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LA TUTELA AMBIENTALE IN AMBITO A.D. NORMATIVE DI RIFERIMENTO IN AMBITO NATO E FF.AA. Relatore: Ing. Antonino IARIA Generale_03@libero.it. ANNO 2008. le norme consuetudinarie:
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LA TUTELA AMBIENTALE IN AMBITO A.D. NORMATIVE DI RIFERIMENTO IN AMBITO NATO E FF.AA. Relatore: Ing. Antonino IARIA Generale_03@libero.it ANNO 2008
le norme consuetudinarie: • nascono dalla ripetizione costante ed uniforme di un comportamento che inizialmente viene considerato socialmente dovuto, e con il tempo, finisce per essere avvertito come giuridicamente obbligatorio. Tra esse l’obbligo per gli Stati di scambiarsi dati e informazioni e cooperare in caso incidenti o situazioni di pericolo. • le dichiarazioni di principio: • non costituiscono una fonte autonoma di norme internazionali generali. • Si configurano come mere raccomandazioni. Ciononostante esse svolgono un ruolo rilevante in quanto contribuiscono ad indirizzare la prassi degli Stati. DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’AMBIENTE
TRATTATI E DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO La Dichiarazione Di Stoccolma ( 1972) Accolto il Principio che l’ambiente è patrimonio comune dell’umanità e che, pertanto, le azioni di tutela per essere efficaci devono travalicare i limiti della sovranità nazionale ed essere affidate definitivamente al controllo internazionale. Rapporto Bruntdland (1987)Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo dell’ONU – Affermazione del Principio dello sviluppo sostenibile. Conferenza Di Rio De Janeiro (1992) Emerse differenze di vedute tra i paesi industrializzati ed i paesi in via di sviluppo - debito ecologico dei paesi ricchi verso i paesi poveri - Agenda XXI - Valutazione d’impatto ambientale. Il Protocollo Di Kyoto (1997) Cambiamenti climatici – Riduzione emissioni dei gas serra - Efficienza energetica G8 Ambiente Di Trieste (2001) Strumenti applicativi dell'accordo di Kyoto. Possibilità di ridurre le emissioni di gas serra con investimenti in altri paesi.
POLITICA AMBIENTALE INTERNAZIONALE L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE si avvale delle agenzie: FAO, UNESCO, WMO, IMO, UNIDO, UNEP. Scopo: “fornire una guida ed incoraggiare la cooperazione per la protezione dell’ambiente, suscitando, informando e consentendo alle nazioni ed ai popoli di migliorare la loro qualità di vita senza compromettere quella delle generazioni future”. Si sta cercando di istituire, con grandi difficoltà, una autorità mondiale per l’ambiente.
POLITICA AMBIENTALE INTERNAZIONALE ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER IL COMMERCIO (OMC o WTO): Presso questa organizzazione vi è il Comitato per il Commercio e l’Ambiente (CTE) che identifica le interazioni tra commercio e ambiente al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE): Al suo interno vi è il Comitato delle Politiche Ambientali che tratta dell’integrazione delle politiche economiche e ambientali.
PROGRAMMI DI AZIONE COMUNITARIA I Programma (1973-1977):uniformare le legislazioni degli stati membri e ridurre e, ove possibile, eliminare i danni ambientali; II Programma (1977-1981):politica di prevenzione - controllare tutti i prodotti chimici prima della loro immissione sul mercato, ad elaborare rigidi dispositivi di sicurezza nelle produzioni pericolose; III Programma (1981-1985):politica ambientale in rapporto ad altri elementi quali l'economia, l'occupazione, l'innovazione tecnologica, l'informazione ai cittadini; IV Programma (1987-1992):ricognizione dello stato ambientale del territorio comunitario; V Programma (1993-2000): governo comune delle politiche ambientali;
LO SCENARIO COMUNITARIO • Il Trattato di Roma del 1957, nel preambolo dichiarava l'obiettivo assegnato agli Stati fondatori del “miglioramento costante delle condizioni di vita" dei popoli. • Riunione dei Capi di Stato a Stoccolma del 1972 • Atto Unico Europeo 1986 - l'introduzione del titolo VII che ha sancito espressamente, la competenza della Comunità nella materia ambientale.
