100 likes | 307 Views
Furto in albergo e onere della prova. Sentenza del15 gennaio 2010 Giudice di pace di Palermo Pres. Vitale. A cura di: Attilio Biazzi Alice Boiardi Angelica Uberti
E N D
Furto in albergo e onere della prova Sentenza del15 gennaio 2010 Giudice di pace di Palermo Pres. Vitale A cura di: Attilio Biazzi Alice Boiardi Angelica Uberti Università degli Studi di Milano-Bicocca“Scienze del Turismo e Comunità locale” Facoltà di Sociologia a.a. 2012/2013
La Massima In caso di furto per le cose portate in albergo, il cliente, se vuol far valere il proprio diritto di giudizio, ha l’onere di provare la responsabilità dell’albergatore, fornendo elementi utili al fine di determinare il “quantum” da risarcire. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Le parti coinvolte • Gli istantiLa parte accusata • Sig G.C. • SigA.F • SigA.S VS • Proprietario del Beta Resort
La sequenza dei fatti • Gennaio 2007: Un gruppo di colleghi alloggia per una trasferta di lavoro presso il Beta Resort. Nella notte tra il 6 ed il 7 i SigG.C, A. F, A. S vengono derubati da ignoti di somme di denaro che detenevano per la trasferta di lavoro. • L’indomani mattina: sporgono denuncia alla stazione dei Carabinieri. • 31 marzo 2009: I tre uomini citano in giudizio il proprietario dell’albergo, presentando una copia della denunzia di furto, con la richiesta di essere risarciti del danno economico subito.
La sentenza Il Giudice rigetta la domanda degli Istanti di essere risarciti del danno economico subito. Gli Istanti infatti, al momento della narrazione di quanto accaduto, non hanno fornito al Giudicante delle testimonianze giuridicamente valide sia riguardo l’an(l’accadimento storico), sia riguardo il quantum (il danno subito effettivamente), limitandosi a mostrare una copia della denuncia sporta ai Carabinieri. La denuncia, se non è supportata da altre prove dirette o indirette, ha valore di semplice indizio e come tale non è idoneo a provare il furto subito. Si ritiene però legittimo compensare interamente fra le parti le spese processuali.
Motivazioni del giudice • ONERE DELLA PROVA • La sentenza del giudice di Palermo non ha salvaguardato gli interessi degli istanti a causa, in particolar modo, di mancanza di prove che testimoniassero l’effettiva sottrazione di denaro. • L’unica prova fornita dai soggetti interessati è stata infatti la copia della denunzia alle autorità competenti, considerata dal giudice stesso non come elemento probatorio, ma bensì come un semplice indizio. • È nell’interesse del cliente informare l’albergatore dell’eventuale possesso di una certa quantità di beni di valore o denaro, al fine di poter meglio dimostrare e provare: • di aver portato un determinato bene in albergo • di avere subito la sottrazione dello stesso • di capire le corrette modalità di svolgimento dei fatti
Tuttavia … È dovere dell’albergatore rendere il soggiorno del cliente tranquillo e sicuro, garantendo un certo livello di controllo e sicurezza. Il cliente, inoltre, ha anche la concreta necessità di lasciare i propri averi nell’albergo. Per questo motivo, l’albergatore è responsabile delle cose portate in albergo dal cliente, anche se non vi è stata un’ esplicita richiesta di custodia, in quanto il semplice contratto alberghiero include l’obbligo accessorio della custodia stessa.
Le responsabilità dell’albergatore A tal proposito il Codice Civile prevede due diverse forme di responsabilità: • Limitata riguarda: • le cose portate in albergo, cioè che si trovano nella camera usata dal cliente o nelle pertinenze dell’albergo, per il tempo durante il quale il cliente usufruisce dell’alloggio • le cose di cui l’albergatore assume custodia fuori dall’albergo per il periodo di soggiorno • le cose di cui l’albergatore prende custodia sia fuori che dentro l’albergo nel periodo prima o dopo il soggiorno del cliente • Illimitata riguarda: • - le cose consegnate all’albergatore o ai suoi preposti • le cose che l’albergatore ha rifiutato di ricevere pur avendo l’obbligo di farlo • le cose non consegnate ma distrutte o deteriorate per colpa dell’albergatore
Detto ciò … Il Giudice non ha preso in considerazione il fatto della responsabilità dell’albergatore in quanto non era in possesso di prove sufficienti per stabilire con esattezza la realtà e le dinamiche dei fatti.
Norme applicate • Secondo l’articolo 2697 del Codice Civile • Questo articolo riguarda l’Onere della prova. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. • Secondo l’articolo 1783 del Codice Civile • Gli albergatori sono responsabili, durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo e delle cose di cui l’albergatore o un suo ausiliario assumono la custodia fuori dall’albergo.