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PROBLEMATICHE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

Reparto Ambientale Marino. PROBLEMATICHE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE. 1° WORKSHOP a favore dei Capi Sezione Ambiente delle Capitanerie di Porto Pomezia 26 maggio / 4 giugno 2009. Reparto Ambientale Marino. LA GUARDIA COSTIERA E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE MARINO.

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PROBLEMATICHE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

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  1. Reparto Ambientale Marino PROBLEMATICHE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 1° WORKSHOP a favore dei Capi Sezione Ambiente delle Capitanerie di Porto Pomezia 26 maggio / 4 giugno 2009

  2. Reparto Ambientale Marino LA GUARDIA COSTIERA E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE MARINO • La volontà del legislatore di attribuire un ruolo primario al Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di salvaguardia dell’ambiente marino si è estrinsecata con la Legge 349/86, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, che all’Art. 8 prevede che il Ministero si avvalga, per la vigilanza, la prevenzione e la repressione di attività svolte a danno dell’ambiente marino, nell’accezione più ampia del termine, del Corpo delle Capitanerie di Porto. • Successivamente, la legge 84/94, in materia di riordino della legislazione portuale, ha confermato all’art. 3 il rapporto di collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente e le Capitanerie di Porto. • Ma già la Legge 979/1982 incentrava il sistema di prevenzione e di repressione sul Corpo delle Capitanerie di Porto. • Vengono previste nuove risorse per il potenziamento del naviglio e per la costituzione del settore aereo del Corpo. • Viene attribuito alle Autorità Marittime il coordinamento delle operazioni in mare in caso d’inquinamento (Redazione dei Piani Locali).

  3. Reparto Ambientale Marino LE COMPETENZE ASSEGNATE AL CORPO: E ancora… Legge 394/1991 -art. 19.7 – attribuisce alle Capitanerie di Porto la sorveglianza nelle aree marine protette Legge 239/1998 - art. 7 – ribadisce che per la sorveglianza delle aree marine protette e per le attività di cui agli artt. 11 e 12 della L. 979/82 le Capitanerie di Porto operano sulla base di direttive del Ministero dell’Ambiente L. 51/2001 - art. 5 e D.P.R. 177/2001 - art. 8 – istituzione e gestione del V.T.S. a cura del Corpo delle Capitanerie di Porto D. Lgs. 182/2003 (attuazione della Direttiva 2000/59/CE): assegna alle capitanerie di porto il potere di ispezione e polizia in materia di raccolta dei rifiuti delle navi e dei residui del carico, allo scopo di prevenirne l’immissione in mare.

  4. Reparto Ambientale Marino Da ultimo… D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – gli articoli 135 e 195 assegnano al Corpo funzioni di sorveglianza ed accertamento degli illeciti nella gestione degli scarichi idrici e dei rifiuti D. Lgs. 6 Novembre 2007 , n. 202(Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. I controlli (…omissis…) nonche' l'accertamento delle violazioni (…omissis…) sono svolti dagli ufficiali, dagli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera (…omissis…) – articolo 12. D. Lgs. 9 Novembre 2007 , n. 205 (Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo). All’accertamento delle infrazioni (…omissis…) provvede il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera (…omissis…)

  5. Reparto Ambientale Marino Con la legge 31 luglio 2002, n 179 è stato istituito il Reparto Ambientale Marino (R.A.M.) del Corpo delle Capitanerie di Porto. Il Reparto è stato posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (ora “e del Mare”) per conseguire un più rapido ed efficace supporto per lo svolgimento di compiti istituzionali. Con la positiva conclusione dell’iter legislativo sfociato nell’istituzione del R.A.M., si è articolato in modo più puntuale ed efficace il rapporto tra il Corpo delle Capitanerie di Porto ed il Ministero dell’Ambiente. Con specifiche convenzioni tra l’Amministrazione dell’Ambiente ed il Corpo delle Capitanerie di Porto, queste ultime hanno potuto svolgere in favore dell’ambiente interventi mirati di vigilanza in mare a fini di tutela ambientale.