POLITICA AMBIENTALE COMUNITARIA • Il Trattato di Maastricht del 1992 ha riconosciuto alle politiche ambientali un valore fondamentale nella costruzione di una Comunità perfettamente integrata: 1'art.2, infatti, sancisce che essa ha il compito di promuovere uno sviluppo "armonioso" ed "equilibrato" delle attività economiche attraverso la realizzazione di una crescita sostenibile che "rispetti l'ambiente. Viene introdotto il principio di sviluppo sostenibile, cioè “…uno sviluppo che soddisfa le esigenze attuali senza compromettere la possibilità di esaudire le necessità delle generazioni future”. • Trattato di Amsterdam del 1997 - Rafforza il principio dello sviluppo sostenibile e reitera la necessità di integrare l’ambiente nelle altre politiche,quali trasporto, energia, industria, agricoltura, turismo.
I PRINCIPI DI DIRITTO AMBIENTALE COMUNITARIO • articolo 130R - Atto Unico Europeo: • Il principio della prevenzione:l'adozione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) nelle legislazioni interne al fine di garantire un'omogenea sostenibilità dello sviluppo in tutta la Comunità. • il principio del "chi inquina paga“:fondato sulla logica dell'imputazione di responsabilità e conseguente obbligo di risarcimento per i danni causati da interventi inquinanti. • il principio precauzionale:adozione di misure preventive ancor prima che si abbia la certezza del danno ambientale. • il principio di correzione:in virtù del quale quando il danno ambientale si sia prodotto lo Stato inquinante deve provvedere a correggere alla fonte l'eventuale lesione.
NATO - Il trattato Art.5 La sicurezza nazionale e’ assicurata attraverso la difesa dell’integrità territoriale e sovranità nazionale a tutti gli stati. Art.4Perseguire larisoluzione di ogni disputa tra gli stati membri attraverso mezzi pacifici e mediante frequente consultazione. Art.2sviluppo di relazoni internazionali pacifiche, attraverso la promozione di condizioni di stabilità e benessere. STRATEGIC CONCEPT OF 1991 • Alla fine della guerra fredda , la NATO ha preso in considerazione le minacce non tradizionali. • Riconosce che la sicurezza e la stabilità dipendono da fattori politici, economici, sociali e ambientali.
PRINCIPALI COMITATI DELLA NATO (1) Trattano anche tematiche ambientali
PRINCIPALI COMITATI e WG DELLA NATO (2) • SC (1959) – Science Committee • CCMS (1969) - Committee on Challenges of Modern Society • CONFERENCE OF NATIONAL ARMAMENTS DIRECTORS (CAD) • NATO Group on Acquisition Practices (AC313) • NATO Special Group 12 (AC141) Maritime Enviromental Protection • NATO Research and Tecnology Organisation (RTO) • MILITARY NATO TRAINING PROGRAMME • NATO Enviromental Training Working Group (ETWG) • NATO Pipeline Committee (NPC) – Petroleum Handling WG (PHEWG) • Military Agency for Standardization MAS • EPWG (Enviromental Protection WG) >> STANAG 7141
POLITICA AMBIENTALE NATO COMMITTEE FOR THE CHALLENGES OF MODERN SOCIETY (CCMS): fornisce pareri e suggerimenti non vincolanti al Consiglio Atlantico su varie tematiche comprese quelle ambientali. SCIENCE COMMITTEE: si occupa dell’ampio quadro della ricerca scientifica e recentemente ha focalizzato la propria attività su alcune tematiche ambientali.
