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Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 72

Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 72. Permanenza in servizio del personale di ruolo dell'Università Diniego con eccezione. “ Disposizioni urgenti per il diritto alla studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca ”

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Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 72

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Presentation Transcript


  1. Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 72 Permanenza in servizio del personale di ruolo dell'Università Diniego con eccezione Trieste, maggio 2009

  2. “Disposizioni urgenti per il diritto alla studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca” vietano alle università, che hanno superato il limite* del 90%: l’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa e l’assunzione di personale; l’accesso alla ripartizione dei fondi stanziati per il reclutamento straordinario di ricercatori, di cui all’articolo 1, comma 650 della L. 27.12.06 n. 296. *Limite introdotto dall’art. 51, c. 4 della L. n. 449 del 27.12.97 nel rapporto percentuale tra la quota di Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) e spese fisse per il personale di ruolo I commi 1 e 2 dell’articolo 1 del D.L. 10.11.08 n. 180 (pubblicato sulla G.U. n. 263 del 10.11.08, coordinato con la L. di conversione n. 1 del 09.01.09, pubblicata sulla G.U. n. 6 del 09.01.09) recante: Trieste, maggio 2009

  3. Art. 66, comma 13, D.L. 25.06.2008, n. 112 L‘art. 66, comma 13 del D.L. n. 112 del 25.6.08, che ha previsto di rideterminare, entro il 31.12.08, la programmazione triennale del fabbisogno del personale, in ragione delle misure di razionalizzazione, riduzione delle dotazioni organiche e contenimento delle assunzioni di cui al predetto decreto, stabilisce una progressiva riduzione del finanziamento ordinario delle Università per gli anni dal2009 al 2013, riduzione non ancora concretamente calcolabile, in assenza di criteri che a breve verranno definiti dal MIUR. Trieste, maggio 2009

  4. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO ATTIVO Personale di ruolo* a tempo indeterminato a decorrere dal 1.1.2009 Ai sensi del comma 7 dell’articolo 72 del D.L. n. 112 del 25.6.08, convertito nella L. n. 133 del 6.8.08, dopo il primo periodo dell’articolo 16, comma 1, del D.Lgs.vo n. 503 del 30.12.92 e successive modificazioni, che recita: “E’ in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli Enti pubblici non economici di permanere in servizio con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23.10.92 n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti”, *Personale docente di ruolo, personale tecnico amministrativo di ruolo collaboratori ed esperti linguistici di ruolo Trieste, maggio 2009

  5. Discrezionalità deve essere aggiunto: “In tal caso èdata facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta, in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all’amministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi precedentiil compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento”. Trieste, maggio 2009

  6. I successivi commi 8, 9 e 10 cosa dispongono: “Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei 6 mesi successivi* alla data di entrata in vigore del presente decreto”. “Leamministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1.1.2009 al 31.12.2009”. “I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1.1.2010 decadono e i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7”. *La domanda poteva essere presentata entro il 27.12.08 Trieste, maggio 2009

  7. pertanto: fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere al 25.6.08 (data di entrata in vigore del D.L. n. 112/08, convertito in L. n. 133/08) e quelli aventi decorrenza entro il 31.12.08, è a discrezionedella Pubblica Amministrazione l’accoglimentodelle richieste di trattenimento in servizio attivoper un biennio, oltre il compimento del limite massimo di età, presentate dal personale di ruolo a tempo indeterminato che abbiano decorrenza a partire dal 1.1.2009. Trieste, maggio 2009

  8. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Informativadd. 21.7.2008e Ministero per la P.A. e l’I. con Circolare n. 10 dd. 21.10.08sono fatti salvi i seguenti trattenimento in servizio: • Tenuto conto di quanto precisato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Informativa dd. 21.7.2008 e di quanto specificato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione conCircolare n. 10 dd. 21.10.2008, sono fatti salvi i seguenti trattenimenti in servizio: • Personale docente di ruolo: • quelli che hanno avuto inizio dal 1.11.2006 e che si sono conclusi al 31.10.2008; • quelli che hanno avuto inizio dal 1.11.2007 e che si concluderanno al 31.10.2009; • quelli che hanno avuto inizio dal 1.11.2008 e che si concluderanno al 31.10.2010. Trieste, maggio 2009

