza dell'ufficiale giudiziario - del potere di certificare la conformità della copia rispetto all'originale, la trascrizione delle domande potrà eseguirsi avvalendosi del titolo costituito dalla “copia c.d. conforme uso trascrizione” dell’atto notificato; copia che potrà essere richiesta al cancelliere immediatamente dopo l'iscrizione della causa a ruolo (si richiede però, a questo fine, che sia allegato l’avviso di ricevimento dell’atto notificato).

  13. COME SI FA UNA NOTIFICA IN PROPRIO Ci sono due forme di notifica: - quella diretta - quella a mezzo del servizio postale

  14. LA NOTIFICA CON CONSEGNA DIRETTA DELL’ATTO • il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte. • il destinatario sia iscritto nello stesso albo del difensore notificante • l’atto sia preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell’Ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. L’atto deve essere consegnato personalmente (la notifica diretta non può essere delegata a collaboratori o segretarie) nelle mani proprie del destinatario nel suo domicilio (e quindi non in un qualunque luogo), oppure, se la notifica non può essere fatta personalmente, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario. Non è pertanto ammissibile la consegna ad altri soggetti quali il portiere, il vicino.

  15. Il Collega che riceve l’atto, o la persona addetta allo studio o al servizio alla quale viene consegnato, devono sottoscrivere sia l’originale che la copia dell’atto notificato, nonché il registro cronologico, che quindi l’avvocato notificante deve portare con sè in ogni occasione di notifica diretta. Inoltre, se la persona che riceve l’atto è diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione delle generalità e dalla qualità rivestita dal consegnatario (tale specificazione deve seguire le firme e va riportata sull’originale, sulla copia notificata e sul registro cronologico).

  16. Relata di notifica diretta: “Io sottoscritto avvocato … in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di…. rilasciata il …, previa iscrizione al nr. … del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a … presso il suo proc. e dom. avv. ….. con studio in … ed ivi a mani dello stesso (oppure “non avendolo rinvenuto ed ivi a mani di … addetta allo studio o al servizio dello stesso”); firma di chi riceve e, se chi riceve è un addetto allo studio o al servizio, specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario, esempio Tizia nata a … il …, impiegata).”

  17. LA NOTIFICA A MEZZO POSTA • L’avvocato che procede alla notifica a mezzo posta deve: • 1) acquistare ed usare speciali buste e moduli per avvisi di riceviemnto conformi al modello stabilito dall’Amministrazione Postale per la notifica degli atti giudiziari; • 2) sulle buste il notificante deve apporre • il nome ed il cognome, la residenza o il domicilio del destinatario • il numero del registro cronologico • sottoscriverle ed indicare il proprio domicilio; • precompilare l’avviso di ricevimento ed apporvi tutte le indicazioni richieste dal modulo; indicando: il numero di registro cronologico e, per le notificazioni effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa, indicare come mittente il nominativo della parte istante e del suo procuratore mentre per quelle in corso di causa va apposta anche l’indicazione dell’ufficio giudiziario e della sezione

  18. 3)scrivere la relata di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto, indicando l’ufficio postale per mezzo del quale è spedita la copia dell’atto. La relata :“Io sottoscritto avvocato … in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di … in data …. rilasciata il …, previa iscrizione al nr. … del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a …, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. … spedita dall’Ufficio Postale di – Poste in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. … (e sottoscrizione dell’avvocato)”. 4) presentare, anche per mezzo di persona addetta allo studio, all’ufficio postale l’originale e la copia dell’atto completi della relata, la busta non chiusa e l’avviso di ricevimento come sopra completati. Si segnala, comunque, sulla possibilità di presentare gli atti per la notifica a mezzo posta anche a mezzo di persona addetta allo studio