POLITICA AMBIENTALE NATO ENVIRONMENTAL TRAINING WORKING GROUP (ETWG): ha il compito di assicurare che tutto il personale militare sia consapevole della problematica ambientale. NATO PIPELINE COMMITTEE (NPC) - PETROLEUM HANDLING WG: ha il compito di sviluppare la politica e la standardizzazione di procedure ed equipaggiamenti per la manipolazione del petrolio ponendo massima attenzione nel rispetto dell’ambiente e delle leggi nazionali.
BALANCE BETWEEN READINESS AND THE ENVIRONMENT “By working as a team we can preserve both the natural diversity of military training areas and our opportunity to train the way we plan to fight, now and in the future”. - General Joe Ralston, CINCEUR
STANAG 7141 - EP DICHIARAZIONE POLITICA: • le FFAA hanno il dovere di rispecchiare le preoccupazioni degli stati membri verso la protezione e la conservazione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile; • le Forze Alleate e i loro Comandanti attraverso una adeguata pianificazione, possono evitare inutili danni all’ambiente, compatibilmente con il successo della missione; • Le Forze Armate devono incorporare considerazioni di tutela ambientale nel processo addestrativo; • Le Forze Armate alleate devono cooperare per beneficiare reciprocamente delle rispettive esperienze e migliorare le proprie attività; • I Comandanti Alleati devono dimostrare una leadership ambientale: • assegnando le adeguate risorse per raggiungere obiettivi di qualità; • inserendo la valutazione dell’impatto ambientale nel processo decisionale; • adeguandosi alle norme in materia di tutela ambientale del proprio Paese e dei Paesi ospiti e sostenendo concreti programmi per il loro rispetto; • promuovendo la collaborazione con le popolazioni; • riducendo la produzione di rifiuti e l’inquinamento, attraverso l’impiego razionale dei materiali e la promozione del riciclaggio;
STANAG 7141 - EP JOINT NATO DOCTRINE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION DURING ALLIED OPERATIONS AND TRAINING Annexes: A - Environmental Doctrine B - Procedures of Environmental Planning C - Principles of Environmental Training D - Department of Defence Point of Contacts for Environmental Matters
DOTTRINA DI TUTELA AMBIENTALE Environmental Protection Working Group (EPWG): ha elaborato loSTANAG 7141-EP, che recepisce esigenze di gestione conformi a standardISO 14001
STANAG 7141 – EP - LA DOTTRINA AMBIENTALE • Durante le operazioni in tempo di pace (addestramento) le Forze Armate devono svolgere le loro missioni operando in conformità con le leggi generali sulla tutela ambientale e con la politica ambientale della NATO. • Durante le attività operativedeve essere svolta una efficace analisi dell’impatto ambientale per inserirla nel processo di pianificazione valutando ogni possibilità alternativa. • In tempo di guerra il raggiungimento della Vittoria e’ prevalente, comunque il possibile danno ambientale deve entrare in tutti i processi di pianificazione. • Al fine di implementare questa dottrina, i comandanti debbono acquisire competenze nella gestione del rischio ambientale.