  6. Reparto Ambientale Marino Sotto il profilo organizzativo il Reparto è un organismo di supporto di cui il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio si avvale per l’esercizio delle funzioni istituzionali tese alla salvaguardia dell’ambiente marino costiero. Il R.A.M. ,quindi, esegue gli incarichi attribuiti direttamente dal Ministro e collabora con l’Ufficio di Gabinetto e le Direzioni generali sia sotto un profilo tecnico – operativo che giuridico. Nel contempo sviluppa la necessaria azione di raccordo tra il dicastero dell’ambiente e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Per l’assolvimento di tali competenze, esso è articolato in tre Uffici, ciascuno con compiti specifici:

  7. Reparto Ambientale Marino Ufficio I: collabora con la competente Direzione Generale per i differenti aspetti tecnici, giuridici e operativi attinenti le Aree Marine Protette e cura il rapporto convenzionale tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto. I Ufficio II: ha funzioni di collegamento tra la Centrale Operativa del Comando Generale, gli Uffici Marittimi periferici e la Centrale del Ministero dell’Ambiente per gli inquinamenti che interessano il mare e le coste. Inoltre coadiuva le pertinenti Direzioni Generali in materia di sicurezza portuale, rifiuti, dragaggi, bonifica dei siti inquinati e applicazione delle Direttive Comunitarie sui temi ambientali. II Ufficio III: ha l’incarico di acquisire ed elaborare i dati collegati all’attività eseguita a tutela dell’ambiente, a fini statistici, di studio e programmazione III

  8. Reparto Ambientale Marino • Il Decreto Direttoriale 28 aprile 2008 ha rafforzato il ruolo del Reparto assegnando al R.A.M. nuovi compiti di: • pianificazione e coordinamento, d'intesa con la Centrale Operativa del Comando Generale, degli interventi in caso di emergenza inquinamento • monitoraggio dei dati relativi agli adempimenti derivanti dall'applicazione della Convenzione internazionale Marpol 73/78 e dalle altre convenzioni IMO per la tutela dell'ambiente marino attraverso la realizzazione del Centro di Osservazione dei potenziali inquinanti derivanti dalle navi In relazione alle specifiche competenze attribuite al Corpo dal D. LGS. 152/06 (c.d. “Testo Unico in materia Ambientale”) con Decreto Ministeriale (Trasporti) del 02.02.2006 è stato istituito il NUCLEO SPECIALE INVESTIGATIVO (N.S.I.)

  9. Reparto Ambientale Marino Attività di Dragaggio e Controllo degli Scarichi

  10. Reparto Ambientale Marino Operazioni di dragaggio e scarichi in mare o in ambienti ad esso contigui dei materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino. dragaggio ripascimenti

  11. Reparto Ambientale Marino NORMATIVA DI RIFERIMENTO • L. 84/94 Art. 5 • D.M. 24.01.1996 (disciplina dell’istruttoria) • L.112/1998 (competenze in base all’ubicazione dell’immersione) • L.179/2002 Art. 21 (competenze Regionali) • ART. 109 D. Lgs. 152/2006 • Circolare 03/RAM/2008 del 22.09.2008 • D.M. 07.11.2008 (Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale) REGIME SANZIONATORIO Articolo 133 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (sanzione amm.va)

  12. Reparto Ambientale Marino La Gestione dei Materiali Derivanti da Attività di Dragaggio. • Vasche di colmata • Ripascimento • Discariche Immissione in mare Autorità Competente: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale Protezione Natura Autorità Competente: Regione

  13. Reparto Ambientale Marino • “D.M. 24.01.1996: ALLEGATO A” • Istruttoria per lo “scarico in mare” – Procedura ordinaria • (vedasi anche Circolare 03/RAM/2008 del 22.09.2008) richiesta tramitela Capitaneria di Porto competente (che esprime il proprio parere ed esplica l’attività di controllo); • relazione tecnica delle operazioni, corredata da dichiarazione di impossibilità a praticare soluzioni alternative allo scarico in mare; • caratterizzazione dei materiali di escavo (ASL, ARPA, Università); • studio o parere di idoneità dell’area di scarico (tenendo conto del piano operativo triennale di cui al Comma 10 Art. 5 Legge 28.01.94 n.84); • Verbale ex Commissione Consultiva Locale Pesca M.ma

