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Decreto Legislativo n° del 19-9-1994. 626. a cura di Ing.Luigi Caselle Maggio 2008. 1. Prima del. 626. il datore di lavoro deve adottare nella sua attività tutte le misure (sulla base dell'esperienza, particolarità del lavoro e della tecnica) per tutelare la condizione del lavoratore.
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Decreto Legislativo n° del 19-9-1994 626 a cura di Ing.Luigi CaselleMaggio 2008 1
Prima del 626 il datore di lavoro deve adottare nella sua attività tutte le misure (sulla base dell'esperienza, particolarità del lavoro e della tecnica) per tutelare la condizione del lavoratore 1942 art. 2087 - CODICE CIVILE art. 32 della COSTITUZIONE ...l'interesse della collettività alla tutela della salute … la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni art. 35 della COSTITUZIONE DPR547 1955 400 articoli sugli infortuni sul lavoro DPR303 1956 sull'ambiente di lavoro 2
D.Lgs 626 Prima del ... le rappresentanze sindacali controllano per diritto l'applicazione delle normative antinfortunistiche e hanno diritto di promuovere nuove iniziative art. 9 L.300 1970 D.L.277 1991 sul rumore, amianto e piombo D.Lgs 626 valutazione del rischio, misure di tutela, rappresentante per la sicurezza 1994 3
D.Lgs 626 Struttura del Decreto Legislativo Informazione e formazione dei lavoratori (art. 21 e 22) Obblighi (art. 5) Servizio Prevenzione e Protezione (art. 8, 9, 10, 11) IL DATORE DI LAVORO i dirigenti e i preposti I LAVORATORI Prevenzione incendi, evacuazione lavoratori (art. 12, 13, 14) Consultazione: "Rappresentante per la sicurezza" (art. 18 e 19) Obblighi (art. 4) "la Valutazione del rischio" Dispositivi di protezione individuale (art. 40, 41, 42, 43, 44) MEDICO COMPETENTE (art. 17) Organismi paritetici (art. 20) Pronto soccorso (art. 15) 4
D.Lgs 626 definizioni DATORE DI LAVORO è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, che ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa UNITA' PRODUTTIVA stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale LAVORATORE persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con un rapporto di lavoro (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari) 5
D.Lgs 626 Datore di lavoro deve fare la VALUTAZIONE DEL RISCHIO deve GARANTIRE la Sicurezza e la Salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro 6
D.Lgs 626 compiti "esclusivi" del datore di lavoro: (che nonpuò delegare) la valutazione del rischio e individuazione delle misure di prevenzione l'elaborazione del "piano di sicurezza" la designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( RSPP ) l'autocertificazione scritta per le aziende fino a 10 dipendenti (su V.R. e obblighi collegati) 7
D.Lgs 626 obblighi del DATORE DI LAVORO (art. 3 e 4) 1 2 3 4 osservare le MISURE GENERALI DI TUTELA (art. 3) fare la VALUTAZIONE DEL RISCHIO designare gli addetti al SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE nominare il MEDICO COMPETENTE (art. 17) 8
D.Lgs 626 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 5 6 adottare le MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 1 - designare i lavoratori per la prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso 2 - aggiornare le misure di prevenzione 3 - accesso alle zone pericolose riservato ai lavoratori istruiti 4 - informare il medico su processi e rischi 5 - controllare le situazioni a rischio 6 - istruire e informare i lavoratori su rischi, misure e evacuazione 7 - non chiedere ai lavoratori di operare in situazioni pericolose 8 - permettere ai lavoratori la verifica delle misure 9 - evitare che le misure tecniche creino rischi all'esterno tenere il REGISTRO PER GLI INFORTUNI cronologico: - per infortuni con una assenza di almeno 1 GIORNO con i dati dell'infortunato, cause e circostanze dell'infortunio, le date di abbandono e ripresa del lavoro - dovrà essere conservato sul luogo di lavoro e essere a disposizione dell'Organo di vigilanza 9