STANAG 7141Linee guida per la valutazione dell’impatto ambientale nelle operazioni Alleate • I comandanti devono identificare i possibili effetti sull’ambiente in ordine a: • Inquinamento delle acque– scarichi umani, lavaggio automezzi, mezzi anfibi, spillamento di olii o sostanze pericolose; • Inquinamento dell’aria– gas di scarico, combustioni, esplosioni, artifizi fumogeni, impianti di condizionamento, uso di solventi, uso di sostanze pericolose volatili; • Salute e sicurezza del personale– riduzione al minimo dell’uso di sostanze pericolose, fornitura di idonei dispositivi di protezione; • Utilizzo di sostanze pericolose– informazione e formazione degli operatori; • Uso di sostanze pesticide– insetticidi, topicidi, erbicidi; • Trattamento dei rifiuti solidi e dei rifiuti pericolosi • Trattamento rifiuti medicali e biologici • Produzione di rumori eccessivi • Fruizione di risorse naturali e culturali • Tutela e conservazione di habitat specifici e delle biodiversità • Ottimizzazione delle risorse
COMPITI DELLE FF.AA. (prima della riforma del 1997) • Responsabilità per la protezione ambientale divisa tra le singole Forze Armate; • Cooperazione di Enti militari con altre Amministrazioni dello Stato; • Monitoraggio ambientale. - pluralità di iniziative che impedì uno sviluppo organico di una politica ambientale della Difesa -
ATTIVITA’ DEL MINISTERO DIFESA NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE A seguito della legge 349/86 (Istituzione Ministero Ambiente) • Istituto Geografico Militare- cartografia tematica-censimento risorse naturali • Istituto Idrografico MM- rilievi idrocartografici - ricerca ambientale marina • Centro Informazioni Geo - Topografiche AM- aerorilevazione • Servizio Meteorologico AM- monitoraggio inquinanti atmosferici • Servizio Meteomont- controllo valanghe e stabilità manto nevoso • Servizi di Sanità e Commissariato- indagini su acque ed alimenti-diagnostica sui danni da contaminazione • Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato- gestione alcune aree militari
NUOVE ATTRIBUZIONI - D.L. n° 464/97 • La Tutela Ambientale non più appannaggio dei singoli SS.MM., ma prerogativa del C.S.M.D., che sottoporrà al Ministro la politica ambientale della Difesa; • Vengono sanciti i concorsi che l’A.D. deve fornire nel campo della protezione dell’ambiente.
L'Amministrazione della Difesa, ….. fornisce ….. il proprio contributo nei • campi della pubblica utilità e della tutela ambientale: • campagna antincendi boschivi; • emissioni di dati meteorologici e bollettini rischio - valanghe; • rilevamento nucleare, biologico e chimico; • pianificazione intervento Forze armate in situazioni di emergenza; • contributo per la salvaguardia della vita umana in terra e in mare; • ripristino della viabilità principale e secondaria; • contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti; • rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico; • intervento in emergenze idriche nelle isole minori; • interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati; • interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora; • attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare; • trasporti con mezzi militari. D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464 Riforma strutturale delle Forze armate
SMD - AZIONI INTRAPRESE • Attivazione Comitato interforze per la tutela Ambientale della difesa (CITAM): • Gruppo tutela inquinamento elettromagnetico; • Gruppo rumore aree aeroportuali • Gruppo monitoraggio e bonifica siti • Gruppo informazione, formazione, addestramento • Gruppo di lavoro interforze per materiali pericolosi ( GLIMP) • Accordo di cooperazione Militare bilaterale Italia-USA in campo ambientale (1998), per le stesse materie dei sottogruppi italiani. • Adesione al progetto per la salvaguardia dell’ecosistema Mar Mediterraneo-Mar Nero promosso dal Consiglio d’Europa.
POLITICA E PROGRAMMI AMBIENTALI DELLA DIFESA SONO STATE PIANIFICATE LE AZIONI: FORMAZIONE ADDESTRAMENTO DETERMINAZIONE ORGANIZZAZIONE GRUPPO LAVORO INTERFORZE POLITICA AMBIENTALE MINISTERO DIFESA UFFICIO ANTINFORTUNISTICA E AMBIENTE DIRETTIVA AMBIENTALE INTERFORZE
UFFICIO ANTINFORTUNISTICA ED AMBIENTE DI SMD “… punto di coordinazione di tutti gli aspetti riguardanti la protezione ambientale nell’ambito della Difesa …” • Pianificazione ambientale nazionale e NATO; • Collaborazione con il Dipartimento della Difesa Americano per tematiche ambientali, con formazione di sottogruppi; • Cooperazione con Dicasteri ed Enti locali per questioni relative all’ambiente.