  19. 5) L’ufficio postale appone in calce all’originale ed alla copia dell’atto il timbro di vidimazione; 6) inserisce la copia o le copie da notificare nelle buste predisposte dall’avvocato notificante; 7) restituisce all’avvocato che richiede la notifica l’originale dell’atto vidimato. Prima di depositare in cancelleria o esibire l’atto nel procedimento, l’avvocato deve apporre ed annullare la marca da bollo per i diritti di notifica Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, deve provvedere a depositare copia semplice dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento

  20. L’EMISSIONE DELLA CAN (Comunicazione Avvenuta Notifica) a garanzia dell’effettiva conoscenza da parte del destinatario dell’avvenuta notifica, che, qualora l’agente postale provveda alla consegna del piego a soggetto diverso dal destinatario dell’atto da notificare, ha comunque l’obbligo di notiziare quest’ultimo dell’avvenuta notificazione del piego a persona diversa mediante l’invio di una raccomandata al soggetto destinatario. Tali modifiche si applicano conseguentemente anche alla notifica a mezzo posta ex legge 53/1994.

  21. LA NOTIFICA IN PROPRIO DEGLI ATTI TRASMESSI VIA FAX Se l’avvocato che trasmette l’atto e quello che lo riceve sono muniti di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. e sono rispettate le altre formalità previste dalla L. 7 giugno 1993, n. 183 (attenzione alla leggibilità della sottoscrizione anche di chi conferisce la procura), il procuratore domiciliatario che ha ricevuto l’atto, sempre che sia autorizzato dal proprio Ordine ad effettuare le notifiche in proprio, dopo aver sottoscritto l’atto ricevuto via fax per dare conformità all’originale, potrà successivamente provvedere alla notifica ex L. 53/1994 dell’atto trasmesso

  22. LE NULLITA’ L’art. 11 legge cit. prevede quali sono le nullità della notifica fatta personalmente dagli avvocati. La nullità colpisce la notificazione nel caso in cui vengano a mancare i requisiti oggettivi ovvero quei requisiti formali richiesti perché il procedimento notificatorio sia compiuto e debba essere portato a termine quali la mancanza del numero cronologico, la sottoscrizione ed ogni altro accorgimento richiesto dalla legge, a meno che l’atto non abbia raggiunto il suo scopo (Cass., sez. III, 4 aprile 2001, n.4986; Cass., sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592). Alle notificazioni effettuate dal difensore in proprio (ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53) è applicabile l'art. 156 c.p.c., che, in via generale, per la inosservanza di forme di qualunque atto processuale, esclude la comminatoria di nullità se l'atto ha raggiunto il proprio scopo

  23. L’INESISTENZA DELLA NOTIFICA L’art. 11 legge cit. prevede quali sono le nullità della notifica fatta personalmente dagli avvocati. Cosa diversa è l’inesistenza della notifica. Manca l’avviso di ricevimento Come faccio a procurarmi la prova dell’avvenuta consegna?

  24. IL MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA Il principio enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 477 del 2002, in base al quale la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione cui proceda "tout court" il difensore, in forza di autorizzazione rilasciatagli dal Consiglio dell'ordine di appartenenza ai sensi della l. n. 53 del 1994. In tal senso Cassazione civile sez. III, 13 novembre 2009, n. 24041, Cassazione civile sez. I, 30 luglio 2009, n. 17748 , T.A.R. Veneto sez. II, 11 settembre 2009, n. 2393, la nuova formulazione dell’art. 149 c.p.c., Cassazione civile sez. trib., 05 agosto 2004, n. 15081, Cassazione civile sez. III, 01 aprile 2004, n. 6402. Di segno contrario il solo T.A.R. Piemonte sez. I, 10 aprile 2009, n. 1018

  25. POSSO NOTIFICARE DOVUNQUE ? In tema di notificazione a mezzo posta eseguita dall'avvocato ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, non può configurarsi alcuna questione di competenza per territorio, detta legge non ponendo limiti territoriali alla potestà notificatoria in essa contemplata. (fattispecie relativa alla notificazione di un ricorso per cassazione). Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2003, n. 10077, Consiglio Stato sez. V, 28 settembre 2005, n. 5185

  26. I VANTAGGI • consente di effettuare le notifiche degli atti negli orari di apertura degli Uffici Postali • è possibile effettuare una notifica da qualsiasi Ufficio Postale, senza alcun limite di competenza territoriale • consente l’immediata disponibilità dell’originale dell’atto notificato senza doversi recare nuovamente a ritirare l’atto • - ulteriore vantaggio è costituito dall’applicazione anche alle notifiche postali fatte dall’avvocato della Sentenza della Corte Costituzionale 477/02 e dell’art. 149 cpc sul momento in cui si perfeziona la notifica a mezzo posta.