D.Lgs 626 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 7 8 9 consultare il RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (art. 18 e 19) 1 - su valutazione dei rischi, 2 - prevenzione 3 - designazione degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso, 4 - sull'organizzazione della formazione dare al lavoratore (a fine rapporto) lacartella sanitaria e di rischio fornire al Servizio Prevenzione e Protezione informazioni su: - natura dei rischi - O.d.L. - programmazione e attuazione delle misure preventive - descrizione impianti e processi produttivi - dati Registro infortuni - prescrizioni degli Organi di vigilanza 10
D.Lgs 626 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Le misure generali di tutela ( art. 3 ) Il primo obbligo che incombe sul datore di lavoro è quello di osservare le misure generali di tutela previste dall'art. 3 del D.L. : 1 - eliminazione dei rischi in relazione alla conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o riduzione al minimo 2 - riduzione dei rischi alla fonte 3 - programmazione della prevenzione 4 - sostituzione di ciò che è pericoloso 5 - rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro 6 - priorità delle misure di prevenzione collettiva rispetto a quelle individuali 7 - limitazione al minimo del n° dei lavoratori esposti al rischio 8 - utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici 9 - controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici 10- allontanamento dei lavoratori dall'esposizione al rischio 11- misure igieniche 12- uso di segnali di avvertimento e sicurezza 11
D.Lgs 626 identificare tutte LE PERSONE ESPOSTE stimare i RISCHI e l'affidabilità e l'adeguatezza delle misure preventive identificare i PERICOLI la VALUTAZIONE DEL RISCHIO definire le MISURE CAUTELARI nuove MISURE PER RIDURRE I RISCHI scadenze: 1°-7-1996 1°-1-1997 AZIONI CONSEGUENTI 12
D.Lgs 626 La VALUTAZIONE DEL RISCHIO un esame sistematico di tutti gli aspetti di un lavoro per appurare l'esistenza di fattori che possano causare lesioni o danni per il lavoratore • la Valutazione • del rischioè: OBBLIGATORIA PER LEGGE 1 IL DATORE DI LAVORO • chi deve • effettuare • la • Valutazione • del rischio? in collaborazione con: IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 2 consultando: i lavoratori interessati e il RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 3 13
D.Lgs 626 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO definizioni dei termini PERICOLO Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (ad esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi pratiche o procedure di lavoro) RISCHIO Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione di un determinato fattore (nonché dimensioni possibili del danno stesso) E' un esame sistematico di tutti gli aspetti di un lavoro per appurare l'esistenza di fattori che possano causare lesioni o danni per l'addetto ovvero procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. VALUTAZIONE del RISCHIO 14
D.Lgs 626 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO obiettivo della valutazione CONSENTIRE AL DATORE DI LAVORO DI PRENDERE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER SALVAGUARDARE SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 1 - PER LAPREVENZIONE RISCHI PROFESSIONALI 2 - PERL'INFORMAZIONEAI LAVORATORI 3 - PER LAFORMAZIONEPROFESSIONALE 4 - PERORGANIZZAZIONE E MEZZI PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI quali provvedimenti? e se non è possibile eliminare i rischi ? - DIMINUIRLI nella misura del possibile - CONTROLLARE i rischi residui 15
D.Lgs 626 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 1 - IDENTIFICA i PERICOLI 2 - ASSOCIA i RELATIVI RISCHI 3 - SELEZIONA DI CONSEGUENZA: attrezzature, materiali, prodotti e preparati chimici, O.d.L. 4 - CONTROLLA LA CORRETTEZZA DEI PROVVEDIMENTI 5 - DECIDE SCALA DELLE PRIORITÀ' DEGLI INTERVENTI 6 - GIUSTIFICALA SCELTA 7 - VALUTA I RISULTATICONSEGUITI la struttura della valutazione 1 - OSSERVAZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO: vie di accesso, pavimenti e passaggi, macchinari, impianti, fumi, polveri, sostanze utilizzate, rumore , vibrazioni, microclima 2 - NATURA DEL POSTO DI LAVORO: fisso o provvisorio 3 - TIPO DI LAVORO: lavoro ripetitivo o su commessa 4 - MANSIONI SVOLTE E LORO COMPLESSITA' 5 - ANALISI DELLE PROCEDUREE DEL LORO RISPETTO 6 - ULTERIORE ANALISI DELL'EVENTUALE INTERAZIONE DELLE VOCI PRECEDENTI criteri per la valutazione 16