  14. Reparto Ambientale Marino • Procedura di urgenza • Presupposti necessari: • Ripristino del passo di accesso ad un porto; • Eventi meteomarini imprevedibili che hanno determinato l’emergenza • Istanza presentata dagli aventi titolo al mantenimento o ripristino dell’operatività del porto o degli accosti; • Parere e/o proposta della Capitaneria di Porto corredata da: • Coordinate e planimetria della zona di scarico nell’ambito di aree idonee preventivamente individuate; • Quantitativo dei materiali da scaricare; • Tempi di esecuzione dell’intervento; • Planimetria della zona di escavo • Dichiarazione attestante l’effettivo sussistere delle ragioni di urgenza; • Dichiarazione attestante che nell’area oggetto delle operazioni di dragaggio non sono occorsi incidenti che abbiano determinato inquinamento dei sedimenti;

  15. Reparto Ambientale Marino Localizzazioni e mappatura degli scarichi esistenti. Controllo e repressione degli scarichi abusivi.

  16. Reparto Ambientale Marino NORMATIVA DI RIFERIMENTO • Parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. • Titolo III: Tutela dei Corpi Idrici e degli Scarichi (artt. 91-116) • Titolo IV: Strumenti di Tutela (artt. 117-132) REGIME SANZIONATORIO Parte III del D. Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) e s.m.i. Titolo V: artt. 133-140 (illeciti amm.vi e penali) L’Autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari alla verifica del rispetto dei valori limite di immissione. Il Corpo delle Capitanerie di Porto provvede alla sorveglianza e all’accertamento delle violazioni quando dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l’ambiente marino e costiero (art. 135 comma 2)

  17. Reparto Ambientale Marino Scarico idrico Qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzioni di continuità, il ciclo di produzione del reflusso con il corpo ricettore. (art. 74 lett. f e art. 183 lett. a del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Il Confine tra Scarichi e Riifiuti allo stato liquido Deve ritenersi che le acque reflue di cui il detentore si disfi senza versamento diretto nei corpi recettori, avviandole cioè allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrino nella disciplina dei rifiuti [..omissis..] (Cassazione Sez.III sentenza 18218 del 17.5.2005.) Qualsiasi recettore non naturale diverso dalla rete fognaria (vasche, autobotti, ecc.) non costituisce un corpo recettore in senso tecnico e pertanto non può ricevere uno scarico ma un rifiuto liquido.

  18. Reparto Ambientale Marino Autorizzazione agli Scarichi (art. 12 e segg. D. L.vo 152/06 • Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati; • L’autorizzazione, ha validità quadriennale ed è rilasciata al titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico finale (qualora nello scarico vengano convogliate acque reflue provenienti da più attività); • I valori limite delle immissioni sono fissati dall’All. 5 alla Parte III del D. L.vo 152/06; • La richiesta di autorizzazione va presentata alla Provincia con le modalità di cui all’art.125; • La richiesta di rinnovo va presentata un anno prima della scadenza, e per scarichi contenenti sostanze pericolose il rinnovo deve avvenire entro 6 mesi dalla scadenza altrimenti lo scarico va interrotto immediatamente; • Lo scarico può essere mantenuto in funzione nel rispetto della precedente autorizzazione sino al rilascio del rinnovo qualora l’istanza sia stata presentata nei termini.

  19. Reparto Ambientale Marino NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

  20. Reparto Ambientale Marino NORMATIVA DI RIFERIMENTO • Decreto Legislativo 152/2006e s.m.i.* – Parte IV • Il concetto di “Rifiuto” e le modalità di Gestione (laclassificazione, il produttore, la raccolta, il trasporto, il destinatario, la documentazione, i divieti): artt. 177- 198 • Autorizzazioni ed Iscrizioni: artt. 208-213 • La Bonifica dei Siti Contaminati: artt. 239-253 • Regime sanzionatorio: artt. 254-263 * D.lgs 4/2008 - "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" • In materia di trasporto marittimo di rifiuti solidi urbani in autocompattatori a bordo di navi traghetto e da passeggeri: • Circolare Maricogecap Titolo: Sicurezza della Navigazione Serie Merci Pericolose n. 19 in data 12.09.2006 • Circolare Maricogecap Titolo: Sicurezza della Navigazione Serie Merci Pericolose n. 22 in data 10.03.2008