  27. LA NOTIFICA IN PROPRIO A MEZZO PEC

  28. REQUISITI • L’avvocato può eseguire la notificazione a mezzo della Posta Elettronica Certificata: • 1. il possesso dell’autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, non è necessaria una speciale autorizzazione per le notificazioni a mezzo PEC, essendo sufficiente l'autorizzazione già ottenuta per le notificazioni per posta ed a mani come precedentemente previste dalla legge; • 2. il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)[risultante da pubblici elenchi. Si tratta in sostanza dell’indirizzo comunicato all’Ordine • 3. il rilascio da parte del cliente della procura alle liti a norma dell'articolo 83 del cpc o di una procura notarile per gli atti stragiudiziali; • 4. la disponibilità di un indirizzo PEC del destinatario tratto da pubblici elenchi. È di conseguenza esclusa la possibilità di notificare in proprio a mezzo pec a coloro che non hanno l’obbligo legale di dotarsi di un indirizzo pec e di renderlo pubblico; • 5. il possesso di un dispositivo di firma digitale.

  29. Atti che è possibile notificare • 1. documenti informatici (art. 21 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 Codice Amministrazione Digitale): si tratta di documenti creati direttamente dall’avvocato in forma elettronica (atto di citazione, atto di precetto ecc.), attraverso un programma di elaborazione testi e trasformati in formato .pdf, e poi firmati digitalmente • tale formato sarà l'unico valido per gli atti processuali • Fasi del Procedimento • redazione dell'atto in un programma di elaborazione testi; • trasformazione del testo nel formato .pdf; • apposizione della firma digitale (il programma necessario alla sottoscrizione è normalmente contenuto nella smart card / business key usata per firmare). • 4. allegarlo al messaggio di invio della notifica.

  30. 2. copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico (art. 22 CAD): si tratta delle riproduzioni informatiche di atti originali in forma cartacea, che possono essere ottenute tramite la scansione del documento stesso. In seno alla relata di notifica dovrà poi essere inserita l’asseverazione di conformità della copia telematica all’originale cartaceo. Fasi del Procedimento 1. Scannerizzare l’atto in formato: .pdf 2. Sottoscriverlo con firma digitale 3. Dichiarare la conformità dell’atto nella relata di notifica ATTENZIONE:per le copie informatiche di atti originariamente informatici: allo stato non risulta ancora possibile procedere alla notifica di atti telematici (originali telematici quali, ad esempio, decreti ingiuntivi telematici)

  31. La procura alle liti modalità di formazione: 1. documento informatico sottoscritto con firma digitale del cliente; 2. copia informatica tratta dalla procura cartacea, sottoscritta dal cliente, la cui firma deve essere “certificata” di pugno dall'avvocato. La copia informatica ottenuta tramite scansione della procura cartacea deve poi essere “autenticata” con la firma digitale da parte dell'avvocato. 3. La procura dovrà essere allegata unitamente all'atto a cui si riferisce al messaggio PEC con il quale si effettua la notificazione, (ottenendo così che sia considerata come apposta “in calce” ) La procura deve essere riferibile all’atto, nel senso che la stessa non dovrà essere generica, ma dovrà prevedere richiami univoci al tipo di atto e alle parti. Ovviamente la procura alle liti va acclusa solo per gli atti che richiedono la sua apposizione (esempio: atti introduttivi, comparsa di costituzione, precetto)