D.Lgs 626 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 1 - NORME LEGALI 2 - NORME TECNICHENAZIONALI E INTERNAZIONALI 3 - NORME ARMONIZZATE 4 - ISTRUZIONI DEI COSTRUTTORI 5 - IL BUON SENSO E L'ESPERIENZA PERSONALE 6 - I PRINCIPI GERARCHICIDELLA PREVENZIONE DEI RISCHI : evitare i rischi, sostituire ciò che è pericoloso, combattere i rischi alla fonte, preferire i provvedimenti di protezione collettivi a quelli individuali, adeguarsi a progresso tecnico e a cambiamenti dell'informazione, cercare di garantire un miglior livello di protezione criteri da applicare alla valutazione del rischio per le aziende fino a 10 addetti, i datori di lavoro possono AUTOCERTIFICARE l'effettuazione della V.R. e degli interventi di prevenzione e protezione "autocertificazione" az. familiari e piccole la valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall'attività lavorativa e che risultano prevedibili ! 17
Flow chart della valutazione del rischio valutazione della struttura raccogliere informazioni identificare i pericoli identificare gli esposti definire programma della VR studiare le possibilità di eliminare o ridurre i rischi valutare i rischi identificare i modelli di esposizione delle persone esposte provvedimenti inadeguati SI NO stabilire azioni prioritarie e decidere misure controllo attivare le misure di controllo registrazione delle valutazioni misurazione dell'efficacia revisione monitoraggio del programma su VR valutazioni ancora valide vi sono stati cambiamenti ? SI NO SI NO 18
D.Lgs 626 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Azioni conseguenti alle conclusioni della VALUTAZIONE DEL RISCHIO: - CONCLUSIONI - - AZIONI - I rischi sono insignificanti ora e non è prevedibile che aumentino in futuro Terminare ora le valutazioni Non sono necessarie ulteriori misure I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile, per esempio conforme a norme tecniche Stabilire le precauzioni per migliorare la protezione - Mantenere, eliminare, controllare e minimizzare le possibilità di esposizioni maggiori - Determinare misure aggiuntive per riprendere il controllo in caso si verifichi una situazione ad alto rischio, malgrado le precauzioni Si può apportare miglioramenti a protezione - Terminare le valutazioni - Il mantenimento del rispetto delle norme compete al Datore di lavoro I rischi sono sotto controllo oggi ma è legittimo pensare che aumenteranno in futuro 19
D.Lgs 626 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO • azioni conseguenti alle conclusioni della valutazione del rischio: - CONCLUSIONI - - AZIONI - Vi sono rischi possibili ma non vi sono prove che causino danni, malattie o ferite Confrontare le misure esistenti alle norme di buona tecnica Se il confronto è negativo determinare cosa è stato fatto per migliorare le misure di prevenzione e protezione I rischi sono adeguatamente controllati ma non sono rispettate le misure generali di tutela Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate per prevenire o controllare l'esposizione ai rischi Valutare le esigenze a lungo termine Continuare a cercare altre informazioni finchè si giunga ad una delle conclusioni precedenti Nel frattempo instaurare provvedimenti per minimizzare l'esposizione al rischio Non vi sono prove che esistano o meno rischi 20
D.Lgs 626 La SICUREZZA E’ ADEGUATA ? significa domandarsi • il livello di sicurezza richiesto è stato raggiunto? • si è sicuri che non è possibile ottenere un equivalente livello di sicurezza • con maggiore facilità? • si è sicuri che le misure prese: • - NON RIDUCANO ECCESSIVAMENTE LA CAPACITA' DI EFFETTUARE L'OPERAZIONE? • - NON GENERINO RISCHI O PROBLEMI NUOVI E IMPREVISTI? • ci sono soluzioni per tutte le condizioni operative, • per tutte le procedure di intervento? • queste soluzioni sono compatibili tra di loro? • le condizioni di lavoro dell'operatore non sono compromesse • da queste soluzioni? 21
