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IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. Il legislatore rinuncia a fornire una definizione generale del concetto di reddito. Si limita, invece, a identificare il presupposto “ nel possesso di redditi in denaro o natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6 ”. Categorie di reddito:
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Il legislatore rinuncia a fornire una definizione generale del concetto di reddito. • Si limita, invece, a identificare il presupposto “nel possesso di redditi in denaro o natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6”
Categorie di reddito: • - redditi fondiari (divisi in redditi dominicali e fondiari); • - redditi di capitale; • - redditi di lavoro dipendente; • - redditi di lavoro autonomo; • - redditi d’impresa; • - redditi diversi
In assenza di una definizione generale di reddito, ogni categoria si caratterizza in base alla particolare fonte produttiva da cui traggono origine i redditi in essa ricompresi, che può essere il capitale o una attività.
Eccezione: redditi diversi. • Si caratterizzano per una totale eterogeneità delle fonti di derivazione dei redditi ad essa appartenenti
Nell’ambito di ciascuna categoria si rinvengono specifiche regole attinenti: • A) alla imputazione del singolo elemento reddituale al periodo d’imposta. • Il principio generalmente accolto è quello di cassa base al quale i reddito diventano rilevanti sotto il profilo impositivo nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la percezione. • Tuttavia per la categoria del reddito d’impresa vale un principio diverso, quello di competenza, secondo il quale ciò che rileva è la maturazione del provento a prescindere dalla percezione
B) alla deduzione dei costi sostenuti per la produzione del reddito. • Le soluzioni adottate dal legislatore sono le più diversificate: si va dal disconoscimento di qualsiasi costo (redditi di capitale), a una deduzione dei costi attuata in maniera forfetaria (redditi da lavoro dipendente), a un tendenziale riconoscimento di tutti i costi per la produzione del reddito sia pure con peculiarità differenti (impresa e lavoro autonomo)
Ogni singolo soggetto può essere titolare di uno o più (fino a ricomprenderle tutte) categoria di redditi sopra elencati. Ciascun soggetto dovrà quindi: determinare il reddito di ciascuna categoria secondo le regole proprie di ciascuna e poi aggregare i singoli risultati così ottenuti al fine di determinare il reddito complessivo (lordo)
Al reddito complessivo lordo devono venire dedotti gli oneri deducibili in modo da ottenere il reddito complessivo netto • A questaentità, che costituisce la base imponibile, deve essere applicata l’aliquota (o le aliquote come nel caso dell’IRPEF), per ottenere l’imposta lorda • All’imposta lorda vengono detratte le detrazioni d’imposta per ottenere l’imposta netta da versare all’erario
Riassumendo: • Sommatoria dei redditi posseduti - Oneri deducibili = • __________________ • Reddito netto x aliquote= Imposta lorda – • Detrazioni = • ______________ • Imposta netta
Esclusioni • Sono esclusi dalla formazione della base imponibile: • - i redditi esenti dall’imposta; • - i redditi soggetti a ritenuta d’imposta a titolo definitivo (altrimenti detta a titolo d’imposta o ritenuta secca) o a imposta sostitutiva (in relazione ai quali l’onere tributario è già stato assolto)
Rapporti tra reddito e territorio • Soggetti passivi sono tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato. • Il requisito della residenza nel territorio dello Stato ha particolare valore ai fini della individuazione dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto e il criterio di tassazione dello stesso
Infatti: per i soggetti residenti la base imponibile è rappresentata dalla sommatoria di tutti i redditi posseduti qualunque sia la provenienza o la localizzazione (c.d. Worldwide income taxation, in base al quale tutti i redditi ovunque prodotti vengono tassati in Italia).
Per i non residenti, al contrario,la tassazione è informata al criterio di territorialità o di localizzazione o della fonte che comporta la limitazione dell’applicazione dell’imposta a quei soli fatti che si ricollegano al territorio di uno Stato diverso da quello di residenza.