  21. Reparto Ambientale Marino TRASPORTO DEI RIFIUTI ( art.193 d.lgs 152/2006 ) E’ regolato dal DPCM 07/06/1991 n. 308 e DPCM 17/01/1996 n. 137. Tale normativa faceva riferimento ancora al DPR n. 915/1982 e doveva pertanto essere sottoposta a revisione. Il T.U. ambientale rimanda per la regolamentazione ad un Decreto Ministeriale da emanare TRASPORTO FERROVIARIO E’ regolato dal Decreto Ministeriale (Ministero Infrastrutture e Trasporti) del 23.09.2005 e dal Decreto Ministeriale (Ministero Infrastrutture e Trasporti) del 02.08.2005 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20.9.2005 (recepimento della direttiva 2004/111/CE dalla commissione del 09.12.2004, che adotta per la 5° volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada. IL TRASPORTO SU GOMMA Il DPR del 06/06/2005 n. 134 ha introdotto nella normativa nazionale il codice IMDG obbligatoriamente dal 01.06.2006. I rifiuti sono assimilati alle merci per quanti riguarda il trasporto su nave, i rifiuti pericolosi alle merci pericolose. IL TRASPORTO MARITTIMO

  22. Reparto Ambientale Marino IL TRASPORTO VIA MARE DEI RIFIUTI REGIME TRANSITORIO ( art.265 comma 2 d.lgs 152/2006 ) In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all’art. 195, comma 2, lettera l), e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.

  23. Reparto Ambientale Marino IL TRASPORTO VIA MARE DEI RIFIUTI CONVENZIONE MARPOL (SOLAS) codici IMDG - IBC - IGC RIFIUTO PERICOLOSO MERCE PERICOLOSA = D.P.R. 134/2005 D.M. 459/1991 (abrogat: artt. 1, 2, 3, 7 c.1, 9 c.2, 10, 13, 14, 15) RIFIUTO NON PERICOLOSO MERCE NON PERICOLOSA = D.M. 22/07/1991 (Norme di Sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi) D.M. 21/03/2006 n.278 Procedura per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi delle merci pericolose.

  24. Reparto Ambientale Marino TRASPORTO DEI RIFIUTI ( art.193 d.lgs 152/2006 ) OGGETTO ( verifica all’atto del trasporto) SOGGETTO ( verifiche presso la sede della ditta) iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali da rinnovarsi ogni 5 anni (art. 212 comma 5 e 6) REGISTRO DI CARICO SCARICO (art.190) • FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE • (art.193 comma 1 e 2) • ) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; • ) origine, tipologia e quantità del rifiuto; • ) impianto di destinazione; • ) data e percorso dell’istradamento; • ) nome e indirizzo del destinatario. MUD al catasto rifiuti (art. 189 comma 3) accompagnato,per ogni trasporto, da due copie del formulario da aggiornarsi entro dieci giorni dal trasporto numerato e vidimato da agenzia delle entrate o da CCIAA modello approvato con decreto Ministeriale 148/1998 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio controfirmato da produttore e/o produttore e destinatario non previsto per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi , in modo saltuario e occasionale , che non eccedano le quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. Le imprese che “esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti come attività ordinaria e regolare” hanno l’obbligo di iscriversi all’”Albo Gestori Ambientali” (da rinnovarsi ogni 5 anni) e, successivamente, essere autorizzate a svolgere la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, ovvero pericolosi se non eccedono i 30 Kg. o 30 litri al giorno (art. 212) .

  25. Reparto Ambientale Marino IL DESTINATARIO DEI RIFIUTI CENTRO DI SMALTIMENTO CENTRO DI RECUPERO/RICICLAGGIO Requisiti / Documenti MUD al catasto rifiuti ( art. 189 comma 3) iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali da rinnovarsi ogni 5 anni (art. 212 comma 5 e 6) REGISTRO DI CARICO SCARICO (art.190) Accompagnato da una copia del formulario firmata da produttore e trasportatore per ogni carico Da aggiornarsi entro due giorni dalla presa a carico del rifiuto modello approvato con decreto del 02.5.2006 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (G.U. n. 107 del 10.5.2006)