D.Lgs 626 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE all’interno dell’azienda ( art. 8, 9, 10 e 11 ) all'interno dell'azienda designando il responsabile e 1 o più addetti allo svolgimento del servizio obbligatorio nelle aziende con più di 200 dipendenti Il datore di lavoro organizza il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ( previa consultazione del Rappresentante della Sicurezza ) all'esterno dell'azienda facendo ricorso a persone o servizi esterni adeguati alle caratteristiche dell'azienda fatto dallo stesso Datore di lavoro è possibile nelle aziende artigiane o industriali fino a 30 addetti 22
D.Lgs 626 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE i compiti ( art. 9 ) 1 - Individuarei fattori di rischio 2 - Effettuarela valutazione del rischio 3 - Individuare ed elaborarele misure e procedure di sicurezza e le misure di prevenzione e protezione 4 - Individuarela salubrità dell'ambiente 6 - Prepararei programmi di formazione e informazione 7 - Fornireai lavoratori le informazioni dell'art. 21 I COMPONENTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SONO TENUTI AL SEGRETO SUI PROCESSI LAVORATIVI DI CUI VENGONO A CONOSCENZA 23
D.Lgs 626 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE la Riunione Periodica art. 9) Il Datore di lavoro indice una RIUNIONE per la prevenzione dei rischi DOVE ? nelle aziende con più di 15 dipendenti QUANDO ? almeno 1 volta all'anno o all'introduzione di nuove tecnologie o variazione delle condizioni di rischio CON - Datore di lavoro - RSPP - Medico competente - R.L.S. SI ESAMINA - il documento con la valutazione del rischio e le misure - l'idoneità dei D.P.I. - i programmi di formazione e informazione su sicurezza e salute Nelle aziende con meno di 15 dipend. la riunione potrà essere richiesta dal Rappr. Sicurez. 24
D.Lgs 626 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE svolgimento diretto dei compiti da parte del Datore di lavoro ( art. 10 ) IL DATORE DI LAVORO PUO' SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI DI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLE AZIENDE ARTIGIANE E INDUSTRIALI FINO A 30 DIPENDENTI previa informazione al Rappresentante per la sicurezza In questo caso il Datore di lavoro deve: ORGANO DI VIGILANZA USL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, Ministero Industria (art. 23) 1 -frequentare corso di formazione 2 - trasmettere all'Organo di Vigilanza : - dichiarazione sulle capacità acquisite, copia del documento con Valutazione e misure, relazione su infortuni/malattie professionali e attestato di frequenza al corso formazione 25
D.Lgs 626 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI( art. 12,13 e 14 ) Il Datore di lavoro deve: 1 - organizzare i rapporticon i servizi pubblici 2 - designare preventivamente i lavoratoriincaricati 3 - informare i lavoratoridei pericoli e le relative misure di tutela e evacuazione 4 - prendere i provvedimentinecessari affinché i lavoratori possano agire autonomamente 5 - non chiedere ai lavoratoridi operare in situazioni di rischio FORMARE I LAVORATORI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI E ALL'EVACUAZIONE 26
D.Lgs 626 diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato( art. 14 ) 2 1 POTERSI ALLONTANARE DAL POSTO DI LAVORO o zona di rischio in caso di pericolo grave e immediato POTER AGIRE AUTONOMAMENTE PER EVITARE CONSEGUENZE DAL PERICOLO senza incorrere in sanzioni da parte del Datore di lavoro, a meno che abbia commesso grave negligenza 28
D.Lgs 626 PRONTO SOCCORSO ( art. 12,13 e 14 ) Il datore di lavoro, tenendo conto dell'attività dell'azienda, del numero dei lavoratori e sentito il Medico competente: STABILISCE I RAPPORTI CON I SERVIZI ESTERNI PER TRASPORTO INFORTUNATI DESIGNA 1 O PIU' LAVORATORI INCARICATI ALL'ATTUAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO E ASSISTENZA DI EMERGENZA PRENDE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER IL PRONTO SOCCORSO E PER L'ASSISTENZA MEDICA DI EMERGENZA I MINISTERI DEL LAVORO, SANITA', FUNZIONE PUBBLICA E INDUSTRIA INDIVUDANO PER DECRETO: 1 - caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso 2 - requisiti del personale addetto e la sua formazione (in relazione all'attività dell'azienda, al n° dei lavoratori e ai fattori di rischio) IL DATORE DI LAVORO DEVE FORNIRE AI LAVORATORI ADDETTI UNA ADEGUATA FORMAZIONE 29