  9. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Informativadd. 21.7.2008e Ministero per la P.A. e l’I. con Circolare n. 10 dd. 21.10.08sono fatti salvi i seguenti trattenimento in servizio: Personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici • quelli che hanno avuto inizio nel corso dell’anno 2006 e che si sono conclusi entro il 31.12.08; • quelli che hanno avuto inizio nel corso dell’anno 2007 e che si concluderanno nel corso dell’anno 2009; • quelli che hanno avuto inizio nel corso dell’anno 2008 e che si concluderanno nel corso dell’anno 2010. Trieste, maggio 2009

  10. I limiti di età del personale di ruolo sono (salvo il collocamento fuori ruolo residuale dal 01/01/2009 al 31/10/2010 e l’eventuale concessione della permanenza in servizio attivo): • Personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici: 65 anno di età • Personale docente di ruolo: • il 65°anno di età per i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento; • il 65°anno di età per i professori associati non già incaricati stabilizzatiassunti prima del 20.11.05 (prima dell’entrata in vigore della L. n. 230/05 e che non hanno optato per questa legge); Trieste, maggio 2009

  11. Ilimiti di età del personale di ruolo sono: • il 70° anno di età per i professori ordinari di vecchia nomina e di nuova nomina (cioè nominati prima dell’11.3.80 o successivamente), nonché per quelli nominati ai sensi della L. n. 230/05; • il 70° anno di età, per i professori associati già incaricati stabilizzati o stabilizzandi*; • il 70° anno di età, per i professori associati non già incaricati stabilizzati che sono stati assunti prima del 20.11.05 (prima dell’entrata in vigore della L. n. 230/05) e che hanno optato per il nuovo stato giuridico, di cui all’art. 19 della L. n. 230/05, il cui limite massimo di età è il 70° anno • il 70° anno di età per tutti i professori associati nominati ai sensi della L. n. 230/05; • il 70°anno di età per tutti i professori incaricati stabilizzati; *Per professori stabilizzandi si intendono i docenti incaricati nell’a.a. 1978/79 che hanno compiuto un triennio d’incarico prima della nomina ad associato Trieste, maggio 2009

  12. Tenuto conto che il trattenimento in servizio attivo può essere richiesto: • dal 65° al 67° anno di età da parte del personale tecnico amministrativo di ruolo e dei collaboratori ed esperti linguistici; • dal 65° al 67° anno di età da parte dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento; • dal 65°al 67°anno di età da parte dei professori associati non già incaricaricati stabilizzati (assunti prima del 20.11.05, prima dell’entrata in vigore della L. n. 230/05), compresi i professori di questa fascia che svolgono funzioni primariali e assistenziali; • dal 70° al 72° anno di età da parte dei professori ordinari di vecchia nomina e di nuova nomina (prima del 11.3.80 o successivamente) e che non sono stati nominati tali a seguito della L. n. 230/05, compresi i professori di questa fascia che svolgono funzioni primariali e assistenziali; Trieste, maggio 2009

  13. Con la Legge n. 133/08 O R A l’accoglimento di queste richieste di trattenimento in servizio: Èdiscrezionale per l’amministrazione di appartenenza, anche nel caso dei professori che svolgono funzioni assistenziali e primariali, in quanto, ai sensi del comma 18, dell’art. 1 della Legge n. 230/05: “I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge (20.11.05) mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età, fermo restando l’applicazione dell’art. 16 del decreto legislativo 30.12.92, n. 503, e successive modificazioni”. Per cui, anche per tali professori sussiste la discrezionalità in merito alla concessione del biennio, salvo l’eventuale opzione di cui all’art. 1, comma 19, della Legge n. 230/05, in caso di professori associati non già incaricati stabilizzati. Trieste, maggio 2009

  14. Il trattenimento in servizio attivo non è previsto: per i professori associati, già incaricati stabilizzati o stabilizzandi e professori incaricati interni ed esterni In virtù di quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3204 del 6.6.2000, detti docenti cessano a decorrere dal 1 novembre dell’anno accademico in cui compiono il 70° anno di età. Trieste, maggio 2009

  15. Effetti applicativi del comma 18 dell’art. 1 della L. 4.11.05, n. 230 nei confronti dei professori associati non già incaricati stabilizzati assunti ante L. 230/05 • Tenuto conto che intenzione della norma sopra citata era quella di non modificare lo stato giuridico del dipendente, bensì di estendere al personale di materie cliniche l’esercizio di funzioni assistenziali e primariali fino a farlo coincidere con quello previsto per il suo collocamento a riposo*; *come espresso dall’Avvocatura Distrettuale nella nota allegata al materiale didattico • tenuto conto della progressiva riduzione del collocamento fuori ruolo, di cui all’art. 2, comma 434, della L. 24.12.07, n. 244; • l’unico iter per mantenere in servizio sino al 70° anno di età i professori associati non già incaricati stabilizzati che svolgono funzioni assistenziali e primariali e che sono stati assunti ante L. 230/05, è quella di farli optare per lo stato giuridico della L. 230/05. Trieste, maggio 2009