  32. La Relata Si tratta di un documento informatico separato rispetto agli atti da notificare e, quindi, da formare (art. 21 CAD) con le modalità già descritte per il documento informatico, procedendo sempre alla sua sottoscrizione con firma digitale. Il contenuto obbligatoriodella relazione di notificazione (art. 3 bis, c. 5): -il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante e gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla notifica in proprio; - il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale e codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; - il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; - l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato e l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; - l'attestazione di conformità, se si notificano copie informatiche di documenti cartacei (ad esempio: la procura)

  33. RELAZIONE DI NOTIFICA: Io sottoscritto avv _______, in ragione del disposto della L. 53/94 nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di _______, come da delibera del _____ quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE, CF ], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti, che si allega ai sensi dell’art. 18 DM 44/2011 83, 3° comma c.p.c. NOTIFICO l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l’eventuale domiciliazione presso un legale: atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE]estratto [ INSERIRE L’ELENCO PUBBLICO DA CUI È TRATTO L’INDIRIZZO ]”

  34. eventuale , se in corso di giudizio DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE – GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO] eventuale se si deve attestare la conformità di un atto da parte dell’avvocato ATTESTO ai sensi e per gli effetti di legge che l’atto notificato (inserire breve descrizione dell’atto) è copia fotoriprodotta conforme all’originale da cui è stata estratta. LA RELATA, COSI’ COMPOSTA, DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DALL’AVVOCATO E ALLEGATA AL MESSAGGIO DI NOTIFICA

  35. Invio del messaggio PEC La notificazione, a mente dell'art. 3 bis della Legge avviene “…mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata…”, modalità pratiche di esecuzione 1. creare un nuovo messaggio PEC nel programma di posta elettronica configurato per l'utilizzazione dell'account PEC (possono essere utilizzati anche programmi del tipo Outlook, Thunderbird, Mail, ecc.) ovvero utilizzando i servizi di webmail messi a disposizione dai gestori PEC; 2. compilare il campo destinatario con l'indirizzo PEC relativo, che deve essere tratto da pubblici elenchi; 3. compilare l'oggetto del messaggio con la seguente dicitura obbligatoria: “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”; 4. allegare al messaggio l'atto/atti da notificare come precedentemente predisposti e la relazione di notificazione Alle notificazioni effettuate a mezzo di PEC non si applicano l'obbligo di annotazione delle formalità nel registro cronologico

  36. all’esito il messaggio apparirà composto come segue: Invio ed attendo le due ricevute : 1. quella di accettazione 2. quella di consegna Controllare che sia stata scelta quale tipologia di ricevuta quella “completa”, richiesta per la validità della notificazione

  37. Esempio messaggio di avvenuta consegna (la prova del perfezionamento della notifica riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la notifica si è perfezionata)

  38. qualora sorgessero problemi il mittente si vedrà recapitare entro 24 ore un avviso di mancata consegna con l'indicazione dei motivi del mancato buon fine dell'invio del messaggio. • Il tempo di perfezionamento della notifica al fine del rispetto dei termini processuali: • - per il notificante corrisponde con la ricevuta di consegna (è come la consegna dell’atto all’ufficio postale). • per il notificando parte dal momento della ricevuta di accettazione (in altri termini, la ricezione coincide con la conferma inviata dal gestore PEC del destinatario, indipendentemente dalla data in cui la pec viene poi letta dal destinatario) • La nullità, anche per le notifiche a mezzo pec, non può mai essere pronunciatase l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

  39. La prova della notifica, stampo: • il messaggio di PEC di invio della notificazione e gli atti allegati; • la ricevuta di accettazione; • la ricevuta di avvenuta consegna. • Per ciascun documento dovrà essere attestata la conformità degli atti sopra indicati ai documenti informatici da cui sono tratte tramite apposizione su ciascun documento della dichiarazione • se necessario darò avviso alla Cancelleria dell’Ufficio giudiziario dell’avvenuta notifica • ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ • Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta Nome Avv_____ • firma

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