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Modelli costituzionali. Costituzione 1791. Sovranità: alla Nazione Re: dei Francesi; soggetto alla legge; sceglie e nomina i ministri; può sottoporre una legge all’approvazione dell’Assemblea Nazionale; può rinviare una legge all’Assemblea Nazionale. Costituzione 1791.
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Costituzione 1791 • Sovranità: alla Nazione • Re: dei Francesi; soggetto alla legge; sceglie e nomina i ministri; può sottoporre una legge all’approvazione dell’Assemblea Nazionale; può rinviare una legge all’Assemblea Nazionale
Costituzione 1791 • Potere legislativo: monocamerale; eletto su base censitaria; non può essere sciolto dal Re; propone e approva le leggi; dichiara lo stato di guerra e ratifica i trattati internazionali • Potere esecutivo: risiede esclusivamente nelle mani del Re; i ministri sono scelti e revocati dal Re • Potere giudiziario: eletto dal popolo
Costituzione 1793 • Sovranità: universalità dei cittadini francesi; forma di Stato repubblicana • Potere legislativo: monocamerale; elezione diretta a suffragio universale; ratifica delle leggi da parte della base elettorale
Costituzione 1793 • Potere esecutivo: Consiglio esecutivo, nominato dal Corpo legislativo su una lista stabilita dalle Assemblee elettorali; dipendente dal Corpo legislativo • Potere giudiziario: giudici eletti da un’Assemblea elettorale, a sua volta eletta a suffragio universale
Costituzione 1814 • Sovranità: nel Re • Re: detiene il potere esecutivo; dichiara la guerra e stipula i trattati; partecipa al potere legislativo; propone e promulga le leggi; nomina i membri della Camera dei Pari; nomina i giudici; può ricorrere alla legislazione di emergenza; può sciogliere la Camera dei Deputati
Costituzione 1814 • Potere legislativo: bicamerale; la Camera dei Pari è nominata dal Re; la Camera dei Deputati è elettiva su base censitaria; discute e approva le leggi sottopostegli dal Re; gli emendamenti devono essere approvati dal Re; può chiedere al Re di proporre una certa legge; la Camera dei Deputati può essere sciolta dal Re
Costituzione 1814 • Potere esecutivo: appartiene al Re; i ministri vengono scelti tra i membri della Camera dei Pari o di quella dei Deputati • Potere giudiziario: i giudici sono nominati dal Re, ma sono inamovibili
Costituzione 1830 • Sovranità: nella Nazione • Re: detiene il potere esecutivo; dichiara la guerra e sottoscrive i trattati; partecipa al potere legislativo; può proporre le leggi; può rinviare le leggi alle Camere; può sciogliere la Camera dei Deputati; nomina i membri della Camera dei Pari; nomina i giudici
Costituzione 1830 • Potere legislativo: bicamerale; Camera dei Pari nominata dal Re; Camera dei Deputati elettiva su base censitaria; il Re può sciogliere la Camera dei Deputati; le due Camere hanno iniziativa legislativa
Costituzione 1830 • Potere esecutivo: detenuto dal Re; il Re sceglie i ministri tra i membri della Camera dei Pari o di quella dei Deputati • Potere giudiziario: i giudici sono nominati dal Re; sono inamovibili
Costituzione 1848 • Sovranità popolare, forma di Stato repubblicana; regime non esplicitato (non è né parlamentare né presidenziale) • Potere legislativo: monocamerale, eletto a suffragio universale; mandato non imperativo; ha iniziativa legislativa; l’Assemblea Nazionale non può essere sciolta da Presidente della Repubblica
Costituzione 1848 • Potere esecutivo: detenuto dal Presidente della Repubblica, eletto per quattro anni a suffragio universale e diretto ; dichiara la guerra e sottoscrive trattati, approvati poi dall’Assemblea Nazionale; può rinviare le leggi all’Assemblea; può far presentare proposte di legge dai ministri; nomina e revoca i ministri
Costituzione 1848 • Potere giudiziario: il Presidente nomina i giudici di pace, i membri della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, i pubblici ministeri