GRUPPO DI LAVORO INTERFORZE-contributi di tutti gli S.M. di F.A.- GRUPPO TUTELA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (GTIEM) GRUPPO TUTELA RUMORE (GTIR) GRUPPO TUTELA AMBIENTALE INSTALLAZIONI MILITARI (GTAIM) GRUPPO INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO AMBIENTALE (GLIFA) Gruppo di lavoro interforze per materiali pericolosi (GLIMP)
SGLIEM Si occupa dello scottante problema delle radiazioni ionizzanti. Ha già prodotto una prima bozza di“Regolamento Interforze per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti”, in attesa di una apposita Legge Quadro dello Stato in materia.
LA NORMATIVA INTERNAZIONALE E COMUNITARIA • NORMATIVA EUROPEA • NORME EUROPEE ENV 50166-1\2 • RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO • QUADRO GIURIDICO NAZIONALE • RIFLESSI PENALI E CIVILI PER LA TUTELA DEI LAVORATORI ESPOSTI A NIR • SORVEGLIANZA SANITARIA
SCENARIO NORMATIVO LEGGE QUADRO SULLA SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI - MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI (D.L. quadro 4816 del 09/12/1998) ART. 1 FINALITA’ DELLA LEGGE ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 3 DEFINIZIONI FISICHE ART. 4 FUNZIONI DELLO STATO ART. 5 COMMISSIONE TECNICO SCENTIFICA ART. 6 CATASTO NAZIONALE ART. 7 COMPETENZE REGIONI PROVINCE COMUNI
SCENARIO NORMATIVO LEGGE QUADRO SULLA SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI - MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI (D.L. quadro 4816 del 09/12/1998) ART. 8 MISURA DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO ART. 9 PIANI DI RISANAMENTO ART. 10 EDUCAZIONE AMBIENTALE ART. 11 APPARECCHIATURE DI USO DOMESTICO O INDIVIDUALE ART. 12 CONTROLLI ART. 13 SANZIONI ART. 14 REGIME TRANSITORIO
DECRETO 10/09/1998 n. 381 Ministero dell’Ambiente SI COMPONE DI SEI ARTICOLI E TRE ALLEGATI: Art. 1 STABILISCE IL CAMPO DI APPLICAZIONE FREQUENZE DA 100 KHz 300 GHz ESERCIZIO DI IMPIANTI FISSI TELECUMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI SOLO POPOLAZIONI Art. 2 DEFINIZIONI ED UNITA’ DI MISURA Art. 3 LIMITI DI ESPOSIZIONI INFERIORI A QUATTRO ORE SUDDIVIDENDO L’INTERVALLO DI FREQUENZA IN 3 BANDE* *NEL CASO DI CEM GENERATI DA PI SORGENTI LA SOMMA DEI RELATIVI CONTRIBUTI NORMALIZZATI DEVE ESSERE MINORE DELL’UNITA’ LA PROCEDURA MATEMATICA PER LA RIDUZIONE A CONFORMITA’ E’ DESCRITTA NELL’ALLEGATO “C”
DECRETO 10/09/1998 n. 381 Ministero dell’Ambiente Art. 4 INTRODUCE UTERIORI LIMITI PER ESPOSIZIONI SUPERIORI ALLE QUATTRO ORE Art. 5 RISANAMENTI ED EVENTUALI RIDUZIONI A CONFORMITA’ Art. 6 ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO All. A DEFINIZIONI ED UNITA’ DI MISURA All. B MODALITA’ ED ESUCUZIONE DELLE MISURE DEI CEM All. C RIDUZIONE A CONFORMITA’ DEI CEM GENERATI DA PIU’ SORGENTI
SGLIR Sta elaborando un regolamento attuativo della legge quadro sull’inquinamento acustico, relativo al rumore prodotto dagli aeromobili militari. In virtù dell’esperienza maturata dall’Aeronautica Militare con il progetto MILNOISE e con la realizzazione di un mezzo mobile per la rivelazione del rumore (costo totale 1 miliardo), il Sottogruppo sta fornendo assistenza agli Enti locali ai fini della mappatura del rumore prevista dalla citata legge.
NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTE DI LAVORO Riferimenti Normativi (1) Lep, day D. L.gs n.277 del 15 agosto 1991 8085 8590 >90 • Perimetrare le zone a rischio • Controlli sanitari annuali • Comunicazione entro 30 gg. all’ASL Visite su richiesta del medico competente • dpi • visite mediche obbligatorie biennali
NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTE DI LAVORO Riferimenti Normativi (2) • L 8 ORE DIVENGONO: • 85 dBA • 80 dBA Da misurare con metologie leggermente differenti da quelle previste dal D.L.gs 277/91, tenendo conto delle protezioni individuali D. L.gs n.195 del 10 APRILE 2006 8085 8590 >90 • Perimetrare le zone a rischio • Controlli sanitari annuali • Comunicazione entro 30 gg. all’ASL Visite su richiesta del medico competente • dpi • visite mediche obbligatorie biennali
NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTE ESTERNO QUADRO NORMATIVO Legge quadro sull’inquinamento acustico Legge447/95 Limiti massimi di esposizione al rumore negli abitativi ed ambiente esterno. Zonizzazione comunale. D.P.C.M. 1/3/91 D.P.C.M. 14/11/97
SGLIM Ha prodotto, in cooperazione con gli USA, un questionario per la ricognizione conoscitiva di tutte le attività che si svolgono nelle basi militari ai fini dell’individuazione di siti inquinanti e della prevenzione dello inquinamento. Ha prodotto una proposta di linea guida per l’impostazione di un SGS. Sta producendo una linea guida per la bonifica dei siti inquinati.
SGLIFA Sta sviluppato programmi per la sensibilizzazione e l’elevazione culturale nel campo della tutela ambientale del personale militare di tutti i livelli.
Comitato dei Capi di S.M. 9 Dicembre 1998 Indirizzi Di Politica Ambientale • Approfondire l'istruzione e la formazione del personale • Ricercare forme di collaborazione e supporto • specialistico • Implementare un Sistema di Gestione Ambientale EMS • Individuare e valutare l'impatto ambientale di ogni attività • Tenere conto del parametro "Impatto Ambientale“ nell'elaborazione dei requisiti operativi e dei Capitolati Tecnici • Considerare la collaborazione e l'informazione nei confronti della pubblica opinione come fattore positivo da perseguire.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152Norme in materia ambientale. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - suppl. ord. n. 96) PARTE QUARTANorme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati TITOLO IGestione dei rifiuti Capo IDisposizioni generali Art. 177 Campo di applicazione La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152Norme in materia ambientale. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - suppl. ord. n. 96) • Art. 181 • Recupero dei rifiuti • [1] Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: • il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio; • le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti; • l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali; • l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia. • [2] Al fine di favorire e incrementare le attivita di riutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio e l'adozione delle altre forme di recupero dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, campagne di informazione e tutte le altre iniziative utili. • [3]…………………………………………………………………………………………………………………… • [4] Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonche riutilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e delle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contralti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del presente decreto, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici.
POLITICA AMBIENTALE DELLA DIFESA • Approfondire a tutti i livelli la conoscenza della normativa ambientale; • Ottimizzare le risorse disponibili; • Ricercare ogni possibile collaborazione con gli altri Organi dello Stato; • Minimizzare l’impatto socio-ambientale in tutte le attività in guarnigione e fuori sede; • Standardizzare procedure e modalità esecutive di ogni attività nazionale, internazionale, multinazionale e NATO in una cornice di rispetto ambientale.
POLITICA AMBIENTALE del M. d. D. “…è necessario che le FF.AA. assicurino che il processo di ristrutturazione dello strumento militare si sviluppi in armonia con le esigenze della tutela dell’ambiente…” 1. Normativa ambientale. 2. Risorse strumentali ed organizzative. 3. Collaborazione e di supporto. 4. Impatto socio-ambientale. 5. Standardizzazione procedure. 6. Informazione pubblica opinione.