120 likes | 233 Views
Parte seconda. Previsioni costituzionali e codicistiche. La Costituzione. Art. 2 – Prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni in cui si svolge la sua personalità (quindi anche nei luoghi di lavoro).
E N D
Parte seconda Previsionicostituzionali e codicistiche
La Costituzione • Art. 2 – Prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni in cui si svolge la sua personalità (quindi anche nei luoghi di lavoro)
L’art. 4 prevede il riconoscimento a tutti i cittadini del diritto al lavoro
L’art. 32 definisce il diritto alla salute: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure adeguate agli indegenti”
L’art. 35 prevede che la Repubblica tuteli il lavoro in tutte le sue forme ed applicazione, curi la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori
L’art. 46 riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nella gestione delle aziende ai fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro, in armonia con le esigenze della produzione
Codice civile • Art. 2087: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d’opera
L’art. 2087 per anni ha costituito il principale referente giuridico volto a individuare la corretta condotta del datore di lavoro. • Tale articolo è sempre il riferimento qualora non sussistano norme specifiche: obbliga in sintesi il datore di lavoro ad assicurare la massima protezione e prevenzione del lavoratore
Codice penale • Art. 437 – Rimozione o omissione colposa di cautele contro infortuni sul lavoro. • Reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia. La pensa è aumentata da 3 a 10 anni se dal fatto deriva un disastro o un infortunio
L’art. 451 c.p – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro • Fino a 1 anno o multa da 103 a 516 euro chiunque omette di collocare ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro • Reato di natura COLPOSA
In caso di infortunio sul lavoro l’indagine penale non scatta d’ufficio quando la lesione del lavoratore ha comportato una malattia o incapacità di attendere alle ordinare occupazioni per un tempo inferiore o uguale a 40 gg. • In tale caso l’indagine penale scatta solo se viene presentata querela
Versione demo • Puoi acquistare il cd-rom Formazione RLS sul sito www.sicurezzapratica.it al prezzo speciale di 299 euro i.e • Per maggiori informazioni puoi contattarci allo 051-35.38.38