D.Lgs 626 PRONTO SOCCORSO con apparecchiature e materiale di pronto soccorso Se necessario bisogna prevedere 1 o più LOCALI per il PRONTO SOCCORSO facilmente accessibili alle barelle dotati di segnaletica appropriata 30
D.Lgs 626 SPECIALIZZAZIONE : - in medicina del lavoro - medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica - tossicologia industriale - igiene industriale - fisiologia e igiene del lavoro - clinica del lavoro deve essere in possesso di uno seguenti titoli: MEDICO COMPETENTE ( art. 17 ) DOCENZA O LIBERA DOCENZA - in medicina del lavoro, medicina preventiva psicotecnica - tossicologia industriale - igiene industriale - fisiologia e igiene del lavoro LAUREA IN MEDICINAE CHIRURGIA: con pratica di almeno 3 anni come medico del lavoro 31
D.Lgs 626 MEDICO COMPETENTE medico competente OBBLIGHI( art. 17 ) 1 - collabora con il datore di lavoro per la tutela salute 2 - effettua gli accertamenti sanitari (art. 16) 3 - esprime i giudizi di idoneità (art. 16) 4 - istituisce ed aggiorna la CARTELLA SANITARIA e di rischio per ogni lavoratore, 5 - spiega ai lavoratori il significato degliaccertamentisanitari e nefornisce i risultati 6 - fornisce al Rappresentante sicurezza spiegazioni e risultati anonimi-collettivi degli accertamenti 7 - visita gli ambienti di lavoro ALMENO 2 VOLTE ANNO 8 - collabora con il Datore di lavoro al pronto soccorso 9 - collabora alla formazione e informazione 32
D.Lgs 626 MEDICO COMPETENTE LA SORVEGLIANZA SANITARIA( art. 16 ) LA SORVEGLIANZA SANITARIA EFFETTUATA DAL MEDICO PREVEDE: ACCERTAMENTI PREVENTIVI atti a constatare le eventuali controindicazioni al lavoro assegnato ACCERTAMENTI PERIODICI atti a controllare lo STATO DI SALUTE dei lavoratori e poter esprimere il GIUDIZIO DI IDONEITA' sono compresi gli esami clinici e biologici, indagini diagnostiche mirate al rischio e ritenute necessarie dal Medico 34
D.Lgs 626 obblighi dei LAVORATORI (art. 5) 1 - Avere cura della propria sicurezza e salute(e dei colleghi) 2 - Osservare le disposizioni per sicurezza e protezione individuale e collettivaimpartite dal Datore o dai dirigenti e dai preposti 3 - Utilizzare correttamente macchinari e attrezzature 4 - Utilizzare correttamente i Dispositivi Protezione Individuali 5 - Segnalare eventuali deficienze e condizioni di pericoloal Datore; in caso di urgenza devono intervenire direttamenteinformando il Rappresentante per la sicurezza 6 - Non toccare senza autorizzazionei dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo 7 -Non compiere attiche possano creare pericoli a sè e ai colleghi 8 - Sottoporsi ai controlli sanitari 9 - Contribuire con il Datore di lavoroad operare per la sicurezza e la salute 35
D.Lgs 626 FORMAZIONE E INFORMAZIONEi termini: (art. 21 e 22) INFORMARE fornire notizie utili o funzionali FORMARE fornire, mediante un preciso metodo, i requisiti necessari ad una determinata attività SIA L'INFORMARE CHE IL FORMARE SONO IL RISULTATO DI UN'ATTIVITA' PROGETTUALE 36
D.Lgs 626 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI - criteri generali - Il DATORE DI LAVORO provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata INFORMAZIONE : 1 - RISCHI generali 2 - MISURE di protezione e prevenzione già adottate 3 - RISCHI SPECIFICI, normative di sicurezza e disposizioni aziendali relative 4 - PROCEDURE di Pronto Soccorso, lotta Antincendio ed Evacuazione 5 - RESPONSABILE del Servizio Prevenzione Protezione 6 - MEDICO competente 7 - i NOMINATIVI dei lavoratori incaricati 37
D.Lgs 626 FORMAZIONE E INFORMAZIONE AREE DI ATTIVITA' - analisi/valutazione dei rischi - verifica costante delle misure di prevenzione e di sicurezza - animazione di sicurezza - informazione dei lavoratori • la • formazione • alRLS • bisogni • formativi SVILUPPO DI COMPETENZE - diagnostiche, decisionali e relazionali CONOSCENZE SPECIFICHE - normativa su sicurezza e igiene del lavoro - rischi sul posto di lavoro - danni legati ai rischi - limiti di esposizione a fattori inquinanti - analisi degli infortuni - analisi delle situazioni critiche (anomalie di processo) - modalità di prevenzione - registro infortuni, schede di sicurezza, documento VR - valutazione di programmi formativi - costruzione di propri strumenti di analisi e verifica 41