  16. Il trattenimento in servizio attivo continua ad essere un diritto per: i professori associati, non già incaricati stabilizzati (compresi i professori associati non già incaricati stabilizzati che svolgono funzioni assistenziali e primariali e che optino per la L. n. 230/05) che optano per la L. n. 230/05 o che sono stati nominati tali ai sensi di tale legge. Ciò in quanto, ai sensi del comma 17, dell’art. 1, della L. 230/05 per “i professori ordinari ed associati secondo le disposizioni della L. n. 230/05 il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’art. 16 del decreto legislativo 30.12.92 n. 503, e successive modificazioni”. Trieste, maggio 2009

  17. per i professori associati nominati tali, ai sensi della Legge n. 230/05 o che optano per tale legge: il biennio di trattenimento in servizio attivo si fonde con il diritto* di essere collocati a riposo nell'anno accademico nel quale compiono 70 anni di età e non vi è discrezionalità in merito ad esso da parte dell'amministrazione; *Diversamente, l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota dd. 14.10.08, nel rispondere ad un quesito della Direzione Generale dell’Università, ha espresso l’avviso che “il disposto dell’art. 1, comma 17, della L. 230/05 implica che per coloro i quali non hanno beneficiato della prosecuzione del rapporto il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato ex lege al termine dell’anno accademico nel quale hanno compiuto il 68° anno età”. Vedi altresì la risposta dd. 30.10.08 del Direttore Generale per l’Università – Ufficio I, dott. Antonello Masia , al Rettore dell’Università di Pisa, nonché i contenuti della mozione del Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 12.02.09. Trieste, maggio 2009

  18. da ciò si evince che: per i professori ordinari, nominati ai sensi della L. n. 230/05, il cui limite massimo di età è pari a 70 anni, ivi compreso il biennio, non vi è più la possibilità di rimanere in servizio fino a 72 anni di età Non vi è altresì alcun interesse all'opzione, nel caso siano stati nominati in data anteriore all'entrata in vigore di tale legge. Trieste, maggio 2009

  19. Decorrenza dei trattamenti pensionisticiper raggiunti limiti di età (valida per il personale tecnico amministrativo, i collaboratori ed esperti linguistici, il personale docente che decida di cessare ai sensi del D.Lgs.vo n. 165/97) Ai sensi della L. 243/07, come precisato con Circolare INPDAP n. 7 del 13/05/2008, la decorrenza del trattamento di quiescenza per raggiunti limiti di età ha luogo dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65°anno di età, solo in ipotesi che l’interessato abbia già maturato diritto a pensione*, altrimenti, dal : • 1° luglio, se l’interessato compie l’età entro il 31/03 dell’anno; • 1° ottobre, se l’interessato compie l’età entro il 30/06 dell’anno; • 1° gennaio dell’anno successivo, se l’interessato compie l’età entro il 30/09 dell’anno precedente; • 1° aprile dell’anno successivo, se l’interessato compie l’età entro il 31/12 dell’anno precedente. • Di conseguenza, qualora la data di collocamento a riposo del dipendente non coincidesse con la data di erogazione del trattamento di quiescenza spettantegli, l’Amministrazione, secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10.01.08, acconsentirà alla parziale permanenza in servizio attivo del dipendente. *(anche in caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio) Trieste, maggio 2009

  20. Collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età nei confronti delpersonale docentee relativa decorrenza pensionistica Il personale docente viene collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 1° novembre dell’anno, in cui compie l’età - limite, ai sensi degli articoli 19 e 24 del DPR 382/80. Qualora il docente compia l’età - limite dal 1°novembre al 31 dicembre dell’anno, verrà collocato a riposo con decorrenza dal: 1°novembre dell’anno successivo. Da tale data decorrerà il trattamento pensionistico spettante. Trieste, maggio 2009

  21. Trattenimento obbligato La Corte Costituzionale, con sentenza n. 282 del 3-18 giugno 1991, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 Di conseguenza, l’amministrazione dovrà trattenerein servizio il dipendente che, al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio, non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione fino al conseguimento di tale anzianità minima e comunque non oltre il 70° anno di età. Trieste, maggio 2009