  26. Reparto Ambientale Marino GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI • Presupposti: • - Un’organizzazione stabile con fini di lucro • - Documentazione falsificata/contraffatta/incompleta/inesatta • Obiettivi: • Smaltire rifiuti pericolosi in discariche privi di requisiti idonei a riceverli; • occultare rifiuti pericolosi in luoghi non consentiti (mare, sottosuolo, cave); • guadagno economico. Mezzi: I rifiuti pericolosi vengono trasportati con mezzi che sono idonei solo sulla carta in base ai formulari di identificazione contraffatti. In realtà considerata la reale natura dei rifiuti non sarebbero autorizzati a tale trasporto. • Modalità: • I rifiuti partono dal produttore con formulario di identificazione riportante indicazioni false circa la natura e la pericolosità; • i rifiuti partono dal produttore con formulario di identificazione riportante indicazioni incomplete e/o mancanti inerenti la natura ed il peso e compilato “ad hoc” una volta giunti alla destinazione (non idonea a riceverli); • i rifiuti vengono trasportati in uno o più centri di stoccaggio intermedi da dove ripartono ogni volta inalterati ma formalmente (formulario al seguito) declassificati per poter pervenire al centro finale di smaltimento in modo formalmente corretto sebbene in realtà non idoneo. Controlli: Il mezzo di trasporto fermato durante un trasporto che configura una gestione illecita di rifiuti va sempre sequestrato

  27. Reparto Ambientale Marino Reparto Ambientale Marino Il Decreto Legislativo 182/2003 Controllo dei sistemi di raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi, ispezioni sul conferimento delle acque di lavaggio e di sentina da parte delle navi (cisterne e non), nonché dei mezzi portuali adibiti al disinquinamento ed alla raccolta delle acque stesse, degli impianti destinatari dei carichi di idrocarburi, quali raffinerie e depositi costieri – .

  28. Reparto Ambientale Marino Il D.Lgs n. 182 del 24.06.2003 è uno strumento normativo attraverso il quale il legislatore, su proposta del Ministro dell’Ambiente, ha dato Attuazione alla Direttiva CE n. 59/2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico. • Normativa di Riferimento • Articolo 232 Decreto Legislativo 152/2006 • Decreto Legislativo 182/2003 (la notifica del Comandante, il conferimento dei rifiuti, le deroghe e le esenzioni, le ispezioni) • N.B. “Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia” (articolo 7, comma 4 D. Lgs. 182/2003) • RIFIUTI ALIMENTARI: D.M. 22.05.2001 (Ministero della Sanità) • RIFIUTI SANITARI: D.P.R. 254/2003

  29. Reparto Ambientale Marino • OBIETTIVI • RIDURRE gli scarichi in mare (in particolare quelli illeciti) • MIGLIORARE le disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali • RIFIUTI PRODOTTI DALLA NAVE • RIFIUTI (MARPOL 7378): • ALL. 1 (inquinamento da idrocarburi) • ALL. IV (inquinamento da liquami) • ALL. V (inquinamento da rifiuti) • RESIDUI DEL CARICO IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA Struttura fissa, galleggiante o mobile dove vengono conferiti i rifiuti e i residui del carico PRIMA del loro avvio al recupero o allo smaltimento

  30. Reparto Ambientale Marino I rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico sono considerati RIFIUTI ai sensi del D. Lgs 152/2006 T.U. Ambientale Parte IV • AMBITO DI APPLICAZIONE: • navi; • pescherecci; • imbarcazioni da diporto. SONO ESCLUSE: • navi militari da guerra ed ausiliarie; • navi impiegate per servizi statali a fini NON commerciali.

  31. Reparto Ambientale Marino Dichiarazione/Notifica del Comandante ex art.6 MUD Art. 189.C.3 D. Lgs. 152/2006 MODULO ALL. 3 Reg. Carico/Scarico Art. 190 D.Lgs. 152/2006 Formulario di identificazione Art. 193 D.Lgs. 152/2006 Sono ESENTATI: I mezzi che svolgono attività di RACCOLTA e TRASPORTO di rifiuti nell’ambito e per conto del proprio impianto portuale

  32. Reparto Ambientale Marino CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E DEI RESIDUI DEL CARICO PRODOTTI DALLA NAVE– PRIORITA’ DELLE ATTIVITA’ DI RICICLAGGIO E RECUPERO SU QUELLA DELLO SMALTIMENTO Il Comandante della nave, prima di lasciare il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all’impianto portuale di raccolta. In deroga, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo, previa autorizzazione dell’Autorità Marittima che, avvalendosi dell’Autorità sanitaria marittima e del Chimico del porto, ove presenti, accerterà la capacità di carico dei rifiuti fino al successivo porto di conferimento. Qualora il porto di destinazione non fosse attrezzato per il recepimento di tali rifiuti, dovranno essere obbligatoriamente scaricati prima della partenza.