D.Lgs 626 R.L.S. ll Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS ( art. 18 e 19 ) NELLE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI viene eletto direttamente dai lavoratori o individuato territorialmente per un gruppo di aziende Il Rappresentante per la Sicurezza E' ELETTO O DESIGNATO IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA' PRODUTTIVE NELLE AZIENDE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI viene eletto direttamente o designato dai lavoratori 42
D.Lgs 626 R.L.S. - N° di Rls - modalità di elezione - monte ore retribuito - strumenti SONO STABILITI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA di riferimento • l'art. 18 del D.L. stabilisce che nelle aziende: il N° minimo di R l s sia: fino a 200 dipendenti 1 tra 201 e 1000 dipendenti 3 oltre 6 43
D.Lgs 626 R.L.S. il Rappresentante per la sicurezza ha diritto a: • ad una FORMAZIONE su: • 1 - salute e sicurezza • 2 - sulle tecniche di controllo • 3 - prevenzione dei rischi • (art. 22) 44
D.Lgs 626 R.L.S. 1 - può accedere ai luoghi di lavoro e al Registro infortuni 2 - essere consultatosu: - VALUTAZIONE E PREVENZIONE - DESIGNAZIONE ADDETTI E RESP. SERVIZIO PREVENZIONE - DESIGNAZIONE ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDI EVACUAZIONE DI EMERGENZA - ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE 3 - deve riceveredal Datore di lavoro il documento sulla Valutazione del rischio 4 - essere informato su O.d.l., infortuni e malattie professionali 5 - deve riceveredal Medico informazioni sul significato degli accertamenti sanitari e sui loro risultati anonimi e collettivi 6 - fare propostesull'attività di prevenzione 7 - avvertirel'aziendasu eventuali rischi rilevati nel suo operare 8 - ricorrere alle autorità competentinel caso di inadempienze del Datore di lavoro 9 - ricevere le informazioni dai servizi di vigilanza(lett. f art. 19) 10- deve poter disporre di: - MEZZI - TEMPO NECESSARIO RETRIBUITO 11- non può subire nessun tipo di pregiudizio o discriminazione e ha diritto alla tutela come le Rappresentanze sindacali Il Rappresentante per la sicurezza (art. 19) - eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive - 45
D.Lgs 626 Dispositivi di protezione individuale DPI ( art. 40, 41, 42, 43 e 44 ) NON SONO D.P.I . : - gli indumenti di lavoro ordinari, le uniformi non destinate a protezione e sicurezza - le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio - le attrezzature del personale di POLIZIA e Forze Armateper mantenimento ordine pubblico - le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali - i materiali sportivi - i materiali per autodifesa e dissuasione - gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi D P I : qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore per proteggerlo contro 1 o più rischi per la sua sicurezza e salute durante il lavoro (art. 40) 46
D.Lgs 626 D.P.I. - devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da: 1 - misure tecniche prevenzione 2 - mezzi di protezione collettiva 3 - procedimenti di riorganizzazione del lavoro • obbligo • d'uso(art. 41) 1 - adeguati ai rischi da prevenire 2 - adeguati alle condizioni del luogo di lavoro 3 - tenere conto di esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori • requisiti • (art. 42) 1 - usare i Dispositivicome da informazione e formazione ricevuta 2 - avere cura dei Dispositivia loro disposizione e non apportarvi modifiche di loro iniziativa 3 - segnalare al Datore eventuali difetti o inconvenienti dei loro Dispositivi • obblighi • dei • lavoratori • (art. 44) 47
D.Lgs 626 D.P.I. • 1 - individuare i Dispositivi necessari • dopo la Valutazione Rischio • 2 - valutare quali Dispositivi acquistare • dopo avere esaminati tutti quelli sul mercato • 3 - aggiornare i Dispositivi in funzioneper • eventuali variazioni della Valutazione Rischio • 4 - individuare le condizioni nelle quali il • Dispositivo va usato in funzione di: • - ENTITA' DEL RISCHIO • - FREQUENZA DELL'ESPOSIZIONE • - CARATTERISTICHE DEL POSTO DI • LAVORO • 5 - fornire i Dispositivi ai lavoratori • 6 - mantenere in efficIenza i Dispositivi • 7 - fornire ai lavoratori le istruzioni per l'uso • dei Dispositivi • 8 - fornire l'addestramento per l'uso dei • Dispositivi dell'udito • obblighi • dei • Datori • di • lavoro • (art. 43) 48