  22. L'amministrazione acconsentirà alla parziale permanenza in servizio attivo: Nel caso di dipendente che, non avendo già maturato diritto a pensione, verrebbe altrimenti collocato a riposo per raggiunti limiti di età (o per raggiunti limiti di servizio) in data antecedente all'erogazione del trattamento pensionistico. Ciò in coerenza con quanto espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 10.01.08, con nota prot. 15/V/0000/379/03.01.01. (v. Circolare INPS n. 5 del 15/01/2008) e dalla Circolare n. 10 del 21/10/2008. Trieste, maggio 2009

  23. Gli Atenei possono deliberare: di non accogliere, quale linea di indirizzo generale, qualsivoglia istanza di permanenza in servizio attivo del personale di ruolo e di procedere al collocamento a riposo, per raggiunti limiti di servizio, del personale di cui all’articolo 72, comma 11 del D.L. n. 112/08. Ad esempio, lo possono deliberare, in caso di superamento del limite del 90%, per ovviare agli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 1 del D.L. 10.11.08, n. 180, al fine di scendere rapidamente al di sotto della predetta soglia e rientrare al più presto nella possibilità di indire procedure concorsuali e di valutazione comparativa, assumere personale e accedere alla ripartizione dei fondi stanziati per il reclutamento straordinario dei ricercatori. Trieste, maggio 2009

  24. Eccezione ed accoglimento istanza di permanenza in servizio attivo, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della Costituzione Qualora si presentasse il caso di una dipendente che, in caso di mancato accoglimento dell’istanza di permanenza in servizio, diventasse destinataria di un trattamento di quiescenza contributivo* (e quindi di importo inferiore al trattamento minimo INPS (attualmente pari ad euro 458,20), l’Amministrazione può acconsentire alla permanenza in servizio , in virtù dell’art. 38, comma 2 della Costituzione (“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di [...] vecchiaia [...]”), previa verifica dei presupposti di cui al comma 7 dell’art. 72 del D.L. n. 112/08, relativi alle esigenze di servizio e cioè: * Ai sensi dell’art. 1, comma 16 della L. 08.08.95, n. 335, “Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo”. Trieste, maggio 2009

  25. Criteri* di cui al comma 7 dell’art. 72 del D.L. n. 112/08 che l’Amministrazione è tenuta a stabilire ed approvare preventivamente • - curriculum professionale; • - esperienza professionale, riferita ad ambiti “determinati e specifici”, dove il lavoro del soggetto ha aumentato l’efficienza dell’andamento dei servizi, potendosi avvalere della sua particolare esperienza, tale che, in caso di cessazione del dipendente, non sarebbe possibile rinvenire, nel breve, all’interno della stessa amministrazione medesime competenze; • - parere espresso dal diretto superiore. *V.Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/04avente per oggetto: prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo. Trieste, maggio 2009

  26. Elettorato attivo e passivoai fini della costituzione dellecommissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario Ai sensi del comma 8-bis, dell’art. 1 del D.L. 10.11.08, coordinato con la legge di conversione 09.01.09, n. 1, “I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all’art. 16, comma 1, del D.Lgs.vo n. 503/92, conservano l’elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1°novembre successivo al compimento del 72°anno di età”. Trieste, maggio 2009

  27. Ai sensi del comma 11 dell'art. 72 del D.L. 25.6.08 n. 112, convertito nella L. n. 133 del 6.8.08, modificato dall’art. 6, comma 3, della L. 4.3.09, n. 15: Le Università possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro, con preavviso di sei mesi, dei propri ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento e dei propri professori incaricati stabilizzati, al compimento dell'anzianità massima effettiva (ante modifica, contributiva) di 40 anni*. Trieste, maggio 2009

  28. 40 anni: anzianità massima contributivao anzianità massima di servizio effettivo? • *L’art. 6, comma 3, della L. 04.03.2009, n. 15, pubblicata sulla G.U. n. 53 del 05.03.09, ha modificato il comma 11 dell’art. 72 del D.L. 112/08, per cui potranno essere collocati a riposo i dipendenti che abbiano maturato 40 anni di servizio effettivo e non contributivo. Ciò significa che, a seguito di modifica (che esplica gli effetti dal 20.03.09), ai fini della valutazione dei 40 anni non dovranno essere considerati: • i periodi di contribuzione figurativa o di riscatti (servizio militare?*, disoccupazione, malattia, corso legale di laurea, riscatto borsa di studio senza assegni, maggiorazioni, ecc.,) e gli eventuali provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro già adottati, ante modifica, dovranno essere debitamente revocati. • Attualmente, per le vie brevi, la Funzione Pubblica ci ha indicato di non valutare il servizio militare ai fini della maturazione dei 40 anni effettivi, a meno che non sia stata corrisposta una retribuzione. Trieste, maggio 2009