  33. Reparto Ambientale Marino DICHIARAZIONE/NOTIFICA DEL COMANDANTE EX ART. 6 (eventuale ispezione ex art. 11) • Conferimento dei Rifiuti • Pagamento delle tariffe • SANZIONI (art. 13) • Richiesta di deroga • Capacità casse di stoccaggio di bordo (registro idrocarburi…) • Confronto con precedente notifica • Durata del viaggio • Presenza impianti di raccolta nel successivo approdo (dichiarazione ag. m.ma - www.portfocus.com - www.informare/harbs/otheridx.asp. - GISIS)

  34. Reparto Ambientale Marino • ISPEZIONI(vedasi anche Circolare 01/RAM/2008 del 11.02.2008) • Nella scelta delle navi da ispezionare, l’Autorità marittima si interesserà in particolare: • delle navi che non hanno ottemperato all’obbligo di notifica; • delle navi sulla cui notifica vi è qualche dubbio di veridicità. • Accertata la violazione, la nave non lascerà il porto fino ad avvenuto conferimento dei rifiuti. Qualora la nave avesse già lasciato il porto, verrà contatto il porto di destinazione, dove verrà bloccata ed indotta all’osservanza delle disposizioni di legge. In ogni caso valgono le sanzioni di cui all’art. 13 del Decreto in esame. • L’Autorità Marittima definisce le procedure di controllo atte a verificare il rispetto delle disposizioni definite per i pescherecci e le imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri. Le ispezioni sono eseguite ex Decreto Min. Trasp. e Nav. di concerto con Ministero dell’Ambiente, 2/02/2006 N.113 (25% delle navi approdate nel corso dell’anno solare)

  35. Reparto Ambientale Marino SANZIONI (Art. 13) • Autorità competente a ricevere il rapporto ex art.17 L.689/81, art.13 comma 2,3 e 4 Autorità Marittima, comma 1 – Provincia • CIRC. MATT. Prot. UL/2005/6394 del 16/9/2005

  36. Reparto Ambientale Marino La Bonifica dei Siti Contaminati(Parte IV – Titolo V D.Lvo 152/06 e s.m.i.) I Siti di bonifica di Interesse Nazionale sono individuati con Decreto del Ministero dell’Ambiente per il quale La Direzione Generale Qualità della Vita rappresenta l’Autorità competente a gestire gli interventi attraverso la convocazione di specifiche Conferenze di servizi Gli interventi e le procedure di bonifica e ripristino ambientale sono disciplinate dalle Regioni attraverso specifici Piani

  37. Reparto Ambientale Marino I Rifiuti abbandonati e le discariche abusive non seguono la disciplina di bonifica dei siti contaminati. Le Pubbliche Amministrazioni e gli Organi di polizia che individuano siti in cui i livelli di contaminazione sono superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), informano la Regione, la Provincia ed il Comune La Provincia diffida con ordinanza il responsabile, qualora noto, ad eseguire le attività di bonifica previste. Gli interventi possono essere eseguiti anche dal proprietario del sito contaminato o da altri soggetti interessati che non siano responsabili della contaminazione; qualora nessuno provveda, gli interventi previsti sono realizzati dal Comune o dalla Regione

  38. Reparto Ambientale Marino L’attività di verifica sulle modalità di gestione e smaltimento degli oli, batterie, filtri e lampade esauste in ambito portuale Esempi di isole ecologiche

  39. Reparto Ambientale Marino LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEGLI OLI ESAUSTI E DELLE BATTERIE NEGLI AMBITI PORTUALI (ISOLE ECOLOGICHE) • Normativa di Riferimento • Decreto Legislativo 95/1992 • D.M. 392/1996 Regime Sanzionatorio • Articoli 254-263 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

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