D.Lgs 626 Movimentazione manuale dei carichi (art. 47, 48 e 49) Il CAMPO DI APPLICAZIONE è quello delle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con rischi (comprese le azioni del sollevare, d esporre, spingere, tirare, portare e spostare) (art. 47) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 1 - adottare le misureper evitare la movimentazione manuale di carichi 2 - nel caso non sia possibile evitarla: - adotta le misure e i mezzi per ridurre il rischio - organizza il posto di lavoro per una azione sana e sicura ( per la valutazione delle condizioni di sicurezza e salute connessa alla movimentazione dei carichi vedere allegato VI della legge ) (art. 48) INFORMAZIONE E FORMAZIONE (art. 49) 50
D.Lgs 626 Uso di attrezzature munite di videoterminali - Art. 50: CAMPO DI APPLICAZIONE - Art. 51: DEFINIZIONI (videoterminale, posto d lavoro, lavoratore) - Art. 52: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO sui rischi per la vista, sui problemi della postura e affaticamento fisico/mentale, sulle condizioni ergonomiche, igiene ambientale, sulle misure da adottare - Art. 53: O.d.L. mansioni, compiti, distribuzione del lavoro, ripetitività e monotonia - Art. 54: SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO - diritto di pausa dopo 4 ore di lavoro consecutive - le modalità delle pause sono stabilite dalla contrattazione aziendale - in assenza di contrattazione aziendale, la pausa sarà di 15 minuti ogni 120 di lavoro; modalità e durata delle pause sono stabilite dal Medico competente - le pause a inizio e termine dell'orario di lavoro non sono cumulabili - i tempi di attesa del sistema elettronico non sono considerati pausa - la pausa fa parte integrante dell'orario di lavoro - Art. 55: SORVEGLIANZA SANITARIA - Art. 56: INFORMAZIONE E FORMAZIONE visite mediche, idoneità, visita triennale, controllo oftalmologico, costo dispositivi - Art. 57: CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE - Art. 58: ADEGUAMENTO ALLE NORME - Art. 59 : CARATTERISTICHE TECNICHE(vedere l'ALLEGATO VII) 51
D.Lgs 626 VIDEOTERMINALI definizione del lavoratore al VDT quel lavoratore che usa un vdt, in modo sistematico e abituale, per almeno 4 h al giorno dedotte le pause ( vedi art. 54) per tutta la settimana lavorativa art. 51 lett. c • il testo di questo punto della legge • è fonte di molte interpretazioni • in evidenza il vincolo • delle 4 h consecutive giornaliere • per tutta la settimana lavorativa 52
D.Lgs 626 VIDEOTERMINALI • possiamo dare queste interpretazioni: ADDETTO VDT "ESCLUSIVO" ADDETTO VDT "SALTUARIO" NON ADDETTO AI VDT uso del vdt continuativo ma non esclusivo lavora 6 h / giorno non usa il vdt solo al vdt lavora 2-3 h al giorno per tutta la settimana lavorativa da almeno 3 mesi da almeno 3 mesi 53
D.Lgs 626 VIDEOTERMINALI Quale tutela per i lavoratori ai vdt ? T U T E L A PERMANENZA • il Datore di lavoro deve tenere conto • e valutare l'ERGONOMIA della stazione • di lavoro con vdt (art. 52) • SORVEGLIANZA SANITARIA • (art. 55) • PAUSE di 15 minuti • OGNI 120 DI LAVORO(art. 54) • esiste un contenzioso su cosa • fare nei minuti di pausa che verrà • risolto dalla contrattazione SEMPRE (in ogni caso) con 4 h DI LAVORO CONSECUTIVE AL GIORNO per tutta la settimana lavorativa almeno 4 h di lavoro consecutive nella giornata lavorativa 54
D.Lgs 626 VIDEOTERMINALI la sorveglianza sanitaria (art. 55) I LAVORATORI PRIMA DI ESSERE ADDETTI AI VDT DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A: per evidenziare malformazioni strutturali 1 - visita medica 2 - esame degli occhi e della vista dal medico competente in base ai risultati degli accertamenti, i lavoratori vengono classificati in: NON IDONEI senza prescrizione IDONEI con prescrizione (il lavoratore con 45 anni sarà sottoposto a visita controllo biennale) 55
D.Lgs 626 VIDEOTERMINALI informazione e formazione (art. 56) su: - le misure applicabili in base alla valutazione del rischio ( rischi per la vista, postura, affaticamento fisico o mentale, ergonomia, igiene ambientale) - O.d.L. - protezione degli occhi e della vista IL DATORE DI LAVORO DEVE FORNIRE AI LAVORATORI INFORMAZIONE e FORMAZIONE 56