  29. Quale contribuzione va esclusa? Contribuzione figurativa servizio militare ? Sì, in ambito INPS! Ma in ambito INPDAP? Risposta: sembrerebbe di NO! • maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro • Astensione facoltativa per maternità (congedo parentale) durante il periodo lavorativo, nei casi in cui non ci sia retribuzione o retribuzione ridotta; • Congedi parentali di cui al Decreto legislativo 151/2001 • Benefici in favore dei lavoratori sordomuti, ciechi e invalidi • Supervalutazioni di servizio • Aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive • Aspettativa sindacale non retribuita o fruita in misura parziale (art. 31 L. 300/70) • Contribuzione figurativa all’interno del modello INPS (TRC) ai fini della ricongiunzione del servizio svolto in ambito privato, con quello svolto in ambito pubblico • Ecc. Trieste, maggio 2009

  30. Quale contribuzione va esclusa? • Servizi e periodi riscatti : durata legale studi; dottorato di ricerca senza borsa e non effettuato durante il servizio di ruolo; borse di studio; servizipresso amministrazioni senza copertura contributiva ecc., esercitatore, assistente volontario, decorrenza giuridico-economica, aspettativa senza assegni; servizi resi all’estero valorizzabili con riscatto; • Altre tipologie Trieste, maggio 2009

  31. Articolo 24 “Taglia – leggi” L. n. 133. del 06.08.08 – lettori di scambio di cui all’art. 24 della L. n. 62 del 24/02/1962 • Ai sensi dell’art. 24 della L. n. 133 del 06.08.08, l’art. 24 della L. n. 62 del 24.02.67 è abrogato. • Di conseguenza, quest’anno non potranno essere più conferiti, con decreto rettorale, a cittadini stranieri, incarichi annuali, rinnovabili, negli anni successivi, in corrispondenza di posti di lettore di ruolo. • Anche il decreto legge n. 200 del 22.12.08, non fa salva l’abrogazione di questa norma. • La decadenza di tutte le norme abrogate diventerà definitiva il 16.12.09, tuttavia, le procedure di attivazione di detti incarichi, da avviarsi entro il 15 aprile di ciascun anno (vedi nota del Ministero degli Affari Esteri del 15.03.01, prot. 267/2702) quest’anno, salvo ulteriori novità normative, non potrà aver luogo. • Il MIUR con nota dd. 06.03.09 indirizzata ai Rettori di alcuni Atenei, tra cui quello di Trieste, con riferimento all’abrogazione della Legge n. 62 dd. 24.2.67, ha reso noto che sta procedendo affinché i lettori di libero scambio possano nuovamente collaborare con i nostri Atenei, chiedendo il ripristino delle norme abrogate e che è stato aperto un tavolo con il MAE, per un esame congiunto della situazione e delle prospettive future dei “lettori di scambio”. Trieste, maggio 2009

  32. Gli Atenei post delibera del Senato demandano al Consiglio di Amministrazione l'adozione dei provvedimenti di competenza, necessari per la resa efficacia delle decisioni deliberate. Trieste, maggio 2009

  33. Ricorsi a seguito del collocamento a riposo dei ricercatori ai sensi comma 11, art. 72, L. 133/08 • I ricercatori, che verranno collocati a riposo, ai sensi del comma 11 dell’art. 72 della L. 133/08 da parte degli Atenei che hanno deliberato in tal senso, nei ricorsi presentati, hanno ribadito il loro status di professori universitari ai sensi del comma 11 dell’art. 1 della L. n. 230 del 04.11.05. • In realtà, tale norma, affida, “fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico” corsi e moduli curriculari, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa, • ai ricercatori, assistenti del ruolo ad esaurimento, tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento, • nonché ai professori incaricati stabilizzati • attribuendo loro il titolo di professore aggregato e per il solo periodo di durata degli stessi corsi e moduli. • Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell’incarico, ai ricercatori reclutati come previsto dal comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari. • Pertanto, il titolo di professore aggregato non modifica lo stato giuridico di questi docenti. Trieste, maggio 2009

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